Articolo 13 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
Articolo 12Articolo 14
Versione
26 novembre 1995
Art. 13. 1. E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.
Entrata in vigore il 26 novembre 1995