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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 30/06/2023, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 01686/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02772/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2022, proposto da
BA AD OS LA e UA LO CA IL, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-MI/L/N/2020/108681 emesso il 6.7.2022 e notificato in data 11.8.2022 di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 del D.L. 34/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
come eccepito alle parti, nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesame dell’istanza di emersione, avviato dalla Prefettura di Milano successivamente all’accoglimento dell’istanza cautelare (con ordinanze n. 1278/2022 e n. 227/2023);
dalla documentazione depositata in giudizio emerge il superamento del provvedimento di rigetto oggetto di impugnazione, tant’è che le parti sono state convocate presso lo sportello unico per l’immigrazione in data 18 marzo 2023 (doc. depositato dall’avvocatura erariale in data 26.4.2023);
il procedimento di riesame - per quanto, allo stato, non risulti abbia portato al rilascio del titolo di soggiorno – è destinato a concludersi con l’adozione di un nuovo atto;
ove il permesso di soggiorno dovesse essere negato i ricorrenti avrebbero l’onere di impugnare tale eventuale provvedimento a sé sfavorevole;
Ritenuto, pertanto che sia venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, il quale deve essere quindi dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto tuttavia, valutate tutte le circostanze, di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO