TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8254/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8254/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Marta Rossetti, Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ), con l'avv. Daniele Grasso Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni del ricorrente: come da foglio depositato in data 15.1.2025.
Conclusioni resistente: come da foglio depositato in data 15.1.2025.
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 20.12.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione Controparte_2
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chioggia (VE) in data 02.05.1998. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza nella parte II, Serie A, al n. 52 dell'anno 1998 del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
pagina 1 di 11 in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Revocare il contributo al mantenimento in favore della sig.ra e posto CP_1
a carico del sig. stante l'indipendenza economica della stessa per l'attività svolta quale dipendente Pt_1
della PULIMATI. Spese di causa, competenze professionali (comprese Controparte_3
spese generali, Iva e Cpa) rifusi”.
Il ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario il 2 maggio 1998 con la sig.ra e che il suddetto matrimonio è stato trascritto nei Registri degli Atti Controparte_2
di Matrimonio del Comune di Chioggia (VE), anno 1998, parte II, Serie A, numero 52; che dalla loro unione, il 23 settembre 1999, è nata la figlia oggi di anni 22, estetista Per_1
economicamente autosufficiente;
che su ricorso della sig.ra rubricato al n. R.G. CP_1
681/2020, è stata promossa causa di separazione giudiziale, che è stata trasformata in consensuale ed omologata il 9 settembre 2020 sulle seguenti conclusioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga opportuno;
2) il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la Parte_1
somma mensile di €500,00= (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal mese di settembre 2021, somma da versarsi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente bancario/postale che verrà comunicato dalla sig.ra al marito;
3) assegnarsi al sig. CP_1 Parte_1
l'autovettura KIA RIO TG EH973AH, già al medesimo intestata;
4) assegnarsi al sig. il Parte_1
veicolo/autocarro Citroen Nemo TG DW159RV, già al medesimo intestato;
5) assegnarsi alla sig.ra
l'autovettura Volkswgen Polo TG FM058ZT, già alla medesima intestata;
6) I Controparte_2
coniugi danno atto che hanno trovato un accordo per la divisione delle somme depositate nei conti correnti bancari/postali ai medesimi riconducibili, come segue: quanto ai conti correnti con unico intestatario e alle somme di denaro ivi depositate, verranno al medesimo/a assegnati in via esclusiva, quanto invece al conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi la somma ivi depositata verrà divisa al 50% tra gli stessi 7) Spese legali interamente compensate”.
Si è costituta in giudizio in data 15.3.2022, , la quale ha rassegnato le Controparte_2
seguenti conclusioni di merito: “Voglia l'ecc.mo Presidente del Tribunale di Venezia, ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 11 Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri CP_2
e il giorno 2.5.1998 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_1
Chioggia al n. 52 parte 2 serie A anno 1998; Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Chioggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di svolgere ogni altra correlata e conseguente incombenza;
Confermare la somma di €500,00 quale importo che il sig. verserà, Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della sig.ra
a titolo di contributo mensile per il mantenimento e, per l'effetto rigettare la domanda Controparte_2
formulata dal ricorrente avente ad oggetto la richiesta revoca del predetto contributo mensile. IN OGNI
CASO: con vittoria di spese e compensi professionali”.
A scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza presidenziale celebratasi in data 24.3.2022, il Presidente f.f., fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza di pari data – sulla considerazione del fatto che il ricorrente non aveva allegato sopravvenienze rilevanti atte ad incidere sull'accordo di separazione – ha confermato le condizioni di separazione di cui all'accordo omologato da questo Tribunale in data 2 ottobre 2020 e ha nominato sé medesimo giudice istruttore della causa in sede contenziosa, fissando l'udienza di comparizione e trattazione del 6 ottobre 2022 e concedendo alle parti i termini per la costituzione nella fase di merito.
La causa è stata istruita tramite il conferimento all'Agenzia delle Entrate di eseguire indagini sui redditi e sul patrimonio del sig. mentre le istanze di prova per testi Parte_1
formulate dalle parti sono state rigettate.
All'udienza del 16.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni di merito sotto riportate e sono stati concessi loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del parere del
Pubblico Ministero.
Conclusioni parte ricorrente:
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chioggia
(VE) in data 02.05.1998. ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nella parte II, Serie A, al n. 52 dell'anno 1998 del
pagina 3 di 11 Registro degli Atti del Matrimonio dell'anno in cui verrà emessa la sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. REVOCARE il contributo al mantenimento in favore della sig.ra e posto a carico del sig. stante CP_1 Pt_1
l'indipendenza economica della sig. per l'attività svolta quale dipendete della Marina Pulizie s.a.s. CP_1
di Dall'acqua Alberto, dimostrata dal reddito percepito e dal possesso di risparmi elargiti alla figlia;
Nonché per la mancanza di qualsiasi altro elemento che deponga in favore della sig. , quali: - CP_1
richiesta di corresponsione assistenziale del contributo al mantenimento per la per la mancanza incolpevole di reddito o di mezzi economici adeguati per procurarselo;
- richiesta di corresponsione del contributo al mantenimento per sperequazione reddituale, ovvero ridistribuzione del reddito tra i coniugi tenuto conto del contributo rilevante del coniuge che chiede l'assegno, alla formazione del patrimonio comune o del patrimonio personale del coniuge al quale viene richiesto l'assegno; - richiesta di corresponsione del contributo al mantenimento per compensazione, causata da scelte comuni tra i coniugi nel corso del matrimonio, uno dei quali, il coniuge richiedente ha sacrificato le proprie aspettative lavorative e reddituali;
Spese di causa, competenze professionali (comprese spese generali, Iva e Cpa) rifusi”.
Conclusioni parte resistente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto dai sigg. ri CP_2
e il giorno 2.5.1998 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_1
Chioggia al n. 52 parte 2 serie A anno 1998; - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Chioggia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di svolgere ogni altra correlata e conseguente incombenza;
Confermare la somma di € 500,00 quale importo che il sig. verserà, Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della sig.ra
a titolo di assegno divorzile e, per l'effetto rigettare la domanda formulata dal ricorrente Controparte_2
avente ad oggetto la richiesta revoca del predetto assegno mensile. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
****
Ciò posto, entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra loro contratto in Chioggia (VE) in data 2.5.1998.
La domanda è fondata e va accolta.
pagina 4 di 11 Le parti sono comparse avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale da oltre sei mesi e dichiarano che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo.
Ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2, nonché 3, comma 2 lett. b), legge
1/12/1997, n. 898 come modificata dall'art. 1 della l. n. 55 del 6/5/2015 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopo la pronuncia sullo status, aspetto controverso è, in primis, l'attribuzione e, successivamente, l'eventuale determinazione del quantum, dell'assegno divorzile che la sig.ra pretende dal sig. CP_1 Pt_1
Infatti, parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore da stabilirsi nella somma di €500,00 mensili, mentre il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda.
Si deve premettere che l'assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico al coniuge separato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, resa a Sezioni unite in data 11 luglio 2018, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce unicamente precondizione pagina 5 di 11 fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
L'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, dato che il
(parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date dalla non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. n. 21234/2019).
Risulta, poi, confermata la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa ed in tutti i casi in cui l'assegno non è riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la funzione, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di autosufficienza economica (Cass. n.
6386/2019).
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi deve tenere conto dei ruoli assunti nel corso del matrimonio e si deve verificare se lo squilibrio esistente sia il portato di tale scelta comune.
Pertanto, non si guarda solo al dato oggettivo dello squilibrio economico-patrimoniale, ma si guarda al motivo per cui questo si è determinato.
La natura anche perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce infatti al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va, dunque, riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente
(e quindi all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia l'esigenza pagina 6 di 11 compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La Corte di Cassazione ha di recente puntualizzato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo – coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. n. 5603/2020; Cass.
Sezioni. Unite, n. 18287/2018; Cass. n. 1882/2019), mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Si deve, pertanto, rivalutare la sproporzione economico e patrimoniale in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898/1970, nonché deve essere accertato il nesso di causa tra lo squilibrio economico ed il ruolo endo – familiare svolto dalla richiedente, il contributo fornito dalla stessa in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri e se e in che misura quel contributo possa ritenersi già compensato (Cass. n. 4215/2021).
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018).
Anche di recente, con la sentenza . 10846 del 22.4.2024, la Corte di Cassazione ha, ancora una volta, ribadito la posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, statuendo che:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
pagina 7 di 11 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Sez. Unite. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n.
28936/2022)”.
Declinando detti principi ermeneutici al caso di specie, si deve in via prioritaria prendere in considerazione la situazione economico – patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria, per verificare se sussista o meno quello squilibrio che costituisce la precondizione fattuale per attribuire l'assegno divorzile.
Il sig. svolge attività di vendita di pesce al minuto e, dall'indagine conferita alla Pt_1
Guardia di Finanza, è risultato che da essa ha conseguito un reddito nel 2021 di €12.609 e nel 2022 di €13.261; il ricorrente vive con la compagna sig.ra , Parte_2
con la quale, in data 22.3.2022, ha acquistato un'abitazione in comproprietà, accendendo un mutuo con rata mensile di €471,00; nel conto corrente n. 000000967240 aperto presso
Banca della Marca e cointestato con la compagna, risultano numerosi versamenti di denaro contante;
nel corrente aperto presso la banca MPS sussisteva un saldo alla data del
29.2.2024 pari ad euro 16.094,78.
La resistente vive insieme alla figlia nell'abitazione di sua esclusiva Persona_2
proprietà ex casa coniugale, dopo averne acquistato, in data 30.3.2020, la quota di comproprietà dal marito per l'importo di €50.000,00, con provvista proveniente dal di lei padre, sig. , come provato dalla documentazione dimessa (doc. 6, 7, fasc. Persona_3
resistente); ha allegato che, grazie ai risparmi accantonati, la figlia della coppia ha potuto acquistare un locale per esercitare la propria attività professionale (giroconto di €22.000,00); ella lavora con contratto a tempo determinato e part – time (25 ore settimanali) presso l'impresa “MARINA PULIZIE s.a.s. di Dall'Acqua Alberto e C.” con una retribuzione annua lorda pari ad €9.320,00; nonostante la tipologia di contratto, tale impiego appare connotato da stabilità, vista la prassi contrattuale dei rinnovi confermata dalla stessa resistente;
all'udienza del 24.3.2023 la sig.ra ha dichiarato di essersi licenziata CP_1
volontariamente dal precedente impiego a tempo indeterminato perché: “Ero a tempo indeterminato, ma ci trattavano male, non si poteva prendere malattia e si comportavano in modo poco
pagina 8 di 11 rispettoso”; tale licenziamento, tuttavia, non ha sostanzialmente mutato la sua condizione reddituale, data la sostanziale equivalenza retributiva con il nuovo impiego dalla stessa reperito.
Le circostanze rappresentate fotografano una certa sperequazione della situazione economica – reddituale tra i coniugi a favore del marito, dato che la sig.ra CP_1
attualmente ha un reddito modesto, mentre il sig. svolge un'attività imprenditoriale i Pt_1
cui ricavi, evidentemente, non corrispondono a quanto dichiarato, dato che egli comunque sostiene i ratei del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ove vive con la compagna, corrisponde alla sig.ra il mantenimento e vivere in modo dignitoso, non CP_1
rinunciando ad occasioni di svago, per cui il reddito dichiarato risulta del tutto incompatibile con gli oneri che mensilmente è tenuto a sopportare.
Pertanto, sussiste il presupposto oggettivo dello squilibrio economico-patrimoniale tra le parti quale precondizione per riconoscere il diritto all'assegno divorzile richiesto dalla sig.ra
. CP_1
Sotto il profilo della componente assistenziale, si deve rilevare che la resistente, non ha dimostrato nell'attualità di essere priva di mezzi adeguati e di essere nell'impossibilità oggettiva di procurarseli.
Ella ha, infatti, ha sicura capacità lavorativa, ha un impiego che le assicura una continuità reddituale, seppure modesta, vive con la figlia con la quale si deve presumere condivida gli oneri di vitto e le spese connesse all'abitazione, vive in una casa di proprietà e ha dimostrato, altresì, capacità di risparmio, avendo aiutato finanziariamente la figlia in modo significativo ad avviare l'attività di estetista.
Quanto all'esigenza compensativa del coniuge più debole, la sig.ra ha allegato che CP_1
ella si è sacrificata per la famiglia, occupandosi da sola alla crescita della figlia, non potendo lavorare per tutto il periodo di crescita della bambina e che ha ripreso l'attività lavorativa nel momento “in cui ha saputo dello sperpero di denaro del marito”.
Tale circostanza è rimasta generica ed indimostrata in punto di prova e peraltro l'allegazione sopra riportata fa inferire che la resistente, per l'organizzazione familiare pagina 9 di 11 concordata con il marito ed in considerazione del ruolo familiare assunto, non fosse nell'impossibilità di lavorare, dato che non appena ne è sorta la necessità, ella ha ripreso il lavoro.
Inoltre, la sig.ra non ha neppure dedotto di aver dovuto rinunciare a concrete CP_1
occasioni lavorative durante il matrimonio – che, peraltro, in considerazione della bassa scolarità dalla stessa posseduta, avrebbero potuto essere soltanto impieghi poco qualificati come l'attuale – per cui non si può neppure parlare di aspettative professionali sacrificate, dato che comunque la parte nulla ha specificato e provato circa attività lavorativa alle dipendenze di un laboratorio tessile svolta prima del matrimonio.
Alla luce di tutte queste circostanze la domanda di assegno divorzile richiesto dalla sig.ra deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere compensate nella misura di ½ e per il resto sono liquidate come da dispositivo secondo valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, dato che l'oggetto del contendere si è limitato alla questione sull'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/05/1998 tra e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di CHIOGGIA al n. 52 Parte II serie A dell'anno 1998.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Rigetta la domanda di parte resistente di assegno divorzile.
- Compensa le spese di lite nella misura di ½ e per il resto condanna a Controparte_2
rifondere ad le spese di lite che si liquidano in €1.700,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.4.2025.
Il Giudice estensore pagina 10 di 11 dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
pagina 11 di 11