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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3723/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3723/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni BURRAFATO, giusta procura in atti.
Contro
(già denominata “ Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125 Controparte_2
( P.IVA_1
(quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1 del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto), C.F. , a mezzo del procuratore P.IVA_2 speciale in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca MANCINI e dall'avv. Serena BLUNDO, giusta procura in atti decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1189/2020 del 15.09.2020 – R.G. n. 2564/2020 - del Tribunale di
Ragusa col quale gli era stato ingiunto di pagare, a titolo di fornitura di energia elettrica, in favore di la somma di € 23.754,45, oltre interessi di mora, Controparte_1 spese e compensi. pagina 1 di 8 Con l'opposizione in commento - spiegata nei confronti della società che aveva richiesto il decreto ingiuntivo, ossia ha rilevato Controparte_5 preliminarmente che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto nei confronti dell'impresa individuale Impresa CO IC P. IV in Controparte_6 P.IVA_3 persona dello stesso mentre il decreto ingiuntivo era stato pronunciato Parte_1 dall'intestato Tribunale nei confronti di quest'ultimo, inteso come persona fisica.
Ciò posto, ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché sarebbe stato Pt_1 emesso per un credito presunto ed indeterminato, per cui, tra l'altro, non sarebbe stata neppure indicata la causa, il periodo di riferimento e l'utenza interessata dalla morosità, con asserita violazione degli artt. 633 e ss c.p.c.
Ancora, l'attore ha invocato l'incertezza sull'ammontare dell'asserito credito e sulla sua Cont origine, tenuto conto che lo stesso aveva già ricevuto da parte di altra diffida al pagamento sulla base di n. 3 fatture – diverse rispetto a quella riportata nell'estratto autentico notarile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo- prontamente contestata da . Pt_1
Oltre a ciò, l'attore ha desunto l'incertezza del credito anche dal fatto che lo stesso era stato provato unicamente dall'estratto autenticato del giornale dei crediti in contenzioso, ritenuto dall'attore insufficiente a dimostrare il vantato credito.
Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, posto che la Pt_1 fattura indicata nel libro giornale era del 19.05.2014 e quindi ritenuta ampiamente prescritta.
In ultimo, l'opponente ha eccepito che l'azienda di cui è titolare non avesse mai richiesto e neppure fosse mai stata intestataria o utilizzatrice di energia elettrica nel periodo cui risalirebbero le fatture addebitategli.
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'opponente ha chiesto accogliersi integralmente la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto con qualunque statuizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.09.2021 si è costituita CP_3
quale cessionaria di del credito portato dal decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo opposto, che ha chiesto: rigettarsi l'opposizione in quanto ritenuta infondata;
in subordine, condannarsi al pagamento di € 23.754,45, oltre interessi, anche a Parte_1 titolo di risarcimento danni contrattuali o ex art. 2043 c.c., con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha, anzitutto, specificato che aveva concluso, in data 18.12.2020, con (parte opposta del Controparte_1 giudizio) un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130 e dell'art. 58 T.U. Bancario, pubblicato in G.U. parte II n. 150
pagina 2 di 8 del 24.12.2020 (cfr. allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta) con cui le era stato ceduto, tra gli altri, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Cont In seguito alla citata operazione di cessione dei crediti, aveva trasmesso mediante raccomandata (agli atti) a una diffida rappresentativa della situazione con l'invito a Pt_1 corrispondere il dovuto alla cessionaria.
Tanto premesso, la società opposta ha specificato che il vantato credito, portato dalla fattura n.
88003330012508A del 19/05/2014 della somma di € 23.754,45 e confermato dalla tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore (cfr. allegati n.6 e 7 di parte opposta), sarebbe sorto dalla manomissione del contatore dell'utenza intestata a sita in Acate ove Pt_1 si trovava l'azienda agricola di quest'ultimo e dove, in data 20.03.2014 “ i tecnici del distributore si recavano accertando che l'utenza dell'opponente era allacciata direttamente alla rete in modo che il contatore non registrasse i prelievi” (cfr. verbale di verifica, alleg. CP_2
8 di parte opposta).
In seguito a tale verbale, era stata effettuata dal Distributore la ricostruzione dei consumi - comunicata all'opponente- secondo cui l'azienda agricola la IC di AF IN, essendo risultata intestataria dell'utenza interessata dal periodo dal 01.10.2010 al 14.03.2013, era ritenuta debitrice dell'energia elettrica prelevata in detto periodo.
Ancora, la società convenuta ha sottolineato che l'opponente avrebbe dovuto chiamare in causa ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. il distributore competente e, nel merito, ha asserito di aver ampiamente assolto, sulla scorta della documentazione depositata e della normativa vigente, agli oneri probatori gravanti sulla medesima.
In aggiunta, ha dedotto che con l'alterazione del misuratore l'opponente Controparte_3 avrebbe impedito l'esatta quantificazione dei consumi di energia prelevata e il dolo in capo a sarebbe stato ampiamente provato dal fatto che lo stesso era detentore del contatore, con Pt_1 precisi obblighi di custodia dello stesso.
Infine, l'opposta ha segnalato che l'ipotesi di prelievi irregolari avrebbe configurato sia un inadempimento contrattuale che un fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Alla prima udienza, ha contestato, intanto, di essere venuto a conoscenza del sito ove Pt_1 fosse ubicata l'utenza relativa alla fornitura in oggetto solo in seguito alla costituzione di parte opposta.
Inoltre, parte opponente ha eccepito che al momento dell'accertamento da parte dei tecnici CP_2
“l'unico utilizzatore e intestatario della fornitura” de quo fosse tale Persona_1 Cont denunciato da e poi condannato e, pertanto, sarebbe estraneo all'intera a Parte_1 vicenda.
In aggiunta, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 Cont posto che quest'ultima non avrebbe effettivamente dimostrato di essere cessionaria di , pagina 3 di 8 atteso che la pubblicazione in G. U. del contratto di cessione dei crediti “in blocco” non sarebbe sufficiente a provare la cessione di quello specifico credito di interesse nel caso di specie.
Quindi, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ciò sulla scorta della sentenza n. 425/2016 del Tribunale Penale di Ragusa, che aveva condannato tale Per_1
“ritenuto unico autore della manomissione”, allegando di conseguenza la propria
[...] estraneità alla vicenda in questione.
In aggiunta, l'opponente ha asserito che l'azienda agricola di cui lo stesso era titolare, e alla quale farebbe riferimento l'ingiunzione di pagamento, non aveva mai richiesto né era mai stata intestataria o utilizzatrice di energia elettrica nel periodo di cui alla fattura prodotta
(01.10.2010- 14.04.2013).
Altra nuova contestazione promossa nella prima memoria istruttoria ha invece riguardato l'asserito errore nel calcolo del quantum della pretesa creditoria, posto che la somma richiesta, contenente l'addizionale provinciale alle accise, sarebbe per tale ragione errata per violazione della direttiva comunitaria 2008/118/CE.
Infine, l'opponente ha rilevato che la chiamata in causa del distributore era da considerarsi un compito spettante all'opponente.
Parte opposta non ha depositato memorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con note autorizzate, l'opposta ha precisato che non aveva contestato Pt_1 né la documentazione prodotta da compreso il verbale di verifica, da dove si CP_3 sarebbe evinto che il prelievo irregolare aveva avuto inizio nell'ottobre del 2010, quando intestatario dell'utenza era l'azienda agricola di cui era titolare fino al 20.03.2014, né la Pt_1 ricostruzione dei consumi da cui è scaturita l'ingiunzione di pagamento opposta.
Sulla scorta di ciò, pertanto, l'opposta ha ritenuto applicabile al caso in esame l'art. 115 c.p.c.
Inoltre, in merito all'eccepita prescrizione quinquennale, ha asserito che il CP_3 termine prescrizionale sarebbe decorso, in effetti, dalla verifica sul punto di prelievo, ai sensi del comma 8 dell'art. 2941 c.c.
La causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa come di seguito.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente affrontata l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria del credito, che appare fondata.
Nel caso concreto, si è costituita in giudizio quale cessionaria di CP_3 [...]
in virtù di contratto di cessione di crediti “in blocco”, tra i quali Controparte_1 pagina 4 di 8 rientrerebbe il credito vantato nei confronti dell'opponente, producendo la notifica della cessione mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 150 del
24.12.2020.
In merito deve precisarsi che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte opponente, riguardante non già la Cont cessione dei crediti tra e quanto l'inclusione del credito azionato tra quelli CP_3 oggetto di cessione, non vi è agli atti copia del contratto di cessione dei crediti dal quale poter ricavare che tra le posizioni creditorie cedute vi fosse pure quella vantata nei confronti dell'impresa individuale Azienda CO IC di AF A.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ. 7866/2024; Cass. Civ. 17944/2023; Cass. Civ. n. 9412/2023).
Nel caso concreto va evidenziata la mancanza di prova documentale in ordine alla titolarità sostanziale del diritto di credito in capo alla cessionaria non emergendo CP_3 peraltro dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto alcuna idonea indicazione, sufficientemente precisa, che consenta di ritenere ricompreso proprio il credito oggetto di causa
(In virtù del Contratto di Cessione, il EN ha ceduto pro soluto, e ha CP_8 acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i Crediti (i "Crediti") vantati dal EN stesso sugli importi dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di
pagina 5 di 8 forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal EN con la propria clientela (i "Debitori Ceduti") (vd. pag. 1 Gazzetta Ufficiale agli atti).
Ne consegue l'infondatezza della domanda spiegata da nell'odierno giudizio. CP_8
Ancora, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente, che appare infondata.
Invero, ha fondato tale contestazione sull'assunto dell'imputabilità del Parte_1 prelievo irregolare esclusivamente a , soggetto ritenuto dall'opponente unico Persona_1 utilizzatore e intestatario della fornitura in questione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n.1
c.p.c.) ed unico condannato dal Tribunale Penale di Ragusa, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
2.e.7 c.p., per essersi impossessato, in qualità di titolare dell'azienda agricola denominata “IC di AF A.”, nel periodo compreso tra il
01.10.2010 e il 19.03. 2014 di una quantità di energia elettrica pari a KWh 174.166 mediante allaccio diretto alla rete realizzato con cavo provato a monte del misuratore e giuntato CP_2 con a perforazione, in località Gianporcaro, in Acate (cfr. sent. n. 425/2016 agli atti). CP_9
Orbene, a tal proposito deve rilevarsi, in primis, che in seno alla stessa sentenza penale del
Tribunale di Ragusa n. 425/2016 più volte richiamata si è precisato che “ricorrono i presupposti per affermare che l'imputato abbia materialmente partecipato al fatto o vi abbia altrimenti concorso”, con ciò mostrando un'apertura all'eventualità che vi fossero ulteriori responsabilità legate al fatto in questione in capo a soggetti diversi.
A ciò si aggiunga che è orientamento più che consolidato (Cass. Sez. 3^, n. 8360 del 2010) che la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti, ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, tenuto presente che dalla ricostruzione dei consumi si evince chiaramente che l'utenza in relazione alla quale sono stati accertati prelievi irregolari risultava intestata, prima che a , all'opponente , Persona_1 Parte_1 quale titolare dell'impresa agricola IC di AF A., dagli esiti del procedimento penale non può scaturire una automatica declaratoria di infondatezza della domanda monitoria in questa sede,
Ciò detto, occorre esaminare la questione assorbente relativa alla decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un pagina 6 di 8 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18).
Ciò posto, occorre osservare, anzitutto, che secondo l'invocato art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) si prescrive nel termine di cinque anni: “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, tra cui, quindi, anche le utenze relative alla fornitura di energia elettrica.
Ne deriva che può chiaramente ritenersi tale termine di prescrizione applicabile al caso in esame.
A tal proposito, se si considera che il credito promosso in sede monitoria deriverebbe da una fattura per prelievi irregolari attinenti al periodo da 01.10.2010 a 16.04.2013, con scadenza la
09.06.2014, mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato in data 07.10.2020, può riconoscersi l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'asserito credito.
Va rilevato, altresì, che la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia da quando il debitore è ufficialmente in mora;
i termini di prescrizione si calcolano, pertanto, a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto.
A tal proposito, tra l'altro, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del 2002, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394 c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, è pervenuta alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientra nel novero delle eccezioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare.
Per tali motivi, in termini generali, l'eccezione di prescrizione è correttamente formulata
“anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.
Sul solco di questa pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito: “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice. Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di pagina 7 di 8 esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cass. Civ. sentenza n.
20493 del 13 ottobre 2015).
Dall'applicazione della disposizione richiamata e dei suddetti principi di diritto al caso di specie, si evince chiaramente che il credito vantato dall'opposta è prescritto e, pertanto,
l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura prettamente documentale del giudizio)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3723/2020 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. Parte_1
1189/2020 del 15.09.2020 – R.G. n. 2564/2020 - del Tribunale di Ragusa;
2. condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi €
2.700,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3723/2020 R.G. promossa da
(C.F.: ) domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni BURRAFATO, giusta procura in atti.
Contro
(già denominata “ Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125 Controparte_2
( P.IVA_1
(quale cessionaria di Controparte_3 Controparte_1 del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto), C.F. , a mezzo del procuratore P.IVA_2 speciale in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti;
Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca MANCINI e dall'avv. Serena BLUNDO, giusta procura in atti decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha spiegato Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 1189/2020 del 15.09.2020 – R.G. n. 2564/2020 - del Tribunale di
Ragusa col quale gli era stato ingiunto di pagare, a titolo di fornitura di energia elettrica, in favore di la somma di € 23.754,45, oltre interessi di mora, Controparte_1 spese e compensi. pagina 1 di 8 Con l'opposizione in commento - spiegata nei confronti della società che aveva richiesto il decreto ingiuntivo, ossia ha rilevato Controparte_5 preliminarmente che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto nei confronti dell'impresa individuale Impresa CO IC P. IV in Controparte_6 P.IVA_3 persona dello stesso mentre il decreto ingiuntivo era stato pronunciato Parte_1 dall'intestato Tribunale nei confronti di quest'ultimo, inteso come persona fisica.
Ciò posto, ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, poiché sarebbe stato Pt_1 emesso per un credito presunto ed indeterminato, per cui, tra l'altro, non sarebbe stata neppure indicata la causa, il periodo di riferimento e l'utenza interessata dalla morosità, con asserita violazione degli artt. 633 e ss c.p.c.
Ancora, l'attore ha invocato l'incertezza sull'ammontare dell'asserito credito e sulla sua Cont origine, tenuto conto che lo stesso aveva già ricevuto da parte di altra diffida al pagamento sulla base di n. 3 fatture – diverse rispetto a quella riportata nell'estratto autentico notarile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo- prontamente contestata da . Pt_1
Oltre a ciò, l'attore ha desunto l'incertezza del credito anche dal fatto che lo stesso era stato provato unicamente dall'estratto autenticato del giornale dei crediti in contenzioso, ritenuto dall'attore insufficiente a dimostrare il vantato credito.
Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, posto che la Pt_1 fattura indicata nel libro giornale era del 19.05.2014 e quindi ritenuta ampiamente prescritta.
In ultimo, l'opponente ha eccepito che l'azienda di cui è titolare non avesse mai richiesto e neppure fosse mai stata intestataria o utilizzatrice di energia elettrica nel periodo cui risalirebbero le fatture addebitategli.
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'opponente ha chiesto accogliersi integralmente la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il d.i. opposto con qualunque statuizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.09.2021 si è costituita CP_3
quale cessionaria di del credito portato dal decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo opposto, che ha chiesto: rigettarsi l'opposizione in quanto ritenuta infondata;
in subordine, condannarsi al pagamento di € 23.754,45, oltre interessi, anche a Parte_1 titolo di risarcimento danni contrattuali o ex art. 2043 c.c., con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario.
A sostegno delle superiori istanze, la società convenuta ha, anzitutto, specificato che aveva concluso, in data 18.12.2020, con (parte opposta del Controparte_1 giudizio) un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130 e dell'art. 58 T.U. Bancario, pubblicato in G.U. parte II n. 150
pagina 2 di 8 del 24.12.2020 (cfr. allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta) con cui le era stato ceduto, tra gli altri, anche il credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Cont In seguito alla citata operazione di cessione dei crediti, aveva trasmesso mediante raccomandata (agli atti) a una diffida rappresentativa della situazione con l'invito a Pt_1 corrispondere il dovuto alla cessionaria.
Tanto premesso, la società opposta ha specificato che il vantato credito, portato dalla fattura n.
88003330012508A del 19/05/2014 della somma di € 23.754,45 e confermato dalla tabella di ricostruzione dei consumi a seguito verifica misuratore (cfr. allegati n.6 e 7 di parte opposta), sarebbe sorto dalla manomissione del contatore dell'utenza intestata a sita in Acate ove Pt_1 si trovava l'azienda agricola di quest'ultimo e dove, in data 20.03.2014 “ i tecnici del distributore si recavano accertando che l'utenza dell'opponente era allacciata direttamente alla rete in modo che il contatore non registrasse i prelievi” (cfr. verbale di verifica, alleg. CP_2
8 di parte opposta).
In seguito a tale verbale, era stata effettuata dal Distributore la ricostruzione dei consumi - comunicata all'opponente- secondo cui l'azienda agricola la IC di AF IN, essendo risultata intestataria dell'utenza interessata dal periodo dal 01.10.2010 al 14.03.2013, era ritenuta debitrice dell'energia elettrica prelevata in detto periodo.
Ancora, la società convenuta ha sottolineato che l'opponente avrebbe dovuto chiamare in causa ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. il distributore competente e, nel merito, ha asserito di aver ampiamente assolto, sulla scorta della documentazione depositata e della normativa vigente, agli oneri probatori gravanti sulla medesima.
In aggiunta, ha dedotto che con l'alterazione del misuratore l'opponente Controparte_3 avrebbe impedito l'esatta quantificazione dei consumi di energia prelevata e il dolo in capo a sarebbe stato ampiamente provato dal fatto che lo stesso era detentore del contatore, con Pt_1 precisi obblighi di custodia dello stesso.
Infine, l'opposta ha segnalato che l'ipotesi di prelievi irregolari avrebbe configurato sia un inadempimento contrattuale che un fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Alla prima udienza, ha contestato, intanto, di essere venuto a conoscenza del sito ove Pt_1 fosse ubicata l'utenza relativa alla fornitura in oggetto solo in seguito alla costituzione di parte opposta.
Inoltre, parte opponente ha eccepito che al momento dell'accertamento da parte dei tecnici CP_2
“l'unico utilizzatore e intestatario della fornitura” de quo fosse tale Persona_1 Cont denunciato da e poi condannato e, pertanto, sarebbe estraneo all'intera a Parte_1 vicenda.
In aggiunta, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 Cont posto che quest'ultima non avrebbe effettivamente dimostrato di essere cessionaria di , pagina 3 di 8 atteso che la pubblicazione in G. U. del contratto di cessione dei crediti “in blocco” non sarebbe sufficiente a provare la cessione di quello specifico credito di interesse nel caso di specie.
Quindi, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ciò sulla scorta della sentenza n. 425/2016 del Tribunale Penale di Ragusa, che aveva condannato tale Per_1
“ritenuto unico autore della manomissione”, allegando di conseguenza la propria
[...] estraneità alla vicenda in questione.
In aggiunta, l'opponente ha asserito che l'azienda agricola di cui lo stesso era titolare, e alla quale farebbe riferimento l'ingiunzione di pagamento, non aveva mai richiesto né era mai stata intestataria o utilizzatrice di energia elettrica nel periodo di cui alla fattura prodotta
(01.10.2010- 14.04.2013).
Altra nuova contestazione promossa nella prima memoria istruttoria ha invece riguardato l'asserito errore nel calcolo del quantum della pretesa creditoria, posto che la somma richiesta, contenente l'addizionale provinciale alle accise, sarebbe per tale ragione errata per violazione della direttiva comunitaria 2008/118/CE.
Infine, l'opponente ha rilevato che la chiamata in causa del distributore era da considerarsi un compito spettante all'opponente.
Parte opposta non ha depositato memorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, con note autorizzate, l'opposta ha precisato che non aveva contestato Pt_1 né la documentazione prodotta da compreso il verbale di verifica, da dove si CP_3 sarebbe evinto che il prelievo irregolare aveva avuto inizio nell'ottobre del 2010, quando intestatario dell'utenza era l'azienda agricola di cui era titolare fino al 20.03.2014, né la Pt_1 ricostruzione dei consumi da cui è scaturita l'ingiunzione di pagamento opposta.
Sulla scorta di ciò, pertanto, l'opposta ha ritenuto applicabile al caso in esame l'art. 115 c.p.c.
Inoltre, in merito all'eccepita prescrizione quinquennale, ha asserito che il CP_3 termine prescrizionale sarebbe decorso, in effetti, dalla verifica sul punto di prelievo, ai sensi del comma 8 dell'art. 2941 c.c.
La causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e viene decisa come di seguito.
***
Tanto premesso in punto di fatto, va preliminarmente affrontata l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria del credito, che appare fondata.
Nel caso concreto, si è costituita in giudizio quale cessionaria di CP_3 [...]
in virtù di contratto di cessione di crediti “in blocco”, tra i quali Controparte_1 pagina 4 di 8 rientrerebbe il credito vantato nei confronti dell'opponente, producendo la notifica della cessione mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 150 del
24.12.2020.
In merito deve precisarsi che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte opponente, riguardante non già la Cont cessione dei crediti tra e quanto l'inclusione del credito azionato tra quelli CP_3 oggetto di cessione, non vi è agli atti copia del contratto di cessione dei crediti dal quale poter ricavare che tra le posizioni creditorie cedute vi fosse pure quella vantata nei confronti dell'impresa individuale Azienda CO IC di AF A.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. civ. 7866/2024; Cass. Civ. 17944/2023; Cass. Civ. n. 9412/2023).
Nel caso concreto va evidenziata la mancanza di prova documentale in ordine alla titolarità sostanziale del diritto di credito in capo alla cessionaria non emergendo CP_3 peraltro dall'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto alcuna idonea indicazione, sufficientemente precisa, che consenta di ritenere ricompreso proprio il credito oggetto di causa
(In virtù del Contratto di Cessione, il EN ha ceduto pro soluto, e ha CP_8 acquistato pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i Crediti (i "Crediti") vantati dal EN stesso sugli importi dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di
pagina 5 di 8 forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal EN con la propria clientela (i "Debitori Ceduti") (vd. pag. 1 Gazzetta Ufficiale agli atti).
Ne consegue l'infondatezza della domanda spiegata da nell'odierno giudizio. CP_8
Ancora, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente, che appare infondata.
