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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6572/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 11 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'avv. FANELLI IS ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Valsavaranche n. 39;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'Avv. AMBROSIO Rachele ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in , Via P.L. Nervi, Centro CP_1
Direzionale Latina Fiori, Torre 2G Girasoli;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 febbraio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 10 febbraio 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 7 febbraio 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 3 dicembre 2019 promuoveva giudizio nei Parte_1
confronti dell' deducendo: CP_1
a) in data 17/10/2012 veniva ricoverata presso il Controparte_2 di con diagnosi di ingresso di "deviazione del setto e della piramide
[...] CP_1
nasale" e anamnesi patologica prossima di "Dificoltosa respirazione nasale ingravescente resistente a terapia medica Si ricovera per gli accertamenti e la terapia del caso", ed in data 18/12/2012 subiva intervento chirurgico di "Resezione sottomucosa della deviazione osteocartilaginea del setto e correzione della piramide nasale. Tamponamento nasale anteriore" Pur trattandosi di intervento a carattere routinario, gli esiti dello stesso risultavano dannosi e imputabili alla struttura sanitaria come emergeva dalla relazione medicolegale redatta dal Prof. Dott.
[...] in data 3/6/2019; Per_1
b) con lettere inviate tramite Pec in data 19/6/2019 e in data 8/7/2019, diffidava il
, a risarcire il danno patrimoniale e Controparte_3
non patrimoniale subito e tuttavia le richieste non ricevevano riscontro;
c) in data 14/6/2019 procedeva al tentativo di mediazione con esito negativo;
d) la responsabilità della struttura sanitaria risultante dalle relazioni medico-legale redatte dal Prof. Dott. in data 3/6/2019 e in data 11.2.2019 dal Persona_1
Dott. Specialista in Otorinolaringoiatria ed Audiologia. Da Persona_2 esame obiettivo locale vi era una cospicua deviazione residua del setto nasale a destra in corrispondenza dell'area valvolare omolaterale associata ad una deformità del dorso tipo naso a sella con pollybeak al di sopra della punta nasale che appariva laterodeviata a sinistra. Alla palpazione si rilevava la presenza di irregolarità del dorso come per spiculature ossee in corrispondenza del II arco nasale. Da esame psichico invece rilevava una deviazione dell'asse timico in senso reattivamente disforico associato a lieve rallentamento ideomotorio. Emergeva una riduzione dello slancio vitale associato a labilità emotiva ed anticipazione negativa degli eventi, erano presenti disturbi dell'addormentamento, frequenti risvegli notturni e difficoltà successiva a riprendere sonno con sonnolenza ed astenia diurna, negative ripercussioni nel funzionamento personale lavorativo e sociale e sintomi ansiosi reattivi ai comuni stimoli delle attività quotidiane con somatizzazione dell'ansia di tipo neurovegetativo ed un disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti di grado marcato;
e) il consenso informato descriveva un intervento funzionale al soggetto ad un intervento estetico senza però aver provveduto ad effettuare delle fotografie preparatorie. Vi erano in cartella clinica delle contraddizioni e la đocumentazione sanitaria appariva priva dell'opportuno corredo fotografico al fine di testimoniare le specifiche caratteristiche della deviazione piramidale pre-operatoria al fine di consentire la valutazione dell'impatto estetico ed il confronto con i risultati postoperatori. Insolita era la presenza di due distinti moduli di consenso informato all'intervento chirurgico: il primo, relativo unicamente all'intervento di settoplastica, risultava sottoscritto dalla paziente antecedentemente al ricovero, in corso di una prima visita nella quale, non veniva constatata la sussistenza di deformità piramidali suscettibili di correzione chirurgica ai fini della risoluzione dell'impairment respiratorio che affliggeva la paziente, essendone con tutta probabilità riconosciuta unicamente la natura estetica. Il secondo modulo, differentemente, risultava relativo ad un intervento combinato di settorinoplastica, del quale non viene specificata però lạ natura, se unicamente funzionale e anche estetica. Simili incongruenze, consentivano ragionevolmente di ritenere che la paziente non era stata convenientemente ed adeguatamente informata non solo delle indicazioni e delle finalità dello specifico intervento, ma anche della frequenza delle relative complicanze potenzialmente attese.
