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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 108-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
C.F - P.I. Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Parte_2
Sanluri nella Via Carlo Felice n. 42, elettivamente domiciliata in Sanluri via
Ungaretti n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Cau
( ), che la rappresenta e difende giusta procura speciale C.F._1 apposta a margine della memoria proposta da
, nato a [...] M.le il 18.05.1989, residente in [...]
69 (C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero C.F._2
19, nello studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.5.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, portato dal decreto ingiuntivo n. 38/2025 per l'importo di € 26.351,93.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda, sostenendo di essere società cooperativa a mutualità prevalente, non assoggettabile a liquidazione giudiziale e di aver da tempo incardinato (in proprio) il procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. All'esito della prima udienza il giudice designato ha ritenuto opportuno chiedere informazioni scritte al Ministero competente, emettendo la seguente ordinanza:
“...letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, deposito da in data 07.04.2025, e i relativi allegati;
[...] Parte_3 rilevato che la società cooperativa resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva, depositata in data 24.06.2025, chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che la propria natura di società cooperativa a mutualità prevalente ne escluderebbe l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
il fine mutualistico non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, dato che l'art. 2545 terdecies cod. civ. ne prevede espressamente l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (cfr. 381
CCI), così riconoscendo che queste possono svolgere anche un'attività commerciale;
d'altro canto, lo scopo di lucro (lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile
l'attività d'impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività espletata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa (cfr. Cass. n.
22955/2020 e Cass. n. 25478/2019); rilevato che non è stata sentita l'autorità che ha vigilanza sulla cooperativa resistente, giacché l'art. 297, comma 4, C.C.I.I prevede, come obbligatoria, la previa audizione soltanto ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza;
ritenuto, non di meno, l'opportunità, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 41, comma 6, C.C.I.I, di sentire la predetta autorità in ordine alla possibilità di sottoporre la cooperativa resistente alla liquidazione giudiziale;
DISPONE che la cancelleria provveda a richiedere e acquisire la relazione informativa ai sensi dell'art. 297, comma 4, CCII dell'Autorità che ha la vigilanza sull'impresa, da trasmettersi entro la data della prossima udienza anche a mezzo p.e.c;
FISSA
l'udienza del 16.9.2025 ore 12.15 per l'esame della documentazione e la rimessione della causa in decisione”.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Dipartimento per i servizi interni,
2 finanziari, territoriali e di vigilanza direzione generale servizi di vigilanza -
Divisione IV – Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), in data
27.8.2025, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale con nota pervenuta in data 07/08/2025 prot. 16419, si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c.
Si rappresenta, altresì, che questa Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa”.
4. Richiamato quanto già evidenziatosi nell'ordinanza sopra richiamata, l'eccezione sulla non assoggettabilità dell'ente alla disciplina della liquidazione giudiziale deve essere rigettata (non essendo la cooperativa iscritta alla sezione autonoma delle
Imprese Sociali e non trovando dunque applicazione l'orientamento della Suprema
Corte espresso con la sentenza 29801 del 2023, che riguarda le sole cooperative sociali, qualificabili “imprese sociali”).
La citata nota del Ministero ha confermato la suddetta conclusione ed ha inoltre evidenziato che non vi è alcun procedimento di liquidazione coatta amministrativa in corso, ciò che rileva direttamente per l'applicazione del principio di prevenzione, scolpito dall'art. 2545 terdecies c.c., il quale dispone che: “In caso di insolvenza della società” cooperativa, “l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.
Non essendo ancora stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa – che, anzi, in base a quanto evidenziato dal Ministero, non risulta neppure essere stata incardinata – la convenuta deve pertanto essere sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
5. Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla
3 data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2023, ove i dati dell'attivo e quello dei ricavi risultano sopra le soglie indicate.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
6. Il requisito dello stato di insolvenza non è stato contestato dalla convenuta, che, anzi, lo ha implicitamente riconosciuto, dichiarando di aver richiesto l'apertura della liquidazione coatta amministrativa. Esso risulta comunque dimostrato dal mancato pagamento del credito retributivo del ricorrente, nonché dalla esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate, che risulta pari ad Euro 39.583,83 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio).
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
C.F - P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
4 ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.2.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale
5 indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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