Art. 13. 1. E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.
Articolo 13 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
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Articolo 13 della Legge 18 novembre 1995, n. 496
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26 novembre 1995
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