f) in merito alla quantificazione del danno subito sulla base delle Tabelle per il calcolo del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano 2014, per il danno biologico permanente (punti 15) si prevedeva una somma pari a € 64.736,43 comprensiva dell'incremento, a titolo di "personalizzazione" complessiva della liquidazione del danno, in relazione alle peculiarità allegate dalla danneggiata per quanto atteneva agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva
(danno morale, danno estetico, danno esistenziale). Le spese mediche erano pari a €
4.872,43. Per il danno per mancata acquisizione di un'adeguata preventiva informazione si prevedeva una valutazione puramente equitativa quantificata in €
20.000,00 (ventimila/00).
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare la CP_1 Controparte_3
, Via Pier Luigi Nervi, Pal. G2, 04100, Latina (LT), in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, al risarcimento del danno per le causali sopra indicate, in favore dell'attore, della somma provvisoriamente calcolata in € 69.608,86, (sessantanovemilaseicentootto/86) ed oltre al risarcimento del danno per mancata acquisizione di un'adeguata preventiva informazione quantificato in € 20.000,00 (ventimila/00), salva diversa valutazione dell'organo giudicante in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o, comunque, la somma che codesto Tribunale riterrà equo liquidare, oltre interessie rivalutazione;
con riserva di richiedere la maggiore o minore somma che risultasse dovuta a seguito dell'istruttoria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria si chiede fin da ora ammettersi C.T.U. volta ad accertare, tra l'altro, se le prestazioni professionali sono state effettuate con la dovuta diligenza e perizia professionale e
l'entità del danno subito.
Con ordinanza del 11 giugno 2020 il Giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza del 21 gennaio 2021
Con decreto del 13 dicembre 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, viste in particolare le memorie ex art. 183 comma 6 depositate da parte attrice;
rilevato che l'udienza del 21 gennaio 2021 risultava fissata per ammissione delle prove;
considerato che
a detto incombente potesse provvedersi con ordinanza fuori udienza per evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia;
ritenuta ammissibile e rilevante la CTU medica richiesta da parte attrice la ammetteva nominando la dottoressa con l' Persona_3
incarico specificato. Con note del 13 gennaio 2021 parte attrice ribadiva quanto già esposto in precedenza e nominava quale consulente tecnico di parte la dottoressa chiedendo Persona_1
rinvio per il proseguimento della prova.
Con note del 26 gennaio 2021 il Giudice a seguito di un rinvio, letti gli atti di causa, viste le note telematiche depositate da parte attrice in data 13 gennaio 2021, rilevato che il CTU dott.ssa non era comparsa e non vi era prova della comunicazione Persona_4
rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 18 febbraio 2021
Con comparsa del 29 gennaio 2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
deducendo:
a) in data 17/10/2012 parte attrice veniva ricoverata presso il Controparte_2 di con diagnosi di ingresso di “deviazione del setto e della
[...] CP_1
piramide nasale” e anamnesi patologica prossima di “difficoltà respirazione nasale ingravescente resistente a terapia medica”, venendo così ricoverata per gli accertamenti e la terapia del caso. Durante la degenza veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “resezione sottomucosa della deviazione osteocartilaginea del setto e correzione della piramide nasale. Tamponamento nasale anteriore”;
b) la sottoscrizione di parte attrice, durante la degenza presso il nosocomio di tre tipologie di consenso, il modulo di “Informazione e consenso all'intervento chirurgico di settoplastica”, il modulo di “Informazione e consenso all'intervento chirurgico di correzione funzionale del setto e della piramide nasale” e il modulo di
“Consenso informato all'anestesia” così come da documentazione presente in atti;
c) l'osservanza dei canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal caso in Contr questione, nonché dalle regole della scienza medica da parte dell' in persona del medico chirurgo e dell'equipe chirurgica, pertanto nessuna condotta poteva porsi astrattamente quale causa efficiente nella produzione del danno lamentato dall'attrice, stante la correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico seguito dai sanitari coinvolti.
d) Contestava la quantificazione dell'eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa e contraria istanza, in via principale e nel merito, accertare, per le ragioni espresse in parte narrativa, la piena correttezza ed adeguatezza delle prestazioni professionali rese dal personale dell'
[...] in favore della Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza delle CP_1 Parte_1 accuse ex adverso sollevate e, conseguentemente, rigettare ogni richiesta risarcitoria avanzata, nel presente giudizio, dalla Sig.ra nei confronti della predetta Azienda convenuta. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari. Si nomina CTP medico-legale la Dott.ssa Per_5
”
[...]
Con decreto del 12 febbraio 2021 il Giudice letta l'istanza con la quale il CTU nominato dott.ssa chiedeva di essere sostituita la accoglieva e nominava il dott. Persona_4
. Persona_6
All'udienza del 18 febbraio 2021 il Giudice sostituiva il CTU dott. in quanto Per_6 dipendente dell' con il dott. e rinviava per il conferimento CP_1 Persona_7
dell'incarico all'udienza del 25 marzo 2021.
Con note del 23 marzo 2021 parte attrice ribadiva quanto già esposto in precedenza.
All'udienza del 23 marzo 2021 il CTU nominato dott. dichiarava di avere Persona_8
un rapporto di convenzione con l' dall'anno 2000 e pertanto chiedeva di CP_1 essere esonerato dall'incarico. Il Giudice dato atto revocava l'incarico al dott. e Per_8
visti gli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 15 luglio 2021
Con note del 30 marzo 2021 parte attrice chiedeva al Giudice di nominare, fuori udienza, il CTU ed anticipare la data dell'udienza per permettere il giuramento dello stesso.
Con decreto del 8 aprile 2021 il Giudice, letta l'istanza depositata da parte attrice in data
30 marzo 2021; rilevato che non era possibile anticipare l'udienza stante il carico di ruolo, ritenuto comunque di rinominare e convocare il CTU già nominato dott. Persona_8
per l'udienza già fissata del 15 luglio 2021 per il conferimento dell'incarico.
Con decreto del 3 maggio 2021 il Giudice letta la comunicazione di parte attrice ritenuto che il CTU nominato dott. aveva rinunciato all'incarico nominava CTU il dott. Per_7
che doveva comparire all' udienza del 15 luglio 2021 per il Persona_9 conferimento dell'incarico di cui all'ordinanza del 13 dicembre 2020.
All'udienza del 15 luglio 2021 il Giudice, conferiva incarico al dott. Per_9
Con relazione definitiva del 23 aprile 2022 il Ctu sulla base della documentazione presente in atti, affermava che la signora a causa del presentarsi di una Parte_1
difficoltosa respirazione nasale ingravescente, resistente a terapia medica - secondaria alla presenza di una deviazione del setto e della piramide nasale veniva ricoverata nei giorni
17-23 ottobre 2012, presso l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “Santa Maria Goretti” di , ove in data 19 ottobre 2012 era sottoposta ad intervento di CP_1
correzione funzionale del setto e della piramide nasale. All'esito di un esame tomografico del massiccio facciale, effettuato in data 30 aprile 2018, venne identificata la presenza di
“esiti chirurgici con deviazione destro convessa del setto nasale e presenza di sperone osseo protrudente nella fossa nasale omolaterale, ove determina riduzione in ampiezza dello spazio aereo coanale. Presenza di conca bullosa a destra. Modesta ipertrofia del turbinato inferiore di destra”, Sui quesiti dal n.4 al n.10 la diagnosi di deviazione del setto e della piramide nasale era corretta e tempestiva e non si ravvisava nel caso in esame incompletezza degli esami clinici e strumentali effettuati in epoca preoperatoria.
L'indicazione all'intervento chirurgico – scevro da caratteri di “speciale difficoltà” - effettuato in data 19 ottobre 2012 dai sanitari dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “Santa Maria Goretti” di , era stata adeguata e lo stesso era stato CP_1
eseguito in modo tempestivo e presso un centro dotato di attrezzature ed organizzazione idonee alla sua esecuzione. L'intervento stesso non si associava all'insorgenza di particolari complicanze nell'immediatezza dello stesso;
era comunque possibile ritenere adeguata l'assistenza sanitaria offerta in epoca pre- e post-operatoria. Nel merito dei trattamenti sanitari effettuati, il Ctu avanzava alcune considerazioni. In primo luogo, risultava opportuno osservare che l'attuale obiettività clinico-strumentale otorinolaringoiatrica – descrittiva di una deviazione destro-convessa del setto nasale ed esiti cicatriziali di pregressa rinosettoplastica, di una scoliosi sinistro-convessa della piramide nasale con depressione del profilo antero-superiore, che comprendeva la superficie laterale destra della stessa fino al terzo medio del dorso nasale nella sede corrispondente al margine inferiore dell'osso proprio nasale destro, di un parziale collasso di entrambe le ali del naso con asimmetria degli orifizi narinali (minore ampiezza dell'orifizio narinale destro rispetto a quello di sinistra) nonché di uno spazio respiratorio nasale ridotto di circa 2/3 a destra e di circa 1/3 a sinistra risultava espressiva di una procedura chirurgica “imperfetta”. Nonostante il trattamento, infatti, il setto appariva deviato verso destra e la piramide nasale presentava un profilo antero-superiore disassato verso sinistra con un avvallamento che comprendeva la superficie laterale destra della piramide medesima fino al terzo medio del dorso nasale (caratterizzando un quadro di dorso nasale “insellato” per eccesso di asportazione di tessuto osseo). A livello della punta si riscontrava, altresì, un parziale collasso di entrambe le ali del naso con asimmetria degli orifizi narinali, che era possibile ritenere si fosse determinato verosimilmente per eccesso di asportazione delle cartilagini alari ed asimmetrica resezione delle stesse. Il “combinato” di deviazione del setto e di collasso alare determinava ovviamente un aumento delle resistenze, ostacolando la progressione della colonna aerea e quindi causando l'ostruzione nasale cronica descrittiva di una riduzione dello spazio respiratorio nasale di circa 2/3 a destra e di circa 1/3 a sinistra. Vi era tuttavia da rilevare che, la mancanza di una documentazione fotografica riferibile all'epoca precedente l'effettuazione dell'intervento chirurgico otorinolaringoiatrico oggetto della presente trattazione, nonché la genericità delle descrizioni obiettive desumibili dalla disamina della cartella clinica, non consentivano di effettuare ulteriori valutazioni circa lo stato preesistente dal punto di vista estetico del naso della signora Autore, nonché impedivano ulteriori e più specifiche considerazioni in merito all'effettiva esistenza e/o consistenza degli esiti direttamente ed unicamente riferibili all'atto operatorio. Tale “carenza” documentale non poteva far rilevare elemento concreto di censurabilità in capo al comportamento dei sanitari intervenuti. L'intervento in parola, di “correzione funzionale del setto e della piramide nasale” aveva, appunto, finalità dichiaratamente “funzionali” e, nel caso concreto, le modificazioni estetiche della piramide nasale erano quindi un aspetto secondario del trattamento a fronte della maggioritaria esigenza di garantire un miglioramento della pervietà delle fosse nasali. In altri termini, l'illustrazione preventiva delle correzioni sulla base di una documentazione fotografica - come era uso nella chirurgia estetica del naso - non era nella fattispecie un obbligo “protocollare” del chirurgo. L'assenza di documentazione fotografica e, di conseguenza, di documentazione attestante lo status preoperatorio, rendevano poco agevole le ulteriori valutazioni quali-quantitative dei presumibili peggioramenti intervenuti a seguito dell'operazione effettuata in data 18 ottobre 2012. Sui quesiti dal n.11 al n. 16 venivano identificati nel caso in esame, postumi di natura permanente caratterizzati da una deviazione destro-convessa del setto nasale ed esiti cicatriziali di pregressa rinosettoplastica, di una scoliosi sinistro-convessa della piramide nasale con depressione del profilo antero-superiore, che comprende la superficie laterale destra della stessa fino al terzo medio del dorso nasale nella sede corrispondente al margine inferiore dell'osso proprio nasale destro, di un parziale collasso di entrambe le ali del naso con asimmetria degli orifizi narinali (minore ampiezza dell'orifizio narinale destro rispetto a quello di sinistra) nonché di uno spazio respiratorio nasale ridotto di circa 2/3 a destra e di circa 1/3 a sinistra. Preliminarmente all'intervento chirurgico di
“correzione funzionale del setto e della piramide nasale”, alla signora Parte_1
veniva presentata adeguata e corretta informazione – mediante la sottoposizione di un valido consenso informato – relativo alla tipologia di intervento da effettuare ed alle relative complicanze. Nel caso in esame era possibile considerare non vi fosse stata preclusione nello svolgimento di attività “dell'ordinaria esistenza”, pertanto era possibile ritenere non si fosse determinata una inabilità temporanea, né di tipo assoluto né parziale.
Orientava in tal senso l'assenza di qualsivoglia documentazione clinica redatta in epoca successiva all'intervento chirurgico oggetto del presente accertamento. Giovava rilevare che l'intervento veniva effettuato per il trattamento di una condizione di deviazione del setto e della piramide nasale, elemento questo che doveva essere tenuto in debita considerazione nella quantificazione del danno biologico ivi riscontrato. Altro elemento che rendeva non agevole le valutazioni quali-quantitative dei presumibili peggioramenti intervenuti a seguito dell'operazione effettuata in data 18 ottobre 2012 era l'assenza di documentazione fotografica preliminare all'intervento chirurgico stesso. In merito alla sussistenza dei postumi di natura permanente dinanzi descritti, caratterizzati dagli esiti morfologico-estetico-funzionali rilevati a carico del naso della perizianda era possibile ritenere che gli stessi avessero determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica – danno biologico – della la cui entità poteva essere Parte_1 considerabile pari al 15% del totale. Era, tuttavia, opportuno dover sottolineare come da tale percentuale di danno si dovesse necessariamente scorporare il danno anatomico- funzionale relativo al quadro di deviazione del setto e della piramide nasale, precedente all'intervento chirurgico di correzione funzionale del setto e della piramide nasale (e motivo di indicazione all'effettuazione dello stesso) eseguito in data 19 ottobre 2012 dai sanitari dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale “Santa Maria Goretti” di , che consentiva di ritenere vi fosse una condizione preesistente, determinante CP_1
una compromissione funzionale del naso valutabile in misura pari al 5%, con quota di
“maggior danno” pari al 10% (dieci). In conseguenza del trauma in oggetto, non si considerava la sussistenza di postumi di natura permanente consistenti in variazioni persistenti dell'umore, delle abilità socio-relazionali, delle capacità lavorative, della sfera senso percettiva che avessero determinato una menomazione permanente dell'integrità psichica della Tale valutazione era stata effettuata sulla base della Parte_1 visita medico-legale effettuata e del quadro obiettivo rilevato, facendo riferimento alle tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, riportate nelle “Linee Guida per la Valutazione MedicoLegale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico” edite nell'anno
2016 dalla Società Italiana I postumi Controparte_4
invalidanti sopra descritti, si ritenevano sufficientemente stabilizzati ma suscettibili, tuttavia, di miglioramento mediante intervento di rinosettoplastica di revisione con innesti ossei e cartilaginei autologhi, per la cui effettuazione era possibile ritenere vi fossero da sostenere costi omnicomprensivi pari ad € 12000 circa (relativi a spese di degenza, nonché oneri chirurgici ed anestesiologici) Sul quesito n.18 il CTU riteneva che i postumi invalidanti sopra descritti, non associandosi peraltro ad una compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane, non potessero ritenersi concretamente incidenti su eventuali particolari attività di natura lavorativa/non lavorativa - pregresse, attuali e future - che, in ogni caso, non vengono esplicitate dalla perizianda. Sul quesito n.19 in merito alle spese sostenute dalla Sig.ra Autore e presentate nella documentazione di causa pari complessivamente ad € 602,43, erano congrue, utili e necessarie alla definizione ed al trattamento del quadro nosografico presentato dalla perizianda e, come tali, integralmente rimborsabili. Nel merito delle eventuali spese future riteneva non fossero necessarie.
Con note di trattazione del 30 maggio 2022 parte convenuta, riteneva che dall'elaborazione peritale non vi era alcuna dimostrazione né del danno prodotto dal presunto atto commissivo o omissivo né della condotta colposa tenuta dal personale medico. Inoltre chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione del 6 giugno 2022 parte attrice precisava che la relazione del CTU confermava quanto richiesto nell'atto introduttivo e chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 11 febbraio 2025 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 10 aprile 2025 così concludendo
“accogliere la presente domanda e, per l'effetto condannare la CP_1 Controparte_3
, Via Pier Luigi Nervi, Pal. G2, 04100, Latina (LT), in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per le causali sopra indicate, in favore dell'attrice, della somma provvisoriamente calcolata in €70.110,74, (settantamilacentodieci//74) oltre alla somma di € 12.000,00 (dodicimila//00) per consentire un nuovo intervento necessario per ottenere un miglioramento dei postumi invalidanti, come indicato dal CTU, per un totale di €
82.110,74 (ottantaduemilacentodieci//74), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo, salva la diversa somma che 21 codesto Tribunale riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese di CTU per un totale di €2.096,49 ed oltre spese di CTP per
€4.270,00. ✓ In via subordinata accogliere la presente domanda e, per l'effetto condannare la
[...]
, di , Via Pier Luigi Nervi, Pal. G2, 04100, CP_1 Controparte_2 CP_1
Latina (LT), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per le causali sopra indicate, in favore dell'attore, della somma provvisoriamente calcolata in Firmato Da:
IS AN Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1ca4194 €
30.942,07, (trentamilanovecentoquarantadue//07)), oltre ad € 12.000,00 (dodicimila//00) per consentire un nuovo intervento necessario per ottenere un miglioramento dei postumi invalidanti, come indicato dal CTU, per un totale di € 42.942,07 (quarantaduemilanovecentoquarantadue//07) salva la diversa somma che codesto Tribunale riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese di CTU per un totale di €2.096,49 ed oltre spese di CTP per €4.270,00 ✓ In ogni caso condannare la di , Via Pier Luigi Nervi, CP_1 Controparte_2 CP_1
Pal. G2, 04100, Latina (LT), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per violazione del diritto al consenso informato, in favore dell'attore, della somma provvisoriamente quantificata in € 20.000,00 (ventimila//00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo, salva la diversa somma che codesto Tribunale riterrà equo liquidare, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 5 maggio 2025 confutando l'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte convenuta ed insistendo nelle proprie domande.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 14 aprile 2025 così concludendo per la nullità della CTU per assenza della collegialità e chiedendo rigettarsi la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di nullità della CTU perché tardivamente sollevata soltanto con la comparsa conclusionale anziché all'udienza cartolare del 9 giugno 2022 fissata per esame della CTU e, nel merito, poiché il medico legale incaricato dott. Per_9 si è avvalso quale ausiliario del dott. medico chirurgo specialista
[...] Persona_10
in otorinolaringoiatria pertanto con specifica competenza. Nella CTU si dà atto, infatti,
(pagina 8) “Considerata la natura del presente accertamento, si provvedeva ad incaricare in qualità di Ausiliario il Dr. - Specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico- Persona_10
Facciale – di procedere a visita specialistica della signora le cui risultanze si riportano di Pt_1
seguito”.
Nel merito la domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito indicati, e pertanto deve essere accolta.
La fattispecie in esame è relativa ad un periodo precedente l'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, cd. Legge Gelli, tuttavia, all'epoca dei fatti, il già consolidato orientamento della giurisprudenza riconduceva la responsabilità della struttura sanitaria per attività medico- chirurgica nell'ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del paziente, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura e di un contatto sociale con il medico ivi operante, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria, ovvero del medico in essa operante (Cass. n.
8826/2007). Ne deriva che, dei danni subiti dal paziente, l'Ente ospedaliero risponde per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove questi siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura sanitaria, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei medici di cui l'Ente si sia avvalso nell'adempimento della propria obbligazione di cura (Cass. n.
1620/2012).
Tanto premesso, in tema di responsabilità medica, occorre verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta, commissiva o omissiva, del sanitario e il danno cagionato al paziente (c.d. nesso di causa). Applicando detti principi nell'ipotesi di malpractice sanitaria, il paziente ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento. La prestazione medica inadempiuta allora viene intesa quale violazione delle leges artis ovvero delle linee guida da parte del sanitario ed è dunque tale inadempimento fattore causale di una lesione alla salute. In altri termini, il paziente danneggiato ha l'onere di provare non solo un'inadempienza del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta, ma il collegamento materiale causa-effetto da cui sia derivato un danno. Chiarito ciò, al fine di accertare in concreto un profilo di responsabilità per danni - patrimoniali e non- da parte dei sanitari, occorre verificare, nel caso di specie, la presenza di un nesso di causalità.
Nel caso di specie, la cartella clinica documentata in atti consente di ritenere raggiunta la Contr prova del rapporto intercorso tra parte attrice ed i sanitari dell' di , i quali CP_1
eseguivano sulla paziente in data 19.10.2012 un intervento di correzione funzionale del setto e piramide nasale. Quanto all'inadempimento, l'attrice allega che all'intervento chirurgico seguiva un peggioramento delle condizioni estetico-funzionali del setto nasale, tale da necessitare una revisione chirurgica correttiva
Pertanto, parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio. Le risultanze dell'elaborato peritale, condivisibili in quanto complete ed esenti da vizi logici, consentono, dunque, di ritenere accertato il peggioramento delle condizioni di salute della paziente successivo all'intervento chirurgico di rinosettoplastica cui è stata sottoposta l'attrice e la riconducibilità eziologica dei postumi subiti alla condotta colposa degli specialisti intervenuti nonostante l'assenza di documentazione fotografica preliminare all'intervento chirurgico stesso ricondotta alla natura “funzionale” e non “estetica” dell'intervento correttivo eseguito. Sul punto si precisa infatti che nonostante vi sia stata una corretta e tempestiva diagnosi di deviazione del setto e della piramide nasale, la completezza degli esami clinici e strumentali effettuati in epoca preoperatoria, la tempestività dell'intervento svolto mediante attrezzature ed organizzazione idonee alla sua esecuzione con aggiunta di un' adeguata assistenza sanitaria offerta in epoca pre- e post-operatoria il Ctu osserva che “l'attuale obiettività clinico-strumentale otorinolaringoiatrica – descrittiva di una deviazione destro-convessa del setto nasale ed esiti cicatriziali di pregressa rinosettoplastica, di una scoliosi sinistroconvessa della piramide nasale con depressione del profilo antero-superiore, che comprende la superficie laterale destra della stessa fino al terzo medio del dorso nasale nella sede corrispondente al margine inferiore dell'osso proprio nasale destro, di un parziale collasso di entrambe le ali del naso con asimmetria degli orifizi narinali (minore ampiezza dell'orifizio narinale destro rispetto a quello di sinistra) nonché di uno spazio respiratorio nasale ridotto di circa 2/3 a destra e di circa 1/3
a sinistra” era espressione di una procedura chirurgica “imperfetta”. Infatti, prosegue il
CTU specificando che: Nonostante il trattamento, infatti, il setto appare deviato verso destra e la piramide nasale presenta un profilo antero-superiore disassato verso sinistra con un avvallamento che comprende la superficie laterale destra della piramide medesima fino al terzo medio del dorso nasale (caratterizzando un quadro di dorso nasale “insellato” per eccesso di asportazione di tessuto osseo). A livello della punta si riscontra, altresì, un parziale collasso di entrambe le ali del naso con asimmetria degli orifizi narinali, che è possibile ritenere si sia determinato verosimilmente per eccesso di asportazione delle cartilagini alari ed asimmetrica resezione delle stesse. Il “combinato” di deviazione del setto e di collasso alare determina ovviamente un aumento delle resistenze, ostacolando la progressione della colonna aerea e quindi causando l'ostruzione nasale cronica descrittiva di una riduzione dello spazio respiratorio nasale di circa 2/3 a destra e di circa 1/3 a sinistra. Alla luce di tali considerazioni la domanda deve quindi essere accolta giacché parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio attestante la diligenza nell'eseguibilità della prestazione professionale e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Sulla determinazione del danno biologico derivante da lesioni dovute ad attività sanitaria il Ctu evidenzia in merito alla sussistenza dei postumi di natura permanente, caratterizzati dagli esiti morfologico-estetico-funzionali rilevati a carico del naso della perizianda che essi avevano determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al
15% del totale dal quale scorporare il danno anatomico-funzionale relativo al quadro di deviazione del setto e della piramide nasale, precedente all'intervento chirurgico di correzione funzionale del setto e della piramide nasale che consentiva di ritenere vi fosse una condizione preesistente, determinante una compromissione funzionale del naso valutabile in misura pari al 5%, con quota di “maggior danno” pari al 10% (dieci). Oltre a ciò i postumi invalidanti sopra descritti, si ritenevano sufficientemente stabilizzati ma suscettibili di miglioramento mediante intervento di rinosettoplastica di revisione con innesti ossei e cartilaginei autologhi, per la cui effettuazione si prospettava la somma pari ad € 12000 circa (relativi a spese di degenza, nonché oneri chirurgici ed anestesiologici) Al contrario nel caso in esame non vi era stata preclusione nello svolgimento di attività
“dell'ordinaria esistenza”, pertanto non si era determinata una inabilità temporanea, né di tipo assoluto né parziale.
Sul danno esistenziale il Ctu evidenziava la non sussistenza di postumi di natura permanente - consistenti in variazioni persistenti dell'umore, delle abilità socio-relazionali, delle capacità lavorative, della sfera senso-percettiva tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psichica dell'attrice. Sul danno incidente sull'attività lavorativa il ctu ritiene che i postumi invalidanti sopra descritti, non associandosi peraltro ad una compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane, non potevano ritenersi concretamente incidenti su eventuali particolari attività di natura lavorativa/non lavorativa - pregresse, attuali e future - che, in ogni caso, non venivano esplicitate dalla perizianda.
Per quanto concerne la richiesta di risarimento per una mancata acquisizione di un'adeguata preventiva informazione si rileva che secondo la Suprema Corte, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'omesso o insufficiente consenso informato, non è sufficiente l'allegazione ( non ravvisandosi un danno in re ipsa) della carenza di informazioni, essendo invece necessario provare che, ove correttamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico, nonché il nesso eziologico tra la impossibilità di disporre in maniera libera ed informata del proprio corpo siano e i danni subiti Il danneggiato deve dunque provare che, qualora correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico (Cass. 26 maggio 2020, n. 9887)..
Costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze , non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).
Applicando detti principi si osserva che nel caso di specie non è configurabile una lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente giacchè questa non ha provato che, ove fosse stata debitamente informata delle complicanze dell'intervento chirurgico per cui è causa, avrebbe rifiutato di sottoporvisi non essendo emersa la lamentata lacunosità dell'informazione resa dai chirurghi, atteso che i moduli di consenso informato risultavano regolarmente sottoscritti dalla paziente, la quale autorizzava l'intervento di settorinoplastica dichiarando, tra l'altro, di essere a conoscenza delle conseguenze possibili anche gravi. La corretta ed adeguata informazione mediante la sottoposizione di un valido consenso informato relativo alla tipologia di intervento da effettuare ed alle relative complicanze preliminarmente all'intervento chirurgico di “correzione funzionale del setto e della piramide nasale” fornita alla paziente risulta confermata anche dalle risultanze del
CTU.
Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. macro- permanenti per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre, Cass. 10263/15)
Si osserva, che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (estetico, dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. Sez.Un. n. 26972/08). Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n.
23469/2018).
Non sussistono nel caso di specie i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione, difettando 'a monte' l'allegazione di circostanze eccezionali e del tutto diverse da quelle che ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno. Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (43 anni), e della percentuale di invalidità permanente pari al 10% come stimata dal CTU, quale risarcimento viene quantificato l'importo di € 21.240,43 che deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo (18/12/2012) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di € 24.224,82. A tale somma va poi sommato l'importo di
12.000,00€ per l'intervento a fini correttivi di rinosettoplastica di revisione con innesti ossei e cartilaginei autologhi come stabilito dal CTU.
Quanto ai danni patrimoniali compete infine all'attrice il ristoro del danno emergente corrispondente alle spese mediche sostenute a causa delle dette lesioni, documentate per €
602,43, ritenute congrue dal Ctu oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
La soccombenza di parte convenuta nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media tenuto conto del decisum. Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, definitivamente a carico di parte convenuta che deve rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 36.827,25 già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, € 786,50 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con decreto del 26 aprile 2022 definitivamente a carico di parte convenuta che deve pertanto rifonderle a parte attrice la quale le aveva anticipate.
Lì 10 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava