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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/09/2024, n. 34260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34260 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. LADISLAO MASSARI, il quale, nell'interesse di EN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34260 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 30 aprile 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto l'istanza di permesso premio presentata, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen., nell'interesse di CO GE per partecipare a una funzione religiosa presso la diocesi di Rossano-Cariati in relazione all'attività di volontariato dal medesimo svolta. Dopo avere premesso che la pena in espiazione doveva riportarsi a reati ostativi ex art.
4-bis Ord. pen. e che, pertanto, l'istanza doveva inquadrarsi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato come detta sentenza avesse posto una presunzione relativa di pericolosità connessa all'espiazione della pena inflitta per reati ostativi nei confronti del condannato non collaborante, che nella specie non poteva ritenersi superata, tenuto conto delle note negative della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che aveva riferito del ruolo di primissimo piano rivestito dal condannato all'interno dell'organizzazione criminale denominata Sacra RO TA e della Direzione nazionale antimafia, secondo cui il clan di riferimento era ancora operativo a Brindisi e nei comuni limitrofi. 1.1. Con ordinanza n. 2022/1162 in data 19 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato il reclamo proposto avverso il predetto decreto. Dopo avere rilevato la sussistenza di «sicuri indici di un percorso carcerario esemplare», posto che dalla relazione di sintesi del carcere emergeva «la partecipazione alle attività trattamentali più varie», «un serio percorso di istruzione», e «una profonda revisione critica del proprio passato con adesione convinta ai principi religiosi cattolici», il Tribunale aveva ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti a dimostrare «la recisione dei legami» associativi e «l'esistenza delle condizioni che escludano in radice la ripresa della relazione con il gruppo criminale». Ciò in ragione delle informative di Polizia, che avevano ribadito l'operatività attuale del clan, anche se NT non risultava essere stato raggiunto da alcuna misura custodiale, né erano emersi elementi indiziari ulteriori da quando egli era ristretto. Il Collegio, infine, aveva sottolineato, quanto alle modalità di svolgimento del permesso, «che il beneficio richiesto è finalizzato a testare i progressi trattamentali proprio nel territorio di origine del detenuto, sicché non può prescindersi, sia pure astrattamente, dalla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio nella sua forma più ampia». 1.2. Con sentenza in data 20 aprile 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Nel frangente, il Collegio osservò che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere evidenziato il carattere esemplare del percorso risocializzante di NT e l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata evidenziata dalle informazioni di polizia, aveva illogicamente espresso un giudizio negativo sulla 2 prognosi di non ripristino dei legami associativi criminali in ragione dell'attuale operatività del sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen., con una surrettizia reintroduzione parziale della presunzione assoluta di pericolosità sociale censurata dalla Consulta. Inoltre, fu censurata la valenza attribuita al luogo — Cosenza - nel quale il permesso avrebbe dovuto essere goduto, poiché esso non coincideva con il territorio di riferimento dell'associazione, indicate nella Regione Puglia. 1.3. Con ordinanza n. 2023/2739 in data 26 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di NT e ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio per partecipare a una funzione religiosa. Secondo il Collegio, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 imponeva di respingere l'istanza, non avendo NT adempiuto agli oneri di allegazione indicati dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. e non avendo specificamente indicato «fatti e circostanze rilevanti in relazione ai profili afferenti all'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino». Inoltre, l'uscita temporanea proposta nell'istanza collideva con le caratteristiche del beneficio premiale, che deve connotarsi in termini di stabilità e gradualità; né sussistevano le condizioni per ritenere certo il mancato collegamento con la criminalità organizzata in ipotesi di permesso con rientro sul territorio di appartenenza. 2. CO GE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ladislao Massari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter, comma 4, lett. c) e 4-bis Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale uniformato ai principi di diritto posti dalla pronuncia rescindente. Il Giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le modifiche all'art.
4-bis Ord. pen. apportate con il decreto legge n. 162 del 2022 benché esse, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legge, possano trovare applicazione per i condannati e gli internati che abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1 dell'art.
4-bis dopo la sua entrata in vigore, laddove i reati commessi da NT sarebbero di molto precedenti a tale data. L'art. 3, infatti, farebbe riferimento ai soli casi di collaborazione irrilevante o impossibile e non ai condannati non collaboranti «per scelta», cui si applicherebbero tuttora i principi dettati dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. Pertanto, nel caso di NT, appartenente a quest'ultima categoria, l'indagine dovrebbe vertere 3 sulla prova positiva dell'interruzione dei rapporti con l'associazione criminosa e col contesto di riferimento, nonché sull'esclusione del pericolo della ricostituzione di tali legami. E ciò tanto più ove si consideri che la sentenza rescindente è intervenuta ovvero dopo l'entrata in vigore del dl. n. 162 del 2022 e che la sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale ha sancito il principio dell'irretroattività dello ius superveniens incidente sulla «qualità» e «quantità» della pena. Sotto altro profilo, si osserva, quanto agli oneri di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti incombenti sul condannato, da intendersi nei termini di un onere di indicare la «prospettazione di massima» degli elementi fattuali che abbiano concreta portata «antagonista» sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità, spetta al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, in vista dell'esame degli elementi dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli infuturo. E nel caso di specie NT avrebbe finanche dimostrato, con copiosa documentazione, l'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata e di rischio di suo ripristino, avendo la competente D.D.A. comunicato che egli non è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito delle operazioni che hanno consacrato l'attualità e operatività del clan. Dunque, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro avrebbe nuovamente violato non solo i principi dettati dalla Corte costituzionale, ma anche i principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, peraltro equivocando, ancora una volta, sul luogo di fruizione del beneficio, Cosenza, ben diverso da quello, Mesagne, in cui era attivo il sodalizio di appartenenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità ontologica tra il permesso premio e l'uscita temporanea programmata nell'istanza, che avrebbe avuto una durata troppo breve e non avrebbe avuto carattere di stabilità, non assolvendo a quella funzione di sperimentazione rieducativa all'esterno che l'istituto sottende. In realtà, il legislatore avrebbe previsto soltanto una durata massima del beneficio e non un limite temporale minimo, ben potendo il permesso premio, anche in forma contenuta, assolvere alla duplice funzione rieducativa e di sperimentazione del recluso, quale parte integrante del programma di trattamento secondo la previsione dell'art. 30-ter, comma 3, Ord. pen. 3. In data 25 marzo 2024 è stata sottoscritta una requisitoria scritta da parte del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 4. In data 28 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. Ladislao Massari, con la quale, in via preliminare, si deduce che la requisitoria scritta non avrebbe rispettato il termine di quindici giorni liberi stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen. Inoltre, la prospettata inammissibilità del ricorso per avere il medesimo riprodotto gli stessi motivi contenuti nell'appello non terrebbe conto che, con esso, sarebbe stata dedotta la mancata osservanza, in sede di rinvio, dei principi enunciati in sede rescindente;
e che la ritenuta applicabilità della nuova disciplina detta dall'art.
4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. non considererebbe che il d.l. n. 162 del 2022 sarebbe applicabile soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza della questione posta con la memoria difensiva in relazione alla asserita tardività del deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte. In argomento, va ricordato che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che il pubblico ministero presenta le sue richieste «fino a quindici giorni prima dell'udienza». La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «si tratta di termini interi e liberi sanciti da una norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza» (così Sez. 1, n. 9862 del 24/10/2023, non massimata;
Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719 - 01; Sez. 1, n. 16212 del 16/01/2020, non massimata;
Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935 - 01). E tuttavia, nel caso di specie, il termine risulta pienamente rispettato, dal momento che la requisitoria è stata depositata il 28 marzo 2024 e che l'udienza è stata celebrata in data 4 luglio 2024, dopo il rinvio "a nuovo ruolo" disposto dal Collegio della Prima Sezione penale, che aveva emesso la sentenza rescindente. 3. Venendo al merito delle argomentazioni difensive, esse ruotano intorno alla censura, svolta con il primo motivo di ricorso e riproposta con la successiva memoria scritta, secondo cui la nuova disciplina dettata dall'art.
