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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/11/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 861/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 861/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CAVASINO ANNAMARIA MANUELA (pec domiciliazione:
e , nato a [...], il [...] (c.f. Email_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. BURGARETTA SAVERIO (pec C.F._2
domiciliazione: ), Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio, il 14.08.2015, Controparte_1 Parte_1
regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TO (TP) al n.
48, p. II, Serie A, anno 2015, unione dalla quale è nato il figlio minorenne Persona_1
(31.07.2017).
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 803/2023, emessa in data 07.11.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto.
2) La signora ed il figlio minore manterranno la residenza presso l'abitazione dei di CP_1 Per_1
lei genitori, sita in TO, nella via Madonna n.145.
3) La Sig.ra nulla pretende per quanto riguarda l'abitazione di proprietà del sig. sita CP_1 Pt_1
in Porto Palo di Capo Passero (SR), via Catrini n.31, che rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo.
4) In ordine all'affidamento del figlio minore, questo sarà condiviso con collocazione stabile presso l'abitazione della madre. Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso e tenuto conto dei propri turni di lavoro. Nel periodo estivo, a partire dall'agosto del 2024, il minore rimarrà
con il padre per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo di ferie di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora il minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati. Le festività del Santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì
dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso ciascuno dei genitori. Il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie (24 e 25 dicembre 2023),
sia i giorni 31 dicembre 2023 ed il 01 gennaio 2024, sia le festività pasquali dell'anno 2024.Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre il minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno del figlio i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme. 5) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio;
- a non denigrare e/o squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
- a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- a seguire il Piano
genitoriale di cui all'All. n.1.
6) Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del figlio, onde consentire allo stesso di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto, consentendo al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare il figlio a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che il minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione del figlio, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
7) Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici, Istituti
professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, tenendo presenti le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dal figlio;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte,
indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito al figlio dai genitori.
8) In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00),
da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta. Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione – tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica,
corsi di lingue, corsi sportivi - , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero,
anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50%
ciascuno. In ordine alla determinazione (preventivo accordo o meno) delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare. In
particolare: - spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; -spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (babysitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà vigenza,
non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il
medico specialista sarà, tuttavia, scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con I 'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) L'assegno unico universale, erogato dall' relativo al figlio sarà percepito dalla CP_2 Per_1
signora nella misura del 100%; Controparte_1
10) L'autovettura Citroen, Tg. EY263XG, di proprietà della Sig. rimane nella Parte_1
disponibilità della Sig.ra la quale si impegna a provvedere al cambio Controparte_1
dell'intestazione della stessa in proprio favore entro il termine di giorni 7 dal decreto di omologa. Le
spese relative al cambio d'intestazione della predetta autovettura saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
11) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti;
12) Il signor si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, un assegno mensile di €100,00 (centocinquanta/00), per la durata di mesi 12 decorrenti dall'omologa delle superiori condizioni.”.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso. Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con sentenza n. 803/2023, emessa da questo Tribunale in data
07.11.2023.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Le condizioni congiuntamente rassegnate possono essere poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio in quanto conformi alla legge non contrarie al superiore interesse del minore.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
TO (TP), in data 14/08/2015 da , nata ad [...], il Controparte_1
08/11/1984 (c.f. ) e , nato a [...], il C.F._1 Parte_1
18/04/1980 (c.f. ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune C.F._2
di TO (TP) al n. 48, p. II, Serie A, anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 06/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 861/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata ad [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CAVASINO ANNAMARIA MANUELA (pec domiciliazione:
e , nato a [...], il [...] (c.f. Email_1 Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. BURGARETTA SAVERIO (pec C.F._2
domiciliazione: ), Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio, il 14.08.2015, Controparte_1 Parte_1
regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TO (TP) al n.
48, p. II, Serie A, anno 2015, unione dalla quale è nato il figlio minorenne Persona_1
(31.07.2017).
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con sentenza del Tribunale di
Trapani n. 803/2023, emessa in data 07.11.2023.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto.
2) La signora ed il figlio minore manterranno la residenza presso l'abitazione dei di CP_1 Per_1
lei genitori, sita in TO, nella via Madonna n.145.
3) La Sig.ra nulla pretende per quanto riguarda l'abitazione di proprietà del sig. sita CP_1 Pt_1
in Porto Palo di Capo Passero (SR), via Catrini n.31, che rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo.
4) In ordine all'affidamento del figlio minore, questo sarà condiviso con collocazione stabile presso l'abitazione della madre. Il padre, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, avrà ampio diritto di visita verso il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dello stesso e tenuto conto dei propri turni di lavoro. Nel periodo estivo, a partire dall'agosto del 2024, il minore rimarrà
con il padre per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo di ferie di quest'ultimo. Resta inteso che, qualora il minore lo desideri, potrà trascorrere con il padre anche altri periodi, previamente concordati. Le festività del Santo Natale (24 e 25 dicembre), del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì
dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose verranno trascorse, alternativamente, presso ciascuno dei genitori. Il minore trascorrerà con la madre le festività natalizie (24 e 25 dicembre 2023),
sia i giorni 31 dicembre 2023 ed il 01 gennaio 2024, sia le festività pasquali dell'anno 2024.Inoltre, il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre il minore, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
ed in occasione del compleanno del figlio i genitori si impegnano a trascorrerlo insieme. 5) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
- a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
- a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio;
- a non denigrare e/o squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio;
- a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
- a seguire il Piano
genitoriale di cui all'All. n.1.
6) Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse del figlio, onde consentire allo stesso di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto, consentendo al figlio di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare il figlio a terzi estranei, con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che il minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità.
Eventuali e duraturi partner dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione del figlio, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
7) Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Licei, Istituti Tecnici, Istituti
professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, tenendo presenti le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate dal figlio;
senza che nessuno dei genitori possa e/o voglia influire su dette scelte,
indipendentemente dalle loro personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo cattolico impartito al figlio dai genitori.
8) In ordine agli aspetti economici, il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio minore, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00),
da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di richiesta. Le spese straordinarie che sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative all'istruzione – tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche -; spese per la cultura e lo sport - abbonamento ad una rivista specialistica,
corsi di lingue, corsi sportivi - , spese per libri e strumenti di arto prezzo, o costi per viaggi all'estero,
anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista, nonché quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio, che si renderanno necessarie per quest'ultimo, dovranno essere a carico di entrambi nella misura del 50%
ciascuno. In ordine alla determinazione (preventivo accordo o meno) delle spese straordinarie le parti stabiliscono concordemente le seguenti linee guida che si impegnano vicendevolmente a rispettare. In
particolare: - spese scolastiche che non richiederanno il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e) dopo-scuola; -spese scolastiche che richiederanno il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che richiederanno il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (babysitter)
se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà vigenza,
non richiederanno mai il preventivo accordo tra i genitori;
non richiederanno il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. Il
medico specialista sarà, tuttavia, scelto insieme dai genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con I 'indicazione del codice fiscale del minore. I conteggi di dare/avere in ordine alle spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese sarà tenuto ad inviare il conto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
9) L'assegno unico universale, erogato dall' relativo al figlio sarà percepito dalla CP_2 Per_1
signora nella misura del 100%; Controparte_1
10) L'autovettura Citroen, Tg. EY263XG, di proprietà della Sig. rimane nella Parte_1
disponibilità della Sig.ra la quale si impegna a provvedere al cambio Controparte_1
dell'intestazione della stessa in proprio favore entro il termine di giorni 7 dal decreto di omologa. Le
spese relative al cambio d'intestazione della predetta autovettura saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
11) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti;
12) Il signor si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, un assegno mensile di €100,00 (centocinquanta/00), per la durata di mesi 12 decorrenti dall'omologa delle superiori condizioni.”.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso. Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con sentenza n. 803/2023, emessa da questo Tribunale in data
07.11.2023.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Le condizioni congiuntamente rassegnate possono essere poste a fondamento della regolamentazione del pronunciando divorzio in quanto conformi alla legge non contrarie al superiore interesse del minore.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
TO (TP), in data 14/08/2015 da , nata ad [...], il Controparte_1
08/11/1984 (c.f. ) e , nato a [...], il C.F._1 Parte_1
18/04/1980 (c.f. ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune C.F._2
di TO (TP) al n. 48, p. II, Serie A, anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 06/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa