Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3637/2024
VERBALE DI UDIENZA del 27 maggio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Stefano Pellegrino, anche per delega dell'Avv.
Pasquale Pellegrino.
Perl'INPS, parte ricorrente, l'Avv. Marco Gagliostro, per delega degli
Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
2024 vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ),, rappresentato e difeso, Parte 1 (C.F. C.F.
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino ( C.F.: [...] C.F. 2 ) e dall'Avv. Stefano Pellegrino (C.F. Codice Fiscale 3 ), giusta procura in atti;
ricorrente;
E
Controparte_1
( CP_1 I codice fiscale P.IVA 1 con sede centrale in Roma, Via Ciro il
Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola
Micheli (c.f. C.F. 4 e Dario Cosimo Adornato
( Codice Fiscale 5
), in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti. Dott. Persona 1
resistente
All'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS Con ricorso depositato in data 18.12.2024, l'odierno ricorrente, conveniva 1' CP_1 innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando che l' CP_1 in data 29.01.2020, inviava CP 2 con il quale lo informava che la pensione Cat. AS n. 04016146 era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2018, sulla base delle informazioni acquisite dalla sede e che nel periodo che andava dal 01.01.2019 al 31.12.2019 era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo di euro
941,07; lo informava, infine, che l'importo della stessa pensione, a decorrere da marzo 2020 era stato determinato in € 308,82. Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 24.06.2024, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato Provinciale, respinto. A sostegno della propria pretesa, deduceva che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. In ogni caso, le somme dovute all' CP_1 in dipendenza del ricalcolo delle somme connesse al trattamento previdenziale attribuito al percipiente, andavano limitate solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, dato atto che il Mod. TE08, portante la data del 29.01.2020, si riferiva al periodo che va dal
01.01.2019 al 31.12.2019, andava affermato che la prestazione erogata al ricorrente, non fosse ripetibile fino al provvedimento che avesse accertato l'indebito, ragion per cui la somma richiesta pari a € 941,07 percepita sulla pensione Cat. AS n° 04016146 non poteva essere considerata ripetibile. Quindi, concludeva chiedendo:" Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che il Sig. Parte 1 residente in [...],
non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' CP_1 con la comunicazione del 29.01.2020 e percepite sull'assegno sociale Cat. AS n° 04016146 per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019;2) Condannare, per l'effetto, l' CP_1 alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute per l'importo complessivo di € 941,07; 3) Condannare
l' CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde".
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' CP_1 il quale, a sostegno della propria pretesa deduceva che, l'indebito era stato accertato su assegno sociale cat. AS n. 04016146 con riliquidazione batch del 29.01.2020e il ricalcolo comprende la rideterminazione della prestazione dal 01.01.2019 al
31.12.2019, poiché il Sig. è divenuto titolare di pensione di Parte 1
vecchiaia cat. VO 10066082 liquidata in data 23.01.2019 con decorrenza
09/2018. Quindi concludeva chiedendo" rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa."
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Nel caso oggetto del presente giudizio poiché la contestazione concerne l'indebita erogazione di somme relative alla percezione dell'assegno sociale del ricorrente, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito assistenziale e, al fine di stabilire se sussistono i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' CP_1 occorre individuare la disciplina applicabile in materia. In termini generali, giova rammentare che, nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
Del resto, la sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale e previdenziale che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c è acclarato dalla Corte
Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, ha affermato che opera "in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile". Con specifico riferimento al sottosistema dell'indebito assistenziale, che qui viene in rilievo, la Corte Costituzionale evidenzia che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti - della loro
-
destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Ciò premesso, Occorre rammentare che il sottosistema dell'indebito assistenziale è tuttavia privo di una disciplina positiva specifica, inoltre, allo stesso non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali gli artt. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98. Le citate disposizioni, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del
2019).
Occorre, quindi, far riferimento ai principi vigenti in materia di indebito assistenziale come sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale di recente la Suprema Corte, con la sentenza n.13223 del 30.06.2020, è intervenuta statuendo che "In tema di indebito assistenziale,
in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere."
Tale arresto si pone in linea con l'orientamento tracciato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 26036 del 15.10.2019 che, in materia d'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, stabilisce che "è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Infine, si richiama la sentenza n. 28771 del 9.11.2018 della Suprema Corte che ugualmente aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dovendo applicare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 29.01.2020 se ne deduce che solo da tale momento l' CP_1 potrà legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
Non essendo, quindi, configurabile alcun comprovato dolo omissivo dell'accipiens, ne deriva la piena applicazione del principio di diritto che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte prima dell'adozione del provvedimento di rettifica e, quindi, nella specie l'irripetibilità di tutti i ratei di assegno sociale corrisposti antecedentemente in quanto erogati prima della rettifica del trattamento intervenuta nel mese di gennaio 2020. A fronte di tali premesse, non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, nei termini dianzi esposti, relativamente all'accertamento della irripetibilità della somma, richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' CP 3 resistente. Le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1 e vanno liquidate ex d.m.
55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il Provvedimento di riliquidazione assegno sociale Cat. AS n° 04016146 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
e conseguentemente, condanna l' CP_1 alla restituzione delle somme, ove trattenute;
2) Condanna l' CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 886,00 spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari.
Palmi 27 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo