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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa ARnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa AR Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 708/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
MA TT, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. ) C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente in residente in Parte_1
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 281 (C.F. ), entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Alberto Di Capua del Foro di Torre Annunziata (NA), in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vico Equense (NA) alla Via Pezzolo 3B;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza collegiale del 19.11.2024 le parti si riportavano al contenuto del ricorso ed a parziale modifica dello stesso dichiaravano di voler espungere dalle condizioni concordate ogni riferimento al mutuo in essere con la . Controparte_1
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 4.04.2024, BA AR e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Vico Equense il 3 agosto 1974.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati quattro figli, , e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. che erano separati sin dal 9.09.2020 allorquando con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, gli stessi confermavano la volontà di separarsi alle condizioni poi omologate dal
Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 7258/2020 del 7.10.2020;
3. che fra le condizioni della separazione i coniugi convenivano che la sig.ra AR
BA sarebbe rimasta ad abitare, unitamente al figlio ed alla nuora Per_2 Pt_2
presso la casa coniugale sita in Sorrento, alla via Corso Italia 281, in
[...]
proprietà esclusiva del;
Parte_1
4. che a seguito dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da covid -19, i coniugi decidevano di comune accordo, per una maggior tutela della loro salute e dei loro familiari conviventi (figlio, nuora e nipotina di pochi mesi) di lasciare l'ex casa familiare sita in Sorrento al Corso Italia n. 281, di esclusiva proprietà del sig
, al figlio ed alla nuora che da pochi mesi avevano Parte_1 Parte_2
concepito la piccola e di prevedere il trasferimento della BA AR CP_2 presso l'immobile sito in Vico Equense alla via San Salvatore n. 125, sempre in proprietà esclusiva del , nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo Parte_1 di versare mensilmente alla coniuge l'importo di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, essendo venuta meno la convivenza ed il conseguente sostegno economico del figlio;
Per_2
5. che, pertanto, i coniugi depositavano ricorso congiunto ai sensi dell'art 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 7258/2020 del 7.10.2020, nei termini di cui al punto che precede;
6. che, con decreto del 5.10.2021, n. cron. 3107/2021 il Tribunale di Torre Annunziata
– Collegio B- in accoglimento del predetto ricorso, a parziale modifica delle condizioni della separazione, disponeva che la sig.ra BA AR abitasse
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 nell'immobile sito in Vico Equense alla via San Salvatore n. 125, di proprietà esclusiva del , e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di Parte_1 corrispondere al coniuge un assegno mensile di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
7. che lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
8. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto dell' 11.04.2024 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 15.04.2024, ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni ivi previste. Il giudice delegato, con ordinanza del 24.04.2024 rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del Pm.
Con ordinanza del 24.06.2024 il collegio, rilevato che fra le condizioni concordate, in uno all'impegno assunto dal di trasferire con separato atto notarile alla sig.ra CP_3
BA AR, senza alcun corrispettivo, entro 12 mesi dalla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale sita in Sorrento, avevano altresì previsto l'obbligo di quest'ultimo, unitamente al figlio CP_3
di corrispondere per intero il residuo mutuo ancora in essere nei confronti della
[...] banca e considerato che tale pattuizione contemplava l'obbligo di un terzo – CP_1 il figlio – estraneo al giudizio e rispetto al quale, pertanto, l'accordo raggiunto CP_3
non era opponibile, invitava le parti a rivedere la suddetta pattuizione, perché prevedente obblighi a carico di terzi estranei al ricorso, disponendo a tal fine la comparizione delle parti per la successiva udienza collegiale del 2.07.2024, successivamente differita al
19.11.2024
Quindi alla predetta udienza le parti, personalmente comparse, si riportavano al contenuto del ricorso ed a parziale modifica dello stesso dichiaravano di voler espungere dalle condizioni concordate ogni riferimento al mutuo in essere con la . Controparte_1
Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate, così come modificate dalle parti in udienza.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di depsoito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi (9.09.2020) in¬nanzi al Presidente del Tri¬bunale di Torre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Annunziata nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 7258/2020 del 7.10.2020, e da quella da¬ta è per¬du¬rato lo stato di separa¬zione che, in man¬can¬za di ecce¬zione, deve presumersi inin-ter¬rotta. Inoltre, considerato che i coniugi personalmente comparsi all'udienza collegiale del 19 novembre
2024 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso così come modificate a verbale della predetta udienza, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, le parti si dichiaravano economicamente autosufficienti, sicché nulla prevedevano come dovuto dall'uno all'altra e viceversa a titolo di contributo per il mantenimento. Inoltre le parti prevedevano l'impegno del sig. a Parte_1 trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla
Sig.ra BA AR, senza alcun corrispettivo, entro 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale, appartamento sito nel comune di Sorrento il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: - Foglio 2, particella 424, subalterno 46, Corso Italia n. 281 scala A int. 5 piano 3 cat. A2cl8 vani 7,5. I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: a est con p.lla 424 e p.lla 530, a sud con p.lla 530 e a ovest con immobile individuato con p.lla 424 sub 15; il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto da BA AR che verrà comunicato a Parte_1
mediante A/R almeno 30 giorni prima e, comunque, entro e non oltre 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Le parti prevedevano che in tale casa sarebbe rimasta a vivere BA AR, con tutti gli arredi che la compongono.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 4.04.2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vico Equense in data
3.08.1974 da e BA AR (atto n. 2, parte I, serie A, del registro Parte_1 degli atti di matrimonio del comune di Vico Equense dell'anno 1974);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dà atto che il Sig. si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo, Parte_1
alla sig.ra BA AR entro 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale, appartamento sito nel comune di Sorrento il tutto, censito al
Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: - Foglio 2, particella 424, subalterno 46, Corso Italia n. 281 scala A int. 5 piano 3 cat. A2cl8 vani 7,5, secondo le modalità ed i termini indicati in parte motiva;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott. ssa ARnna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa ARnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa AR Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 708/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
MA TT, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. ) C.F._1
E
nato a [...] il [...] e residente in residente in Parte_1
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 281 (C.F. ), entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Alberto Di Capua del Foro di Torre Annunziata (NA), in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vico Equense (NA) alla Via Pezzolo 3B;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
All'udienza collegiale del 19.11.2024 le parti si riportavano al contenuto del ricorso ed a parziale modifica dello stesso dichiaravano di voler espungere dalle condizioni concordate ogni riferimento al mutuo in essere con la . Controparte_1
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso. SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 4.04.2024, BA AR e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Vico Equense il 3 agosto 1974.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione erano nati quattro figli, , e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. che erano separati sin dal 9.09.2020 allorquando con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, gli stessi confermavano la volontà di separarsi alle condizioni poi omologate dal
Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 7258/2020 del 7.10.2020;
3. che fra le condizioni della separazione i coniugi convenivano che la sig.ra AR
BA sarebbe rimasta ad abitare, unitamente al figlio ed alla nuora Per_2 Pt_2
presso la casa coniugale sita in Sorrento, alla via Corso Italia 281, in
[...]
proprietà esclusiva del;
Parte_1
4. che a seguito dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da covid -19, i coniugi decidevano di comune accordo, per una maggior tutela della loro salute e dei loro familiari conviventi (figlio, nuora e nipotina di pochi mesi) di lasciare l'ex casa familiare sita in Sorrento al Corso Italia n. 281, di esclusiva proprietà del sig
, al figlio ed alla nuora che da pochi mesi avevano Parte_1 Parte_2
concepito la piccola e di prevedere il trasferimento della BA AR CP_2 presso l'immobile sito in Vico Equense alla via San Salvatore n. 125, sempre in proprietà esclusiva del , nonché l'obbligo a carico di quest'ultimo Parte_1 di versare mensilmente alla coniuge l'importo di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, essendo venuta meno la convivenza ed il conseguente sostegno economico del figlio;
Per_2
5. che, pertanto, i coniugi depositavano ricorso congiunto ai sensi dell'art 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto n. 7258/2020 del 7.10.2020, nei termini di cui al punto che precede;
6. che, con decreto del 5.10.2021, n. cron. 3107/2021 il Tribunale di Torre Annunziata
– Collegio B- in accoglimento del predetto ricorso, a parziale modifica delle condizioni della separazione, disponeva che la sig.ra BA AR abitasse
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 nell'immobile sito in Vico Equense alla via San Salvatore n. 125, di proprietà esclusiva del , e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di Parte_1 corrispondere al coniuge un assegno mensile di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
7. che lo stato di separazione era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
8. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto dell' 11.04.2024 la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e richiesto in ricorso, le parti depositavano note congiunte di trattazione in data 15.04.2024, ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni ivi previste. Il giudice delegato, con ordinanza del 24.04.2024 rimetteva la causa in decisione al collegio, previa acquisizione del parere del Pm.
Con ordinanza del 24.06.2024 il collegio, rilevato che fra le condizioni concordate, in uno all'impegno assunto dal di trasferire con separato atto notarile alla sig.ra CP_3
BA AR, senza alcun corrispettivo, entro 12 mesi dalla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale sita in Sorrento, avevano altresì previsto l'obbligo di quest'ultimo, unitamente al figlio CP_3
di corrispondere per intero il residuo mutuo ancora in essere nei confronti della
[...] banca e considerato che tale pattuizione contemplava l'obbligo di un terzo – CP_1 il figlio – estraneo al giudizio e rispetto al quale, pertanto, l'accordo raggiunto CP_3
non era opponibile, invitava le parti a rivedere la suddetta pattuizione, perché prevedente obblighi a carico di terzi estranei al ricorso, disponendo a tal fine la comparizione delle parti per la successiva udienza collegiale del 2.07.2024, successivamente differita al
19.11.2024
Quindi alla predetta udienza le parti, personalmente comparse, si riportavano al contenuto del ricorso ed a parziale modifica dello stesso dichiaravano di voler espungere dalle condizioni concordate ogni riferimento al mutuo in essere con la . Controparte_1
Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate, così come modificate dalle parti in udienza.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di depsoito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi (9.09.2020) in¬nanzi al Presidente del Tri¬bunale di Torre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Annunziata nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 7258/2020 del 7.10.2020, e da quella da¬ta è per¬du¬rato lo stato di separa¬zione che, in man¬can¬za di ecce¬zione, deve presumersi inin-ter¬rotta. Inoltre, considerato che i coniugi personalmente comparsi all'udienza collegiale del 19 novembre
2024 hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso così come modificate a verbale della predetta udienza, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, le parti si dichiaravano economicamente autosufficienti, sicché nulla prevedevano come dovuto dall'uno all'altra e viceversa a titolo di contributo per il mantenimento. Inoltre le parti prevedevano l'impegno del sig. a Parte_1 trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla
Sig.ra BA AR, senza alcun corrispettivo, entro 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale, appartamento sito nel comune di Sorrento il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: - Foglio 2, particella 424, subalterno 46, Corso Italia n. 281 scala A int. 5 piano 3 cat. A2cl8 vani 7,5. I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: a est con p.lla 424 e p.lla 530, a sud con p.lla 530 e a ovest con immobile individuato con p.lla 424 sub 15; il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto da BA AR che verrà comunicato a Parte_1
mediante A/R almeno 30 giorni prima e, comunque, entro e non oltre 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Le parti prevedevano che in tale casa sarebbe rimasta a vivere BA AR, con tutti gli arredi che la compongono.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 4.04.2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vico Equense in data
3.08.1974 da e BA AR (atto n. 2, parte I, serie A, del registro Parte_1 degli atti di matrimonio del comune di Vico Equense dell'anno 1974);
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dà atto che il Sig. si impegna a trasferire senza alcun corrispettivo, Parte_1
alla sig.ra BA AR entro 12 mesi dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la propria quota di proprietà, pari al 100% della abitazione coniugale, appartamento sito nel comune di Sorrento il tutto, censito al
Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: - Foglio 2, particella 424, subalterno 46, Corso Italia n. 281 scala A int. 5 piano 3 cat. A2cl8 vani 7,5, secondo le modalità ed i termini indicati in parte motiva;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Raffaella Cappiello) (dott. ssa ARnna Lopiano)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5