Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 235
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa notifica atti prodromici

    Il Collegio osserva che l'appello è fondato. La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 non rende il ricorso inammissibile, ma al più improcedibile, nel senso che non è suscettibile di condurre all'adozione di una sentenza di merito, finché il termine predetto non sia decorso. Nella fattispecie, all'udienza di discussione del ricorso del 09.01.2025, tale termine era decorso, per cui il ricorso era ammissibile e procedibile. Essendo stati annullati i ruoli in autotutela, in accoglimento del reclamo, non poteva che conseguirne l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle sanzioni

    Il Collegio osserva che l'appello è fondato. La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 non rende il ricorso inammissibile, ma al più improcedibile, nel senso che non è suscettibile di condurre all'adozione di una sentenza di merito, finché il termine predetto non sia decorso. Nella fattispecie, all'udienza di discussione del ricorso del 09.01.2025, tale termine era decorso, per cui il ricorso era ammissibile e procedibile. Essendo stati annullati i ruoli in autotutela, in accoglimento del reclamo, non poteva che conseguirne l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    Il Collegio osserva che l'appello è fondato. La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992 non rende il ricorso inammissibile, ma al più improcedibile, nel senso che non è suscettibile di condurre all'adozione di una sentenza di merito, finché il termine predetto non sia decorso. Nella fattispecie, all'udienza di discussione del ricorso del 09.01.2025, tale termine era decorso, per cui il ricorso era ammissibile e procedibile. Essendo stati annullati i ruoli in autotutela, in accoglimento del reclamo, non poteva che conseguirne l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Amministrazione finanziaria

    La costituzione in giudizio, nonostante l'accoglimento del reclamo, qui peraltro comunicato in data 06.07.2022, dunque dopo la costituzione stessa, può avere lo scopo legittimo di ottenere la condanna al pagamento delle spese processuali, in ipotesi di atti palesemente illegittimi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Per Cassazione Civile, Ordinanza n. 18459/2023 del 28-06-2023, nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non preclude la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite, qualora l'annullamento sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento originario. Inoltre, in tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese processuali a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può operare automaticamente, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di valutare la responsabilità delle parti nella determinazione del contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 235
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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