Invero, ha fondato tale contestazione sull'assunto dell'imputabilità del Parte_1 prelievo irregolare esclusivamente a , soggetto ritenuto dall'opponente unico Persona_1 utilizzatore e intestatario della fornitura in questione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n.1
c.p.c.) ed unico condannato dal Tribunale Penale di Ragusa, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
2.e.7 c.p., per essersi impossessato, in qualità di titolare dell'azienda agricola denominata “IC di AF A.”, nel periodo compreso tra il
01.10.2010 e il 19.03. 2014 di una quantità di energia elettrica pari a KWh 174.166 mediante allaccio diretto alla rete realizzato con cavo provato a monte del misuratore e giuntato CP_2 con a perforazione, in località Gianporcaro, in Acate (cfr. sent. n. 425/2016 agli atti). CP_9
Orbene, a tal proposito deve rilevarsi, in primis, che in seno alla stessa sentenza penale del
Tribunale di Ragusa n. 425/2016 più volte richiamata si è precisato che “ricorrono i presupposti per affermare che l'imputato abbia materialmente partecipato al fatto o vi abbia altrimenti concorso”, con ciò mostrando un'apertura all'eventualità che vi fossero ulteriori responsabilità legate al fatto in questione in capo a soggetti diversi.
A ciò si aggiunga che è orientamento più che consolidato (Cass. Sez. 3^, n. 8360 del 2010) che la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti, ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, tenuto presente che dalla ricostruzione dei consumi si evince chiaramente che l'utenza in relazione alla quale sono stati accertati prelievi irregolari risultava intestata, prima che a , all'opponente , Persona_1 Parte_1 quale titolare dell'impresa agricola IC di AF A., dagli esiti del procedimento penale non può scaturire una automatica declaratoria di infondatezza della domanda monitoria in questa sede,
Ciò detto, occorre esaminare la questione assorbente relativa alla decorrenza del termine prescrizionale quinquennale.
Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un pagina 6 di 8 approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18).
Ciò posto, occorre osservare, anzitutto, che secondo l'invocato art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) si prescrive nel termine di cinque anni: “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, tra cui, quindi, anche le utenze relative alla fornitura di energia elettrica.
Ne deriva che può chiaramente ritenersi tale termine di prescrizione applicabile al caso in esame.
A tal proposito, se si considera che il credito promosso in sede monitoria deriverebbe da una fattura per prelievi irregolari attinenti al periodo da 01.10.2010 a 16.04.2013, con scadenza la
09.06.2014, mentre il decreto ingiuntivo impugnato è stato notificato in data 07.10.2020, può riconoscersi l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'asserito credito.
Va rilevato, altresì, che la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere, ossia da quando il debitore è ufficialmente in mora;
i termini di prescrizione si calcolano, pertanto, a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto.
A tal proposito, tra l'altro, la Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 10955 del 2002, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall'art. 2394 c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, è pervenuta alla conclusione secondo cui l'eccezione di prescrizione rientra nel novero delle eccezioni con cui viene fatto valere un “fatto principale”, ovvero l'inerzia del titolare.
Per tali motivi, in termini generali, l'eccezione di prescrizione è correttamente formulata
“anche quando la parte si sia limitata ad invocare l'effetto estintivo dell'inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.
Sul solco di questa pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito: “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice. Pertanto, allorché l'intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l'apposita eccezione, la genericità e l'errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di pagina 7 di 8 esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima” (Cass. Civ. sentenza n.
20493 del 13 ottobre 2015).
Dall'applicazione della disposizione richiamata e dei suddetti principi di diritto al caso di specie, si evince chiaramente che il credito vantato dall'opposta è prescritto e, pertanto,
l'opposizione è fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della controversia e alla natura prettamente documentale del giudizio)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3723/2020 R.G.;
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il D.I. n. Parte_1
1189/2020 del 15.09.2020 – R.G. n. 2564/2020 - del Tribunale di Ragusa;
2. condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi €
2.700,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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