4-bis Ord. pen. si applicherebbe unicamente ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 162 del 2022, che ha introdotto le modifiche in questione. 3.1. Tale assunto è, però, infondato. Invero, l'art. 3, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, non stabilisce affatto, come invece prospetta il ricorso, 5 che la disciplina di nuovo conio si applichi soltanto ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto. Esso, infatti, ha previsto che coloro i quali hanno commesso taluno dei delitti contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen. prima dell'entrata in vigore del decreto legge possano accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del menzionato articolo anche quando, pur non avendo collaborato con la giustizia, si trovino, per la «limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna», ovvero per «l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile», nella impossibilità di un'utile collaborazione;
ovvero quando, «anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale». In altre parole, il decreto legge si è limitato a stabilire una ultrattività delle disposizioni dettate in materia di collaborazione impossibile o irrilevante, la cui applicazione è, invece, esclusa per quanti abbiano commesso i fatti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge. Dunque, nel caso di NT, l'art. 3 si limitava a prevedere la possibilità che egli potesse ammesso alla fruizione del permesso premio, pur non avendo collaborato con la giustizia, qualora la sua collaborazione fosse impossibile o inesigibile. Pertanto, onde beneficiare della disciplina in parola, egli avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che rendevano detta collaborazione impossibile o irrilevante e sollecitare il relativo accertamento da parte del Tribunale di sorveglianza. Ciò che non risulta avere fatto, sicché la relativa deduzione deve ritenersi palesemente infondata. 3.2. Sotto altro profilo, infondata deve anche ritenersi la tesi difensiva che parrebbe escludere l'immediata applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art.
4-bis Ord. pen. a partire dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Proprio in quel frangente, infatti, la Consulta aveva distinto gli istituti che incidono sulla quantità e qualità della pena, come le misure alternative alla detenzione carceraria, e gli istituti che configurano una mera modalità esecutiva della pena detentiva, come i permessi premio, precisando che, per questi ultimi, non opera il divieto di applicazione retroattiva delle norme e che ad essi si applica, pertanto, il principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 -01). E' pur vero che la Corte costituzionale ha ricordato come il sopravvenire di una disciplina di maggior rigore non possa pregiudicare, in virtù del principio della cd. non regressione incolpevole del trattamento, coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, avessero raggiunto «un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 504 del 1995; n. 137 del 1999 e 6 92 J,- n. 445 del 1997), non essendo «consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato», atteso che una siffatta eventualità «si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (Corte costituzionale, sentenza n, 32 del 2020, citata). E tuttavia, non può non rilevarsi che, sul punto, il ricorso non ha allegato alcunché. In proposito, va infatti osservato che l'ordinanza impugnata ha specificato come già alla luce dei. principi dettati dalla sentenza n. 253 del 2019 spettasse al detenuto indicare fatti e circostanze rilevanti al fine di dimostrare l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino;
e come, nel caso di specie, NT non abbia «assolto a siffatto onere probatorio». Una affermazione, questa, alla quale il ricorso ha opposto un generico rimando a una copiosa documentazione con la quale avrebbe dimostrato l'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata e di rischio di suo ripristino, potendosi in termini controfattuali e meramente confutativi rispetto all'univoca asserzione del Tribunale di sorveglianza. 3.3. Dall'infondatezza del primo motivo deriva che le considerazioni critiche svolte con il secondo motivo devono ritenersi assorbite. E', infatti, evidente che le pur condivisibili censure difensive in ordine alla piena ammissibilità, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma di trattamento, di un permesso premio anche per un breve arco temporale (quale momento iniziale della sperimentazione di opportunità extramurarie) e alla sua fruizione in un contesto diverso (Cosenza) da quello in cui furono commessi i reati e in cui operava il sodalizio di provenienza (Mesagne), sono destinate a perdere di rilievo dinnanzi al tema principale della legittimità del diniego del beneficio in rapporto ai limiti che derivano dall'art.
