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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. 1137 R.G. dell'anno 2023
T R A
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazia C.F._1
Rallo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. CP_3
; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giovanni Messina, giusta procura in atti;
RESISTENTI
Oggetto: occupazione sine titulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Difese delle parti e svolgimento del processo. 1.1) Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
, premettendo di essere proprietario di un'unità Parte_1
abitativa sita nel Comune di Castelvetrano, nella via Alcide De
Gaspari n. 115, piano terra, iscritta nel N.C.E.U. di detto Comune, al foglio di mappa n. 37, particelle n. 1007 sub 6 e n. 1007 sub 9, conveniva in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo la condanna di questi ultimi al rilascio CP_3
dell'unità immobiliare suddetta, abusivamente occupata, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illecita occupazione, indicando, sotto tale ultimo profilo, il valore locativo dell'immobile in base al listino O.M.I. dell'Agenzia delle
Entrate e, in particolare la somma di euro 396,00 (euro 2,4 x 165 mq), a titolo indennità di occupazione per ogni mese non corrisposto a far data dal 06/09/2022 sino all'effettivo rilascio.
1.2) Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di CP_2
e , atteso che, sin dal 2018, l'unico
[...] CP_3
soggetto ad aver ricevuto in uso l'immobile de quo fosse CP_1
in cambio di un importo mensile pari ad euro 200,00.
[...]
Nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese di parte ricorrente chiedendone il rigetto ed evidenziando che l'unità immobiliare si trovasse in uno stato fatiscente e non idoneo all'uso abitativo, tale per cui esponevano la manifesta volontà di rilasciare l'abitazione e trasferirsi altrove.
1.3) Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4,
c.p.c., il giudice assegnatario del fascicolo sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa: “Pagamento da parte dei
2 convenuti della somma di euro 3.800,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo, di cui euro 1.900.00 entro il 08/04/2024 ed euro 1.900,00 entro il 08/06/2024; spese di lite compensate” che, tuttavia, seppur rimodulata dalle parti con una maggiore dilazione nei termini di pagamento, non andava a buon fine per mancato pagamento dei ratei da parte dei resistenti.
La causa, dunque, istruita a mezzo produzione documentale, all'udienza del 07/10/2025 veniva trattenuta in decisione da questo giudicante.
2) Questioni preliminari
2.1) In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2011, primo e secondo comma, risultando dagli atti avere il ricorrente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 28/04/2023, nei confronti dei convenuti
(cfr. verbale di mediazione allegato al ricorso introduttivo).
2.2) Occorre altresì affrontare la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
e . Secondo ormai consolidata giurisprudenza di CP_3
legittimità “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n.
2951 del 16/02/2016 - Rv. 638371 – 01; conf. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 - Rv. 674648 - 01).
Tanto premesso, si rileva che, avendo parte ricorrente intrapreso
3 una azione per tutelarsi nell'ambito di una occupazione senza titolo di immobile e non nell'ambito di una locazione, risulta corretto che la domanda sia stata indirizzata nei confronti di tutti coloro che sono stati indicati come occupanti dell'immobile e non nei confronti del solo , affermatosi conduttore Controparte_1
dell'immobile (peraltro in forza di un contratto nullo, per come si dirà meglio infra). La questione relativa al difetto di legittimazione passiva di e è Controparte_2 CP_3
pertanto priva di fondamento.
3) . CP_4
3.1) Quanto alle domande svolte da parte ricorrente, con riguardo alla domanda di rilascio dell'unità immobiliare oggetto di causa va dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere giacché le parti, all'udienza dell'08/02/2024, hanno rappresentato che i resistenti avevano riconsegnato le chiavi dell'immobile al proprietario Pt_1
3.2) Con riguardo alla domanda risarcitoria, osserva in primo luogo il giudicante che è pacifico il fatto sotteso alla domanda, ossia che i convenuti abbiano detenuto l'immobile oggetto di causa.
E' poi emerso che la detenzione dell'immobile era iniziata con il consenso del proprietario che aveva concesso in uso l'immobile.
Ciò posto in fatto, il nocciolo della questione riguarda l'eventuale titolo della detenzione e le conseguenze che da questo derivano.
I convenuti hanno affermato di versare un canone mensile – così affermando la sussistenza di un contratto di locazione- mentre il ricorrente ha negato che la circostanza.
4 Ora, le parti hanno inteso provare le rispettive tesi sul punto attraverso prove testimoniali, ma la prova per testi dei contratti e dei pagamenti eccedenti l'importo di euro 2,58 non può essere data a mezzo testimonianza (artt. 2721 ss c.c.): le relative richieste probatorie svolte sul punto dalle parti si sono rivelate inammissibili. Poiché l'onere di provare l'esistenza della locazione nel caso di specie gravava sui convenuti, la relativa circostanza è rimasta sguarnita di prova.
Peraltro, un siffatto contratto di locazione sarebbe stato nullo.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 1, comma 346, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005)», prevede che: “I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Tale prescrizione ha elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 420 del 2007), la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Orbene, nel caso di specie non risulta essere intercorsa tra le parti una locazione regolarmente registrata, ed il relativo contratto, ove mai fosse stato concluso, sarebbe stato nullo, con la conseguenza che , e Controparte_1 Controparte_2
avrebbero comunque detenuto l'immobile CP_3
concessogli in godimento sine titulo.
3.3) Ciò chiarito, va adesso la sola domanda di parte ricorrente
5 avente ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attravers o la sola tutela reale”; sotto il profilo della prova “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per
i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno ”
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 - Rv. 666193 -
04).
Ora, nel caso in esame parte ricorrente ha allegato il danno subìto
6 derivante dalla mancata possibilità di godere del bene in quanto occupato, danno che ha inteso provare nel suo ammontare per il tramite del listino dell'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate (v. doc.
“banca dati quotazioni immobiliari” allegato al ricorso introduttivo) rimasto ex adverso incontestato, da cui si può presuntivamente desumere la perdita, per il della Pt_1
possibilità di godere dei frutti civili ritraibili dal compendio immobiliare oggetto di causa.
Ulteriore elemento di valutazione in tal senso, è la mancata prova, da parte dei convenuti, di fatti tendenti ad escludere che parte ricorrente non avrebbe goduto dei frutti civili dell'immobile anche se fosse stata in possesso del compendio immobiliare, dal momento che la dedotta fatiscenza e insalubrità dell'immobile de quo sono rimaste oggetto di una allegazione del tutto generica e priva di qualunque addentellato probatorio, con la conseguenza che la chiesta C.T.U. avrebbe avuto un finalità meramente esplorativa.
Il listino dell'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate prodotto dal ricorrente in seno all'atto introduttivo può, quindi, costituire un utile riferimento per la determinazione del quantum della indennità di occupazione dell'immobile di causa in base al valore medio di mercato parametrato alla sua metratura complessiva, secondo il quale si ritiene congruo quale valore locativo del bene la somma di euro 396,00 mensili, ovvero euro 2,4 x 165 mq.
Detta indennità va riconosciuta a decorrere dal 06/09/2022, data della messa in mora in allegato al ricorso introduttivo.
In conclusione, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_5
[...]
[...] [...]
dovranno corrispondere in favore di , per ogni
[...] Parte_1
mese di occupazione, dal mese di settembre 2022 e sino all'effettivo rilascio avvenuto a novembre 2023 (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente), la somma complessiva di euro
5.940,00 (euro 396,00 x 15mesi), da cui andrà decurtata la somma di euro 1.050,00 già versata dai resistenti, come dichiarato dal loro procuratore all'udienza del 6 marzo 2025 e non contestato dal procuratore di parte avversa, per un totale di euro 4.890,00
4) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad euro
5.200,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della non elevata complessità delle questioni trattate, da distrarre in favore dell'Erario, essendo ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di rilascio dell'unità abitativa sita nel Comune di
Castelvetrano, nella via Alcide De Gaspari n. 115, piano terra, iscritta nel N.C.E.U. di detto Comune, al foglio di mappa n. 37, particelle n. 1007 sub 6 e n. 1007 sub 9;
2) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma di euro 4.890,00, oltre interessi al saggio legale dal
8 giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si
[...]
liquidano in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 8 novembre 2025
Il Giudice
Alex AN
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