CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 635/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RUSSO LUCIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
DE FABRITIIS CESARE e DE FABRITIIS JACOPO.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
1
e sentenza definitiva n. 559/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 28/09/2022.
CONCLUSIONI
In data 13 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, per le esposte motivazioni, in ac- coglimento del presente appello e in riforma parziale della Sentenza n. 559/2022 del
Tribunale di Prato, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1. accertare e dichiarare, per le esposte causali e motivazioni, che il saldo del dare ave- re del c/c n. 547185601-27 alla data della sua chiusura e ripetibile ex art. 2033 cc dalla ammonta ad €. 157.306,00 a credito dell'attrice; Parte_1
2. condannare la convenuta (incorporante Controparte_2 CP_3 al pagamento, in favore della della somma di €. 157.306,00, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 cc come novellato, dalla costituzione in mora del 5.12.2014, al soddisfo;
3. condannare l'opposta banca alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.”
Per Controparte_1
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario in quanto infonda- to in fatto ed in diritto;
NEL MERITO SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E DI APPELLO INCIDENTALE: in acco- glimento dell'appello incidentale svolto riformare la sentenza non definitiva n.
322/2019 Tribunale di Prato e la susseguente sentenza definitiva n. 599/2022 e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla società Parte_1
2 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale svolto in via principale e accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, in accoglimento dell'appello incidentale svolto in via subordinata, riformare la sentenza definitiva e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e che si qui si riportano:
Voglia 'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa:
In via preliminare nel rito e nel merito: - accertare e dichiarare la nullità del ricorso avversario;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese;
- accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della ricorrente in ordine all'azione svolta;
Nel merito in via principale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte.
Nel merito in via altamente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che ri- sulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria.
Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adver- so richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex art 702 bis depositato in data 24 febbraio 2017
[...] onveniva davanti al Tribunale di Prato Parte_2 Controparte_4
(ora esponendo:
[...] Controparte_1
- di aver intrattenuto con la banca convenuta il c/c ordinario n 547185601-27 dal
7.7.1988 al 12.1.2005 ed altri rapporti, tutti chiusi in date antecedenti;
3 - che la banca a seguito di diffida del 30.6.2014 non aveva inviato alcuna valida do- cumentazione contrattuale per cui era evidente che alcuna pattuizione scritta era mai in- tercorsa;
- che erano stati illegittimamente addebitati interessi in misura ultralegale, CMS, capitalizzazione in violazione del divieto di anatocismo, spese.
Parte ricorrente chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi indebiti, quantificati in € 251.980,00.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda ed Controparte_4 eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione sia rispetto alle date di chiusura dei rapporti, sia con riferimento alle rimesse solutorie.
Disposto il mutamento del rito, istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza non definitiva-parziale n. 322/2019, pubblicata il 10 maggio 2019 così statuiva:
“a) dichiara prescritti i diritti alla ripetizione di somme relativamente ai rapporti derivanti dai seguenti contratti: a) c/anticipi n 547185604-30; b) c/anticipi n
5471856/53/79; c) c/anticipi n 5471856/52/78; d) c/anticipi n 5471856/02/28; e)
c/anticipi n 5471856/03/29; f) c/anticipi n 5471856/51/77;
b) dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per procedere a CTU, sui punti precisati in parte motiva, limitatamente al c/ordinario n
P.IVA_3
c) riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese processuali”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“la società ricorrente ha allegato quali fatti interruttivi della prescrizione le diffi- de del 30 giugno 2014, del 3 dicembre 2014 e del 13 marzo 2015, i cui effetti risultano però oggetto di contestazioni da parte della BANCA convenuta, sia sotto il profilo sog- gettivo che in ordine al contenuto. […]
La lettera recante la data del 3 dicembre 2014, ricevuta il 5 dicembre successivo, è atto idoneo a costituire in mora la convenuta, ai sensi dell'art 1219 c.c., in quan- CP_4 to è richiamato l'oggetto della pretesa (richiesta di restituzione di interessi e voci di co- sti illegittimamente applicati) con carattere di intimazione, prospettando l'intenzione di intraprendere il giudizio in caso di inadempimento, ancorché richiamando l'art 2934
4 c.c. in luogo dell'art 2943 c.c.. Di conseguenza, limitatamente al contratto di conto cor- rente concluso nel gennaio 2015 ed alle rimesse di natura ripristinatoria operate su ta- le conto, deve riconoscersi gli effetti interruttivi della prescrizione. Né vale , per diver- samente concludere, il rilievo che tutte diffide richiamate avessero ad oggetto solo la richiesta di documentazione ex art 119 TUB e la volontà di interrompere la prescrizione ex art 2934 c.c. solo in riferimento a detta richiesta documentale, non contenendo alcu- na richiesta di ripetizione di somme, in quanto dal contenuto della lettera del 3 dicem- bre 2014 appare chiaro che la documentazione riveste carattere strumentale rispetto alla pretesa del credito restitutorio. […]
La causa, quindi, deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza, onde ricostruire attraverso specifica CTU, sulla base della documentazione in atti ed in ap- plicazione della presente pronuncia, i singoli rapporti obbligatori scaturenti dalle mo- vimentazioni sul conto corrente ordinario, la natura ripristinatoria o solutoria delle ul- teriori rimesse, i singoli saldi dei rapporti di dare ed avere tra le stesse in forza dei suddetti rapporti dedotti in giudizio, riscontrando il rispetto delle prescrizioni di reci- procità nella capitalizzazione anatocistica”. nel frattempo succeduta per fusione ex 2504 bis c.c. a Controparte_1
proponeva tempestiva riserva di appello;
espletata la CTU Controparte_4 il Tribunale con sentenza definitiva n. 559/2022 pubblicata il 28/09/2022 così statuiva:
“a) dichiara la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente ordi- nario n. 547185601-27, secondo quanto precisato in parte motiva;
b) accerta in € 3.612,13 alla data del 12 gennaio 2005, l'ammontare del credito dell'attrice alla ripetizione per le somme indebitamente versate sul predetto conto e non oggetto di prescrizione;
c) condanna la banca convenuta alla ripetizione a favore dell'attrice delle somme di cui al capo b) con interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
d) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992,
5 n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leg- gi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) […]
Nella presente fattispecie, tuttavia, il contratto di conto corrente ordinario ancora sub iudice, risulta essere stato certamente concluso in data antecedente l'entrata in vi- gore della normativa richiamata, così che deve essere considerata la sua non applica- bilità per quanto concerne la nullità contrattuale. Per tali contratti, infatti, l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conte- neva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. 9.4.2019, n 9896). Trova , invece, comun- que spazio - per tutti i contrati -la nullità parziale delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c.
Infatti, secondo orientamento ermeneutico consolidato (Cass., Sez. 3, 11/02/2014,
n 3017), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pa- gare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substan- tiam" […]
In assenza di successive regolamentazioni scritte devono essere escluse le voci di costi non concordate formalmente e gli interessi in misura ultralegale, oltre che gli im- porti computati a titolo di anatocismo e di CMS […] sin dalla prima relazione depositata in data 9 marzo 2020 , la CTU, dott.ssa
[...]
ha evidenziato l'assenza di pattuizione scritta quanto meno Persona_1 dall'epoca di costituzione del rapporto (verosimilmente antecedente al luglio 1988, epo- ca del I estratto conto) e relativamente alla determinazione degli interessi e della CMS
o altre voci di costo, pur essendo stata applicata la chiusura trimestrale e la contabiliz- zazione delle competenze In ogni caso, la stessa CTU, nel procedere ad effettuare il ri- calcolo del corretto saldo dare-avere ha fatto presente di non avere rinvenuto contratto originario, né alcun documento scritto contenente l'accordo in ordine alle condizioni negoziali. La CTU, inoltre, ha sottolineato in ogni caso la frammentarietà della docu- mentazione relativa all'intero periodo, evidenziando l'assenza dei dati contabili relativi
6 all'aprile 2000. Riferisce pertanto la CTU di non avere potuto effettuare comunque una ricostruzione puntuale ed attendibile del conto corrente, poiché del tutto priva dei dati relativi a tale mese.
In questa ottica appare evidente che, attesa la citata carenza di documentazione, il CTU è stato messo in condizione di poter dare una continuità temporale agli estratti conto solo parziale, e cioè dal maggio 2000. […]
In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che per tutti i rapporti, sino alle date rilevate nella CTU, difettano le clausole di anatocismo conformi alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di recipro- cità comunque essere redatta per iscritto), così che la capitalizzazione trimestrale ap- plicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere accolta.
Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. […] deve darsi atto che la banca convenuta, sin dal primo atto costitutivo ha eccepito la prescrizione con specifico riferimento alle rimesse e che dovranno ritenersi prescritte le rimesse operate, oltre il termine decennale dalla domanda, sugli sconfinamenti ri- spetto agli affidamenti, da qualificarsi come solutorie, in quanto prima della qualifica- zione in termini di indebito, il diritto alla restituzione non avrebbe comunque potuto essere esercitato, presupponendo pur sempre la pronuncia di carattere accertativo del- la nullità delle clausole negoziali. […] la CTU ha offerto ricostruzioni alternative in ordine all'andamento del conto, dando peraltro atto che, nel corso del rapporto, le parti avevano concordato affida- menti, che dagli estratti prodotti è possibile evincere induttivamente la presenza di af- fidamenti variabili nel corso dei mesi, riscontrati anche dalla differente applicazione di interessi entro e oltre i limiti di affidamento e dalla segnalazione, sin dal 1996, dei cre- diti accordati tempo per tempo nelle Centrali dei Rischi Storiche da parte della banca convenuta ( v pag.
9 -13 prima relazione di CTU) e dagli oneri e spese di liquidazione periodica ( es. CMS sulla massima esposizione debitoria, ovvero competenze giroconta- te rispetto alle linee di fido). Al contempo, si dà atto che non erano stati prodotti gli estratti conto per il periodo aprile 2000.
7 In assenza di valida pattuizione scritta, il CTU ha applicato il tasso di interessi le- gale ex art 1284 c.c., con capitalizzazione semplice ed esclusione delle voci di spese, oneri e commissioni non concordate validamente per quanto concerne il conto corrente ordinario. […]
Ritenendo provata l'esistenza di un affidamento da parte della banca, cono state escluse le rimesse derivanti dai conti anticipi e i trimestri nei quali sono presenti sol- tanto i conti scalari, prendendo in considerazione i periodi che è possibile ricostruire sulla base degli estratti ordinari del conto corrente, partendo dal primo a partire dal quale è possibile ricostruire i rapporti di dare e di avere senza soluzione di continuità ( in concreto, dal I maggio 2000 alla data di chiusura, atteso il vuoto temporale del II trimestre 2000).
Il risultato che ne scaturisce, applicando tali criteri, è il seguente:
In definitiva, tra le varie ipotesi alternativamente formulate, quella in linea con i principi esposti è quella contrassegnata sopra riportata, che ha adottato i seguenti cri- teri:
✓ applicazione del tasso legale per l'intera durata del rapporto, dalla data in cui è possibile la ricostruzione completa del relativo andamento ( I maggio 2000) alla chiu- sura ( 12 gennaio 2005)
✓ esclusione di anatocismo e voci non concordate formalmente, con capitalizza- zione semplice annuale;
8 ✓ accertamento della presenza di affidamenti, con riconoscimento della prescri- zione delle rimesse di natura solutoria extra limite dei fidi ed effettuate oltre 10 anni prima dalla prima costituzione in mora (5.12.2014);
✓ operatività delle rimesse sui saldi ricostruiti e non su quelli della banca”.
L'appello.
2. Proponeva appello avverso la sentenza definitiva n. 559/2022
[...]
formulando i seguenti motivi di impugnazione: Parte_2
1) Violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.; errata interpretazione delle risul- tanze di causa ed errato rigetto parziale della domanda.
2) Violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., 1284, 2946 e 2697 cc e 117 Tub;
errata in- terpretazione delle risultanze di causa, dei principi di cui alla Sentenza n. 2441/10 delle
SS.UU. sulla decorrenza della prescrizione ed errato rigetto parziale della domanda.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mos- Controparte_1 se da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e proponeva appello inci- dentale non condizionato, anche nei confronti della sentenza non definitiva n. 322/2019, pubblicata il 10 maggio 2019, formulando i seguenti motivi:
1) assenza di efficacia interruttiva della prescrizione in ordine alla comunicazione dell'11.12.2014 – integrale prescrizione delle pretese attoree;
2) inadempimento onere della prova-mancata produzione del contratto di conto corrente;
3) inapplicabilità del fido di fatto.
Proponeva inoltre appello incidentale “subordinato”, in ipotesi di mancato acco- glimento di quello formulato in via principale, per i seguenti motivi:
1) inapplicabilità del criterio di individuazione delle rimesse solutorie sul c.d. saldo rettificato;
2) legittimità dell'anatocismo in virtù della effettiva reciprocità degli interessi ap- plicati.
9 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. in data 13 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato, nei limiti di seguito precisati, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Per ragioni di priorità logica devono esaminarsi previamente i motivi di appello in- cidentale non subordinati.
3. Con il primo motivo di appello incidentale (“assenza di efficacia interruttiva della prescrizione in ordine alla comunicazione dell'11.12.2014 – integrale prescrizione delle pretese attoree”) ontesta l'efficacia interruttiva che la Controparte_1 sentenza non definitiva ha riconosciuto alla missiva dell'11 dicembre 2014, deducendo in sintesi: “la diffida stragiudiziale in questione aveva ad oggetto solo la richiesta di do- cumentazione ex art. 119 TUB e veniva manifestata la volontà di interrompere la pre- scrizione ex art. 2934 c.c. solo con riferimento a detta richiesta documentale. Contra- riamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non si rinviene in detta missiva alcun accenno ad un'eventuale azione di ripetizione né alcuna richiesta di restituzione”.
Il motivo è infondato.
Nella missiva dell'11 dicembre 2014 è infatti chiaramente espressa la volontà di promuovere azione di ripetizione per le somme illegittimamente addebitate (vedi doc. 2 di parte attrice in primo grado: “intende agire per la restituzione nei confronti di questa banca degli oneri finanziari illegittimamente applicati … con la presente interrompe i termini di prescrizione ex art. 2934 ss CC.,”)
10 I giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie analoghe, hanno ritenuto suffi- ciente ex art. 2943 c.c. “una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto” (vedi Cassazione civile sez. II, 18/08/2022, n.24913:
“l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una di- chiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il di- ritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la con- troparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)”; vedi anche Cass. 12/07/2006, n.15766: “in tema di prescrizione, con rife- rimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'at- to di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una ri- chiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamen- te o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il di- ritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il di- sposto dell'art. 2943, comma 4, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescri- zione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante,
11 in quanto essa contenuta solo "una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento")”, Cass.
18/01/2018, n.1166).
La missiva in oggetto contiene l'espressa manifestazione dell'intenzione di propor- re azione restitutoria in relazione agli addebiti illegittimi indicati, da quantificarsi anche all'esito dell'esame della documentazione richiesta ed appare quindi idonea all'effetto in- terruttivo della prescrizione.
4. Con il secondo motivo di appello incidentale (“inadempimento onere della pro- va-mancata produzione del contratto di conto corrente”) la difesa di CP_5
in sintesi deduce: “nel proprio ricorso introduttivo controparte mai ha eccepito
[...]
l'inesistenza dei contratti o la loro mancata consegna ex art. 117 TUB o la loro stipula verbis tantum o per fatti concludenti;
2) vi era anzi prova che il contratto veniva redat- to per iscritto visto che l'attrice, con la richiesta ex art. 119 TUB (cfr. es. all. 2 cp) chie- deva la trasmissione di copia del contratto, richiesta che implicava il riconoscimento che era stato redatto per iscritto e sottoscritto e che ne che ne esisteva un supporto car- taceo […] l'avversa azione è, dunque, di nullità parziale, con conseguente onere di con- troparte di produrre il relativo contratto come sancito dalla Suprema Corte […] il giu- dice non adduce che la stipulazione sia avvenuta in forma verbale né avrebbe potuto farlo (pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. che si eccepisce) perché mai parte attrice ha allegato tale circostanza”.
Il motivo, per come formulato, è infondato, posto che muove da premesse errate e quindi non intacca la motivazione della sentenza impugnata.
Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo di appello, infatti, parte attrice in primo grado aveva espressamente dedotto la mancata redazione in forma scritta del con- tratto di conto corrente (vedi ricorso introduttivo: “la ricorrente società contesta ed ec- cepisce che i predetti rapporti bancari, sin dalla loro attivazione, sono stati illegitti- mamente gestiti e condotti dalla convenuta banca […] nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente […] è evidente che alcuna pattuizione scritta è mai, in sostanza, intercorsa, con evidente e documentale violazione dell'inderogabile
12 disciplina imposta dagli artt. 1284 C.C. e del comma 4 dell'art. 117 e segg. del TUB”) e la banca convenuta, nel costituirsi in giudizio aveva osservato : “data la loro chiusura da oltre un decennio la non ha alcuna evidenza e/o informazione in Controparte_4 ordine dei rapporti di cui si discute”, non formulando quindi sul punto una contestazio- ne specifica.
Né può ritenersi che la richiesta ex 119 TUB comporti di per sé il riconoscimento della precedente redazione di un contratto in forma scritta, trattandosi di domanda che presuppone unicamente l'esistenza di un rapporto contrattuale e la volontà di ottenere la relativa documentazione, ove esistente;
tale preliminare richiesta non preclude una suc- cessiva azione giudiziale fondata espressamente sulla mancata redazione per iscritto del contratto che ha dato vita al rapporto.
Il motivo di appello è quindi infondato.
5. Con il terzo motivo di appello incidentale (“inapplicabilità del fido di fatto”) la difesa di in sintesi deduce: “il Giudice riconosce che nel caso con- Controparte_1 creto non risultano affidamenti pattuiti per iscritto e che non è sufficiente rilevare affi- damenti di fatto sul conto corrente ma devono necessariamente esserne provati gli elementi principali, primo fra tutti il limite dell'affidamento. […] Nel caso di specie, ri- badiamo che il CTU ha ricostruito gli affidamenti esclusivamente sugli scalari e sulla
CRI […] A questo si aggiunga che l'attrice per prima ha richiesto l'accertamento della nullità e/o inesistenza delle aperture di credito ovvero la natura non affidata del conto corrente: avendo l'attrice per prima eccepito la nullità dell'apertura di credito è ov- viamente preclusa una decisione che si basi invece sulla sua validità (tratta da una sti- pulazione per facta concludentia) considerando come giusto il conto non affidato, la
CTU, nella seconda relazione integrativa (cfr.), così ha concluso: Nell'ipotesi in cui si dovesse considerare il rapporto de quo come non affidato, tutte le rimesse oggetto di analisi avrebbero natura solutoria e le competenze addebitate ante decennio (5 dicem- bre 2004) risulterebbero definitivamente prescritte”.
Il motivo è infondato.
13 aveva espressamente dedotto il fatto che Parte_1 il conto fosse affidato (vedi ricorso introduttivo: “precisa, in ogni caso, la società ricor- rente che il c/c n. 547185601-27 era comunque affidato sin dalla sua apertura e ne è prova, tra gli altri, la presenza di tassi debitori con percentuali differenti”).
E' pacifico che il rapporto ha avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/1992; i giudici di legittimità hanno chiarito che “la prova della natura ripri- stinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può es- sere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigo- re della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa”; Cass. sez. I, 15/12/2023, n.35189; Cass sez.
I, 14/12/2023, n.34997, vedi anche, in parte motiva, Cass. sez. I, 29/11/2023, n.33199; da ultimo Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 259 del 07/01/2025).
La CTU ha accertato l'esistenza ed il preciso limite, nel corso del tempo, degli affi- damenti fondandosi su di una pluralità di elementi (compresi, sin dall'ottobre 1992 co- municazioni formali di affidamento provenienti dalla stessa banca).
(vedi relazione di CTU:
“Sono presenti i seguenti documenti:
- comunicazioni di affidamento a valere sul c/c n. 547185601-27 rispettivamente del 9.10.1992, 29.9.1995, 24.2.1997, 16.10.1997, 25.3.1999, 28.2.2002 e 9.5.2003; […]
Dagli estratti conto scalari è possibile evincere induttivamente la presenza di affi- damenti3 variabili nel corso dei mesi, per il dettaglio dei quali si rimanda alla tabella
2.
Tale presenza risulta confermata dai seguenti elementi di fatto:
· In sede di liquidazione delle competenze, risultano distinti gli interessi applicati entro ed oltre i limiti dell'affidamento (vd. Nota 3);
14 La Cassa di Risparmio di Firenze ha segnalato fin dal 1996, con continuità, i cre- diti accordati tempo per tempo a parte attrice nelle Centrali dei Rischi Storiche (allega- to 5) […]
Lo scrivente CTU precisa che, ancorché non risulti essere presente in atti il con- tratto di apertura di credito, sussistono inequivocabilmente i seguenti elementi oggetti- vi che presagiscono la concessione di affidamenti "di fatto” nel corso del tempo: • pre- senza di "sconfinamenti perduranti" e costanti fin dal primo trimestre 1989 sul conto corrente 547185601-27; • l'applicazione di tassi d'interesse differenziati in base all'im- porto utilizzato fin dal primo trimestre 1989 sul conto corrente 547185601-27; • la se- gnalazione di importi a titolo di "accordato" effettuata da parte convenuta nelle Cen- trali dei Rischi storiche prodotte da parte attrice nel fascicolo di causa;
• la presenza di nr 7 lettere di comunicazione degli affidamenti accordati (cf allegati nr 4). Sulla scorta di tali elementi, pertanto, il conto corrente n. 547185601-27 risulterebbe - come la stes- sa ha segnalato in Centrale Dei Rischi della Banca D'Italia – affidato.”. CP_4
La CTU ha quindi compiutamente ricostruito l'esistenza degli affidamenti nel corso del tempo, in base a plurime indicazioni univoche, con esatta determinazione anche del relativo limite.
6. Con il primo motivo di appello principale (“violazione degli artt. 112 e 116 cpc e
2697 cc. ; errata interpretazione delle risultanze di causa ed errato rigetto parziale del- la domanda”) censura la sentenza impugnata Parte_1 per aver ritenuto di accogliere la domanda di ripetizione limitatamente al periodo dal maggio 2000 sino alla chiusura del 12 gennaio 2005 e non anche per il periodo anterio- re, stante la mancanza dell'estratto conto relativo al solo mese di aprile 2000. in sintesi deduce: “diversamente da Parte_1 quanto stabilito con l'appellata decisione, la mancanza del solo estratto conto del mese di aprile del 2000 è in realtà del tutto irrilevante in fatto e in diritto, atteso che per co- stante giurisprudenza, l'assenza di alcuni estratti conto e a fortiori, come nella specie, di un solo estratto conto di un solo mese (neanche quello trimestrale), non impedisce af- fatto, cosi come in concreto non ha impedito, la ricostruzione attendibile del saldo del
15 c/c, essendo possibile, anche in assenza di alcuni limitati periodi temporali, individuare il reale saldo di dare avere nel periodo documentato, mediante una Ctu diretta alla ri- determinazione credibile del c/c (SC. n. 33334/22, n. 37800/22) […] Oltretutto, essendo presente agli atti l'estratto conto del II° trimestre 2000, privo solo di quello del mese di aprile 2000, ma, tuttavia, addirittura completo del relativo riassunto scalare che, co- me noto, riassume l'evoluzione del c/c anche nel periodo non documentato dal singolo estratto conto mancanza del ridetto e/c è risultata del tutto irrilevante tant'è che è sta- ta agevolmente superata dal Ctu mediante l'utilizzo dei dati comunque emergenti dal ridetto riassunto scalare dai quale è stato possibile rilevare con certezza le movimenta- zioni avvenute nel periodo non documentato e la relativa incidenza finanziaria. […]
Non a caso a tali identiche conclusioni, ovvero sull'irrilevanza della mancanza del solo estratto conto del mese di aprile 2000, è eloquentemente e significativamente pervenu- to persino il Ctu che a pag. 43, punto 3, della I° relazione del 9.3.2020, ha affermato te- stualmente che: ”Relativamente alla richiesta del Dr. (ctp dell'attrice – Per_2 ndr.) di considerare le sentenze della SC. n. 31187/2018 e 9526/19 effettuando quindi
“una semplice scrittura di collegamento, la scrivente CTU si limita a far presente che nel rispondere al primo quesito avanzato dal G.I. ha applicato esattamente la tecnica della “scrittura di collegamento. Per quanto occorre possa, è convinzione dello scriven- te CTU che questa risulti essere la strada corretta da seguire ogni qual volta si presen- tino buchi nella continuità degli estratti conto presenti”.
Il motivo è fondato.
Anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di azione di ripetizione del correntista la mancanza parziale degli estratti conto “intermedi” ben può essere superata, anche tramite l'ausilio della consulenza tecnica, mediante un operazione di “raccordo”, semplicemente non ritenendo provata la domanda limitata- mente ai periodi non documentati (vedi, anche in parte motiva, Cassazione civile sez. I,
03/03/2025, n.5577: “laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumula- ta una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documenta-
16 zione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi an- cora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cass. n.1736/2024 in motivazione).
[…] Correttamente, invero, la Corte d'Appello ha considerato quale saldo di partenza per il ricalcolo il primo estratto conto prodotto dal correntista (anche se non era quello iniziale) che recava un saldo a suo debito (donde l'infondatezza del primo mezzo sul punto); inoltre a fronte della mancanza dell'estratto conto di una mensilità in 22 anni di rapporto, ha ritenuto corretto il "raccordo" effettuato dal CTU mantenendo fermo il saldo a debito risultante alla fine del periodo mancante ed annotato sul primo estratto conto del mese successivo;
invero né il correntista ha contestato detta operazione di ri- costruzione del saldo sostenendo che in quei periodi si era accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, né la banca ha contestato il debito conteggiato, limitandosi ad una censura ge- nerica fondata sul presupposto -errato - che sia comunque necessaria una continuità anche laddove la lacuna possa essere colmata con accertamenti tecnico-contabili come avvenuto nel caso di specie” ; Cass. sez. I, 07/12/2022, n.35979: “nel caso, invece, in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca in ripetizione di indebito oggettivo […] in mancanza di taluni estratti di conto corrente egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati;
ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnico d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati. Tale principio è stato già afferma- to nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata pro- duzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzio-
17 ne del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documenta- to" (così, in motivazione, Cass. n. 22387 del 2021, cit.)”).
7. Con il secondo motivo di appello principale (“violazione degli artt. 112 e 116 cpc,
1284, 2946 e 2697 cc e 117 Tub;
errata interpretazione delle risultanze di causa, dei principi di cui alla Sentenza n. 2441/10 delle SS.UU. sulla decorrenza della prescrizione ed errato rigetto parziale della domanda”) Parte_1 censura la sentenza impugnata per non aver quindi accolto la domanda di ripetizione se- condo i conteggi del CTU, considerando il carattere solutorio delle rimesse con riferi- mento (non al saldo banca ma) al “saldo rettificato”. in sintesi deduce: “Altra parte Parte_1 dell'appellata Sentenza n. 559/220 del Tribunale di Prato che col presente atto s'intende impugnare è quella per cui all'attrice, anche in presenza degli estratti conto continuativi dal 1988 al 2005, sarebbe spettata la restituzione della somma di €.
65.121,71 e non invece quella di €. 157.306,00, tuttavia correttamente individuata dal
Ctu nella sua relazione finale del 15.2.2022 […] Ha impiegato, quindi, erroneamente il
Giudicante, l'ipotesi ricostruttiva del Ctu che per la verifica della natura solutoria o ri- pristinatoria delle rimesse individuate come illegittime, ha utilizzato i fidi documentati coi saldi esposti dalla banca, inquinati e inattendibili e non correttamente quelli rico- struiti al netto del ridetti addebiti illegittimi di interessi e commissioni ultralegali (cfr. pagg. n. 35 e n. 44 della Ctu del 9.3.2020). Sta di fatto, però, che nella specie, tale rical- colo, oltre ad essere errato ex se, poichè contrastante con gli oramai consolidati princi- Cont pi della sulla modalità di verifica della prescrizione (sui saldi ricalcolati e non si quelli della banca), confligge addirittura con i criteri ritenuti corretti dallo stesso Tri- bunale a pag. 29 della sentenza […] l'unico criterio attendibile per la verifica della na- tura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate sul c/c è quello di raffrontare al fido il saldo ricostruito del c/c e non quello inquinato della banca poiché: ”come già evidenziato da questa Corte, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebita-
18 mente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto» (cfr. SC n. 17634/21, n. 3858/21, n. 9141/20, n. 3177/2020) […] Conclusiva- mente, (i) una volta stabilita, per le suesposte motivazioni, l'assoluta irrilevanza, in fat- to e in diritto, per la ricostruzione del c/c, dell'estratto del c/c del mese di aprile 2000 e
(ii) individuata in €. 157.306,00 la somma legittimamente ripetibile dall'attrice una volta depurato il c/c dagli addebiti di interessi e commissioni ultra legali non pattuite per iscritto, verificando la prescrizione tramite il raffronto tra i fidi documentati coi saldi ricostruiti del c/c e non quelli inquinati della banca, il Tribunale avrebbe dovuto condannare la banca alla restituzione all'attrice della somma di €. 157.306,00 maggio- rata di interessi”
Il motivo è fondato.
La necessità di far riferimento, nella verifica delle rimesse solutorie, al saldo pre- viamente “rettificato” è stata ribadita anche nella giurisprudenza di legittimità più recen- te (vedi da ultimo, anche in motivazione, Cass. sez. I, 03/03/2025, n.5577: “in un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la qua- le, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'a- zione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di indivi- duazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.4. Il
Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta
(confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché da Cass.7721/2023 già ci- tata). Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nul- lità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in
19 via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze ille- gittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credi- to o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è matu- rata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass. n. 9756/2024)”).
Le rimesse solutorie devono quindi essere determinate secondo il conteggio alter- nativo già effettuato dal CTU nella relazione depositata il 12 marzo 2021, ovvero “ai sensi della recente Cass. n.9141/20 utilizzando il saldo epurato dagli addebiti illegittimi (sal- do ricostruito) e considerando le rimesse solutorie sul saldo successivo al ricalcolo inte- grale del conto”.
8. Per i motivi appena esposti al precedente punto 7 è infondato il primo motivo di appello incidentale “subordinato” di (“inapplicabilità del criterio Controparte_1 di individuazione delle rimesse solutorie sul c.d. saldo rettificato).
Infondato è anche l'ulteriore motivo di appello incidentale subordinato di
[...]
(“legittimità dell'anatocismo in virtù della effettiva reciprocità degli inte- CP_1 ressi applicati”) che pretende di fondare la legittimità della capitalizzazione trimestrale unicamente sulla reciprocità di fatto (vedi Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140:
“in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”; vedi inoltre, da ultimo Cass. sez. I, 04/11/2024,
n.28215, anche in parte motiva).
20 9. Conclusivamente la condanna, in accoglimento dei motivi di appello principale, deve essere rideterminata secondo il seguente conteggio della CTU:
“ Limite di fido ottenuto desumendo l'Accordato concesso sia dalla categoria Ri- schi a revoca, che dalla categoria Rischi autoliquidanti · Ricalcolo rimesse come da sent. Cassazione 9141/20 (si rimanda agli allegati 11-12 per i dettagli del caso) · Capita- lizzazione semplice degli interessi;
· Tasso Legale ex art. 1284 CC;
· Data operazione =
Data Valuta;
· Esclusione di tutti gli oneri non contrattualmente pattuiti;
Determinazione somme indebitamente percepite cc 547185601-27
Saldo banca al 12/01/2005 € 0
Somme indebitamente percepite al 12/01/2005 € 157.306,00”
Con “interessi legali dalla domanda al saldo”, non essendo sul punto stato propo- sto specifico motivo di appello.
10. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie all'esito del giudizio vi è stata soccombenza parziale reciproca (le iniziali domande relativa ad altri conti sono state dichiarate prescritte), ma
[...] ha ottenuto la condanna di alla re- Parte_3 Controparte_1 stituzione di € 157.306,00; le spese di lite, di primo e secondo grado, possono compen- sarsi per la metà; la residua metà delle spese di Parte_1 segue la prevalente soccombenza e si liquida, per tale frazione, per il primo grado in €
4.500,00 (fase di studio € 1.800,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria €
3.000,00; fase decisionale € 3.000,00, totale € 9.000,00; riduzione del 50% €
4.500,00) e per il presente giudizio di appello in € 3.700,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale € 3.800,00; totale € 7.400,00; riduzione
21 del 50% € 3.700,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
le spese della
CTU (che ha avuto ad oggetto unicamente il c/c possono definitivamente P.IVA_3 porsi a carico di . Controparte_1
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza non de- Parte_2 Controparte_1 finitiva del Tribunale di Prato n. 322/2019, pubblicata il 10 maggio 2019 e la sentenza definitiva n. 559/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 28/09/2022:
- rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- accoglie l'appello principale di e per Parte_1
l'effetto
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
- ridetermina il saldo del corrente ordinario n. 547185601-27 alla data del 12 gen- naio 2005 in + € 157.306,00, a credito del correntista Parte_4
[...]
- ridetermina in € 157.306,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo la con- Parte danna di in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese del giudizio di primo e secondo grado;
condanna a rimborsare a Controparte_1 [...] la residua metà delle spese di lite che liquida, per Parte_1 tale frazione, per il primo grado in € 4.500,00 e per il presente giudizio di appello in €
3.700,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per leg-
22 ge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese della CTU definitivamente a carico di;
Controparte_1
- dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23