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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG 25808/2024
Tribunale di Napoli
GIUDICE TUTELARE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25808 del Ruolo Generale Affari non Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Revoca inabilitazione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 27.08.1964, C.F. nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], C.F. , nato a [...] il Parte_6 C.F._6 Parte_7 15.7.1966, C.F. , nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 Parte_8
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9
nato a [...] il [...] residente in vico S. Mandato, 6 Napoli C.F. Parte_10 ; nato a [...] il13.01.1052, C.F. ; C.F._10 Controparte_1 C.F._11
nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. TECCE MARCO, presso il quale elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 1.7.2025 parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il P.M., a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024, i ricorrenti esponevano che, con sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 3327/02, era stata dichiarata la inabilitazione di , nato a [...] il [...], loro cugino;
CP_2 che veniva nominata curatrice;
che la predetta, nel tempo, in ragione del grave peggioramento Parte_1 delle condizioni di salute dell'inabilitato (diabetico e in dialisi tre volte a settimana) e del sostanziale accrescimento degli esborsi connessi alle sue condizioni, richiedeva sovente al GT lo svincolo parziale di RG 25808/2024
somme dalla Polizza n. 21222260387 “Capitale Sempre” a lui intestata;
che il GT, con provvedimento del 30.9.2024, aveva invitato il curatore a presentare con urgenza al Tribunale autonomo ricorso per la revoca della sentenza di inabilitazione e la contestuale nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio, allegando ogni utile certificazione medica e documentazione patrimoniale, al fine di dimostrare l'inadeguatezza dell'attuale misura di protezione;
che, di fatto, negli ultimi anni, le condizioni di salute di si CP_2 erano notevolmente aggravate, comportando un significativo incremento dell'impegno necessario a garantirgli adeguata assistenza, oltre ad un sostanziale aumento delle spese sanitarie.
Tanto premesso, chiedevano che venisse revocata l'inabilitazione di , con trasmissione degli CP_2 atti al GT per l'adozione a suo favore di idonea misura di protezione.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 25.2.2025, compariva , curatrice e cugina Parte_1 dell'inabilitato, con il proprio procuratore, la quale dichiarava che il cugino viveva con un badante h24, CP_2 oltre ad essere assistito, dalle 8.30-9 alle 13, da un'altra collaboratrice che seguiva il suo piano terapeutico;
che il costo per questa assistenza era di 1400 euro al mese per il badante, oltre extra per festivi, e 600 euro al mese per la collaboratrice, non inquadrata. Riferiva che l' era titolare di una pensione di circa 2300 Pt_4 euro mensili e che la zia deceduta aveva lasciato dei risparmi che erano stati reinvestiti in una polizza vita, di cui l'inabilitato era contraente e beneficiario, con controvalore attuale di circa 297 mila euro. Dichiarava, ancora, che la porzione di spese non coperta dall'importo della pensione (alimentari, sanitarie, utenze e condominio) veniva dalla stessa curatrice semestralmente anticipata, per poi chiedere uno svincolo parziale della polizza per le somme corrispondenti. Evidenziava, infine, che le spese erano aumentate nell'ultimo anno in considerazione dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'inabilitato, il quale veniva allo stato sottoposto a sedute di dialisi tre volte alla settimana, per l'insufficienza renale, riservandosi di depositare documentazione medica a riguardo.
All'esito dell'audizione della curatrice, il Giudice disponeva visita medica urgente sulla persona dell'inabilitato, al fine di attestare le condizioni di salute dello stesso e la capacità di provvedere alla cura dei propri interessi, presso l'Unità Geriatrica del distretto di competenza territoriale, rinviando per la verifica dell'esito all'udienza del 12.5.2025, poi rinviata al 23.6.2025 nell'attesa del deposito della predetta relazione.
All'udienza del 1.7.2025, veniva preliminarmente acquisita la relazione dell'Unità geriatrica competente del 27.6.2025; la curatrice ricorrente, , concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. La causa Parte_1 veniva quindi riservata in decisione al Collegio, con invio degli atti al p.m. per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero concludeva per la revoca della misura dell'inabilitazione in data 3.7.2025.
Orbene, dalle risultanze della visita geriatrica svoltasi in data 26.6.2025, oltre che dall'ulteriore documentazione versata in atti, si evince che le generali condizioni psico-fisiche dell'inabilitato sono notevolmente peggiorate rispetto al momento in cui fu disposta l'inabilitazione. La sentenza dell'8.1.2002, invero, dà atto di una mera insufficienza mentale di grado lieve, che rendeva l' parzialmente incapace Pt_4 di provvedere ai propri interessi.
La relazione geriatrica in atti attesta, invece, che il signor è affetto da Insufficienza Renale Cronica Pt_4 in fase uremica, in attuale trattamento emodialitico periodico per tramite di Catetere Venoso Centrale sec. Tesio;
anemia secondaria ad insufficienza eritropoietica renale;
disturbi del metabolismo minerale associati. Come patologie associate, sono state riscontrate colelitiasi in terapia con Sali biliari;
iperplasia della prostata;
disturbi psichici con alterazioni del comportamento;
parodontite cronica con parziale edentulia. Risulta, inoltre, un ritardo mentale del paziente, oltre che una difficoltà nella deambulazione autonoma, con andatura rallentata e qualche incertezza.
In tal senso, la valutazione geriatrica effettuata dal dott. ha concluso rilevando nell' la Per_1 Pt_4
“necessità di attività tutelare” nelle attività di base, oltre alla “non autosufficienza nelle attività strumentali della vita quotidiana”. RG 25808/2024
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l' versi, a causa delle già menzionate condizioni fisiche, Pt_4 oltre che psichiche, nell'impossibilità, seppur parziale, di provvedere autonomamente ad una proficua gestione dei suoi interessi personali e patrimoniali.
L'attuale misura dell'inabilitazione appare inadeguata al caso concreto, in quanto, fornendo una protezione limitata e di carattere esclusivamente patrimoniale, non è in grado di assicurare all' una tutela Pt_4 adeguata ed effettiva, che comprenda tanto la sua persona, quanto il suo patrimonio.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere disposta la revoca dell'inabilitazione di CP_2 e la trasmissione della presente sentenza al giudice tutelare competente per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, da individuarsi nel GT presso il Tribunale di Napoli, attesa la stabile dimora del predetto in Viale Colli Aminei n. 36, quale risultante dagli atti di causa.
Al fine di assicurare continuità di protezione ad appare, comunque, opportuno provvedere CP_2 alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, come da separata ordinanza.
Attesa la mancata costituzione del resistente, le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca l'inabilitazione dichiarata nei confronti di , nato a [...] il [...], dichiarata CP_2 con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3327/02;
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 429 c.c. e 49 lett. E) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e trasmettersi copia della stessa al giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli a cura della cancelleria;
c) provvede alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza;
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati
Tribunale di Napoli
GIUDICE TUTELARE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25808 del Ruolo Generale Affari non Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: Revoca inabilitazione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 27.08.1964, C.F. nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
nata a [...] il [...], C.F. , nato a [...] il Parte_6 C.F._6 Parte_7 15.7.1966, C.F. , nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 Parte_8
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9
nato a [...] il [...] residente in vico S. Mandato, 6 Napoli C.F. Parte_10 ; nato a [...] il13.01.1052, C.F. ; C.F._10 Controparte_1 C.F._11
nato il [...] a [...] e residente in [...] C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. TECCE MARCO, presso il quale elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 1.7.2025 parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il P.M., a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024, i ricorrenti esponevano che, con sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 3327/02, era stata dichiarata la inabilitazione di , nato a [...] il [...], loro cugino;
CP_2 che veniva nominata curatrice;
che la predetta, nel tempo, in ragione del grave peggioramento Parte_1 delle condizioni di salute dell'inabilitato (diabetico e in dialisi tre volte a settimana) e del sostanziale accrescimento degli esborsi connessi alle sue condizioni, richiedeva sovente al GT lo svincolo parziale di RG 25808/2024
somme dalla Polizza n. 21222260387 “Capitale Sempre” a lui intestata;
che il GT, con provvedimento del 30.9.2024, aveva invitato il curatore a presentare con urgenza al Tribunale autonomo ricorso per la revoca della sentenza di inabilitazione e la contestuale nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio, allegando ogni utile certificazione medica e documentazione patrimoniale, al fine di dimostrare l'inadeguatezza dell'attuale misura di protezione;
che, di fatto, negli ultimi anni, le condizioni di salute di si CP_2 erano notevolmente aggravate, comportando un significativo incremento dell'impegno necessario a garantirgli adeguata assistenza, oltre ad un sostanziale aumento delle spese sanitarie.
Tanto premesso, chiedevano che venisse revocata l'inabilitazione di , con trasmissione degli CP_2 atti al GT per l'adozione a suo favore di idonea misura di protezione.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 25.2.2025, compariva , curatrice e cugina Parte_1 dell'inabilitato, con il proprio procuratore, la quale dichiarava che il cugino viveva con un badante h24, CP_2 oltre ad essere assistito, dalle 8.30-9 alle 13, da un'altra collaboratrice che seguiva il suo piano terapeutico;
che il costo per questa assistenza era di 1400 euro al mese per il badante, oltre extra per festivi, e 600 euro al mese per la collaboratrice, non inquadrata. Riferiva che l' era titolare di una pensione di circa 2300 Pt_4 euro mensili e che la zia deceduta aveva lasciato dei risparmi che erano stati reinvestiti in una polizza vita, di cui l'inabilitato era contraente e beneficiario, con controvalore attuale di circa 297 mila euro. Dichiarava, ancora, che la porzione di spese non coperta dall'importo della pensione (alimentari, sanitarie, utenze e condominio) veniva dalla stessa curatrice semestralmente anticipata, per poi chiedere uno svincolo parziale della polizza per le somme corrispondenti. Evidenziava, infine, che le spese erano aumentate nell'ultimo anno in considerazione dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'inabilitato, il quale veniva allo stato sottoposto a sedute di dialisi tre volte alla settimana, per l'insufficienza renale, riservandosi di depositare documentazione medica a riguardo.
All'esito dell'audizione della curatrice, il Giudice disponeva visita medica urgente sulla persona dell'inabilitato, al fine di attestare le condizioni di salute dello stesso e la capacità di provvedere alla cura dei propri interessi, presso l'Unità Geriatrica del distretto di competenza territoriale, rinviando per la verifica dell'esito all'udienza del 12.5.2025, poi rinviata al 23.6.2025 nell'attesa del deposito della predetta relazione.
All'udienza del 1.7.2025, veniva preliminarmente acquisita la relazione dell'Unità geriatrica competente del 27.6.2025; la curatrice ricorrente, , concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. La causa Parte_1 veniva quindi riservata in decisione al Collegio, con invio degli atti al p.m. per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero concludeva per la revoca della misura dell'inabilitazione in data 3.7.2025.
Orbene, dalle risultanze della visita geriatrica svoltasi in data 26.6.2025, oltre che dall'ulteriore documentazione versata in atti, si evince che le generali condizioni psico-fisiche dell'inabilitato sono notevolmente peggiorate rispetto al momento in cui fu disposta l'inabilitazione. La sentenza dell'8.1.2002, invero, dà atto di una mera insufficienza mentale di grado lieve, che rendeva l' parzialmente incapace Pt_4 di provvedere ai propri interessi.
La relazione geriatrica in atti attesta, invece, che il signor è affetto da Insufficienza Renale Cronica Pt_4 in fase uremica, in attuale trattamento emodialitico periodico per tramite di Catetere Venoso Centrale sec. Tesio;
anemia secondaria ad insufficienza eritropoietica renale;
disturbi del metabolismo minerale associati. Come patologie associate, sono state riscontrate colelitiasi in terapia con Sali biliari;
iperplasia della prostata;
disturbi psichici con alterazioni del comportamento;
parodontite cronica con parziale edentulia. Risulta, inoltre, un ritardo mentale del paziente, oltre che una difficoltà nella deambulazione autonoma, con andatura rallentata e qualche incertezza.
In tal senso, la valutazione geriatrica effettuata dal dott. ha concluso rilevando nell' la Per_1 Pt_4
“necessità di attività tutelare” nelle attività di base, oltre alla “non autosufficienza nelle attività strumentali della vita quotidiana”. RG 25808/2024
Sulla base di tali risultanze, deve ritenersi che l' versi, a causa delle già menzionate condizioni fisiche, Pt_4 oltre che psichiche, nell'impossibilità, seppur parziale, di provvedere autonomamente ad una proficua gestione dei suoi interessi personali e patrimoniali.
L'attuale misura dell'inabilitazione appare inadeguata al caso concreto, in quanto, fornendo una protezione limitata e di carattere esclusivamente patrimoniale, non è in grado di assicurare all' una tutela Pt_4 adeguata ed effettiva, che comprenda tanto la sua persona, quanto il suo patrimonio.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere disposta la revoca dell'inabilitazione di CP_2 e la trasmissione della presente sentenza al giudice tutelare competente per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, da individuarsi nel GT presso il Tribunale di Napoli, attesa la stabile dimora del predetto in Viale Colli Aminei n. 36, quale risultante dagli atti di causa.
Al fine di assicurare continuità di protezione ad appare, comunque, opportuno provvedere CP_2 alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, come da separata ordinanza.
Attesa la mancata costituzione del resistente, le spese processuali devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca l'inabilitazione dichiarata nei confronti di , nato a [...] il [...], dichiarata CP_2 con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3327/02;
b) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 429 c.c. e 49 lett. E) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e trasmettersi copia della stessa al giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli a cura della cancelleria;
c) provvede alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza;
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati