Articolo 1 della Legge 20 gennaio 1953, n. 55
Articolo 2
Versione
7 marzo 1953
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per il completamento di lavori demaniali, impianti vari ed approvvigionamento di materiali di arredamento per l'aeroporto civile di Ciampino.
La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 7 marzo 1953