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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Carrara (MS) il 03/05/1973 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Massa (MS) il 09/06/1969 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]O con l'Avv. Elisabetta Fieramonte presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in Massa (MS) il 21/08/1999 (anno 1999 atto n. 147 parte 2 serie A)
x separati consensualmente con verbale in data 8 novembre 2016, omologato con decreto del 5 dicembre 2016 con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
- (C.F. , a Segrate (MI) il 28 febbraio 2001, residente a Parte_3 C.F._3
Cassina De' Pecchi, Via Trento 1/E, cittadina italiana,
- ( , nata a [...] il [...], residente a Parte_4 C.F._4
Cassina De' Pecchi, Via Trento 1/E, cittadina italiana,
- ( ), nata a [...] il [...], residente a Parte_5 C.F._5
Cassina De' Pecchi, Via Trento 1/E, cittadina italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata presso l'abitazione Pt_5 familiare sita in Cassina De' Pecchi, Via Trento n. 1/E. Il padre e la madre eserciteranno, pertanto, congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza delle figlie. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
3) In considerazione del fatto che il 20 maggio 2025 diventerà maggiorenne, valutata Pt_5
l'indipendenza e la maturità della ragazza, i genitori sono intesi per la massima libertà e collaborazione nelle scelte di circa i pernottamenti e le visite con il padre. In particolare, il Pt_5 diritto di visita sarà concordato direttamente dal padre con . Pt_5
Per quanto concerne le festività, nulla è previsto in considerazione del fatto che , come innanzi Pt_5 detto, il 20 maggio 2025 raggiungerà la maggiore età.
4) La casa coniugale, sita in Cassina De' Pecchi, Via Trento n. 1/E è assegnata alla signora Parte_1 con tutto quanto in essa contenuto che l'abiterà con le figlie , e .
[...] Pt_5 Pt_3 Parte_4
Le spese condominiali ordinarie, afferenti la suddetta unità abitativa, saranno integralmente sostenute dalla signora così come le spese per le utenze della casa, quali a mero titolo esemplificativo, Pt_1 quelle per la fornitura dell'energia elettrica e del gas, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti e le altre imposte e tasse che fossero, ora o in futuro, a carico dell'utilizzatore.
Le spese condominiali di natura straordinaria saranno sostenute dai signori e Pt_1 Parte_2 proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà.
5) Il signor corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2 Pt_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...] - Banca Intesa San Paolo S.p.A.)
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , e , entro il giorno 10 di Pt_5 Pt_3 Parte_4 ogni mese, l'importo complessivo di € 1.700,00.- a decorrere dal mese di marzo 2025 e da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di marzo 2026. 6) Le spese straordinarie, individuate come da «Linee Guida spese extra assegno» approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le tempistiche e modalità ivi disciplinate:
«spese mediche (da documentare) che non richiedono il prevent ivo accordo : a) vi site specialisti che prescr itte dal pedi atra o medi co curant e;
b ) cure dentisti che presso strutt ure pubbli che;
c) t ratt amenti sanit ari prescritti dal medi co di base/ specialist a ed erogati dal Servi z io Sanit ario N azionale;
d) ti cket s sani tari;
e) occhiali o l ent i
a cont atto per us o non cos metico se prescritte dal lo spe cialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatr a di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanit ari o N azional e;
- spese medi che (da document ar e) che richi edono il prevent ivo accordo : a) cur e dentisti che, ort odont iche e oculi st iche presso st rutt ure privat e;
b) cure t ermali e fisiot erapi che;
c) trattamenti s anitari non erogati dal Servizio Sanit ario Nazionale, ovvero previsti dal Ser viz io Sanitario Nazional e ma eff ett uati pri vatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolasti che (da documentare) che non ri chi edono i l preventivo accordo : a) tasse scolast iche e univers itari e per la frequentazi one di i stit uti pubblici;
b) libri di testo;
c) mat erial e di cor redo s col asti co di inizi o anno comprensivo anche del la dotazione ri chi est a da lla s cuola per att ività sporti va rientrant e nell a ordi nar ia programmazione didattica;
d) dot azione informati ca ( pc/ t abl et) i mposta dall a scuola ovvero connes sa al pr ogramma di st udio diff erenzi ato (BES); e) assi curazione s colas tica;
f) f ondo cassa richie sto dalla scuol a;
g) git e scolastiche senza pernott ament o;
h) s pese per mezzi di trasporto pubbli co (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolasti che (da documentare) che ri chi edono i l preventivo accordo : a) tass e scol asti che e uni versitari e per la f requentazione di ist it uti pri vati;
b) git e scol asti che con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni pri vate;
d) cors i di specializzazione/ master e cor si post -uni versit ari in Italia e all'est ero;
e) all oggi o presso la sede uni v er sitari a;
- spese extras col asti che (da document are) che non ri chiedono il preventi vo accordo :
a) t empo prolungat o, pr e -s cuol a e dopo -scuola; b) centro ricreati vo esti vo
(oratori o, gr est, campus organizz ati da scuol e pubbli che o da enti territ orial i);
- s pese extras col asti che (da document are) che richiedono il preventi vo accordo : a) corsi di lingue;
b) cor si di musica e strument i musi cali;
c) att ivit à sporti ve e pert inent e abbigliament o e attr ez zature (comprese l e spese per iscrizioni a gar e e tornei ); d) s pese per attività ludi che e ri creati ve (pit tura, t eatro, boy - scout ) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) s pese per cons eguiment o delle pat ente di guida (corso e l ezi oni ); h ) acquist o e ma nut enz ione (comprensi vo di boll o e assicurazi one) per il mezzo di trasporto dei fi gli.
Avuto ri guar do alle spese s traordi nari e da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell 'i mmedi at ezza della richi esta (massi mo 10 gg.); in dif ett o, i l sil enzio sarà int es o come consenso alla r ichi est a.
Il genit ore anti ci pat ario dell e spese dovrà inviare (a mezzo e -mail, sms o what sapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esbor so sostenuto entro 30 giorni. Il rimbors o dovr à avvenir e ent ro i 15 giorni successivi alla ri chi est a».
7) Le parti concordano che l'assegno unico universale dal 1° gennaio 2025 sia percepito integralmente dalla signora Pt_1
8) Le parti dichiarano di vantare reciproci crediti;
il signor per l'assegno unico universale Parte_2 che la signora ha incassato dal 2022 al 2024 per intero e la signora per l'adeguamento Pt_1 Pt_1
Istat del contributo al mantenimento, dal dicembre 2016 al febbraio 2025, che il signor ha Parte_2 versato in parte.
Le parti dichiarano di compensare i rispettivi crediti e debiti sino a concorrenza e il signor Parte_2 si impegna a versare alla signora l'importo di € 1.000,00.- a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente intestato a quest'ultima IBAN [...] - Banca Intesa San Paolo
S.p.A.) entro il mese di marzo 2025, a saldo del residuo debito.
9) I signori e attestano che sono in una situazione Parte_2 Parte_1 di reciproca indipendenza economica e non hanno nulla da pretendere l'una dall'altro, talché ciascuno rinuncia reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile.
10) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
11) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma,
L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21 agosto 1999 in
Massa (MS) trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Massa al n. 147, parte 2, serie A, anno 1999 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cassina De' Pecchi dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG