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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LL AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3771/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio Ed N.q. Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Proprio Ed N.q. Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932200048297256000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2025 depositato il 13/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di eredi del sig. Nominativo_1, impugnano la cartella di pagamento n. 29320200048297256000, notificata l'11.04.2022, limitatamente ai ruoli n.
2020/000213 e n. 2020/000257, emessi a titolo di sanzione per mancati adempimenti catastali anno 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania. Eccepivano: 1) la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere il pagamento delle sanzioni iscritti a ruolo;
3) la intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, rilevando che, in data
06.07.2022, in accoglimento del reclamo, aveva provveduto ad effettuare lo sgravio dei due ruoli impugnati
(213/2020 e 257/2020). Pertanto chiedeva la condanna della controparte alle spese di giudizio avendo quest'ultima proposto ricorso nonostante il tempestivo accoglimento del reclamo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.5859/2024 del 28.06-16.07.2024, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, in quanto il deposito del reclamo/ricorso per la costituzione in giudizio, è stato effettuato in data 01/06/2022, prima dello scadere del termine della fase di reclamo del 18/07/2022, mentre l'accoglimento del reclamo era stato comunicato in data 06.07.2022, entro il predetto termine.
Propongono appello Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di eredi del sig. Nom._1, appella la parte e chiede la condanna alle spese, invocando la cd. soccombenza virtuale. Affermano che anche in caso di accoglimento del reclamo è possibile costituirsi in giudizio proprio per ottenere la condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio e resiste l'Agenzia delle Entrate. Lamenta che le appellanti non hanno osservato la tempistica del procedimento di mediazione dettata dall'art. 17-bis, D.Lgs 546/92, in esito alla quale il termine ultimo per l'Ufficio entro cui comunicare al contribuente l'esito era da individuarsi alla data del
18.07.2022 e il termine ultimo per il reclamante per costituirsi in giudizio era il 19.09.2022. Chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è fondato, e va, conseguentemente, accolto.
La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 non rende il ricorso inammissibile, ma al più improcedibile, nel senso che non è suscettibile di condurre all'adozione di una sentenza di merito, finché il termine predetto non sia decorso. Nella fattispecie, all'udienza di discussione del ricorso del 09.01.2025, tale termine era decorso, per cui il ricorso era ammissibile e procedibile. Essendo stati annullati i ruoli in autotutela, in accoglimento del reclamo, non poteva che conseguirne l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto sopra premesso, la costituzione in giudizio, nonostante l'accoglimento del reclamo, qui peraltro comunicato in data 06.07.2022, dunque dopo la costituzione stessa, può avere lo scopo legittimo di ottenere la condanna al pagamento delle spese processuali, in ipotesi di atti palesemente illegittimi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Per Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2023 del 28-06-2023, nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non preclude la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite, qualora l'annullamento sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento originario. Inoltre, in tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese processuali a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può operare automaticamente, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di valutare la responsabilità delle parti nella determinazione del contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in
€ 500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore Il
Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LL AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3771/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Proprio Ed N.q. Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 In Proprio Ed N.q. Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932200048297256000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2025 depositato il 13/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di eredi del sig. Nominativo_1, impugnano la cartella di pagamento n. 29320200048297256000, notificata l'11.04.2022, limitatamente ai ruoli n.
2020/000213 e n. 2020/000257, emessi a titolo di sanzione per mancati adempimenti catastali anno 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania. Eccepivano: 1) la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici;
2) la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere il pagamento delle sanzioni iscritti a ruolo;
3) la intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, rilevando che, in data
06.07.2022, in accoglimento del reclamo, aveva provveduto ad effettuare lo sgravio dei due ruoli impugnati
(213/2020 e 257/2020). Pertanto chiedeva la condanna della controparte alle spese di giudizio avendo quest'ultima proposto ricorso nonostante il tempestivo accoglimento del reclamo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n.5859/2024 del 28.06-16.07.2024, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, in quanto il deposito del reclamo/ricorso per la costituzione in giudizio, è stato effettuato in data 01/06/2022, prima dello scadere del termine della fase di reclamo del 18/07/2022, mentre l'accoglimento del reclamo era stato comunicato in data 06.07.2022, entro il predetto termine.
Propongono appello Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella qualità di eredi del sig. Nom._1, appella la parte e chiede la condanna alle spese, invocando la cd. soccombenza virtuale. Affermano che anche in caso di accoglimento del reclamo è possibile costituirsi in giudizio proprio per ottenere la condanna alle spese.
Si costituisce in giudizio e resiste l'Agenzia delle Entrate. Lamenta che le appellanti non hanno osservato la tempistica del procedimento di mediazione dettata dall'art. 17-bis, D.Lgs 546/92, in esito alla quale il termine ultimo per l'Ufficio entro cui comunicare al contribuente l'esito era da individuarsi alla data del
18.07.2022 e il termine ultimo per il reclamante per costituirsi in giudizio era il 19.09.2022. Chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è fondato, e va, conseguentemente, accolto.
La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 non rende il ricorso inammissibile, ma al più improcedibile, nel senso che non è suscettibile di condurre all'adozione di una sentenza di merito, finché il termine predetto non sia decorso. Nella fattispecie, all'udienza di discussione del ricorso del 09.01.2025, tale termine era decorso, per cui il ricorso era ammissibile e procedibile. Essendo stati annullati i ruoli in autotutela, in accoglimento del reclamo, non poteva che conseguirne l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto sopra premesso, la costituzione in giudizio, nonostante l'accoglimento del reclamo, qui peraltro comunicato in data 06.07.2022, dunque dopo la costituzione stessa, può avere lo scopo legittimo di ottenere la condanna al pagamento delle spese processuali, in ipotesi di atti palesemente illegittimi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Per Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2023 del 28-06-2023, nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non preclude la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite, qualora l'annullamento sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento originario. Inoltre, in tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese processuali a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può operare automaticamente, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di valutare la responsabilità delle parti nella determinazione del contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge. Condanna
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in
€ 500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025 Il Giudice Relatore Il
Presidente Carmelo Failla Isidoro Vasta