4-bis Ord. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. LADISLAO MASSARI, il quale, nell'interesse di EN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34260 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 30 aprile 2021, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto l'istanza di permesso premio presentata, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen., nell'interesse di CO GE per partecipare a una funzione religiosa presso la diocesi di Rossano-Cariati in relazione all'attività di volontariato dal medesimo svolta. Dopo avere premesso che la pena in espiazione doveva riportarsi a reati ostativi ex art.
4-bis Ord. pen. e che, pertanto, l'istanza doveva inquadrarsi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il Magistrato di sorveglianza aveva evidenziato come detta sentenza avesse posto una presunzione relativa di pericolosità connessa all'espiazione della pena inflitta per reati ostativi nei confronti del condannato non collaborante, che nella specie non poteva ritenersi superata, tenuto conto delle note negative della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, che aveva riferito del ruolo di primissimo piano rivestito dal condannato all'interno dell'organizzazione criminale denominata Sacra RO TA e della Direzione nazionale antimafia, secondo cui il clan di riferimento era ancora operativo a Brindisi e nei comuni limitrofi. 1.1. Con ordinanza n. 2022/1162 in data 19 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva rigettato il reclamo proposto avverso il predetto decreto. Dopo avere rilevato la sussistenza di «sicuri indici di un percorso carcerario esemplare», posto che dalla relazione di sintesi del carcere emergeva «la partecipazione alle attività trattamentali più varie», «un serio percorso di istruzione», e «una profonda revisione critica del proprio passato con adesione convinta ai principi religiosi cattolici», il Tribunale aveva ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti a dimostrare «la recisione dei legami» associativi e «l'esistenza delle condizioni che escludano in radice la ripresa della relazione con il gruppo criminale». Ciò in ragione delle informative di Polizia, che avevano ribadito l'operatività attuale del clan, anche se NT non risultava essere stato raggiunto da alcuna misura custodiale, né erano emersi elementi indiziari ulteriori da quando egli era ristretto. Il Collegio, infine, aveva sottolineato, quanto alle modalità di svolgimento del permesso, «che il beneficio richiesto è finalizzato a testare i progressi trattamentali proprio nel territorio di origine del detenuto, sicché non può prescindersi, sia pure astrattamente, dalla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio nella sua forma più ampia». 1.2. Con sentenza in data 20 aprile 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Nel frangente, il Collegio osservò che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere evidenziato il carattere esemplare del percorso risocializzante di NT e l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata evidenziata dalle informazioni di polizia, aveva illogicamente espresso un giudizio negativo sulla 2 prognosi di non ripristino dei legami associativi criminali in ragione dell'attuale operatività del sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen., con una surrettizia reintroduzione parziale della presunzione assoluta di pericolosità sociale censurata dalla Consulta. Inoltre, fu censurata la valenza attribuita al luogo — Cosenza - nel quale il permesso avrebbe dovuto essere goduto, poiché esso non coincideva con il territorio di riferimento dell'associazione, indicate nella Regione Puglia. 1.3. Con ordinanza n. 2023/2739 in data 26 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell'interesse di NT e ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio per partecipare a una funzione religiosa. Secondo il Collegio, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 imponeva di respingere l'istanza, non avendo NT adempiuto agli oneri di allegazione indicati dall'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. e non avendo specificamente indicato «fatti e circostanze rilevanti in relazione ai profili afferenti all'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino». Inoltre, l'uscita temporanea proposta nell'istanza collideva con le caratteristiche del beneficio premiale, che deve connotarsi in termini di stabilità e gradualità; né sussistevano le condizioni per ritenere certo il mancato collegamento con la criminalità organizzata in ipotesi di permesso con rientro sul territorio di appartenenza. 2. CO GE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ladislao Massari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter, comma 4, lett. c) e 4-bis Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale uniformato ai principi di diritto posti dalla pronuncia rescindente. Il Giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le modifiche all'art.
4-bis Ord. pen. apportate con il decreto legge n. 162 del 2022 benché esse, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legge, possano trovare applicazione per i condannati e gli internati che abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1 dell'art.
4-bis dopo la sua entrata in vigore, laddove i reati commessi da NT sarebbero di molto precedenti a tale data. L'art. 3, infatti, farebbe riferimento ai soli casi di collaborazione irrilevante o impossibile e non ai condannati non collaboranti «per scelta», cui si applicherebbero tuttora i principi dettati dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. Pertanto, nel caso di NT, appartenente a quest'ultima categoria, l'indagine dovrebbe vertere 3 sulla prova positiva dell'interruzione dei rapporti con l'associazione criminosa e col contesto di riferimento, nonché sull'esclusione del pericolo della ricostituzione di tali legami. E ciò tanto più ove si consideri che la sentenza rescindente è intervenuta ovvero dopo l'entrata in vigore del dl. n. 162 del 2022 e che la sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale ha sancito il principio dell'irretroattività dello ius superveniens incidente sulla «qualità» e «quantità» della pena. Sotto altro profilo, si osserva, quanto agli oneri di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti incombenti sul condannato, da intendersi nei termini di un onere di indicare la «prospettazione di massima» degli elementi fattuali che abbiano concreta portata «antagonista» sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità, spetta al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, in vista dell'esame degli elementi dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli infuturo. E nel caso di specie NT avrebbe finanche dimostrato, con copiosa documentazione, l'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata e di rischio di suo ripristino, avendo la competente D.D.A. comunicato che egli non è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito delle operazioni che hanno consacrato l'attualità e operatività del clan. Dunque, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro avrebbe nuovamente violato non solo i principi dettati dalla Corte costituzionale, ma anche i principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, peraltro equivocando, ancora una volta, sul luogo di fruizione del beneficio, Cosenza, ben diverso da quello, Mesagne, in cui era attivo il sodalizio di appartenenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità ontologica tra il permesso premio e l'uscita temporanea programmata nell'istanza, che avrebbe avuto una durata troppo breve e non avrebbe avuto carattere di stabilità, non assolvendo a quella funzione di sperimentazione rieducativa all'esterno che l'istituto sottende. In realtà, il legislatore avrebbe previsto soltanto una durata massima del beneficio e non un limite temporale minimo, ben potendo il permesso premio, anche in forma contenuta, assolvere alla duplice funzione rieducativa e di sperimentazione del recluso, quale parte integrante del programma di trattamento secondo la previsione dell'art. 30-ter, comma 3, Ord. pen. 3. In data 25 marzo 2024 è stata sottoscritta una requisitoria scritta da parte del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 4. In data 28 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. Ladislao Massari, con la quale, in via preliminare, si deduce che la requisitoria scritta non avrebbe rispettato il termine di quindici giorni liberi stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen. Inoltre, la prospettata inammissibilità del ricorso per avere il medesimo riprodotto gli stessi motivi contenuti nell'appello non terrebbe conto che, con esso, sarebbe stata dedotta la mancata osservanza, in sede di rinvio, dei principi enunciati in sede rescindente;
e che la ritenuta applicabilità della nuova disciplina detta dall'art.
4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. non considererebbe che il d.l. n. 162 del 2022 sarebbe applicabile soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza della questione posta con la memoria difensiva in relazione alla asserita tardività del deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte. In argomento, va ricordato che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che il pubblico ministero presenta le sue richieste «fino a quindici giorni prima dell'udienza». La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «si tratta di termini interi e liberi sanciti da una norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza» (così Sez. 1, n. 9862 del 24/10/2023, non massimata;
Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719 - 01; Sez. 1, n. 16212 del 16/01/2020, non massimata;
Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935 - 01). E tuttavia, nel caso di specie, il termine risulta pienamente rispettato, dal momento che la requisitoria è stata depositata il 28 marzo 2024 e che l'udienza è stata celebrata in data 4 luglio 2024, dopo il rinvio "a nuovo ruolo" disposto dal Collegio della Prima Sezione penale, che aveva emesso la sentenza rescindente. 3. Venendo al merito delle argomentazioni difensive, esse ruotano intorno alla censura, svolta con il primo motivo di ricorso e riproposta con la successiva memoria scritta, secondo cui la nuova disciplina dettata dall'art.
