CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2868/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2868 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Nocera e Loredana Carpentieri. C.F._1
-APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
(c.f. ), ( ), rappresentati Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena.
-APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI-
(p.iva f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Alida di Napoli.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, pubblicata il
10.5.2022, in tema di contratto di locazione;
risoluzione per inadempimento;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 24.6.2025.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo PEC, il 27.6.2022), , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e il , proponendo appello avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal Parte_6 Controparte_1
TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022, e notificata in data 27.5.2022, con cui, in relazione ai giudizi riuniti nn. 10199/2017, 9571/2018 e 1642/2018 RG, è stato così statuito: “a) DICHIARA la contumacia del CP_1
, in persona del Sindaco p.t. e di;
b) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di
[...] Controparte_2
; c) DICHIARA risolto per grave inadempimento della conduttrice in persona del legale Controparte_2 Parte_1
[... rappresentante p.t., il contratto di locazione ad uso diverso oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, CONDANNA
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e dell'importo di €.3.000,00 , oltre interessi, come in motivazione;
d) SPESE Parte_5 Parte_6
COMPENSATE nel giudizio r.g.n. 10199/2017; e) SPESE COMPENSATE nel giudizio r.g.n. 9571/2018 tra e Parte_1
, , e a favore dei contumaci Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_2
e del , in persona del legale rappresentante p.t.; f) SPESE COMPENSATE nel giudizio r.g.n.
[...] Controparte_1
1642/2018;”.
****
La società e hanno censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti sei Parte_1 Parte_2 motivi di gravame (di cui solo il quinto riferibile a , in proprio). Parte_2
****
I. DELLA SITUAZIONE EDILIZIA DEL BENE.
Con il primo motivo la società ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo Parte_1 avere ritenuto che fosse pacifico che le parti – locatrici e conduttrici, succedutesi nel tempo – fossero ben consapevoli che nell'immobile in questione si svolgesse l'attività di ristorazione nonostante nella licenza edilizia fosse stata prevista la realizzazione di un deposito (come da richiamata ordinanza del ), ha Controparte_1 sostenuto che l'utilizzo dell'immobile secondo una destinazione d'uso diversa da quella consentita non incidesse sulla validità del contratto.
Secondo la società appellante, in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe, erroneamente, considerato, sul punto, che nella ordinanza sindacale (di demolizione) n. 3 del 2007 fosse stato espressamente rilevato che l'immobile condotto in locazione fosse gravato da interventi abusivi già realizzati a partire dal 2007 e che la società conduttrice fosse subentrata nella locazione nel 2012.
Il che, ad avviso della società avrebbe dovuto portare ad una diversa ricostruzione del fatto Parte_1 rispetto a quello esposto in sentenza, essendovi stata la concessione in locazione, da parte degli appellati, di un immobile non idoneo, in difformità dalle leggi e con la precisa intenzione dolosa di redigere un contratto di pagina 2 di 16 locazione illecito nell'oggetto, con la conseguente legittimità della domanda di essa appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali.
II. DELL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Con il secondo motivo la società appellante ha sostenuto che, nel ritenere che la società Controparte_4 comodataria, nulla potesse eccepire ai comodanti in caso di rimozione delle dette opere, avesse confuso il contratto di comodato con il contratto di locazione oggetto del giudizio.
Specificamente l'appellante si è doluta del fatto che, nel caso di specie, l'immobile in questione fosse stato già stato rilasciato in data 7.6.2017 e che la comunicazione dei proprietari con cui si metteva a disposizione nuovamente l'immobile in data 6.10.2017 si riferisse ad un immobile ormai non più in conformità con il contratto di locazione del 2012, essendo state ridotte, in maniera insanabile, ai fini della continuazione dell'attività commerciale, la volumetria e le caratteristiche, aggiungendo che sin dall'inizio del 2017 vi fosse stata la comunicazione di disdetta alla naturale scadenza del febbraio 2018.
III. DELLA DOMANDA RISARCITORIA E RESTITUTORIA.
Con il terzo motivo la società ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui sono state Parte_1 rigettate le domande restitutorie e risarcitorie spiegate da essa conduttrice nei confronti dei locatori (i ), Pt_3
Quanto, in particolare, alla domanda risarcitoria ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche la perizia giurata da essa depositata potesse far reputare dimostrare i danni sofferti per costi di allestimento e di conformità alle norme igienico sanitarie dei locali, aggiungendo che il deposito del registro degli eventi futuri prenotati potesse ampiamente dimostrare il lucro cessante subìto a causa di un comportamento imputabile esclusivamente ai proprietari dell'immobile, in solido con il , addetto al controllo, che Controparte_1 ben avrebbe potuto evitare l'accadimento con la semplice diligenza.
In merito alla restituzione dei canoni di locazione la società appellante ha sostenuto che, essendo stato concesso in locazione un immobile abusivo, il contratto fosse nullo per illiceità dell'oggetto, con conseguente diritto di essa conduttrice alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente percepiti dai proprietari.
IV. DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO RG.10199/2017.
Con il quarto motivo la società ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere “assorbita” Parte_1 ogni altra questione dolendosi, in particolare, del fatto che il TR di Napoli Nord non avesse, erroneamente, preso in considerazione la domanda riconvenzionale proposta (da essa società conduttrice) nel giudizio n.
10199/2017 R.G., volta ad ottenere l'indennità, ex art. 34 della l. n. 392/78, per la perdita di avviamento (pari all'importo complessivo di € 18.000,00, tenendo conto dell'importo del canone di locazione, pari ad € 1.000,00 mensili, da moltiplicare per le 18 mensilità previste dalla legge).
V. DELLA CONTUMACIA E DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI . Controparte_2
pagina 3 di 16 Con il quinto motivo ha criticato la decisione impugnata per essere stata erroneamente Parte_2 ritenuta contumace dal TR (pur essendosi, invece, costituiva ritualmente nel giudizio n. 9571/2018 RG, con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2019).
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, avendo il TR accertato la sua (di , si Parte_2 intende) carenza di legittimazione passiva, avrebbe dovuto condannare i (che ne avevano chiesto la Pt_3 chiamata in giudizio) a rifonderle le spese di lite, con attribuzione al proprio difensore anticipatario.
VI. DELLA RESPONSABILITA' DEL Controparte_1
Con il sesto e ultimo motivo di gravame la società ha censurato la sentenza n. 1743/2022 anche Parte_1 nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha rigettato (ritenendo che fosse stata formulata in modo del tutto generico) la domanda risarcitoria da essa conduttrice spiegata nei confronti del lamentando un Controparte_1 difetto di vigilanza.
Ad avviso dell'appellante, invece, la responsabilità del detto sarebbe stata ricavabile dalla stessa CP_1 ordinanza sindacale di demolizione (nella parte in cui vi era scritto: “L'immobile condotto in locazione è gravato da interventi abusivi già realizzati a partire dal 2007, mentre la società che attualmente detiene il bene è subentrata nella conduzione nel 2012”).
Ciò avrebbe dimostrato – secondo la società che, nel momento in cui essa aveva trasmesso la Parte_1
CP_
per l'autorizzazione amministrativa ai fini dell'attività di ristorazione, il Comune avesse già piena conoscenza della non idoneità dell'immobile per tale uso, attesa la richiamata ordinanza di demolizione n. 3 del 2007 per interventi abusivi.
E, alla luce di quanto dedotto, gli appellanti principali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, in accoglimento del presente appello riformare ovvero annullare la sentenza n. 1743/2022 sopra specificata, e in particolare: In riferimento al giudizio RG 10199/2017: accertare e dichiarare dovuta la somma a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 della l. n.
392/78 e per l'effetto in via riconvenzionale condannare i Sig.ri a favore della al pagamento della cifra Pt_3 Controparte_6 totale di €18.000,00. - In riferimento al giudizio RG 9571/2018: Previo accertamento delle rispettive responsabilità in capo ai Sig.ri
e al , in persona del p.t., nella causazione dei fatti esposti nella premessa dell'atto introduttivo e nel Pt_3 Controparte_1 CP_7 presente atto, condannare gli stessi convenuti al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 371.467,21 oltre ogni successivo onere accessorio maturato fino al soddisfo, per quanto concerne il danno patrimoniale subìto, così come previsto e calcolato in perizia di parte, nonché la condanna in capo ai Sig.ri della cifra di € 22.200,00 a titolo di mancato guadagno, nonché la diversa somma, Pt_3 che l'On.le Collegio riterrà equa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale che la ha subito per gli eventi di cui Controparte_6
è causa. Accertarsi la nullità del contratto di locazione e per l'effetto condannare i convenuti Sig.ri alla restituzione dei canoni di Pt_3 locazione corrisposti che si quantificano in € 63.000,00. - In riferimento al giudizio RG 1642/2018: Dichiarare infondata la domanda proposta dai Sigg.ri in relazione al capo di sentenza in cui è stata condannata la società al pagamento della somma di Pt_3 Pt_1
€ 3.000,00 a titolo di canoni di locazione non versati dal mese di dicembre 2017 al mese di febbraio 2018, statuendo invece la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa degli stessi. - In riferimento all'appellante Confermare la Controparte_2 mancanza di legittimazione passiva della nei fatti di causa, revocare la dichiarazione di contumacia e per l'effetto Controparte_2 condannare i Sigg.ri al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto Pt_3 pagina 4 di 16 Avv. Giuseppe Nocera, procuratore antistatario del doppio grado di giudizio. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria disporsi CTU così come richiesta nel giudizio recante RG 9571/2018, laddove l'On.le Corte adita dovesse ritenerla rilevante e necessaria ai fini della decisione da adottare.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 16.11.2022, , Parte_3 Parte_4
e , contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_5 Parte_6 proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli
Nord, sulla base dei seguenti tre motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il TR, pur dando atto che il contratto di locazione contenesse
(art. 7) l'espressa previsione di una clausola risolutiva espressa, avesse, ciò nonostante, omesso erroneamente di considerare che entrambi gli sfratti per morosità contenessero l'espressa dichiarazione di essi locatori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti incidentali, conclamata la sussistenza della morosità, dovesse essere accolta la domanda risolutoria del contratto di locazione in virtù della clausola risolutiva espressa, non avendo essi ancorato la manifestazione di volontà di avvalersi di tale clausola - come invece erroneamente reputato dal primo giudice- ad altri e diversi inadempimenti (rispetto al mancato pagamento dei canoni).
E, sul punto, hanno chiesto che fosse rettificata la decisione del TR e dichiarata la risoluzione del contratto, in via principale, per essersi verificato l'inadempimento previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e, in subordine, stante la gravità dell'inadempimento.
Con il secondo motivo di gravame , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 hanno criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha ritenuto che non fosse legittimata passiva in relazione alle domande da essi spiegate, in primo grado, Controparte_2 nei suoi confronti.
In particolare, ad avviso degli appellanti in via incidentale, la responsabilità personale della (per le Parte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, tra cui quella di provvedere al versamento del canone) sarebbe stata invocata (e per tale effetto sarebbe stata chiamata in causa), non già in virtù del suo rapporto di rappresentanza legale con la società ma per la responsabilità illimitata (e solidale) derivante dalla Parte_1 sua posizione di socio accomandatario della '77 trasformatasi in con atto notarile CP_4 CP_4 Parte_1 del 23.11.2016, pubblicato nel registro delle imprese il 19.12.2016, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2500-quinquies c.c.
Ragion per cui, secondo , e , il TR Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 avrebbe dovuto accogliere la domanda spiegata nei confronti di , con conseguente Controparte_2 condannata di quest'ultima, in solido con la società al pagamento dei canoni di locazione (come Parte_1 liquidati in sentenza). pagina 5 di 16 Con il terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti in via incidentale hanno criticato la sentenza n. 1743/2022 anche nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha compensato le spese di lite – alla luce della reputata sussistenza della soccombenza reciproca- relativamente al rapporto processuale instauratosi tra essi intimanti e la società Parte_1
In particolare hanno sostenuto, sul punto, che vi fosse stata soccombenza reciproca solo in relazione alle contrapposte domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale, e non anche in relazione alla domanda di risoluzione da essi proposta (ed accolta).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinchè voglia la Corte di Appello di Napoli respingere il gravame interposto dagli appellanti. Accogliere l'appello incidentale spiegato e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in via principale essendosi verificato l'inadempimento previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e la volontà espressa dai locatori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione ed in subordine, stante la gravità dell'inadempimento, per inadempimento della conduttrice;
2) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della signora e per tale effetto condannarla in solido con la società al pagamento dei canoni di Controparte_2 Parte_1 locazione, come accertati e liquidati dal TR. 3) Condannare la società e la convenuta ala Parte_1 Controparte_2 refusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 9.11.2022, il , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello principale e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, confermare la Sentenza n.
1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord in questa sede impugnata;
2) nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui alla presente memoria;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la corresponsabilità degli altri convenuti nella causazione del danno de quo e, per l'effetto, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione discrezionale del Collegio Giudicante;
4) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori, o, in via gradata, con integrale compensazione degli stessi.”.
Con ordinanza depositata il 6.12.2022 è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e la causa
è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del 7.11.2023.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 24.10.2024 è stata fissata l'udienza del 24.6.2025 disponendo, poi
(con successivo decreto del 28.5.2025), che tale udienza si svolgesse “in presenza”.
E alla detta udienza del 24.6.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, come già rilevato con ordinanza del 6.12.2022, l'appello principale della società P
e di avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, Parte_1 Parte_2 pubblicata il 10.5.2022, e notificata in data 27.5.2022, è stato proposto con atto di citazione anziché con ricorso.
Ragion per cui, essendo in primo grado stato seguito il c.d. rito del lavoro (tanto è vero che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di controversia in tema di contratto di pagina 6 di 16 locazione, ex art. 447-bis c.p.c.), anche in virtù del principio della c.d. ultrattività del rito (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 22/01/2015, n. 1148) è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale (c.d. locatizio).
Ciò nonostante, l'appello principale deve considerarsi tempestivo, essendo l'iscrizione a ruolo comunque avvenuta il 27.6.2022 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data (27.5.2022) della notificazione della sentenza impugnata (con proroga del termine finale del 26.6.2022 al successivo 27.6.2022, ai sensi dell'art. 155, co.4, c.p.c., cadendo di domenica il giorno 26.6.2022).
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord.,
08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n.
1396).
E per la stessa ragione risulta ammissibile l'appello incidentale proposto da , Parte_3 Pt_4
e con comparsa depositata il 16.11.2022, cioè rispettando il termine
[...] Parte_5 Parte_6 di dieci giorni prima dell'udienza (del 30.11.2022) fissata in citazione, così come previsto dal c.d. rito del lavoro (ex art. 436, co.1, c.p.c.), ossia dal rito che anche gli appellanti principali avrebbero dovuto seguire.
E, in virtù del c.d. principio dell'ultrattività del rito, gli appellanti incidentali hanno anche provveduto, così come previsto dal terzo comma dell'art. 436 c.p.c., a notificare (il 16.11.2022, via PEC) la comparsa contenente l'appello incidentale alle altre parti (come documentato telematicamente il 23.11.2022).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dagli appellati , e ai sensi degli Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dagli appellanti principali – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal TR, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice pagina 7 di 16 sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
****
Ciò premesso (in rito) e passando all'esame, nel merito, delle questioni sottoposte dalle parti al vaglio di questa P Corte, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza dell'appello principale proposto dalla società per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
****
Sono infondati, innanzitutto, i primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va precisato che, con contratto di locazione dell'1.3.2012 per cui è causa (ridepositato in appello dagli appellati/appellanti incidentali), stipulato da , e (quali locatori) e dalla Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 di (quale conduttrice, poi trasformatasi, nel 2016, nella società Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
, i primi avevano concesso alla seconda l'immobile in , in via G. Marconi 77 (in catasto al fg. 9, part.
[...] CP_1
463, sub. 1), avendo la detta società manifestato espressamente la volontà di adibirlo all'esercizio commerciale di ristorante e pizzeria e dichiarando, la stessa (cfr. art. 11 del detto contratto) “dopo aver visionato l'immobile terraneo…”, “di averlo riscontrato pienamente conforme alle sue necessità ed adatto all'uso convenuto”, impegnandosi (cfr. art. 16 del detto contratto) “ad adottare tutte le misure sanitarie, quelle di polizia ed amministrative e a munirsi di tutte le relative licenze e autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività improntata”.
Tale contratto non prevedeva espressamente, nello specifico, alcun obbligo a carico dei locatori circa il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività commerciale (ristorante e pizzeria) per la quale il bene immobile era stato concesso in locazione.
Ragion per cui, correttamente, il primo giudice: pagina 8 di 16 a) non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo ai locatori in riferimento agli abusi edilizi e, soprattutto, in relazione alla destinazione d'uso (deposito) diversa da quella necessaria per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, come riscontrati dal Comune di , così rigettando la domanda risarcitoria formulata dalla CP_1 società nei confronti dei locatori (i ); Parte_1 Pt_3
b) non ha ravvisato la dedotta (da parte della società conduttrice) nullità del contratto, così rigettando anche la P domanda restitutoria formulata dalla stessa società nei confronti dei locatori (i ). Parte_1 Pt_3
Invero, quanto al primo aspetto, va detto che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato;
la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
24/04/2025, n. 10807 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
E, quanto al secondo aspetto, va detto che, come correttamente rilevato dal TR di Napoli Nord,
l'eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia e urbanistica non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sè, nè è illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perchè locare un immobile costruito senza licenza, nè condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/08/2020, n. 17557).
A ciò va aggiunto che il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 07/06/2022, n. 18289).
Ciò posto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, il TR di Napoli Nord, una volta riscontrata la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni in misura superiore ad una mensilità (dal mese pagina 9 di 16 di dicembre 2017 al mese febbraio 2018, ossia sino alla naturale scadenza contrattuale), correttamente ha pronunciato la domanda di risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della conduttrice, condannandola al pagamento dell'importo (euro 3.000,00) di tali canoni.
Come rilevato, invero, dagli appellati/appellanti in via incidentale, il rilascio del 7.6.2017 era avvenuto per eseguire le opere di cui all'ordinanza del , ragion per cui si trattava di una temporanea Controparte_1 sospensione del contratto di locazione, fino alla ultimazione di tali opere che, una volta ultimate, avrebbero quindi determinato la ripresa del contratto di locazione sino alla naturale scadenza.
Infatti, dopo la comunicazione del 31.5.2017 della società “di rilascio di immobile locale per inizio Parte_1 lavori” (ridepositata dagli appellanti in via incidentale in secondo grado) per ottemperare all'ordinanza del
[...]
di demolizione e di riduzione in pristino n. 9 del 21.2.2017, nel successivo verbale di consegna del CP_1
7.6.2017 (anch'esso ridepositato dagli appellanti in via incidentale in secondo grado) si legge che: “La parte conduttrice, facendo seguito a quanto dichiarato con la comunicazione di cui sopra, consegnano seduta stante la parte anteriore dell'immobile …. per permettere di ottemperare alla nota ordinanza del . La Controparte_1 restante parte dell'immobile sarà consegnata non appena, finiti i lavori di trasloco del materiale accantonato che presumibilmente avverrà entro il 17.6.2017” e che: “i locatori accettano la riconsegna per le finalità esecutive di cui al provvedimento del Comune di di ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le azioni in corso”. CP_1
Ragion per cui gli stessi locatori, con la successiva nota del 6.10.2017 (anch'essa ridepositata dagli appellanti in via incidentale in secondo grado;
cfr. all. n.7 del fas. 1642/18), dopo aver riepilogato gli eventi, avevano comunicavano formalmente alla società conduttrice quanto segue: “l'immobile in alla Via Marconi n. 77 CP_1
P viene formalmente posto nella immediata piena ed incondizionata disponibilità del conduttore società Pt_1 affinchè prosegua nella locazione in corso. Dalla data della presente comunicazione – pertanto – cederanno
[...]
a favore ed a carico della società i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.” Parte_1
****
Risulta infondato anche il quarto motivo dell'appello principale proposto dalla società Parte_1
Ed infatti, come correttamente evidenziato dagli appellati/appellanti in via incidentale, il TR, dichiarando la risoluzione per inadempimento della società conduttrice (per il mancato pagamento di tre mensilità del canone di locazione), non avrebbe potuto riconoscere alla stessa società il diritto all'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/78.
Secondo tale articolo, infatti, “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.”. pagina 10 di 16 Dunque l'indennità prevista dall'art. 34, legge 27 luglio 1978, n. 392, non spetta al conduttore nei casi, tra gli altri, di risoluzione del rapporto per suo inadempimento (come nel caso di specie;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/06/2009, n. 14531).
****
Risulta, infine, infondato anche l'ultimo (il sesto) motivo di gravame proposto dalla società Parte_1 essendo corretto quanto ritenuto dal TR di Napoli Nord circa la carenza di prova in ordine alla doglianza della detta società concernente la mancanza di diligenza o, comunque, l'omissione del controllo da parte dell'amministrazione comunale.
Ed infatti se è vero, da un lato, che, come evidenziato dal , rientra astrattamente nella Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 13/05/2019, n. 12640), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si ravvisa alcun legittimo affidamento di tale società nell'operato del detto avendo proprio tale società (o, meglio, la poi trasformatasi nella società CP_1 Controparte_4 [...]
presentato la S.C.I.A. (il 5.4.2012) per l'attività commerciale da esercitare nell'immobile per cui è Parte_1 causa, dichiarando, il suo legale rappresentante (come riportato nel provvedimento del 20.9.2017 di divieto di prosecuzione dell'attività relativa alla S.C.I.A., ridepositato dal in appello): “che il locale sede Controparte_1 dell'esercizio è conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali” (cfr. anche tale ridepositata dal in appello). CP_5 Controparte_1
In altri termini, nessun legittimo affidamento sulla possibilità di esercizio dell'attività commerciale nell'immobile locato poteva aver creato la p.a., in capo alla società conduttrice, al momento della presentazione della CP_5 se è vero che, come dedotto dal , essa è una dichiarazione della parte interessata che produce Controparte_1 effetti immediati (e nel caso di specie, si ribadisce, era stata la stessa parte interessata a dichiarare che il locale sede dell'esercizio fosse conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali), essendo rimessi soltanto ad un momento successivo i controlli della pubblica amministrazione (come poi avvenuto nel caso di specie).
****
Risulta fondato, invece, l'appello principale proposto da , in proprio (in relazione all'unico Parte_2 motivo di gravame, il quinto, alla stessa riferibile).
Ed invero il primo giudice l'ha erroneamente considerata contumace, essendo invece la stessa pacificamente costituitasi in giudizio (come da comparsa di costituzione, nel giudizio n. 9571/2018 R.G., del 10.6.2019, rideposita in questo secondo grado).
pagina 11 di 16 Ragion per cui il TR di Napoli Nord, avendo rilevato correttamente (per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione a proposito del secondo motivo dell'appello incidentale proposto da , Parte_3 Pt_4
, ) il difetto di legittimazione passiva (o, meglio di titolarità, dal lato
[...] Parte_5 Parte_6 passivo, del rapporto controverso) della chiamata in causa , avrebbe dovuto condannare la Controparte_2 controparte (cioè i chiamanti , , ) a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rifondere le spese di lite in suo favore (o, meglio, in favore del suo difensore antistatario), in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Risulta, in particolare, corretta la motivazione del primo giudice circa il difetto di legittimazione passiva della e, cioè, che la forma di società a responsabilità limitata dell'intimata comportasse che per le Parte_2 Pt_1 domande spiegate nei confronti di quest'ultima a titolo risarcitorio (o di inadempimento contrattuale) non potesse essere chiamata a rispondere, anche a titolo di corresponsabilità, un organo sociale – quale l'amministratore unico
(per l'appunto ) - a ciò ostando l'autonomia patrimoniale perfetta della società rispetto ai Controparte_2 singoli soci.
Né può ritenersi fondato, sul punto, il (secondo) motivo dell'appello incidentale proposto da , Parte_3
, , strettamente connesso, dal punto di vista logico e Parte_4 Parte_5 Parte_6 giuridico, a quello proposto da . Controparte_2
Ed infatti va detto che, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la cessazione, per le obbligazioni successive alla trasformazione, del regime di responsabilità illimitata dei soci e l'inizio, per le medesime obbligazioni, del regime di responsabilità limitata dei soci stessi si verificano a partire dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2500-quinquies c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ord., 20/05/2021, n. 13772 richiamata da Cass. civ., Sez. II, 5/04/2022, n. 11040 nonché, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/05/2025, n. 11819).
In altri termini, ai sensi dell'art. 2500 - quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che siano, però, anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese (se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione).
Tale norma, dunque, ad avviso della Corte non può trovare applicazione, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti.
Ciò in quanto le obbligazioni rimaste inadempiute (ossia quelle concernenti il pagamento del canone per le mensilità da Dicembre 2017 a febbraio 2018) erano sorte successivamente all'iscrizione (avvenuta il 19.12.2016, come dedotto dagli stessi appellanti incidentali e documentato dagli appellanti in via principale;
cfr. la visura della società dalla stessa ridepositata in appello) della delibera di trasformazione nel registro delle Controparte_8 imprese. pagina 12 di 16 Al riguardo va detto, infatti, che i pagamenti dei canoni locativi rappresentano prestazioni autonome, distinte e periodiche, decorrenti dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta,
l'interesse del creditore a ciascun adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/11/2005, n. 26042).
****
In conseguenza, dunque, dell'appello proposto da , in proprio, la sentenza impugnata va Parte_2 riformata parzialmente, con conseguente condanna della controparte ( , Parte_3 Parte_4
, ) alla rifusione, in favore della stessa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi Parte_5 Parte_6 antistatario) anche dei compensi del primo grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., come liquidati in dispositivo
(secondo i parametri di seguito indicati).
****
L'appello incidentale proposto da , , non Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 merita accoglimento neanche in relazione agli altri due motivi (il primo e il terzo).
****
Il primo motivo di gravame è, in particolare, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, ex art. 100
c.p.c.
Avendo, invero, il TR di Napoli Nord pronunciato comunque la risoluzione del rapporto di locazione per grave inadempimento della conduttrice (in relazione al mancato pagamento dei canoni dal mese di Dicembre 2017 al mese di Febbraio 2018), la Corte rileva che, anche ove fosse risultato fondato tale motivo di gravame- e, dunque, anche ove la risoluzione del rapporto contrattuale fosse stata la conseguenza dell'invocata operatività della clausola risolutiva espressa - non avrebbe potuto condurre in alcun modo ad un risultato utile per gli appellanti incidentali, nel senso che non avrebbe potuto comportare la riforma della sentenza di primo grado in un senso per loro maggiormente favorevole (rispetto a quanto già ottenuto, sul punto, in primo grado).
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la pagina 13 di 16 possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
****
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo dell'appello incidentale, avendo il TR di Napoli Nord correttamente compensato integralmente le spese di lite tra i e la società in virtù della Pt_3 Parte_1 soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c., non essendo state accolte le domande risarcitorie rispettivamente proposte da tali parti (avendo il primo giudice ritenuto, in particolare, per quanto riguarda la domanda dei , Pt_3 che, in ordine alla lamentata alterazione dello stato dei luoghi per fatto e colpa della società non Parte_1 fosse stato fornito alcun elemento di prova;
e ciò non è stato oggetto di gravame).
Ed invero il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali, in caso di soccombenza reciproca, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/08/2024, n.
21676), non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/12/2024, n. 34215; Sez. I, Ord.,
27/05/2024, n. 14760; Sez. I, 18/03/2024, n. 7205; Sez. VI - Lavoro, Ord., 21/01/2015, n. 930; Sez. I, 24/01/2013,
n. 1703).
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite (del secondo grado e, per quanto concerne Parte_2
, in proprio, anche del primo, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello dalla stessa proposto), ad
[...] avviso della Corte risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra la società e , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , attesa la soccombenza reciproca di tali parti in relazione agli appelli rispettivamente proposti. Parte_6
In base, invece, al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società va condannata al Parte_1 pagamento, in favore del , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio e Controparte_1 Pt_3
, e vanno condannati al pagamento, in solido tra
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro e in favore di (o, meglio, dei suoi difensori antistatari), dei compensi (e anche degli Parte_2 esborsi, per l'appello) del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle pagina 14 di 16 modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado (per ), per i giudizi ordinari innanzi al TR (tab. 2). Parte_2
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del D.M. n.55/2014) della controversia (ciò in base al criterio c.d. del disputatum, non essendo stati determinati i danni per i quali , e avevano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto la condanna al relativo risarcimento anche di , e avendo la società Parte_2 Parte_1 chiesto il risarcimento del danno, anche nei confronti del , nella misura di euro 371.467,21 o in Controparte_1 altra “diversa somma, anche maggiore e/o minore, che il Giudice riterrà equa”; cfr., sul punto;
Cass. civ., Sez. I,
Ord., 26/04/2021, n. 10984).
****
Sussistono, infine, sia a carico della società che di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e (per gli appelli rispettivamente proposti), i presupposti di cui all'art. 13, Parte_5 Parte_6 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente
o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa Parte_1 dal TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022.
2. Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal Parte_2
TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro e in favore dell'avv. Giuseppe Nocera, difensore dichiaratosi antistatario di , dei Parte_2 compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.808,00, il tutto oltre pagina 15 di 16 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022.
[...]
4. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra la società e Parte_1 Pt_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
5. Dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_1 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dichiara tenuti e condanna , e al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Giuseppe Nocera e dell'avv. Loredana Carpentieri, difensori dichiaratisi antistatari di , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_2 complessivamente in euro 5.799,5 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
7. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico sia della società che di , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente
[...] Parte_6 proposti.
Napoli, 24.6.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2868 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Nocera e Loredana Carpentieri. C.F._1
-APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3
(c.f. ), ( ), rappresentati Parte_5 C.F._4 Parte_6 C.F._5
e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena.
-APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI-
(p.iva f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Alida di Napoli.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, pubblicata il
10.5.2022, in tema di contratto di locazione;
risoluzione per inadempimento;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza del 24.6.2025.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo PEC, il 27.6.2022), , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e il , proponendo appello avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal Parte_6 Controparte_1
TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022, e notificata in data 27.5.2022, con cui, in relazione ai giudizi riuniti nn. 10199/2017, 9571/2018 e 1642/2018 RG, è stato così statuito: “a) DICHIARA la contumacia del CP_1
, in persona del Sindaco p.t. e di;
b) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di
[...] Controparte_2
; c) DICHIARA risolto per grave inadempimento della conduttrice in persona del legale Controparte_2 Parte_1
[... rappresentante p.t., il contratto di locazione ad uso diverso oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, CONDANNA
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e dell'importo di €.3.000,00 , oltre interessi, come in motivazione;
d) SPESE Parte_5 Parte_6
COMPENSATE nel giudizio r.g.n. 10199/2017; e) SPESE COMPENSATE nel giudizio r.g.n. 9571/2018 tra e Parte_1
, , e a favore dei contumaci Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3 CP_2
e del , in persona del legale rappresentante p.t.; f) SPESE COMPENSATE nel giudizio r.g.n.
[...] Controparte_1
1642/2018;”.
****
La società e hanno censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti sei Parte_1 Parte_2 motivi di gravame (di cui solo il quinto riferibile a , in proprio). Parte_2
****
I. DELLA SITUAZIONE EDILIZIA DEL BENE.
Con il primo motivo la società ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo Parte_1 avere ritenuto che fosse pacifico che le parti – locatrici e conduttrici, succedutesi nel tempo – fossero ben consapevoli che nell'immobile in questione si svolgesse l'attività di ristorazione nonostante nella licenza edilizia fosse stata prevista la realizzazione di un deposito (come da richiamata ordinanza del ), ha Controparte_1 sostenuto che l'utilizzo dell'immobile secondo una destinazione d'uso diversa da quella consentita non incidesse sulla validità del contratto.
Secondo la società appellante, in particolare, il giudice di prime cure non avrebbe, erroneamente, considerato, sul punto, che nella ordinanza sindacale (di demolizione) n. 3 del 2007 fosse stato espressamente rilevato che l'immobile condotto in locazione fosse gravato da interventi abusivi già realizzati a partire dal 2007 e che la società conduttrice fosse subentrata nella locazione nel 2012.
Il che, ad avviso della società avrebbe dovuto portare ad una diversa ricostruzione del fatto Parte_1 rispetto a quello esposto in sentenza, essendovi stata la concessione in locazione, da parte degli appellati, di un immobile non idoneo, in difformità dalle leggi e con la precisa intenzione dolosa di redigere un contratto di pagina 2 di 16 locazione illecito nell'oggetto, con la conseguente legittimità della domanda di essa appellante volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali.
II. DELL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
Con il secondo motivo la società appellante ha sostenuto che, nel ritenere che la società Controparte_4 comodataria, nulla potesse eccepire ai comodanti in caso di rimozione delle dette opere, avesse confuso il contratto di comodato con il contratto di locazione oggetto del giudizio.
Specificamente l'appellante si è doluta del fatto che, nel caso di specie, l'immobile in questione fosse stato già stato rilasciato in data 7.6.2017 e che la comunicazione dei proprietari con cui si metteva a disposizione nuovamente l'immobile in data 6.10.2017 si riferisse ad un immobile ormai non più in conformità con il contratto di locazione del 2012, essendo state ridotte, in maniera insanabile, ai fini della continuazione dell'attività commerciale, la volumetria e le caratteristiche, aggiungendo che sin dall'inizio del 2017 vi fosse stata la comunicazione di disdetta alla naturale scadenza del febbraio 2018.
III. DELLA DOMANDA RISARCITORIA E RESTITUTORIA.
Con il terzo motivo la società ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui sono state Parte_1 rigettate le domande restitutorie e risarcitorie spiegate da essa conduttrice nei confronti dei locatori (i ), Pt_3
Quanto, in particolare, alla domanda risarcitoria ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche la perizia giurata da essa depositata potesse far reputare dimostrare i danni sofferti per costi di allestimento e di conformità alle norme igienico sanitarie dei locali, aggiungendo che il deposito del registro degli eventi futuri prenotati potesse ampiamente dimostrare il lucro cessante subìto a causa di un comportamento imputabile esclusivamente ai proprietari dell'immobile, in solido con il , addetto al controllo, che Controparte_1 ben avrebbe potuto evitare l'accadimento con la semplice diligenza.
In merito alla restituzione dei canoni di locazione la società appellante ha sostenuto che, essendo stato concesso in locazione un immobile abusivo, il contratto fosse nullo per illiceità dell'oggetto, con conseguente diritto di essa conduttrice alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente percepiti dai proprietari.
IV. DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEL GIUDIZIO RG.10199/2017.
Con il quarto motivo la società ha criticato la decisione del primo giudice di ritenere “assorbita” Parte_1 ogni altra questione dolendosi, in particolare, del fatto che il TR di Napoli Nord non avesse, erroneamente, preso in considerazione la domanda riconvenzionale proposta (da essa società conduttrice) nel giudizio n.
10199/2017 R.G., volta ad ottenere l'indennità, ex art. 34 della l. n. 392/78, per la perdita di avviamento (pari all'importo complessivo di € 18.000,00, tenendo conto dell'importo del canone di locazione, pari ad € 1.000,00 mensili, da moltiplicare per le 18 mensilità previste dalla legge).
V. DELLA CONTUMACIA E DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI . Controparte_2
pagina 3 di 16 Con il quinto motivo ha criticato la decisione impugnata per essere stata erroneamente Parte_2 ritenuta contumace dal TR (pur essendosi, invece, costituiva ritualmente nel giudizio n. 9571/2018 RG, con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2019).
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, avendo il TR accertato la sua (di , si Parte_2 intende) carenza di legittimazione passiva, avrebbe dovuto condannare i (che ne avevano chiesto la Pt_3 chiamata in giudizio) a rifonderle le spese di lite, con attribuzione al proprio difensore anticipatario.
VI. DELLA RESPONSABILITA' DEL Controparte_1
Con il sesto e ultimo motivo di gravame la società ha censurato la sentenza n. 1743/2022 anche Parte_1 nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha rigettato (ritenendo che fosse stata formulata in modo del tutto generico) la domanda risarcitoria da essa conduttrice spiegata nei confronti del lamentando un Controparte_1 difetto di vigilanza.
Ad avviso dell'appellante, invece, la responsabilità del detto sarebbe stata ricavabile dalla stessa CP_1 ordinanza sindacale di demolizione (nella parte in cui vi era scritto: “L'immobile condotto in locazione è gravato da interventi abusivi già realizzati a partire dal 2007, mentre la società che attualmente detiene il bene è subentrata nella conduzione nel 2012”).
Ciò avrebbe dimostrato – secondo la società che, nel momento in cui essa aveva trasmesso la Parte_1
CP_
per l'autorizzazione amministrativa ai fini dell'attività di ristorazione, il Comune avesse già piena conoscenza della non idoneità dell'immobile per tale uso, attesa la richiamata ordinanza di demolizione n. 3 del 2007 per interventi abusivi.
E, alla luce di quanto dedotto, gli appellanti principali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via principale, in accoglimento del presente appello riformare ovvero annullare la sentenza n. 1743/2022 sopra specificata, e in particolare: In riferimento al giudizio RG 10199/2017: accertare e dichiarare dovuta la somma a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 della l. n.
392/78 e per l'effetto in via riconvenzionale condannare i Sig.ri a favore della al pagamento della cifra Pt_3 Controparte_6 totale di €18.000,00. - In riferimento al giudizio RG 9571/2018: Previo accertamento delle rispettive responsabilità in capo ai Sig.ri
e al , in persona del p.t., nella causazione dei fatti esposti nella premessa dell'atto introduttivo e nel Pt_3 Controparte_1 CP_7 presente atto, condannare gli stessi convenuti al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 371.467,21 oltre ogni successivo onere accessorio maturato fino al soddisfo, per quanto concerne il danno patrimoniale subìto, così come previsto e calcolato in perizia di parte, nonché la condanna in capo ai Sig.ri della cifra di € 22.200,00 a titolo di mancato guadagno, nonché la diversa somma, Pt_3 che l'On.le Collegio riterrà equa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale che la ha subito per gli eventi di cui Controparte_6
è causa. Accertarsi la nullità del contratto di locazione e per l'effetto condannare i convenuti Sig.ri alla restituzione dei canoni di Pt_3 locazione corrisposti che si quantificano in € 63.000,00. - In riferimento al giudizio RG 1642/2018: Dichiarare infondata la domanda proposta dai Sigg.ri in relazione al capo di sentenza in cui è stata condannata la società al pagamento della somma di Pt_3 Pt_1
€ 3.000,00 a titolo di canoni di locazione non versati dal mese di dicembre 2017 al mese di febbraio 2018, statuendo invece la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa degli stessi. - In riferimento all'appellante Confermare la Controparte_2 mancanza di legittimazione passiva della nei fatti di causa, revocare la dichiarazione di contumacia e per l'effetto Controparte_2 condannare i Sigg.ri al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto Pt_3 pagina 4 di 16 Avv. Giuseppe Nocera, procuratore antistatario del doppio grado di giudizio. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria disporsi CTU così come richiesta nel giudizio recante RG 9571/2018, laddove l'On.le Corte adita dovesse ritenerla rilevante e necessaria ai fini della decisione da adottare.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 16.11.2022, , Parte_3 Parte_4
e , contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avverso gravame e Parte_5 Parte_6 proponendo, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli
Nord, sulla base dei seguenti tre motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno sostenuto che il TR, pur dando atto che il contratto di locazione contenesse
(art. 7) l'espressa previsione di una clausola risolutiva espressa, avesse, ciò nonostante, omesso erroneamente di considerare che entrambi gli sfratti per morosità contenessero l'espressa dichiarazione di essi locatori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti incidentali, conclamata la sussistenza della morosità, dovesse essere accolta la domanda risolutoria del contratto di locazione in virtù della clausola risolutiva espressa, non avendo essi ancorato la manifestazione di volontà di avvalersi di tale clausola - come invece erroneamente reputato dal primo giudice- ad altri e diversi inadempimenti (rispetto al mancato pagamento dei canoni).
E, sul punto, hanno chiesto che fosse rettificata la decisione del TR e dichiarata la risoluzione del contratto, in via principale, per essersi verificato l'inadempimento previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e, in subordine, stante la gravità dell'inadempimento.
Con il secondo motivo di gravame , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 hanno criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha ritenuto che non fosse legittimata passiva in relazione alle domande da essi spiegate, in primo grado, Controparte_2 nei suoi confronti.
In particolare, ad avviso degli appellanti in via incidentale, la responsabilità personale della (per le Parte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, tra cui quella di provvedere al versamento del canone) sarebbe stata invocata (e per tale effetto sarebbe stata chiamata in causa), non già in virtù del suo rapporto di rappresentanza legale con la società ma per la responsabilità illimitata (e solidale) derivante dalla Parte_1 sua posizione di socio accomandatario della '77 trasformatasi in con atto notarile CP_4 CP_4 Parte_1 del 23.11.2016, pubblicato nel registro delle imprese il 19.12.2016, in virtù del principio generale sancito dall'art. 2500-quinquies c.c.
Ragion per cui, secondo , e , il TR Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 avrebbe dovuto accogliere la domanda spiegata nei confronti di , con conseguente Controparte_2 condannata di quest'ultima, in solido con la società al pagamento dei canoni di locazione (come Parte_1 liquidati in sentenza). pagina 5 di 16 Con il terzo e ultimo motivo di gravame gli appellanti in via incidentale hanno criticato la sentenza n. 1743/2022 anche nella parte in cui il TR di Napoli Nord ha compensato le spese di lite – alla luce della reputata sussistenza della soccombenza reciproca- relativamente al rapporto processuale instauratosi tra essi intimanti e la società Parte_1
In particolare hanno sostenuto, sul punto, che vi fosse stata soccombenza reciproca solo in relazione alle contrapposte domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale, e non anche in relazione alla domanda di risoluzione da essi proposta (ed accolta).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…affinchè voglia la Corte di Appello di Napoli respingere il gravame interposto dagli appellanti. Accogliere l'appello incidentale spiegato e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in via principale essendosi verificato l'inadempimento previsto dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e la volontà espressa dai locatori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione ed in subordine, stante la gravità dell'inadempimento, per inadempimento della conduttrice;
2) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della signora e per tale effetto condannarla in solido con la società al pagamento dei canoni di Controparte_2 Parte_1 locazione, come accertati e liquidati dal TR. 3) Condannare la società e la convenuta ala Parte_1 Controparte_2 refusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 9.11.2022, il , contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello principale e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, confermare la Sentenza n.
1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord in questa sede impugnata;
2) nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui alla presente memoria;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la corresponsabilità degli altri convenuti nella causazione del danno de quo e, per l'effetto, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno in misura della accertata corresponsabilità o, in ogni caso, ad altra minor somma da quantificarsi secondo la valutazione discrezionale del Collegio Giudicante;
4) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori, o, in via gradata, con integrale compensazione degli stessi.”.
Con ordinanza depositata il 6.12.2022 è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale) e la causa
è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del 7.11.2023.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 24.10.2024 è stata fissata l'udienza del 24.6.2025 disponendo, poi
(con successivo decreto del 28.5.2025), che tale udienza si svolgesse “in presenza”.
E alla detta udienza del 24.6.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto che, come già rilevato con ordinanza del 6.12.2022, l'appello principale della società P
e di avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, Parte_1 Parte_2 pubblicata il 10.5.2022, e notificata in data 27.5.2022, è stato proposto con atto di citazione anziché con ricorso.
Ragion per cui, essendo in primo grado stato seguito il c.d. rito del lavoro (tanto è vero che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di controversia in tema di contratto di pagina 6 di 16 locazione, ex art. 447-bis c.p.c.), anche in virtù del principio della c.d. ultrattività del rito (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 22/01/2015, n. 1148) è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale (c.d. locatizio).
Ciò nonostante, l'appello principale deve considerarsi tempestivo, essendo l'iscrizione a ruolo comunque avvenuta il 27.6.2022 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni (ex artt. 325 e 436, ultimo comma, c.p.c.) decorrente dalla data (27.5.2022) della notificazione della sentenza impugnata (con proroga del termine finale del 26.6.2022 al successivo 27.6.2022, ai sensi dell'art. 155, co.4, c.p.c., cadendo di domenica il giorno 26.6.2022).
Va detto, invero, che nelle controversie sottoposte (come quella in esame) all'applicabilità, ai sensi dell'art. 447- bis cod. proc. civ., del rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente (come nel caso di specie) con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9530; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 871; Sez. VI - 3, Ord.,
08/09/2017, n. 20994; Sez. 3, n. 12990 del 27/05/2010; Sez. L, n. 5150 del 12/03/2004; Sez. III, 01/02/2001, n.
1396).
E per la stessa ragione risulta ammissibile l'appello incidentale proposto da , Parte_3 Pt_4
e con comparsa depositata il 16.11.2022, cioè rispettando il termine
[...] Parte_5 Parte_6 di dieci giorni prima dell'udienza (del 30.11.2022) fissata in citazione, così come previsto dal c.d. rito del lavoro (ex art. 436, co.1, c.p.c.), ossia dal rito che anche gli appellanti principali avrebbero dovuto seguire.
E, in virtù del c.d. principio dell'ultrattività del rito, gli appellanti incidentali hanno anche provveduto, così come previsto dal terzo comma dell'art. 436 c.p.c., a notificare (il 16.11.2022, via PEC) la comparsa contenente l'appello incidentale alle altre parti (come documentato telematicamente il 23.11.2022).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dagli appellati , e ai sensi degli Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare - come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dagli appellanti principali – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal TR, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice pagina 7 di 16 sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
****
Ciò premesso (in rito) e passando all'esame, nel merito, delle questioni sottoposte dalle parti al vaglio di questa P Corte, si rileva, in primo luogo, l'infondatezza dell'appello principale proposto dalla società per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
****
Sono infondati, innanzitutto, i primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va precisato che, con contratto di locazione dell'1.3.2012 per cui è causa (ridepositato in appello dagli appellati/appellanti incidentali), stipulato da , e (quali locatori) e dalla Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 di (quale conduttrice, poi trasformatasi, nel 2016, nella società Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
, i primi avevano concesso alla seconda l'immobile in , in via G. Marconi 77 (in catasto al fg. 9, part.
[...] CP_1
463, sub. 1), avendo la detta società manifestato espressamente la volontà di adibirlo all'esercizio commerciale di ristorante e pizzeria e dichiarando, la stessa (cfr. art. 11 del detto contratto) “dopo aver visionato l'immobile terraneo…”, “di averlo riscontrato pienamente conforme alle sue necessità ed adatto all'uso convenuto”, impegnandosi (cfr. art. 16 del detto contratto) “ad adottare tutte le misure sanitarie, quelle di polizia ed amministrative e a munirsi di tutte le relative licenze e autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività improntata”.
Tale contratto non prevedeva espressamente, nello specifico, alcun obbligo a carico dei locatori circa il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività commerciale (ristorante e pizzeria) per la quale il bene immobile era stato concesso in locazione.
Ragion per cui, correttamente, il primo giudice: pagina 8 di 16 a) non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo ai locatori in riferimento agli abusi edilizi e, soprattutto, in relazione alla destinazione d'uso (deposito) diversa da quella necessaria per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, come riscontrati dal Comune di , così rigettando la domanda risarcitoria formulata dalla CP_1 società nei confronti dei locatori (i ); Parte_1 Pt_3
b) non ha ravvisato la dedotta (da parte della società conduttrice) nullità del contratto, così rigettando anche la P domanda restitutoria formulata dalla stessa società nei confronti dei locatori (i ). Parte_1 Pt_3
Invero, quanto al primo aspetto, va detto che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato;
la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
24/04/2025, n. 10807 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
E, quanto al secondo aspetto, va detto che, come correttamente rilevato dal TR di Napoli Nord,
l'eventuale non conformità dell'immobile locato alla disciplina edilizia e urbanistica non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sè, nè è illecita la causa, ai sensi dell'art. 1343 c.c., perchè locare un immobile costruito senza licenza, nè condonato, non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/08/2020, n. 17557).
A ciò va aggiunto che il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 07/06/2022, n. 18289).
Ciò posto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, il TR di Napoli Nord, una volta riscontrata la morosità della conduttrice nel pagamento dei canoni in misura superiore ad una mensilità (dal mese pagina 9 di 16 di dicembre 2017 al mese febbraio 2018, ossia sino alla naturale scadenza contrattuale), correttamente ha pronunciato la domanda di risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della conduttrice, condannandola al pagamento dell'importo (euro 3.000,00) di tali canoni.
Come rilevato, invero, dagli appellati/appellanti in via incidentale, il rilascio del 7.6.2017 era avvenuto per eseguire le opere di cui all'ordinanza del , ragion per cui si trattava di una temporanea Controparte_1 sospensione del contratto di locazione, fino alla ultimazione di tali opere che, una volta ultimate, avrebbero quindi determinato la ripresa del contratto di locazione sino alla naturale scadenza.
Infatti, dopo la comunicazione del 31.5.2017 della società “di rilascio di immobile locale per inizio Parte_1 lavori” (ridepositata dagli appellanti in via incidentale in secondo grado) per ottemperare all'ordinanza del
[...]
di demolizione e di riduzione in pristino n. 9 del 21.2.2017, nel successivo verbale di consegna del CP_1
7.6.2017 (anch'esso ridepositato dagli appellanti in via incidentale in secondo grado) si legge che: “La parte conduttrice, facendo seguito a quanto dichiarato con la comunicazione di cui sopra, consegnano seduta stante la parte anteriore dell'immobile …. per permettere di ottemperare alla nota ordinanza del . La Controparte_1 restante parte dell'immobile sarà consegnata non appena, finiti i lavori di trasloco del materiale accantonato che presumibilmente avverrà entro il 17.6.2017” e che: “i locatori accettano la riconsegna per le finalità esecutive di cui al provvedimento del Comune di di ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le azioni in corso”. CP_1
Ragion per cui gli stessi locatori, con la successiva nota del 6.10.2017 (anch'essa ridepositata dagli appellanti in via incidentale in secondo grado;
cfr. all. n.7 del fas. 1642/18), dopo aver riepilogato gli eventi, avevano comunicavano formalmente alla società conduttrice quanto segue: “l'immobile in alla Via Marconi n. 77 CP_1
P viene formalmente posto nella immediata piena ed incondizionata disponibilità del conduttore società Pt_1 affinchè prosegua nella locazione in corso. Dalla data della presente comunicazione – pertanto – cederanno
[...]
a favore ed a carico della società i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.” Parte_1
****
Risulta infondato anche il quarto motivo dell'appello principale proposto dalla società Parte_1
Ed infatti, come correttamente evidenziato dagli appellati/appellanti in via incidentale, il TR, dichiarando la risoluzione per inadempimento della società conduttrice (per il mancato pagamento di tre mensilità del canone di locazione), non avrebbe potuto riconoscere alla stessa società il diritto all'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/78.
Secondo tale articolo, infatti, “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.”. pagina 10 di 16 Dunque l'indennità prevista dall'art. 34, legge 27 luglio 1978, n. 392, non spetta al conduttore nei casi, tra gli altri, di risoluzione del rapporto per suo inadempimento (come nel caso di specie;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/06/2009, n. 14531).
****
Risulta, infine, infondato anche l'ultimo (il sesto) motivo di gravame proposto dalla società Parte_1 essendo corretto quanto ritenuto dal TR di Napoli Nord circa la carenza di prova in ordine alla doglianza della detta società concernente la mancanza di diligenza o, comunque, l'omissione del controllo da parte dell'amministrazione comunale.
Ed infatti se è vero, da un lato, che, come evidenziato dal , rientra astrattamente nella Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 13/05/2019, n. 12640), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si ravvisa alcun legittimo affidamento di tale società nell'operato del detto avendo proprio tale società (o, meglio, la poi trasformatasi nella società CP_1 Controparte_4 [...]
presentato la S.C.I.A. (il 5.4.2012) per l'attività commerciale da esercitare nell'immobile per cui è Parte_1 causa, dichiarando, il suo legale rappresentante (come riportato nel provvedimento del 20.9.2017 di divieto di prosecuzione dell'attività relativa alla S.C.I.A., ridepositato dal in appello): “che il locale sede Controparte_1 dell'esercizio è conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali” (cfr. anche tale ridepositata dal in appello). CP_5 Controparte_1
In altri termini, nessun legittimo affidamento sulla possibilità di esercizio dell'attività commerciale nell'immobile locato poteva aver creato la p.a., in capo alla società conduttrice, al momento della presentazione della CP_5 se è vero che, come dedotto dal , essa è una dichiarazione della parte interessata che produce Controparte_1 effetti immediati (e nel caso di specie, si ribadisce, era stata la stessa parte interessata a dichiarare che il locale sede dell'esercizio fosse conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali), essendo rimessi soltanto ad un momento successivo i controlli della pubblica amministrazione (come poi avvenuto nel caso di specie).
****
Risulta fondato, invece, l'appello principale proposto da , in proprio (in relazione all'unico Parte_2 motivo di gravame, il quinto, alla stessa riferibile).
Ed invero il primo giudice l'ha erroneamente considerata contumace, essendo invece la stessa pacificamente costituitasi in giudizio (come da comparsa di costituzione, nel giudizio n. 9571/2018 R.G., del 10.6.2019, rideposita in questo secondo grado).
pagina 11 di 16 Ragion per cui il TR di Napoli Nord, avendo rilevato correttamente (per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione a proposito del secondo motivo dell'appello incidentale proposto da , Parte_3 Pt_4
, ) il difetto di legittimazione passiva (o, meglio di titolarità, dal lato
[...] Parte_5 Parte_6 passivo, del rapporto controverso) della chiamata in causa , avrebbe dovuto condannare la Controparte_2 controparte (cioè i chiamanti , , ) a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rifondere le spese di lite in suo favore (o, meglio, in favore del suo difensore antistatario), in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Risulta, in particolare, corretta la motivazione del primo giudice circa il difetto di legittimazione passiva della e, cioè, che la forma di società a responsabilità limitata dell'intimata comportasse che per le Parte_2 Pt_1 domande spiegate nei confronti di quest'ultima a titolo risarcitorio (o di inadempimento contrattuale) non potesse essere chiamata a rispondere, anche a titolo di corresponsabilità, un organo sociale – quale l'amministratore unico
(per l'appunto ) - a ciò ostando l'autonomia patrimoniale perfetta della società rispetto ai Controparte_2 singoli soci.
Né può ritenersi fondato, sul punto, il (secondo) motivo dell'appello incidentale proposto da , Parte_3
, , strettamente connesso, dal punto di vista logico e Parte_4 Parte_5 Parte_6 giuridico, a quello proposto da . Controparte_2
Ed infatti va detto che, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la cessazione, per le obbligazioni successive alla trasformazione, del regime di responsabilità illimitata dei soci e l'inizio, per le medesime obbligazioni, del regime di responsabilità limitata dei soci stessi si verificano a partire dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2500-quinquies c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ord., 20/05/2021, n. 13772 richiamata da Cass. civ., Sez. II, 5/04/2022, n. 11040 nonché, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/05/2025, n. 11819).
In altri termini, ai sensi dell'art. 2500 - quinquies c.c. la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che siano, però, anteriori alla iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese (se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione).
Tale norma, dunque, ad avviso della Corte non può trovare applicazione, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti.
Ciò in quanto le obbligazioni rimaste inadempiute (ossia quelle concernenti il pagamento del canone per le mensilità da Dicembre 2017 a febbraio 2018) erano sorte successivamente all'iscrizione (avvenuta il 19.12.2016, come dedotto dagli stessi appellanti incidentali e documentato dagli appellanti in via principale;
cfr. la visura della società dalla stessa ridepositata in appello) della delibera di trasformazione nel registro delle Controparte_8 imprese. pagina 12 di 16 Al riguardo va detto, infatti, che i pagamenti dei canoni locativi rappresentano prestazioni autonome, distinte e periodiche, decorrenti dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta,
l'interesse del creditore a ciascun adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/11/2005, n. 26042).
****
In conseguenza, dunque, dell'appello proposto da , in proprio, la sentenza impugnata va Parte_2 riformata parzialmente, con conseguente condanna della controparte ( , Parte_3 Parte_4
, ) alla rifusione, in favore della stessa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi Parte_5 Parte_6 antistatario) anche dei compensi del primo grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., come liquidati in dispositivo
(secondo i parametri di seguito indicati).
****
L'appello incidentale proposto da , , non Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 merita accoglimento neanche in relazione agli altri due motivi (il primo e il terzo).
****
Il primo motivo di gravame è, in particolare, inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, ex art. 100
c.p.c.
Avendo, invero, il TR di Napoli Nord pronunciato comunque la risoluzione del rapporto di locazione per grave inadempimento della conduttrice (in relazione al mancato pagamento dei canoni dal mese di Dicembre 2017 al mese di Febbraio 2018), la Corte rileva che, anche ove fosse risultato fondato tale motivo di gravame- e, dunque, anche ove la risoluzione del rapporto contrattuale fosse stata la conseguenza dell'invocata operatività della clausola risolutiva espressa - non avrebbe potuto condurre in alcun modo ad un risultato utile per gli appellanti incidentali, nel senso che non avrebbe potuto comportare la riforma della sentenza di primo grado in un senso per loro maggiormente favorevole (rispetto a quanto già ottenuto, sul punto, in primo grado).
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la pagina 13 di 16 possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
****
Non merita accoglimento neanche il terzo motivo dell'appello incidentale, avendo il TR di Napoli Nord correttamente compensato integralmente le spese di lite tra i e la società in virtù della Pt_3 Parte_1 soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c., non essendo state accolte le domande risarcitorie rispettivamente proposte da tali parti (avendo il primo giudice ritenuto, in particolare, per quanto riguarda la domanda dei , Pt_3 che, in ordine alla lamentata alterazione dello stato dei luoghi per fatto e colpa della società non Parte_1 fosse stato fornito alcun elemento di prova;
e ciò non è stato oggetto di gravame).
Ed invero il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali, in caso di soccombenza reciproca, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/08/2024, n.
21676), non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/12/2024, n. 34215; Sez. I, Ord.,
27/05/2024, n. 14760; Sez. I, 18/03/2024, n. 7205; Sez. VI - Lavoro, Ord., 21/01/2015, n. 930; Sez. I, 24/01/2013,
n. 1703).
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite (del secondo grado e, per quanto concerne Parte_2
, in proprio, anche del primo, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello dalla stessa proposto), ad
[...] avviso della Corte risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., compensare integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra la società e , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , attesa la soccombenza reciproca di tali parti in relazione agli appelli rispettivamente proposti. Parte_6
In base, invece, al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società va condannata al Parte_1 pagamento, in favore del , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio e Controparte_1 Pt_3
, e vanno condannati al pagamento, in solido tra
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro e in favore di (o, meglio, dei suoi difensori antistatari), dei compensi (e anche degli Parte_2 esborsi, per l'appello) del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle pagina 14 di 16 modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado,
e, quanto al primo grado (per ), per i giudizi ordinari innanzi al TR (tab. 2). Parte_2
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del D.M. n.55/2014) della controversia (ciò in base al criterio c.d. del disputatum, non essendo stati determinati i danni per i quali , e avevano Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto la condanna al relativo risarcimento anche di , e avendo la società Parte_2 Parte_1 chiesto il risarcimento del danno, anche nei confronti del , nella misura di euro 371.467,21 o in Controparte_1 altra “diversa somma, anche maggiore e/o minore, che il Giudice riterrà equa”; cfr., sul punto;
Cass. civ., Sez. I,
Ord., 26/04/2021, n. 10984).
****
Sussistono, infine, sia a carico della società che di , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e (per gli appelli rispettivamente proposti), i presupposti di cui all'art. 13, Parte_5 Parte_6 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente
o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa Parte_1 dal TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022.
2. Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal Parte_2
TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in solido tra Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro e in favore dell'avv. Giuseppe Nocera, difensore dichiaratosi antistatario di , dei Parte_2 compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.808,00, il tutto oltre pagina 15 di 16 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto da , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
avverso la sentenza n. 1743/2022 emessa dal TR di Napoli Nord, pubblicata il 10.5.2022.
[...]
4. Compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra la società e Parte_1 Pt_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
5. Dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del Controparte_1 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dichiara tenuti e condanna , e al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Giuseppe Nocera e dell'avv. Loredana Carpentieri, difensori dichiaratisi antistatari di , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_2 complessivamente in euro 5.799,5 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
7. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico sia della società che di , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente
[...] Parte_6 proposti.
Napoli, 24.6.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 16 di 16