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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4454/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Luca Venditto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Forte Parte_1 C.F._1
Angela e dall'avv. Rossi Alessia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina,
Viale Sezze 6/8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Di Controparte_1 C.F._2
Palma Luigi e dall'avv. Centra Tonino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze
Scalo, Via Sicilia n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di simulazione e azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, , esponendo che: 1) nell'anno 2009 decedeva il Sig. Controparte_2
pagina 1 di 11 nato a [...] in data [...] lasciando a sé superstiti la coniuge nonché i Persona_1
due figli e 2) al momento del decesso il patrimonio del de Controparte_1 Parte_1
cuius risultava privo di beni mobili ed immobili;
3) quando era ancora vita, il sig. Per_1
con atto di compravendita a rogito Notaio del 06.06.2015 rep 15014 racc. 6501,
[...] Per_2
cedeva al proprio figlio quota pari al 50% della proprietà dell'immobile distinto al CP_1
NCEU di Sezze foglio 94 particella 141; 4) l'atto di compravendita posto in essere tra il sig. ed il figlio era evidentemente simulato e conseguentemente Persona_1 Controparte_1
lesivo della quota di legittima spettante all'attrice; esso infatti appariva privo degli elementi essenziali che connotavano l'onerosità dello stesso, in quanto: il prezzo di compravendita pattuito era di gran lunga inferiore al valore reale del bene;
la parte acquirente dichiarava di aver corrisposto integralmente il prezzo ma non vi era traccia del relativo pagamento;
i sig.ri Per_1
e erano legati da strettissimo vincolo di parentela, essendo padre –
[...] Controparte_1
figlio; 5) era dunque evidente come l'atto di compravendita costituisse una donazione effettuata dal sig. in favore del proprio figlio in totale spregio delle Persona_1 Controparte_1
disposizioni di cui agli artt. 536 e 537 c.c.; 6) l' attrice non aveva ricevuto nulla dal padre né con atto a titolo gratuito inter vivos né con atto mortis causa e pertanto risultava essere stata totalmente pretermessa.
In diritto, deduceva che ai fini dell'accertamento della dissimulazione della donazione di un immobile mediante una simulata vendita dai defunti genitori al figlio, era presuntivamente sufficiente la considerazione del rapporto di filiazione, l'assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l'effettivo pagamento del prezzo e la genericità delle allegazioni relative ai modi e ai tempi in cui sarebbe avvenuto il versamento del prezzo in contanti. La mancata prova del versamento del prezzo pattuito per l'acquisto di un immobile, costituiva circostanza rilevante ai fini della prova della simulazione del contratto di compravendita, in realtà dissimulante una donazione.
Militavano nel medesimo senso sia la stipula del negozio, con il ministero di un notaio, alla presenza di due testimoni, in quanto adempimento non necessario per una vendita e tipico, invece, degli atti di donazione dissimulati, sia la sussistenza tra le parti venditrici ed acquirenti, di stretti rapporti di parentela o di affinità.
Soggiungeva che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o pagina 2 di 11 restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.
Risultava quindi del tutto evidente che il de cuius non aveva il potere di disporre di tutte le proprie sostanze esclusivamente in favore del solo figlio , sicché l'attrice, Controparte_1
divenuta erede a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, aveva diritto di ottenere la riduzione della donazione lesiva della propria quota di legittima, ai sensi dell'art.554
c.c.
Assumeva altresì di avere diritto di ottenere un adeguato ristoro, proporzionale alla propria quota ereditaria, del danno subito per effetto del godimento (esclusivo) del diritto ereditario da parte del convenuto o comunque, in subordine, il diritto di vedersi riconosciuto e Controparte_1
liquidato l'indennizzo previsto dall'art. 2041 del codice civile per la diminuzione patrimoniale subita in ragione dell'esclusivo godimento dei suddetti diritti da parte del convenuto, il tutto a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettiva cessazione di tale uso esclusivo e da rapportarsi all'effettivo valore locativo dei diritti immobiliari caduti in successione.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: A - in via principale, dichiarare simulato l'atto notarile di compravendita a rogito notaio del 06.06.2015 rep 15014 racc. 6501 di cui in premessa, Per_2
perché costituente una donazione dissimulata dell'immobile a favore di da Controparte_1
parte del defunto padre e per l'effetto dichiarare la stessa riducibile, al fine di Persona_1
reintegrare la quota dovuta all'attrice; B -ordinare al convenuto la riunione fittizia del bene relitto dal defunto predisponendo, sotto la sua responsabilità, l'inventario, ai sensi e per gli effetti dell'art.556 c.c. ed accertare l'esistenza della lesione della quota di legittima spettante all'attrice disponendo quindi la reintegrazione mediante riduzione degli atti dispositivi lesivi della stessa;
C – disporre, quindi, possibilmente con ordinanza del Giudice istruttore, lo scioglimento della comunione incidentale suddetta e la divisione del bene disponendo ove necessario, la nomina di un consulente tecnico che valuti la comoda divisibilità o meno degli immobili oggetto di divisione;
D - disporre la predisposizione di un comodo progetto di divisione
a norma dell'art.789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione o, in caso di contestazione, provvedere alla divisione giudiziale nel modo ritenuto più opportuno adottando tutti i conseguenti provvedimenti anche in ordine al rilascio degli immobili;
E – condannare comunque
pagina 3 di 11 il convenuto alla restituzione della quota parte di pertinenza dell'attrice dei Controparte_1
frutti civili percepiti e percipiendi in relazione al godimento pro-quota dell'immobile oggetto di comunione ereditaria e/o al risarcimento dei danni subiti o subendi dall'attrice per l'uso esclusivo di tale immobile da parte del medesimo convenuto, o, in ulteriore subordine, al pagamento di un equo indennizzo per l'arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., il tutto in relazione al valore locativo dell'immobile stesso e a far data dall'apertura della citata successione o, in via gradata, dalla notifica del presente atto, e sino alla riconsegna di tale immobile al condividente assegnatario, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare il mancato regolare Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, deduceva l'improcedibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, stante l'esistenza di altri beni caduti in successione, di guisa che la controparte non poteva considerarsi totalmente pretermessa;
di conseguenza,
l'attrice avrebbe dovuto indicare entro quali limiti fosse stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Pertanto, il legittimario leso non poteva essere ammesso a provare la simulazione nel caso in cui la dissimulata liberalità non fosse lesiva della sua quota di legittima. Contestava, altresì, la fondatezza dell'azione di simulazione, rilevando che il prezzo convenuto risultava del tutto congruo alla luce dei valori di mercato dell'epoca e delle condizioni dell'immobile, per cui erano occorsi importanti lavori di ristrutturazione.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione, IN VIA PREGIUDIZALE - dichiararsi l'improcedibilità della domanda di reintegrazione della quota di riserva per le ragioni dedotte nella relativa proposta eccezione;
SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE NEL MERITO - dichiararsi l'improcedibilità della domanda di reintegrazione della quota di riserva per le ragioni dedotte nella relativa proposta eccezione;
NEL MERITO - rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto come in diritto;
IN VIA
SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione, ai fini del computo del valore della massa ereditaria: * provvedere alla collazione per imputazione e ciò solo ove il valore dell'immobile che si dice donato, superi il valore della disponibile. In caso contrario, ai fini della scelta imputazione, provvedere a detrarre dal valore dell'immobile il valore della disponibile. Parimenti deducendo a favore del convenuto
pagina 4 di 11 il complesso valore delle migliorie ed addizioni apportate al bene e perciò – in rapporto ad esse
– il finale incremento di valore della cosa donata. Nonché le spese sostenute per la conservazione dello stesso bene;
* accertare la soggezione alla collazione di quanto percepito dall'attrice anche indirettamente per donazione;
IN RICONVENZIONALE - provvedere alla determinazione dell'indennizzo a favore di parte convenuta sull'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. come derivato dall'incremento di valore dell'immobile per cui è causa, computato sulle migliorie ed addizioni apportate alla cosa donata successivamente all'apertura della successione, da addebitare a carico della massa o, in diversa ipotesi, a carico degli altri coeredi.
Il tutto con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Disposto ed espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in via istruttoria veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice, dopodiché, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, l'odierna attrice ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius in favore di CP_1
in data 6.5.2015, perché dissimulante una donazione, e conseguentemente la
[...]
reintegrazione della propria quota di legittima e lo scioglimento della comunione ereditaria.
in particolare, assume di essere stata integralmente pretermessa dall'eredità Parte_1
del padre, stante l'inesistenza di beni mobili e immobili relitti al momento della morte dello stesso, sicché quest'ultimo avrebbe disposto di tutto il suo patrimonio mediante l'alienazione al convenuto dell'immobile sito in Sezze, censito in catasto al foglio 94 particella 141, oggetto del contratto di compravendita simulato.
In diritto, giova rammentare che, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulante una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., ogni qualvolta la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, e ciò a maggior ragione ove il legittimario, abbia proposto - contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e facendo valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di pagina 5 di 11 riserva spettantegli - un'espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. Civ., Sez. II, 4.5.2023, n.
11659).
In linea generale, dunque, indubbiamente sussiste il diritto dell'erede, in qualità di legittimario leso o pretermesso, a far valere la natura simulata di un atto dispositivo posto in essere dal de cuius, senza subire le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., laddove ciò risulti funzionale a conseguire la reintegrazione della propria quota di riserva.
Va altresì evidenziato come, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consenta ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria;
(Cass. 9465/2001; Cass. 9956/2008; Cass 11372/2005 Cass. 17858/2003; Cass. 3102/2002, Cass.
1404/2001; 15130/2015).
Tanto chiarito, la domanda tesa all'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dalla de cuius in favore della convenuta non è fondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, infatti, i dati conoscitivi desumibili dagli scritti difensivi e dai documenti versati in atti, valutati in un'ottica globale ed in modo coordinato, non consentono di ritenere accertata la natura simulata della compravendita conclusa tra il de cuius e l'odierno convenuto.
In particolare, parte attrice assume la natura simulata dell'atto, volto a realizzare una donazione, sia in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, della irrisorietà del prezzo pattuito, a suo dire ben inferiore al reale valore di mercato, sia in quanto alcun prezzo sarebbe stato realmente versato.
Ebbene, quanto alla irrisorietà del prezzo pattuito, ritiene il Collegio che tale elemento non risulti comprovato agli atti di causa, giacché tra le perizie tecniche depositate dalle parti, quella prodotta dall'odierno convenuto, che stima l'immobile alla data della donazione in un valore pari a circa €
90.000,00 – a fronte del prezzo di € 84.000,00 convenuto in contratto – appare maggiormente attendibile in quanto effettuata a seguito di accesso all'immobile, tenuto conto altresì delle opere di ristrutturazione poste in essere da , a differenza della relazione tecnica di Controparte_1
pagina 6 di 11 parte allegata dall'attrice, la quale fonda le proprie considerazioni esclusivamente sulla base di indagini di mercato e in assenza di sopralluogo.
Inoltre, se è vero che l'odierno convenuto non ha fornito la prova di aver effettivamente provveduto al pagamento del prezzo indicato in contratto come corrisposto in epoca antecedente alla stipula, non può sottacersi che le allegazioni attoree soffrono di una assoluta carenza deduttiva e probatoria in merito al requisito dell'animus donandi. Infatti, non ogni atto di trasferimento di un diritto reale senza corrispettivo può considerarsi alla stregua di donazione, occorrendo a tal fine l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione, previsto dall'art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello “spirito di liberalità”, in virtù del quale “una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché non è sufficiente che l'atto dispositivo sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da “spirito di liberalità”, vale a dire effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 21871/2008) requisito che nella specie non risulta essere stato né dedotto né provato dall'attrice, che si è limitata ad allegare che il corrispettivo indicato nell'atto di vendita quale prezzo, non sarebbe mai stato corrisposto dall'acquirente.
Al contrario, gli elementi introdotti in giudizio dal convenuto depongono nel senso dell'insussistenza dell'animus donandi. , infatti, ha comprovato di aver Controparte_1
provveduto al pagamento delle spese notarili per la compravendita, e di aver sostenuto a proprie spese importanti opere di ristrutturazione dell'immobile, anche attraverso l'accensione di un mutuo per l'importo di € 100.000,00. Risulta, inoltre, che il venditore rimaneva ad abitare presso l'immobile de quo sino alla sua morte, come comprovato dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data contestuale alla stipula della compravendita.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi.
Sotto altro profilo, è evidente la stretta interconnessione tra azione di riduzione e domanda di simulazione, tale da consentire a chi agisce in riduzione di essere ammesso alla prova per testimoni o per presunzioni, sicché l'insussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione non può che riverberarsi in danno anche della domanda di simulazione.
pagina 7 di 11 Va infatti rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”
(Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14481).
Ebbene, nella fattispecie oggetto di causa il suddetto onere di allegazione e prova non può dirsi adeguatamente soddisfatto.
L'attrice, infatti, ha dedotto di essere stata integralmente pretermessa dall'eredità, lamentando l'insussistenza di beni relitti su cui poter soddisfare la propria quota di riserva.
Tale circostanza, costituente il fondamento dell'azione proposta, è stata tuttavia sconfessata dalla produzione documentale di parte convenuta, che ha dimostrato, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'esistenza di beni immobili appartenenti al de cuius, ulteriori rispetto al cespite oggetto della compravendita in contestazione, caduti in successione tra le parti, potenzialmente idonei a consentire all'odierna attrice di vedere rispettata la quota di legittima ad essa spettante.
Si tratta, in particolare, dei seguenti beni: A) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.600,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 65; B)
Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.620,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 64; C) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.760,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94
Particella 44; D) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.5.800,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 18-67-69; E) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.7.700,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con Foglio 96 Particelle 7- 28—
45; F) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.6.460,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con il Foglio 96 Particella 99; G) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.1.940,00 sito in Comune di Sezze, Loc. “Quarto Campelli “censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 68
(cfr. visure catastali e relazione tecnica di parte sub doc. 3 e 8 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 8 di 11 La circostanza relativa all'esistenza di beni relitti non è stata specificamente contestata dall'attrice, la quale, peraltro, ha omesso di presenziare, senza giustificato motivo, all'udienza del
17.10.2023 per rendere il deferito interrogatorio formale.
Ed allora, a fronte della comprovata esistenza di beni relitti, è di tutta evidenza come l'odierna attrice non possa essere considerata alla stregua di un legittimario integralmente pretermesso, sicché la stessa avrebbe dovuto dimostrare, o quantomeno allegare, l'insufficienza dei beni caduti in successione ad integrare la propria quota di riserva. Deve, infatti, richiamarsi il disposto di cui all'art. 553 c.c. ai sensi del quale “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”. Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c., riconoscendo ai legittimari, che lamentano la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione.
Dunque, le eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius sono suscettibili di riduzione solo nel caso in cui il valore dei beni relitti risulti insufficiente ad integrare la quota di legittima.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onus probandi sulla medesima gravante, avendo del tutto omesso di ricostruire, ancorché sommariamente, il patrimonio immobiliare e mobiliare appartenente al de cuius nonché di indicare la misura della lesione, specificando quale sarebbe stata la quota parte di legittima a lei spettante. La infatti, non ha minimamente CP_1
determinato il valore della massa ereditaria, ha agito sulla base di un presupposto –
l'insussistenza di relictum – rivelatosi non veritiero, e neppure ha proceduto ad individuare l'entità della quota di legittima di cui assume la lesione, la quale non risulta determinata dall'attrice neanche come quota frazionaria del patrimonio, sulla base di un mero richiamo alle disposizioni del Codice Civile.
Pertanto, pur non essendo necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni e della lesione lamentata, l'attrice avrebbe dovuto individuare gli elementi patrimoniali utili alla ricostruzione del patrimonio, tali da rendere verosimile la lesione della quota di riserva, e quantomeno richiamare la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, nella pagina 9 di 11 specie in alcun modo specificata, giacché solo in tal modo il Giudice viene posto in condizione di procedere alla sua reintegrazione.
Le allegazioni che, in ossequio al principio dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, dunque, essere limitate alla generica e astratta prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione (Cass., sez. II, 10.04.2017 n.
9192).
Il Collegio non ignora che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell'imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata
l'esistenza della dedotta lesione” (Cass. Civ., Sez. 2, 02.09.2020, n. 18199).
Nel caso di specie, tuttavia, pure a seguito della dimostrazione da parte del convenuto dell'esistenza di ulteriori beni caduti in successione, da prendere in considerazione ai fini della valutazione della lesione, l'attrice nulla ha dedotto, limitandosi a ribadire di aver “espressamente specificato che: a) il patrimonio del de cuius, al momento del decesso, risultava privo di beni mobili e immobili;
b) il de cuius aveva ceduto, con atto di compravendita simulato, la proprietà dell'immobile sito in Sezze Via Torricella snc”, sebbene la circostanza dell'inesistenza di relictum fosse stata documentalmente sconfessata dalla controparte, ed omettendo del tutto di determinare la misura della propria quota di riserva.
pagina 10 di 11 Peraltro, si osserva altresì che l'attrice, nell'atto di citazione, deduceva di essere succeduta, quale erede di unitamente alla coniuge ed al fratello , odierno Persona_1 Controparte_1
convenuto; dai certificati di famiglia prodotti da quest'ultimo, tuttavia, risulterebbe l'esistenza di un ulteriore erede, rappresentato dalla figlia non menzionata da parte attrice, la Persona_3
quale nulla ha controdedotto sul punto, sicché anche sotto questo profilo l'azione di riduzione spiegata si appalesa del tutto generica ed indeterminata, non avendo l'attrice indicato a quanto ammonterebbe la propria quota di legittima, sulla base delle norme del codice civile che disciplinano l'ipotesi in cui al de cuius succeda il coniuge in concorso con uno o più figli.
In definitiva, la presunta lesione lamentata dall'attrice è rimasta del tutto indimostrata, non solo per non aver determinato il valore della massa ereditaria, né il valore della quota di legittima asseritamente violata, ma anche per aver omesso di dimostrare (o quantomeno di allegare) che gli ulteriori beni rinvenuti nel relictum non fossero bastevoli ad integrare la quota di legittima.
Ne deriva che l'assoluta indeterminatezza dell'azione di riduzione proposta dall'attrice esclude che possa reputarsi sussistente l'interesse della stessa a far valere la simulazione dell'atto di compravendita, di cui, comunque, non appaiono sussistere i relativi presupposti secondo quanto già argomentato.
Per tutte le ragioni esposte e considerate, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Latina, 18 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott. Pierluigi De Cinti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierluigi De Cinti Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Luca Venditto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4454/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Forte Parte_1 C.F._1
Angela e dall'avv. Rossi Alessia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina,
Viale Sezze 6/8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Di Controparte_1 C.F._2
Palma Luigi e dall'avv. Centra Tonino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze
Scalo, Via Sicilia n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di simulazione e azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, , esponendo che: 1) nell'anno 2009 decedeva il Sig. Controparte_2
pagina 1 di 11 nato a [...] in data [...] lasciando a sé superstiti la coniuge nonché i Persona_1
due figli e 2) al momento del decesso il patrimonio del de Controparte_1 Parte_1
cuius risultava privo di beni mobili ed immobili;
3) quando era ancora vita, il sig. Per_1
con atto di compravendita a rogito Notaio del 06.06.2015 rep 15014 racc. 6501,
[...] Per_2
cedeva al proprio figlio quota pari al 50% della proprietà dell'immobile distinto al CP_1
NCEU di Sezze foglio 94 particella 141; 4) l'atto di compravendita posto in essere tra il sig. ed il figlio era evidentemente simulato e conseguentemente Persona_1 Controparte_1
lesivo della quota di legittima spettante all'attrice; esso infatti appariva privo degli elementi essenziali che connotavano l'onerosità dello stesso, in quanto: il prezzo di compravendita pattuito era di gran lunga inferiore al valore reale del bene;
la parte acquirente dichiarava di aver corrisposto integralmente il prezzo ma non vi era traccia del relativo pagamento;
i sig.ri Per_1
e erano legati da strettissimo vincolo di parentela, essendo padre –
[...] Controparte_1
figlio; 5) era dunque evidente come l'atto di compravendita costituisse una donazione effettuata dal sig. in favore del proprio figlio in totale spregio delle Persona_1 Controparte_1
disposizioni di cui agli artt. 536 e 537 c.c.; 6) l' attrice non aveva ricevuto nulla dal padre né con atto a titolo gratuito inter vivos né con atto mortis causa e pertanto risultava essere stata totalmente pretermessa.
In diritto, deduceva che ai fini dell'accertamento della dissimulazione della donazione di un immobile mediante una simulata vendita dai defunti genitori al figlio, era presuntivamente sufficiente la considerazione del rapporto di filiazione, l'assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l'effettivo pagamento del prezzo e la genericità delle allegazioni relative ai modi e ai tempi in cui sarebbe avvenuto il versamento del prezzo in contanti. La mancata prova del versamento del prezzo pattuito per l'acquisto di un immobile, costituiva circostanza rilevante ai fini della prova della simulazione del contratto di compravendita, in realtà dissimulante una donazione.
Militavano nel medesimo senso sia la stipula del negozio, con il ministero di un notaio, alla presenza di due testimoni, in quanto adempimento non necessario per una vendita e tipico, invece, degli atti di donazione dissimulati, sia la sussistenza tra le parti venditrici ed acquirenti, di stretti rapporti di parentela o di affinità.
Soggiungeva che l'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o pagina 2 di 11 restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.
Risultava quindi del tutto evidente che il de cuius non aveva il potere di disporre di tutte le proprie sostanze esclusivamente in favore del solo figlio , sicché l'attrice, Controparte_1
divenuta erede a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, aveva diritto di ottenere la riduzione della donazione lesiva della propria quota di legittima, ai sensi dell'art.554
c.c.
Assumeva altresì di avere diritto di ottenere un adeguato ristoro, proporzionale alla propria quota ereditaria, del danno subito per effetto del godimento (esclusivo) del diritto ereditario da parte del convenuto o comunque, in subordine, il diritto di vedersi riconosciuto e Controparte_1
liquidato l'indennizzo previsto dall'art. 2041 del codice civile per la diminuzione patrimoniale subita in ragione dell'esclusivo godimento dei suddetti diritti da parte del convenuto, il tutto a decorrere dall'apertura della successione sino all'effettiva cessazione di tale uso esclusivo e da rapportarsi all'effettivo valore locativo dei diritti immobiliari caduti in successione.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: A - in via principale, dichiarare simulato l'atto notarile di compravendita a rogito notaio del 06.06.2015 rep 15014 racc. 6501 di cui in premessa, Per_2
perché costituente una donazione dissimulata dell'immobile a favore di da Controparte_1
parte del defunto padre e per l'effetto dichiarare la stessa riducibile, al fine di Persona_1
reintegrare la quota dovuta all'attrice; B -ordinare al convenuto la riunione fittizia del bene relitto dal defunto predisponendo, sotto la sua responsabilità, l'inventario, ai sensi e per gli effetti dell'art.556 c.c. ed accertare l'esistenza della lesione della quota di legittima spettante all'attrice disponendo quindi la reintegrazione mediante riduzione degli atti dispositivi lesivi della stessa;
C – disporre, quindi, possibilmente con ordinanza del Giudice istruttore, lo scioglimento della comunione incidentale suddetta e la divisione del bene disponendo ove necessario, la nomina di un consulente tecnico che valuti la comoda divisibilità o meno degli immobili oggetto di divisione;
D - disporre la predisposizione di un comodo progetto di divisione
a norma dell'art.789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione o, in caso di contestazione, provvedere alla divisione giudiziale nel modo ritenuto più opportuno adottando tutti i conseguenti provvedimenti anche in ordine al rilascio degli immobili;
E – condannare comunque
pagina 3 di 11 il convenuto alla restituzione della quota parte di pertinenza dell'attrice dei Controparte_1
frutti civili percepiti e percipiendi in relazione al godimento pro-quota dell'immobile oggetto di comunione ereditaria e/o al risarcimento dei danni subiti o subendi dall'attrice per l'uso esclusivo di tale immobile da parte del medesimo convenuto, o, in ulteriore subordine, al pagamento di un equo indennizzo per l'arricchimento senza causa ex art.2041 c.c., il tutto in relazione al valore locativo dell'immobile stesso e a far data dall'apertura della citata successione o, in via gradata, dalla notifica del presente atto, e sino alla riconsegna di tale immobile al condividente assegnatario, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare il mancato regolare Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, deduceva l'improcedibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, stante l'esistenza di altri beni caduti in successione, di guisa che la controparte non poteva considerarsi totalmente pretermessa;
di conseguenza,
l'attrice avrebbe dovuto indicare entro quali limiti fosse stata lesa la propria quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Pertanto, il legittimario leso non poteva essere ammesso a provare la simulazione nel caso in cui la dissimulata liberalità non fosse lesiva della sua quota di legittima. Contestava, altresì, la fondatezza dell'azione di simulazione, rilevando che il prezzo convenuto risultava del tutto congruo alla luce dei valori di mercato dell'epoca e delle condizioni dell'immobile, per cui erano occorsi importanti lavori di ristrutturazione.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza e deduzione, IN VIA PREGIUDIZALE - dichiararsi l'improcedibilità della domanda di reintegrazione della quota di riserva per le ragioni dedotte nella relativa proposta eccezione;
SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE NEL MERITO - dichiararsi l'improcedibilità della domanda di reintegrazione della quota di riserva per le ragioni dedotte nella relativa proposta eccezione;
NEL MERITO - rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto come in diritto;
IN VIA
SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione, ai fini del computo del valore della massa ereditaria: * provvedere alla collazione per imputazione e ciò solo ove il valore dell'immobile che si dice donato, superi il valore della disponibile. In caso contrario, ai fini della scelta imputazione, provvedere a detrarre dal valore dell'immobile il valore della disponibile. Parimenti deducendo a favore del convenuto
pagina 4 di 11 il complesso valore delle migliorie ed addizioni apportate al bene e perciò – in rapporto ad esse
– il finale incremento di valore della cosa donata. Nonché le spese sostenute per la conservazione dello stesso bene;
* accertare la soggezione alla collazione di quanto percepito dall'attrice anche indirettamente per donazione;
IN RICONVENZIONALE - provvedere alla determinazione dell'indennizzo a favore di parte convenuta sull'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. come derivato dall'incremento di valore dell'immobile per cui è causa, computato sulle migliorie ed addizioni apportate alla cosa donata successivamente all'apertura della successione, da addebitare a carico della massa o, in diversa ipotesi, a carico degli altri coeredi.
Il tutto con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Disposto ed espletato il procedimento obbligatorio di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in via istruttoria veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice, dopodiché, respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, l'odierna attrice ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dal de cuius in favore di CP_1
in data 6.5.2015, perché dissimulante una donazione, e conseguentemente la
[...]
reintegrazione della propria quota di legittima e lo scioglimento della comunione ereditaria.
in particolare, assume di essere stata integralmente pretermessa dall'eredità Parte_1
del padre, stante l'inesistenza di beni mobili e immobili relitti al momento della morte dello stesso, sicché quest'ultimo avrebbe disposto di tutto il suo patrimonio mediante l'alienazione al convenuto dell'immobile sito in Sezze, censito in catasto al foglio 94 particella 141, oggetto del contratto di compravendita simulato.
In diritto, giova rammentare che, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulante una donazione, l'erede può essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., ogni qualvolta la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, e ciò a maggior ragione ove il legittimario, abbia proposto - contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e facendo valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di pagina 5 di 11 riserva spettantegli - un'espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. Civ., Sez. II, 4.5.2023, n.
11659).
In linea generale, dunque, indubbiamente sussiste il diritto dell'erede, in qualità di legittimario leso o pretermesso, a far valere la natura simulata di un atto dispositivo posto in essere dal de cuius, senza subire le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., laddove ciò risulti funzionale a conseguire la reintegrazione della propria quota di riserva.
Va altresì evidenziato come, in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consenta ordinariamente il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: di conseguenza il Giudice, per dare una valida dimostrazione dell'esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria;
(Cass. 9465/2001; Cass. 9956/2008; Cass 11372/2005 Cass. 17858/2003; Cass. 3102/2002, Cass.
1404/2001; 15130/2015).
Tanto chiarito, la domanda tesa all'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere dalla de cuius in favore della convenuta non è fondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, infatti, i dati conoscitivi desumibili dagli scritti difensivi e dai documenti versati in atti, valutati in un'ottica globale ed in modo coordinato, non consentono di ritenere accertata la natura simulata della compravendita conclusa tra il de cuius e l'odierno convenuto.
In particolare, parte attrice assume la natura simulata dell'atto, volto a realizzare una donazione, sia in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti, della irrisorietà del prezzo pattuito, a suo dire ben inferiore al reale valore di mercato, sia in quanto alcun prezzo sarebbe stato realmente versato.
Ebbene, quanto alla irrisorietà del prezzo pattuito, ritiene il Collegio che tale elemento non risulti comprovato agli atti di causa, giacché tra le perizie tecniche depositate dalle parti, quella prodotta dall'odierno convenuto, che stima l'immobile alla data della donazione in un valore pari a circa €
90.000,00 – a fronte del prezzo di € 84.000,00 convenuto in contratto – appare maggiormente attendibile in quanto effettuata a seguito di accesso all'immobile, tenuto conto altresì delle opere di ristrutturazione poste in essere da , a differenza della relazione tecnica di Controparte_1
pagina 6 di 11 parte allegata dall'attrice, la quale fonda le proprie considerazioni esclusivamente sulla base di indagini di mercato e in assenza di sopralluogo.
Inoltre, se è vero che l'odierno convenuto non ha fornito la prova di aver effettivamente provveduto al pagamento del prezzo indicato in contratto come corrisposto in epoca antecedente alla stipula, non può sottacersi che le allegazioni attoree soffrono di una assoluta carenza deduttiva e probatoria in merito al requisito dell'animus donandi. Infatti, non ogni atto di trasferimento di un diritto reale senza corrispettivo può considerarsi alla stregua di donazione, occorrendo a tal fine l'accertamento della sussistenza in concreto dell'elemento soggettivo, indispensabile ai fini della configurabilità della donazione, previsto dall'art. 769 c.c., che ne fornisce la definizione e che deve consistere nello “spirito di liberalità”, in virtù del quale “una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”. I suddetti estremi, secondo la chiara previsione normativa, devono risultare entrambi dal contenuto del negozio, sicché non è sufficiente che l'atto dispositivo sia effettuato a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia, in concreto, animata da “spirito di liberalità”, vale a dire effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 21871/2008) requisito che nella specie non risulta essere stato né dedotto né provato dall'attrice, che si è limitata ad allegare che il corrispettivo indicato nell'atto di vendita quale prezzo, non sarebbe mai stato corrisposto dall'acquirente.
Al contrario, gli elementi introdotti in giudizio dal convenuto depongono nel senso dell'insussistenza dell'animus donandi. , infatti, ha comprovato di aver Controparte_1
provveduto al pagamento delle spese notarili per la compravendita, e di aver sostenuto a proprie spese importanti opere di ristrutturazione dell'immobile, anche attraverso l'accensione di un mutuo per l'importo di € 100.000,00. Risulta, inoltre, che il venditore rimaneva ad abitare presso l'immobile de quo sino alla sua morte, come comprovato dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data contestuale alla stipula della compravendita.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi.
Sotto altro profilo, è evidente la stretta interconnessione tra azione di riduzione e domanda di simulazione, tale da consentire a chi agisce in riduzione di essere ammesso alla prova per testimoni o per presunzioni, sicché l'insussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione non può che riverberarsi in danno anche della domanda di simulazione.
pagina 7 di 11 Va infatti rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”
(Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14481).
Ebbene, nella fattispecie oggetto di causa il suddetto onere di allegazione e prova non può dirsi adeguatamente soddisfatto.
L'attrice, infatti, ha dedotto di essere stata integralmente pretermessa dall'eredità, lamentando l'insussistenza di beni relitti su cui poter soddisfare la propria quota di riserva.
Tale circostanza, costituente il fondamento dell'azione proposta, è stata tuttavia sconfessata dalla produzione documentale di parte convenuta, che ha dimostrato, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l'esistenza di beni immobili appartenenti al de cuius, ulteriori rispetto al cespite oggetto della compravendita in contestazione, caduti in successione tra le parti, potenzialmente idonei a consentire all'odierna attrice di vedere rispettata la quota di legittima ad essa spettante.
Si tratta, in particolare, dei seguenti beni: A) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.600,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 65; B)
Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.620,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 64; C) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.2.760,00 sito in Comune di Sezze, Loc. Campelli, censito presso il NCT con il Foglio 94
Particella 44; D) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.5.800,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 18-67-69; E) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.7.700,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con Foglio 96 Particelle 7- 28—
45; F) Piena proprietà del lotto di terreno di mq.6.460,00 sito in Comune di Sezze, censito presso il NCT con il Foglio 96 Particella 99; G) Quota pari ad ½ del lotto di terreno di mq.1.940,00 sito in Comune di Sezze, Loc. “Quarto Campelli “censito presso il NCT con il Foglio 94 Particella 68
(cfr. visure catastali e relazione tecnica di parte sub doc. 3 e 8 del fascicolo di parte convenuta).
pagina 8 di 11 La circostanza relativa all'esistenza di beni relitti non è stata specificamente contestata dall'attrice, la quale, peraltro, ha omesso di presenziare, senza giustificato motivo, all'udienza del
17.10.2023 per rendere il deferito interrogatorio formale.
Ed allora, a fronte della comprovata esistenza di beni relitti, è di tutta evidenza come l'odierna attrice non possa essere considerata alla stregua di un legittimario integralmente pretermesso, sicché la stessa avrebbe dovuto dimostrare, o quantomeno allegare, l'insufficienza dei beni caduti in successione ad integrare la propria quota di riserva. Deve, infatti, richiamarsi il disposto di cui all'art. 553 c.c. ai sensi del quale “quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”. Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c., riconoscendo ai legittimari, che lamentano la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione.
Dunque, le eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius sono suscettibili di riduzione solo nel caso in cui il valore dei beni relitti risulti insufficiente ad integrare la quota di legittima.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onus probandi sulla medesima gravante, avendo del tutto omesso di ricostruire, ancorché sommariamente, il patrimonio immobiliare e mobiliare appartenente al de cuius nonché di indicare la misura della lesione, specificando quale sarebbe stata la quota parte di legittima a lei spettante. La infatti, non ha minimamente CP_1
determinato il valore della massa ereditaria, ha agito sulla base di un presupposto –
l'insussistenza di relictum – rivelatosi non veritiero, e neppure ha proceduto ad individuare l'entità della quota di legittima di cui assume la lesione, la quale non risulta determinata dall'attrice neanche come quota frazionaria del patrimonio, sulla base di un mero richiamo alle disposizioni del Codice Civile.
Pertanto, pur non essendo necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni e della lesione lamentata, l'attrice avrebbe dovuto individuare gli elementi patrimoniali utili alla ricostruzione del patrimonio, tali da rendere verosimile la lesione della quota di riserva, e quantomeno richiamare la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, nella pagina 9 di 11 specie in alcun modo specificata, giacché solo in tal modo il Giudice viene posto in condizione di procedere alla sua reintegrazione.
Le allegazioni che, in ossequio al principio dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, dunque, essere limitate alla generica e astratta prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione (Cass., sez. II, 10.04.2017 n.
9192).
Il Collegio non ignora che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell'imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata
l'esistenza della dedotta lesione” (Cass. Civ., Sez. 2, 02.09.2020, n. 18199).
Nel caso di specie, tuttavia, pure a seguito della dimostrazione da parte del convenuto dell'esistenza di ulteriori beni caduti in successione, da prendere in considerazione ai fini della valutazione della lesione, l'attrice nulla ha dedotto, limitandosi a ribadire di aver “espressamente specificato che: a) il patrimonio del de cuius, al momento del decesso, risultava privo di beni mobili e immobili;
b) il de cuius aveva ceduto, con atto di compravendita simulato, la proprietà dell'immobile sito in Sezze Via Torricella snc”, sebbene la circostanza dell'inesistenza di relictum fosse stata documentalmente sconfessata dalla controparte, ed omettendo del tutto di determinare la misura della propria quota di riserva.
pagina 10 di 11 Peraltro, si osserva altresì che l'attrice, nell'atto di citazione, deduceva di essere succeduta, quale erede di unitamente alla coniuge ed al fratello , odierno Persona_1 Controparte_1
convenuto; dai certificati di famiglia prodotti da quest'ultimo, tuttavia, risulterebbe l'esistenza di un ulteriore erede, rappresentato dalla figlia non menzionata da parte attrice, la Persona_3
quale nulla ha controdedotto sul punto, sicché anche sotto questo profilo l'azione di riduzione spiegata si appalesa del tutto generica ed indeterminata, non avendo l'attrice indicato a quanto ammonterebbe la propria quota di legittima, sulla base delle norme del codice civile che disciplinano l'ipotesi in cui al de cuius succeda il coniuge in concorso con uno o più figli.
In definitiva, la presunta lesione lamentata dall'attrice è rimasta del tutto indimostrata, non solo per non aver determinato il valore della massa ereditaria, né il valore della quota di legittima asseritamente violata, ma anche per aver omesso di dimostrare (o quantomeno di allegare) che gli ulteriori beni rinvenuti nel relictum non fossero bastevoli ad integrare la quota di legittima.
Ne deriva che l'assoluta indeterminatezza dell'azione di riduzione proposta dall'attrice esclude che possa reputarsi sussistente l'interesse della stessa a far valere la simulazione dell'atto di compravendita, di cui, comunque, non appaiono sussistere i relativi presupposti secondo quanto già argomentato.
Per tutte le ragioni esposte e considerate, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come
[...]
per legge.
Latina, 18 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott. Pierluigi De Cinti
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