4-bis Ord. pen. si applicherebbe unicamente ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 162 del 2022, che ha introdotto le modifiche in questione. 3.1. Tale assunto è, però, infondato. Invero, l'art. 3, decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, non stabilisce affatto, come invece prospetta il ricorso, 5 che la disciplina di nuovo conio si applichi soltanto ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto. Esso, infatti, ha previsto che coloro i quali hanno commesso taluno dei delitti contemplati dall'art.
4-bis Ord. pen. prima dell'entrata in vigore del decreto legge possano accedere ai benefici penitenziari previsti dal comma 1 del menzionato articolo anche quando, pur non avendo collaborato con la giustizia, si trovino, per la «limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna», ovvero per «l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile», nella impossibilità di un'utile collaborazione;
ovvero quando, «anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale». In altre parole, il decreto legge si è limitato a stabilire una ultrattività delle disposizioni dettate in materia di collaborazione impossibile o irrilevante, la cui applicazione è, invece, esclusa per quanti abbiano commesso i fatti successivamente all'entrata in vigore del decreto legge. Dunque, nel caso di NT, l'art. 3 si limitava a prevedere la possibilità che egli potesse ammesso alla fruizione del permesso premio, pur non avendo collaborato con la giustizia, qualora la sua collaborazione fosse impossibile o inesigibile. Pertanto, onde beneficiare della disciplina in parola, egli avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che rendevano detta collaborazione impossibile o irrilevante e sollecitare il relativo accertamento da parte del Tribunale di sorveglianza. Ciò che non risulta avere fatto, sicché la relativa deduzione deve ritenersi palesemente infondata. 3.2. Sotto altro profilo, infondata deve anche ritenersi la tesi difensiva che parrebbe escludere l'immediata applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art.
4-bis Ord. pen. a partire dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Proprio in quel frangente, infatti, la Consulta aveva distinto gli istituti che incidono sulla quantità e qualità della pena, come le misure alternative alla detenzione carceraria, e gli istituti che configurano una mera modalità esecutiva della pena detentiva, come i permessi premio, precisando che, per questi ultimi, non opera il divieto di applicazione retroattiva delle norme e che ad essi si applica, pertanto, il principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 -01). E' pur vero che la Corte costituzionale ha ricordato come il sopravvenire di una disciplina di maggior rigore non possa pregiudicare, in virtù del principio della cd. non regressione incolpevole del trattamento, coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, avessero raggiunto «un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 504 del 1995; n. 137 del 1999 e 6 92 J,- n. 445 del 1997), non essendo «consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato», atteso che una siffatta eventualità «si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (Corte costituzionale, sentenza n, 32 del 2020, citata). E tuttavia, non può non rilevarsi che, sul punto, il ricorso non ha allegato alcunché. In proposito, va infatti osservato che l'ordinanza impugnata ha specificato come già alla luce dei. principi dettati dalla sentenza n. 253 del 2019 spettasse al detenuto indicare fatti e circostanze rilevanti al fine di dimostrare l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino;
e come, nel caso di specie, NT non abbia «assolto a siffatto onere probatorio». Una affermazione, questa, alla quale il ricorso ha opposto un generico rimando a una copiosa documentazione con la quale avrebbe dimostrato l'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata e di rischio di suo ripristino, potendosi in termini controfattuali e meramente confutativi rispetto all'univoca asserzione del Tribunale di sorveglianza. 3.3. Dall'infondatezza del primo motivo deriva che le considerazioni critiche svolte con il secondo motivo devono ritenersi assorbite. E', infatti, evidente che le pur condivisibili censure difensive in ordine alla piena ammissibilità, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma di trattamento, di un permesso premio anche per un breve arco temporale (quale momento iniziale della sperimentazione di opportunità extramurarie) e alla sua fruizione in un contesto diverso (Cosenza) da quello in cui furono commessi i reati e in cui operava il sodalizio di provenienza (Mesagne), sono destinate a perdere di rilievo dinnanzi al tema principale della legittimità del diniego del beneficio in rapporto ai limiti che derivano dall'art.
4-bis Ord. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente