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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 199/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 199/2022 R.G.
promossa da (avv. F. Micali) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto ( assegno di invalidità civile) ed in subordine invalidità del uguale o superiore al 46% utile ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu nominato in fase di ATP, del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggono la ricorrente con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare (spondiloartrosi) e degli esiti della patologia neoplastica e della cardiopatia.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha integralmente confermato la valutazione del ctu negando la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'assegno di invalidità
civile, ed ammettendo la sussistenza di una percentuale invalidante utile ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata ( invalidità del 50%) con decorrenza dal mese di maggio 2021 ( giusta certificazioni in atti) esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta solo in parte qua,
nei limiti però dell'accertamento del requisito sanitario, dovendosi tale domanda ritenere implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va consequenzialmente rigettata la domanda principale ( riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità civile) ed accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ex lege n.118/ 1971; requisito quest'ultimo che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di maggio 2021, come peraltro già riconosciuto dal ctu in fase di ATP .
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa ed alla visita collegiale nel corso del presente giudizio di opposizione. Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP Parte_1
ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Rigetta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità civile;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario (invalidità del 50%) per fruire della iscrizione nelle liste speciali di collocamento dal mese di maggio dell'anno 2021;
- Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per complessivi CP_1 Per_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00 in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Persona_2
Enna, 21.10.2025. Il Giudice del Lavoro
Proc. n. 199/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 21 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 199/2022 R.G.
promossa da (avv. F. Micali) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che il ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto ( assegno di invalidità civile) ed in subordine invalidità del uguale o superiore al 46% utile ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu nominato in fase di ATP, del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggono la ricorrente con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare (spondiloartrosi) e degli esiti della patologia neoplastica e della cardiopatia.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha integralmente confermato la valutazione del ctu negando la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'assegno di invalidità
civile, ed ammettendo la sussistenza di una percentuale invalidante utile ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata ( invalidità del 50%) con decorrenza dal mese di maggio 2021 ( giusta certificazioni in atti) esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le
CP_ contestazioni mosse dall' la domanda spiegata in ricorso va pertanto accolta solo in parte qua,
nei limiti però dell'accertamento del requisito sanitario, dovendosi tale domanda ritenere implicitamente ricompresa in quella avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione.
Va consequenzialmente rigettata la domanda principale ( riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità civile) ed accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ex lege n.118/ 1971; requisito quest'ultimo che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di maggio 2021, come peraltro già riconosciuto dal ctu in fase di ATP .
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio vanno compensate essendosi perfezionato il requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa ed alla visita collegiale nel corso del presente giudizio di opposizione. Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP Parte_1
ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Rigetta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità civile;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario (invalidità del 50%) per fruire della iscrizione nelle liste speciali di collocamento dal mese di maggio dell'anno 2021;
- Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per complessivi CP_1 Per_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00 in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Persona_2
Enna, 21.10.2025. Il Giudice del Lavoro