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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2983/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. GENNARI FILIPPO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In Punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“chiedono che codesto Tribunale emetta sentenza di separazione personale consensuale dei coniugi e, decorso il termine di legge, proceda alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ricorso depositato in data 04/07/2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 07.09.2002 a Santa Maria di Sala, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 30, Parte II, Serie A, anno 2002 del medesimo Comune;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
Pianiga, via Cavin Maggiore, n. 243, int. 2; che da tale unione nascevano i figli CP_1
il 24.12.2022, maggiorenne economicamente autosufficiente, e il
[...] Per_1
12.07.2007, minore.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il Sig. continuerà a risiedere, unitamente al figlio Parte_2 CP_1
nell'abitazione familiare sita a Pianiga (VE), Via Cavin Maggiore, 243, int. 2, catastalmente identificata come segue: N.C.E.U. Comune di Pianiga: foglio 3, mapp. 565 sub 2, cat. A/3, cl.2, vani 3,5, rendita € 155,45; mapp. 565, sub 3, cat. C/6, cl. 5, mq 13, rendita € 24,84.
3) La Sig. trasferirà altrove la propria residenza in Mira (VE), Via T. Parte_1
Albinoni, 16/3, portando con sé i propri effetti personali;
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con abitazione, domicilio e Per_1
residenza prevalente plesso l'abitazione della madre. 5) La responsabilità genitoriale, attinente al figlio verrà esercitata da entrambi i Per_1
genitori, anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita dello stesso quali l'istruzione,
la salute e l'educazione;
6) Il predetto minore che - in data 12/07/2025 conseguirà la maggiore età - avrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, ferma la seguente regolamentazione dei rapporti padre-figlio:
a) starà con il padre almeno due pomeriggi alla settimana, ed altresì a fine Per_1
settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00;
b) il figlio trascorrerà le vacanze estive dividendole fra entrambi i genitori. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del periodo di ferie;
c) il figlio potrà vedere i nonni materni e paterni ogni qual volta lo vorrà;
Tale accordo potrà comunque subire modifiche in conseguenza dei rispettivi turni di lavoro di ciascun genitore, da contemperare, comunque, con gli impegni e le esigenze di Per_1
le eventuali modifiche verranno concordate tra i genitori e comunicate con congruo anticipo.
Vista l'imminente maggiore età del minore non si ritiene di intervenire Per_1
ulteriormente sulle modalità del suo affidamento che terrà conto della sua volontà e della reciproca disponibilità dei genitori.
7) il Sig. verserà, a mezzo bonifico bancario, alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 300,00#, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Detto importo sarà corrisposto in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente ed automaticamente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT;
8) l'assegno per il nucleo familiare spetterà interamente alla Sig.ra ; Parte_1 9) il Sig. , inoltre, corrisponderà nella misura del 50% le spese Parte_2
straordinarie sostenute dalla Sig.ra per il figlio. I coniugi, al riguardo, fanno Parte_1
riferimento a quanto indicato stabilito nelle linee guida per il diritto familiare, redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel mese di novembre 2017;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla pertanto avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2983/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'avv. GENNARI FILIPPO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In Punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“chiedono che codesto Tribunale emetta sentenza di separazione personale consensuale dei coniugi e, decorso il termine di legge, proceda alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ricorso depositato in data 04/07/2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito concordatario in data 07.09.2002 a Santa Maria di Sala, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 30, Parte II, Serie A, anno 2002 del medesimo Comune;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
Pianiga, via Cavin Maggiore, n. 243, int. 2; che da tale unione nascevano i figli CP_1
il 24.12.2022, maggiorenne economicamente autosufficiente, e il
[...] Per_1
12.07.2007, minore.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 18.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il Sig. continuerà a risiedere, unitamente al figlio Parte_2 CP_1
nell'abitazione familiare sita a Pianiga (VE), Via Cavin Maggiore, 243, int. 2, catastalmente identificata come segue: N.C.E.U. Comune di Pianiga: foglio 3, mapp. 565 sub 2, cat. A/3, cl.2, vani 3,5, rendita € 155,45; mapp. 565, sub 3, cat. C/6, cl. 5, mq 13, rendita € 24,84.
3) La Sig. trasferirà altrove la propria residenza in Mira (VE), Via T. Parte_1
Albinoni, 16/3, portando con sé i propri effetti personali;
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con abitazione, domicilio e Per_1
residenza prevalente plesso l'abitazione della madre. 5) La responsabilità genitoriale, attinente al figlio verrà esercitata da entrambi i Per_1
genitori, anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita dello stesso quali l'istruzione,
la salute e l'educazione;
6) Il predetto minore che - in data 12/07/2025 conseguirà la maggiore età - avrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, ferma la seguente regolamentazione dei rapporti padre-figlio:
a) starà con il padre almeno due pomeriggi alla settimana, ed altresì a fine Per_1
settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00;
b) il figlio trascorrerà le vacanze estive dividendole fra entrambi i genitori. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del periodo di ferie;
c) il figlio potrà vedere i nonni materni e paterni ogni qual volta lo vorrà;
Tale accordo potrà comunque subire modifiche in conseguenza dei rispettivi turni di lavoro di ciascun genitore, da contemperare, comunque, con gli impegni e le esigenze di Per_1
le eventuali modifiche verranno concordate tra i genitori e comunicate con congruo anticipo.
Vista l'imminente maggiore età del minore non si ritiene di intervenire Per_1
ulteriormente sulle modalità del suo affidamento che terrà conto della sua volontà e della reciproca disponibilità dei genitori.
7) il Sig. verserà, a mezzo bonifico bancario, alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 300,00#, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Detto importo sarà corrisposto in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente ed automaticamente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT;
8) l'assegno per il nucleo familiare spetterà interamente alla Sig.ra ; Parte_1 9) il Sig. , inoltre, corrisponderà nella misura del 50% le spese Parte_2
straordinarie sostenute dalla Sig.ra per il figlio. I coniugi, al riguardo, fanno Parte_1
riferimento a quanto indicato stabilito nelle linee guida per il diritto familiare, redatte dal
Consiglio Nazionale Forense nel mese di novembre 2017;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e nulla pertanto avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero