Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 22/04/2025
Ruolo Generale n. 244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Natalia CECCARELLI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 244/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Rocco di Torrepadula (C.F.
) (pec: e dall'avvocato C.F._1 Email_1
Enrico Romano (C.F. - (pec: , C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123
APPELLANTE
E
1
P. IV ), in persona del Commissario liquidatore, rappresentate e difese dall'avvocato P.IVA_3
Leonardo Limberti - elettivamente domiciliate presso il suo Email_3 studio in Firenze alla Piazza Alberti n. 16
APPELLATE
E
(P. IV ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 curatore pro tempore, rapp.to e difeso in primo grado dall'avv. Rodolfo Cuomo, domiciliatario in
Napoli alla Via Conte di Ruvo 10
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5976/2019 del UN di Napoli, pubblicata il 10.6.2019, corretta con ordinanza del 24/09/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 23.6.2014, la già Controparte_4 Controparte_5
quale cessionaria del ramo di azienda della conveniva in giudizio
[...] Controparte_6
AJ TÀ s.r.l., il ed Controparte_7 Controparte_8
- in concordato preventivo, per sentirle condannare, in solido, al pagamento delle
[...] competenze maturate in esecuzione del contratto di consulenza stipulato in data 6.9.2010, quantificato in € 119.532,00 o, in subordine, nella misura scontata di € 27.000,00, oltre accessori e interessi moratori, nonché, previo accertamento dell'inadempimento delle convenute, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi del danno da mancato guadagno e del danno di immagine, quantificati rispettivamente in € 439.847,20 ed € 50.000,00.
A sostegno delle domande, l'attrice deduceva che, in data 6.9.2010, la cedente Controparte_6 aveva ricevuto l'incarico da , quale procuratrice speciale di AJ TÀ, costituita in ATI CP_3 con il , di predisporre il progetto preliminare, il computo metrico, il capitolato Controparte_2 speciale prestazionale e tutti gli elaborati richiesti per la partecipazione al bando della gara indetta dal
, finalizzato alla costruzione e la gestione di un parcheggio pubblico interrato e alla Parte_2 progettazione e costruzione di annessa palestra, con il metodo della finanza di progetto ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 163/2006.
2 Sosteneva che le parti avevano previsto che, in caso di aggiudicazione della gara, la CP_9
in proprio, quale socia affidataria dei lavori, avrebbe affidato alla la
[...] Controparte_6 redazione degli elaborati progettuali occorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché la direzione dei lavori e la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli stessi.
Il corrispettivo per l'attività di progettazione - finalizzata alla sola partecipazione alla gara - era stato determinato in € 119.532,00 sulla base della stima dei costi prodotta dall'amministrazione con applicazione delle tariffe professionali;
l'importo del corrispettivo, in ragione della volontà delle parti di condividere il rischio di gara, era stato ridotto ad € 27.000,00, con l'applicazione, in favore delle committenti, di uno sconto del 77%.
L'attrice assumeva di aver regolarmente adempiuto all'incarico progettuale, consegnando gli elaborati alle committenti, e che, all'esito della procedura di gara, il aveva disposto Parte_2
l'aggiudicazione definitiva della gara in favore dell'ATI costituita da AJ TÀ (mandante) e della società capogruppo (mandataria) (Determina U.T.C. n. 190 del Controparte_2
27.11.2012).
In seguito, a fronte del ritardo nell'inizio dei lavori, la acquirente, nelle Controparte_5 more, del ramo di azienda dal (contratto del 11.2.2011, rep. n. 74955, racc. Controparte_6
20033) veniva a conoscenza, tramite accesso agli atti presso il Comune, del prosieguo del procedimento di gara e dalla richiesta di modifiche e integrazioni degli elaborati progettuali, gestite in autonomia dalle committenti.
Lamentava, pertanto, la violazione degli obblighi contrattualmente assunti non solo dalle committenti ma anche dal , per aver quest'ultimo beneficiato dell'attività svolta dall'attrice, nonché la CP_2 condotta di malafede delle convenute nella gestione della fase successiva alla aggiudicazione, diretta all'esclusione dell'attrice dalla fase esecutiva.
Si costituivano, con un unico atto, AJ TÀ S.r.l. ed il Controparte_10
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sia in quanto il
[...] contratto oggetto di causa non rientrava nell'intervenuta cessione del ramo di azienda di
[...]
sia in relazione alle somme di competenza della Interprogetti s.r.l., quale esecutrice, Controparte_6 con l'attrice, dell'incarico progettuale conferito con il contratto del 6.9.2010.
In ogni caso deducevano il difetto di legittimazione passiva del , in quanto estraneo Controparte_2 al contratto di consulenza, e della AJ TÀ, avendo la sola assunto contrattualmente CP_3
l'obbligo di conferire alla l'incarico di esecuzione delle opere successive all'aggiudicazione. CP_6
3 Eccepivano, nel merito, l'infondatezza delle domande di pagamento e di risarcimento danni, di cui chiedevano il rigetto.
All'udienza del 23.2.2015 il UN rilevava che l'atto di citazione non risultava notificato alla
[...]
sicché non vi erano i presupposti per l'invocata rinnovazione della notificazione (cfr. Controparte_11 sentenza).
Il processo veniva interrotto in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa del
[...]
Controparte_12
Nelle more anche la veniva dichiarata fallita, sicché l'attrice riassumeva la causa con atto CP_3 notificato alle parti originarie e al . Controparte_3
Si costituivano nel giudizio riassunto la AJ TÀ S.r.l. e il Quest'ultimo Parte_3 eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità delle domande spiegate nei suoi confronti. Nel merito, le convenute riproponevano le eccezioni e difese già svolte.
Si costituiva, inoltre, il , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e Controparte_3
l'improcedibilità delle domande proposte per la prima volta nei suoi confronti con l'atto di riassunzione, e, nel merito, l'infondatezza delle stesse.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il UN così provvedeva: a) dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti del amministrativa;
b) dichiara Parte_4
l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del c) rigetta la Controparte_13 domanda proposta nei confronti della d) condanna l'attrice al pagamento, in favore delle parti Controparte_14 convenute A.J. TÀ S.r.l. e Controparte_15
, delle spese di lite, che liquida per ciascuna di esse, in complessivi € 19.205, di cui € 16.700,00 per
[...] compensi professionali ed € 2.505,00 per rimborso spese forfetarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
e) condanna l'attrice al pagamento, in favore del delle spese di lite, che Controparte_16 liquida in complessivi € 8.740,00, di cui € 7.600,00 per compensi professionali ed € 1.140,00 per rimborso delle spese forfetarie pari al 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con citazione del 9.1.2020 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento delle parti convenute, ed in particolare della del e della Controparte_17 Controparte_2 Controparte_18 in concordato preventivo, quest'ultima nell'ipotesi in cui la si volesse considerare coinvolta in
[...]
4 prima persona, quale firmataria, e comunque per l'inadempimento rispetto all'obbligo di affidare il prosieguo delle operazioni di progettazione alla , rispetto alle obbligazioni previste nel contratto di consulenza Controparte_6 sottoscritto a Napoli in data 06/09/2010; … Condannare A.J. TÀ srl, in persona del l.r.p.t., tenuto conto che nei confronti del la domanda non è più procedibile in considerazione della Parte_5 procedura concorsuale in corso, e che nei confronti del la domanda non è ammissibile tenuto conto Parte_6 dell'intervenuto fallimento, almeno in questa sede, al pagamento della somma di € 119.532,00 oltre gli accessori … ovvero in subordine al pagamento della somma di € 27.000,00 sempre oltre cassa, IVA ed accessori, per le attività compiute dalla … al netto delle somme ricevute in acconto … oltre al risarcimento Controparte_19 di tutti i danni … conseguenti all'inadempimento delle committenti …
Ha insistito, in via istruttoria, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e disattese dal UN e, segnatamente, della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dei legali rappresentati delle società appellate, nonché per la ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, al fine di verificare le attività progettuali svolte, quelle che avrebbe dovuto svolgere, in caso di affidamento della progettazione esecutiva, e la congruità delle somme richieste sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Con comparsa depositata il 25.6.2020 (per l'udienza del 12/05/2020, differita di ufficio al 15.5 e poi al
17.7.2020), si sono costituite le appellate AJ TÀ s.r.l. e il
[...]
, resistendo al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto. Controparte_15
E' rimasto contumace il benché ritualmente evocato in lite. Controparte_13
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
5 permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va ancora, preliminarmente, osservato che l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui il
UN ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti del
[...]
- e la loro inammissibilità nei confronti del Controparte_15 [...]
Controparte_13
Ne consegue che le relative statuizioni devono ritenersi coperte dal giudicato.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il UN ha ritenuto non sussistente la legittimazione attiva dell'odierna appellante rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo di € 27.000,00 - previsto in contratto per l'attività di elaborazione progettuale della fase di gara - ritenendo che il relativo credito fosse rimasto in capo alla società cedente.
Lamenta, sul punto, una errata interpretazione del contratto del 11.2.2011, con il quale la società
[...] aveva ceduto il ramo di azienda alla Controparte_6 Controparte_20
Sostiene, in primo luogo, che, con il contratto de quo, le parti avevano inteso realizzare una cessione di azienda, non del singolo ramo, poiché la cedente, all'esito dell'operazione, era stata liquidata, chiusa e cancellata dal registro delle imprese.
Sottolinea che, all'art. 1 del contratto, le parti avevano espressamente inserito i contratti in corso tra quelli oggetto di cessione, senza prevedere alcuna eccezione, e che, in ogni caso, nel punto e) della premessa - contenente una mera dichiarazione unilaterale della cedente priva di efficacia vincolante - si faceva riferimento, escludendoli dalla cessione, ai soli importi residui da incassare, nei quali non poteva essere ricompreso il credito oggetto di causa, in quanto non ancora fatturato.
Il tenore letterale del contratto, in caso di dubbio sull'effettiva volontà delle parti, andava, dunque, interpretato alla stregua del disposto di cui all'art. 2258 c.c., e quindi nel senso del trasferimento di tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non avessero carattere personale.
Ribadisce, nel merito, che il credito di € 27.000,00 non era qualificabile come “residuo da incassare”, poiché l'attività, al momento della cessione, non poteva ritenersi ultimata.
6 La cedente aveva partecipato all'attività di integrazione progettuale chiesta dalla stazione appaltante e, come comunicato alle controparti contrattuali, la cessionaria era ad essa integralmente subentrata (cfr. nota del 22.8.2011 n. 6483 e comunicazione del 14.6.2012 - doc. 11 produzione parte appellante).
Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, osservato che, con il contratto di consulenza, le committenti Controparte_11
[... e A.J. TÀ s.r.l. avevano conferito alla l'incarico di coordinamento e Controparte_6 progettazione delle opere di edilizia ed impianti, e alla Interprogetti s.r.l. l'incarico di progettazione strutturale e geotecnica.
Il corrispettivo delle attività era stato calcolato in ragione della stima dei costi, prodotta dall'amministrazione, in € 119.532,00, su cui le parti avevano applicato uno sconto del 77,5%, finalizzato alla condivisione del rischio di impresa.
Il compenso dovuto per dette attività era, quindi, contrattualmente stabilito in € 27.000,00, che andava corrisposto alle esecutrici alla consegna degli elaborati di gara (poi avvenuta in data 19.10.2010), e ripartito a carico delle committenti nella misura del 50% ciascuna.
Gli importi corrisposti dovevano, inoltre, essere fatturati da ciascuna delle esecutrici in ragione di quanto previsto dalle tariffe professionali attribuendo alla le attività di coordinamento progettazione CP_6 Controparte_6 architettonica e impiantistica e alla Interporgetti s.r.l. per le attività di progettazione strutturale e geotecnica. (lett. h) contratto).
Al riguardo, va ancora rilevato che le odierne appellate, nel costituirsi in primo grado, hanno prodotto la fattura n. 049/2010 del 20.9.2010, emessa da per l'importo di € 11.842,20, Controparte_6 comprensivo di iva e cassa (doc. 2 della produzione di primo grado di parte convenuta).
La fattura è espressamente riferita al compenso per l'attività di elaborazione progettuale per cui è causa,
e reca, in calce, l'annotazione del pagamento integrale del relativo importo (acconto e saldo).
A fronte del fatto estintivo integrato dal pagamento, eccepito dalla controparte, l'appellante non ha, come era suo onere, contestato la fattura, né l'intervenuto pagamento dell'importo da essa portato, ma anzi conferma di aver ricevuto da A.J. TÀ la somma di € 11.842,20, a saldo della fattura n. 49/2010. (cfr. pag. 14 prima memoria ex art. 183 di parte attrice).
Nonostante ciò l'attrice insiste per la condanna della AJ al pagamento dell'intero importo di €
27.000,00, quale corrispettivo contrattualmente previsto per l'intera attività progettuale svolta, senza neanche distinguere la quota parte di sua spettanza da quella di Interprogetti s.r.l..
7 In definitiva, per la quota parte a carico della appellata A.J. TÀ s.r.l., risulta provato il pagamento, in favore della cedente del corrispettivo maturato per l'attività di Controparte_6 progettazione di sua competenza.
Fatte queste premesse, in applicazione del principio della ragione più liquida - che rende irrilevante l'esame degli ulteriori aspetti controversi, e, segnatamente, della riconducibilità del credito in lite all'oggetto della cessione, che, in nessun caso, potrebbero fondare un diverso esito del gravame - il motivo di appello va disatteso, essendo provato in atti il fatto estintivo dell'intervenuto pagamento alla cedente del medesimo credito azionato dalla cessionaria.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il UN ha ritenuto che la pretesa risarcitoria non potesse essere fatta valere nei confronti di Controparte_1
Premesso che la richiesta risarcitoria andasse ricollegata al pregiudizio sofferto dalla mancata prosecuzione contrattuale nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, il UN ha ritenuto che la domanda fosse proponibile solo nei confronti di , poiché solo questa aveva assunto, CP_3 contrattualmente, l'obbligo di incaricare l'esecutrice della progettazione, “in caso di aggiudicazione della gara”, dell'ulteriore attività di direzione lavori e sicurezza del cantiere.
Per contro, la A.J. TÀ era impegnata soltanto per la prima fase contrattuale.
Invoca, in senso contrario, l'appellante la solidarietà tra i contraenti, ai sensi dell'art. 1294 c.c., e dunque tra e AJ TÀ, da cui discenderebbe la loro solidarietà passiva in ordine ai danni Controparte_21 cagionati dal mancato affidamento dell'incarico progettuale nella fase esecutiva, che entrambe avevano assunto l'obbligo di pagare.
La doglianza è infondata.
La decisione del UN è corretta e condivisibile, in quanto coerente con il tenore letterale delle clausole contrattuali, né scalfita dalle generiche argomentazioni poste dall'appellante a fondamento del motivo in esame, sostanzialmente ripetitive di quelle già svolte in primo grado.
Invero nel contratto sottoscritto in data 6.9.2010 si legge in premessa: In caso di aggiudicazione della gara la CP_ sola incarica l'esecutrice della redazione degli elaborati preliminari, definitivi ed esecutivi occorrenti CP_9 alla realizzazione dell'opera in oggetto, nonché alla Direzione dei Lavori e alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli stessi. (cfr. punto due della premessa contratto di consulenza). In caso di aggiudicazione della gara l'esecutrice è tenuta alla redazione di tutti gli elaborati progettuali occorrenti alla realizzazione dell'opera nonché alla
Direzione dei Lavori della stessa. La sola corrisponderà il saldo dei relativi corrispettivi entro trenta Controparte_9 giorni dalla presentazione della fattura per ogni fase di progetto (lett. e) contratto).
8 Come correttamente rilevato dal UN, quindi, la società appellata AJ è estranea all'obbligo di affidamento dell'attività progettuale per le fasi successive alla aggiudicazione in favore delle esecutrici, e la relativa pretesa risarcitoria, conseguente all'asserito inadempimento di detta obbligazione, è, nei suoi confronti, infondata.
Né può ravvisarsi una responsabilità solidale della AJ solo in quanto firmataria del contratto, trattandosi di responsabilità risarcitoria che discende dal contestato inadempimento di un obbligo che solo
[...]
aveva contrattualmente assunto. CP_3
La solidarietà tra le società committenti, valorizzata dall'appellante, viene, infatti, prevista in contratto con riferimento alle sole obbligazioni di pagamento del corrispettivo (cfr. lett. g) contratto).
Va, infine, disatteso il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, lamentando la violazione del D.M. 55/2014 e individuando diversi profili di errore.
Il valore della causa è stato correttamente individuato dal UN con riferimento alle diverse domande di pagamento e risarcitorie formulate dall'attrice nei confronti delle convenute, di cui ha chiesto la condanna in solido.
A fronte della specifica quantificazione delle domande, non può farsi dunque riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, come richiesto nell'argomentazione del motivo.
L'appellante censura la liquidazione dei compensi professionali operata in favore del
[...]
e di AJ TÀ s.r.l. in € 16.700,00 per ciascuna delle due società convenute, aventi la CP_2 medesima posizione processuale ed assistite dal medesimo difensore.
Ritiene l'appellante che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto citato, il UN avrebbe dovuto liquidare le spese per intero in favore della prima parte rappresentata, e nei limiti del 20% in favore della seconda parte, pervenendo, con riferimento allo scaglione utilizzato dal UN (da €520.000,00 fino a €1.000.000,00), e applicando i minimi tariffari, alla somma complessiva di € 19.777,20 (€ 16.481,00 per la prima parte processuale rappresentata ed € 3.296,20 per la seconda parte), oltre accessori”. (pag. 21 atto di appello).
La doglianza non coglie nel segno.
La liquidazione operata dal UN è corretta rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, nella formulazione applicabile ratione temporis.
9 Invero, considerato il valore della causa, superiore ad € 520.00,00, applicando, quindi, la maggiorazione del 30% sui parametri numerici dello scaglione da € 260.000,00 fino a € 520.000,00 (ex art. 6) e la maggiorazione del 30% per l'assistenza di altra parte oltre la prima, si perviene alla somma di €
36.144,03.
Ne consegue che l'importo liquidato dal primo giudice, suddiviso tra le due parti costituite, è inferiore all'importo tabellare, individuato nei termini sopra precisati, e appare, in ogni caso, congruo in considerazione delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa (cd. parametri medi) non richiede una specifica motivazione. (Cass. ordinanza n.
12093/2018; Cass. n. 12093/2018).
Non può, inoltre, trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese nei confronti del , in ragione della improcedibilità della domanda conseguente ad un Controparte_2 evento determinatosi in corso di causa, e della notifica dell'atto di riassunzione, effettuata solo in quanto parte del giudizio, per mere ragioni di ritualità.
Invero, con l'atto di riassunzione, l'odierna appellante ha riproposto, anche nei confronti del
[...]
, le domande di cui all'atto di citazione, chiedendone la condanna, Controparte_15 imponendo al convenuto lo svolgimento di una difesa tecnica, solo parzialmente coincidente con quella svolta dall'altra parte costituita con il patrocinio del medesimo difensore.
Quanto alla liquidazione della fase istruttoria, la statuizione appare conforme al principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che, nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. (Cass. ordinanza n.
8651/2023; Cass. ordinanza n. 29857/2023).
Infine, l'appellante censura la liquidazione delle spese operata in favore del . Controparte_3
Nella sentenza impugnata il UN ha liquidato, in favore del , la somma di € 7.600,00 per CP_3 compensi, escludendo la fase della trattazione-istruzione, poiché la domanda è stata proposta solo in fase di precisazione delle conclusioni.
10 Rispetto a detta liquidazione, l'appellante invoca l'applicabilità dei minimi tariffari, tenuto conto che la costituzione è avvenuta solo in fase di precisazione delle conclusioni e avuto riguardo all'errore materiale commesso, ammesso dalla stessa parte attrice, di notificare il ricorso in riassunzione anche nei confronti del fallimento (pag. 22 atto di appello).
Anche in questo caso la liquidazione dei compensi appare corretta e condivisibile, in quanto i compensi riconosciuti sono inferiore ai valori tabellari e in ogni caso coerenti con la natura della causa e con l'attività prestata.
L'appello va pertanto integralmente rigettato senza necessità dei chiesti accertamenti istruttori, che appaiono ultronei e irrilevanti ai fini della decisione.
Nei rapporti tra l'appellante e la società AJ TÀ s.r.l. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, per le cause di valore superiore ad € 520.00,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese, applicandosi il meccanismo di cui all'art. 6 del d.m. citato con un aumento percentuale sui parametri previsti per lo scaglione inferiore che stimasi equo contenere nel 5%, e con attribuzione all'avvocato Leonardo
Limberti, dichiaratosi antistatario.
Vanno invece integralmente compensate le spese del grado tra l'appellante e il
[...]
, stante la funzione di mera litis denuntiatio della notifica del Controparte_22 gravame, non essendo stata impugnata la statuizione di improcedibilità resa nei confronti di tale parte.
Nulla per le spese nei confronti del rimasto contumace nel Controparte_13 giudizio di appello.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore dell'appellata AJ
TÀ s.r.l., che liquida in € 10.563,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in
11 misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato
Leonardo Limberti;
- Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e il Controparte_22 liquidazione coatta amministrativa;
- Nulla per spese nei confronti del Controparte_13
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso il 22.4.2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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