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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7262 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito di udienza di discussione del 14 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 6483 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palomba, presso cui è elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 58, giusta procura in atti, ricorrente e in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. domiciliato, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala resistente avente ad oggetto: anf per se stesso
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare di pensione di reversibilità ai superstiti e di aver presentato istanza amministrativa, in data 04.05.2022, per ottenere l'erogazione degli assegni al nucleo familiare, ai sensi della disciplina di legge e della sentenza n.7668\1996 della Corte di cassazione, rigettata dall per insussistenza del requisito sanitario. CP_1
Deduce la sussistenza dei presupposti sanitari e socioeconomici per ottenere il beneficio richiesto e chiede pertanto il riconoscimento del diritto azionato, con la condanna dell al pagamento del dovuto. CP_1
L' convenuto si è costituito, eccependo la prescrizione del Controparte_2 credito azionato, nonché deducendo la infondatezza della stessa , concludendo per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita anche mediante espletamento di CTU medica, ritualmente depositata. All'esito dell'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ( Cass Sez. L, Sentenza n. 7668 del 20/08/1996; Cass Sez. L, Sentenza n. 13200 del 09/09/2003). Nella specie, non risulta la prova del possesso del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro.
Dalle risultanze della Ctu medica, disposta ed eseguita nel presente giudizio, si evince che “ Le patologie sofferte dalla ricorrente sono da considerare di scarso impatto sulla salute generale;
vengono controllate dal punto di vista terapeutico con uso di farmaci specifici e non determinano una inabilità al proficuo lavoro. Pertanto non sono presenti infermità o difetti fisici o mentali che possano determinare un'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro e con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età .” Ritiene il tribunale che le valutazioni del predetto Ctu appaiono pienamente utilizzabili, tenuto conto che le stesse vengono parametrate, in sostanza, alla capacità di lavoro generica e specifica, rilevante per il giudizio medico circa l'inabilità al proficuo lavoro, requisito costitutivo del diritto azionato dalla ricorrente. Le stesse appaiono, inoltre, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze documentali in atti, nonché immuni da vizi logici. Deve, in particolare, ritenersi che il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza della suddetta inabilità assoluta, con una presunzione assoluta e che, nel caso di specie, l'accertamento peritale condotto consente di superare la presunzione semplice connessa all'età, ove si consideri il riferimento fatto dall'ausiliario anche alla insussistenza di difficoltà preesistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. La mancanza della prova predetta comporta il rigetto del ricorso. Il ricorso va respinto. Sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp att. C.p.c. per l'esonero della parte privata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: respinge il ricorso;
dichiara la parte privata ricorrente esonerata dalle spese di lite. Liquida le spese di Ctu come da separato decreto. Napoli, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice unico del lavoro, dott. Luigi Ruoppolo, all'esito di udienza di discussione del 14 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 6483 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palomba, presso cui è elettivamente domiciliato in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 58, giusta procura in atti, ricorrente e in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. domiciliato, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala resistente avente ad oggetto: anf per se stesso
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere titolare di pensione di reversibilità ai superstiti e di aver presentato istanza amministrativa, in data 04.05.2022, per ottenere l'erogazione degli assegni al nucleo familiare, ai sensi della disciplina di legge e della sentenza n.7668\1996 della Corte di cassazione, rigettata dall per insussistenza del requisito sanitario. CP_1
Deduce la sussistenza dei presupposti sanitari e socioeconomici per ottenere il beneficio richiesto e chiede pertanto il riconoscimento del diritto azionato, con la condanna dell al pagamento del dovuto. CP_1
L' convenuto si è costituito, eccependo la prescrizione del Controparte_2 credito azionato, nonché deducendo la infondatezza della stessa , concludendo per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita anche mediante espletamento di CTU medica, ritualmente depositata. All'esito dell'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ( Cass Sez. L, Sentenza n. 7668 del 20/08/1996; Cass Sez. L, Sentenza n. 13200 del 09/09/2003). Nella specie, non risulta la prova del possesso del requisito dell'inabilità al proficuo lavoro.
Dalle risultanze della Ctu medica, disposta ed eseguita nel presente giudizio, si evince che “ Le patologie sofferte dalla ricorrente sono da considerare di scarso impatto sulla salute generale;
vengono controllate dal punto di vista terapeutico con uso di farmaci specifici e non determinano una inabilità al proficuo lavoro. Pertanto non sono presenti infermità o difetti fisici o mentali che possano determinare un'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro e con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età .” Ritiene il tribunale che le valutazioni del predetto Ctu appaiono pienamente utilizzabili, tenuto conto che le stesse vengono parametrate, in sostanza, alla capacità di lavoro generica e specifica, rilevante per il giudizio medico circa l'inabilità al proficuo lavoro, requisito costitutivo del diritto azionato dalla ricorrente. Le stesse appaiono, inoltre, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze documentali in atti, nonché immuni da vizi logici. Deve, in particolare, ritenersi che il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza della suddetta inabilità assoluta, con una presunzione assoluta e che, nel caso di specie, l'accertamento peritale condotto consente di superare la presunzione semplice connessa all'età, ove si consideri il riferimento fatto dall'ausiliario anche alla insussistenza di difficoltà preesistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. La mancanza della prova predetta comporta il rigetto del ricorso. Il ricorso va respinto. Sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp att. C.p.c. per l'esonero della parte privata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: respinge il ricorso;
dichiara la parte privata ricorrente esonerata dalle spese di lite. Liquida le spese di Ctu come da separato decreto. Napoli, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo