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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47731 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CORLETO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Europa n.100, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), nato a Cassino (FR) in [...] il CP_1 C.F._2
10.07.1989, contumace;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la parte concludeva come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo: CP_1
che, con atto di compravendita del 09.03.2022, i fratelli e coeredi, e CP_2 CP_3
avevano venduto a l'immobile sito in Aquino, Via Emidio
[...] CP_1
Venditti n.14 al prezzo di € 20.000,00;
1 che i fratelli e coeredi avevano tuttavia omesso di notificarle la proposta di alienazione dell'immobile de quo ed il prezzo di vendita, in violazione del disposto di cui all'art. 732 c.c.; che, con lettera di diffida e messa in mora del 19.04.2022, aveva invitato CP_1
alla restituzione delle quote dell'appartamento di Via Emidio Venditti n. 14,
[...]
ma la missiva non veniva ritirata.
Ritenendo violato il diritto di prelazione riconosciutole dalla legge in ragione della propria qualità di coerede, concludeva, chiedendo:
“Nel merito:
I. Accertare e dichiarare il diritto di prelazione in capo alla Sig.ra Parte_1
sull'immobile sito in Aquino, Via Emidio Venditti n.14 per le ragioni sopra illustrate, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
II. Condannare il Sig. alla restituzione delle quote acquistate a fronte del CP_1
rimborso delle somme sostenute dal convenuto”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza del 29.11.2022.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinta l'istanza di interpello del convenuto contumace, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti il 05.06.2025.
<<<<<>>>>>
La domanda è infondata e, pertanto, da respingere.
Preliminarmente, va evidenziata l'integrità del contraddittorio laddove non si ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il coerede che esperisce l'azione di retratto successorio avverso l'acquirente delle quote ereditarie ed i coeredi alienanti.
Sul punto consolidata giurisprudenza afferma che: “il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre quando si deduce in giudizio un unico ed inscindibile rapporto giuridico plurisoggettivo, sicché la sentenza non
2 pronunciata nei confronti di tutti i partecipi al rapporto è inidonea a produrre effetti sostanziali - ed è perciò inutiliter data - sia verso i soggetti pretermessi che verso quelli presenti nel processo. Tale situazione non si verifica relativamente all'azione esperita dal coerede contro l'estraneo acquirente della quota di comunione ereditaria, alienata da altro coerede in violazione del diritto di prelazione attribuito dall'art. 732 c.c., atteso che, con essa, il retraente consegue il risultato di sostituirsi al retrattato quale cessionario della quota, senza modificare in nulla, rispetto all'avvenuta cessione, la posizione giuridica del coerede alienante, che di conseguenza non ha veste di litisconsorte necessario” (Cassazione civile sez. II,
13/04/1988, n. 2934; conforme Cass. n. 59 del 3.1.2025).
Nel merito, la domanda è da ritenersi infondata in quanto rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Lamenta parte attrice la violazione del proprio diritto di prelazione ex art. 732 c.c. rispetto all'immobile sito in Aquino, Via Emidio Venditti n. 14, che assume acquistato pro quota per successione ereditaria del padre, avendo i fratelli ceduto al convenuto le rispettive quote di 1/3 ciascuno, senza provvedere alla notifica della proposta di alienazione e del prezzo di vendita.
Chiede quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto di prelazione, condannando l'acquirente alla restituzione delle quote acquistate a fronte del rimborso delle somme sostenute.
L'art. 732 c.c. testualmente afferma che “In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”, indicando espressamente quali legittimati all'esercizio dell'azione di retratto successorio i soggetti che rivestano la qualità di coerede.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice si è limitata ad affermare di essere Parte_1
sorella dei venditori e e comproprietaria dell'immobile per CP_2 CP_3
successione ereditaria del padre, senza nulla provare in merito.
3 In particolare, risulta depositato in atti esclusivamente l'atto di compravendita (all. 1), dal quale emerge che e hanno ceduto a CP_3 CP_4 CP_1
la quota dei 2/3 del detto immobile, acquistato per successione ab intestato di
[...]
, deceduto nel 2006. Per_1
Non risulta invece in alcun modo documentato il rapporto parentale dell'attrice rispetto al de cuius e ai venditori, e né la sua CP_3 CP_4 CP_3
qualità di erede.
Difetta quindi la prova del presupposto logico giuridico per l'esercizio del diritto di prelazione che l'attrice ha azionato in questa sede, ovvero della qualità di coerede, con conseguente infondatezza della domanda.
A ciò si aggiunga che la disposizione di cui all'art. 732 c.c. riconosce, in capo ai coeredi, il diritto di prelazione nell'ipotesi in cui un coerede alieni la propria quota ereditaria, esercitabile al ricorrere delle seguenti condizioni: persistenza della comunione ereditaria, alienazione onerosa, alienazione di una quota ereditaria, alienazione ad un terzo ed esistenza di un valido contratto.
Per univoca e costante giurisprudenza, l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti del terzo acquirente presuppone necessariamente che l'atto di alienazione abbia avuto ad oggetto una quota dell'eredità, o una parte della stessa, non ricorrendo tali presupposti nell'ipotesi in cui, invece, il contratto a titolo oneroso abbia riguardato un cespite determinato tra quelli caduti in comunione.
In quest'ultima ipotesi, la vendita da parte del coerede di singoli beni specificatamente determinati, facenti parti, unitamente ad altri beni, della comunione ereditaria, realizza un atto di disposizione avente ad oggetto non già la totalità dei diritti al medesimo spettanti sopra la massa comune ereditaria, bensì cose comprese nell'eredità. Siffatta fattispecie può integrare, secondo quella che è la volontà delle parti, una vendita sospensivamente condizionata all'attribuzione, in sede di divisione, contrattuale o giudiziale, all'alienante della piena proprietà di quel determinato cespite.
4 In tal caso, infatti, si realizzerebbe un'ipotesi di “vendita di esito divisionale”, in ragione della mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, con la conseguenza che l'efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo, con esclusione del pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare (Cass. 25462/2023; Cass. n. 26051/2014; Cass. n.
737/2012; Cass. n. 97/2011; Cass. n. 13704/1999).
Secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza, dunque, tale fattispecie integra un'ipotesi di condicio juris che si intenderà realizzata al momento della stipula dell'atto di divisione o della divisione giudiziale con l'assegnazione dell'immobile alla parte venditrice, intendendosi, in mancanza, la stessa condizione mancata. L'atto di vendita di esito divisionale non produce immediatamente l'effetto traslativo, né il corrispondente obbligo di pagamento del prezzo, neanche per la quota di comproprietà spettante al venditore al momento dell'atto, in quanto è subordinato nella sua interezza alla condizione sospensiva indicata.
In definitiva, la vendita di un bene facente parte di una comunione ereditaria ad opera di uno solo dei coeredi ha efficacia immediata meramente obbligatoria, senza alcuna produzione di effetti traslativi, sia pure limitatamente alla quota di spettanza del coerede venditore, proporzionale alla sua quota ereditaria. L'efficacia reale risulta essere differita ed eventuale, in dipendenza dell'apporzionamento divisionale del coerede venditore proprio con il bene già venduto, in quanto ciascun coerede è titolare solo della quota di eredità quale universitas e non anche di una quota ideale di ciascun bene ereditario, proporzionale alla quota ereditaria medesima.
Nel caso di vendita di singoli beni ereditari, dunque, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono inapplicabile la disciplina del retratto successorio che opera solo nel caso di alienazione della quota ereditaria, e non anche quando vengono alienati, integralmente o pro quota, singoli cespiti ereditari, qualora essi siano assegnati all'alienante con la divisione (alienazione dell'esito divisionale). Alla divisione,
5 infatti, parteciperà comunque il coerede ancora contitolare dell'eredità, in quanto l'alienazione è subordinata al compimento dell'atto di divisione e all'attribuzione di quei beni all'alienante. In questo caso, l'avente causa non acquista la titolarità, quindi il diritto di partecipazione con gli altri contitolari (coeredi) al patrimonio ereditario e il diritto alla divisione, dato che alla divisione parteciperà il coerede alienante nella sua qualità di titolare della quota ereditaria e l'efficacia dell'alienazione dei singoli beni è subordinata all'attribuzione dei beni alienati proprio al coerede alienante.
Peraltro, da tale premessa giuridica, non discende inevitabilmente che allorché nell'alienazione non risultino coinvolti tutti i beni che compongono la quota ereditaria, per essere stata la traslazione limitata a certi beni determinati, con pretermissione di altri, il retratto successorio debba essere sempre escluso, dovendosi, invece, desumere dagli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante, e di considerare, in vista di tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota, o di parte di questa: ciò equivale a dire che, quando risulti l'intento cennato, perde ogni rilevanza giuridica la quantità e la misura dei beni trasferiti, di guisa che anche la traslazione di un solo bene (quando sia diretta al fine in discorso, ed il bene venga considerato come entità economica rappresentativa della quota, o di parte di essa) può essere considerata realizzante l'inconveniente che l'art. 732, comma 1, cod. civ. tende ad evitare e, perciò, passibile di retratto (Cass. n. 3049/1997).
I medesimi principi trovano applicazione anche in caso di vendita di quota di bene ereditario: si tratta di una vendita obbligatoria ossia ad efficacia immediata meramente obbligatoria, alla stessa stregua di chi vende l'intero bene comune e non già una quota dello stesso, ciò in forza dell'effetto retroattivo della divisione di cui all'articolo 757 c.c.; e, dunque, se in sede di divisione il bene di cui si è disposto in favore di terzi solo di una quota viene assegnata al coerede alienante, alla parte acquirente spetterà solo una parte dello stesso.
6 Nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo al coerede alienante e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene o i beni oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa, allora troverà applicazione la disciplina del retratto successorio.
Premesso questi principi generali, occorre evidenziare come nel caso odierno non solo l'attrice abbia omesso di provare la propria qualità di erede, ma abbia altresì omesso ogni allegazione in merito alla consistenza dell'asse ereditario al fine di comprovare l'eventuale intento dei contraenti di realizzare una cessione di quota ereditaria e non del singolo bene, con conseguente operatività del retratto successorio.
La domanda risulta quindi sfornita di prova anche sotto tale profilo e dunque da respingere.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
Così deciso in Roma 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'ufficio per il processo dott.sse e Persona_2 Parte_2
[...]
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47731 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CORLETO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Europa n.100, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
(C.F. ), nato a Cassino (FR) in [...] il CP_1 C.F._2
10.07.1989, contumace;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la parte concludeva come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo: CP_1
che, con atto di compravendita del 09.03.2022, i fratelli e coeredi, e CP_2 CP_3
avevano venduto a l'immobile sito in Aquino, Via Emidio
[...] CP_1
Venditti n.14 al prezzo di € 20.000,00;
1 che i fratelli e coeredi avevano tuttavia omesso di notificarle la proposta di alienazione dell'immobile de quo ed il prezzo di vendita, in violazione del disposto di cui all'art. 732 c.c.; che, con lettera di diffida e messa in mora del 19.04.2022, aveva invitato CP_1
alla restituzione delle quote dell'appartamento di Via Emidio Venditti n. 14,
[...]
ma la missiva non veniva ritirata.
Ritenendo violato il diritto di prelazione riconosciutole dalla legge in ragione della propria qualità di coerede, concludeva, chiedendo:
“Nel merito:
I. Accertare e dichiarare il diritto di prelazione in capo alla Sig.ra Parte_1
sull'immobile sito in Aquino, Via Emidio Venditti n.14 per le ragioni sopra illustrate, con conseguente richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
II. Condannare il Sig. alla restituzione delle quote acquistate a fronte del CP_1
rimborso delle somme sostenute dal convenuto”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza del 29.11.2022.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinta l'istanza di interpello del convenuto contumace, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti il 05.06.2025.
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La domanda è infondata e, pertanto, da respingere.
Preliminarmente, va evidenziata l'integrità del contraddittorio laddove non si ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il coerede che esperisce l'azione di retratto successorio avverso l'acquirente delle quote ereditarie ed i coeredi alienanti.
Sul punto consolidata giurisprudenza afferma che: “il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre quando si deduce in giudizio un unico ed inscindibile rapporto giuridico plurisoggettivo, sicché la sentenza non
2 pronunciata nei confronti di tutti i partecipi al rapporto è inidonea a produrre effetti sostanziali - ed è perciò inutiliter data - sia verso i soggetti pretermessi che verso quelli presenti nel processo. Tale situazione non si verifica relativamente all'azione esperita dal coerede contro l'estraneo acquirente della quota di comunione ereditaria, alienata da altro coerede in violazione del diritto di prelazione attribuito dall'art. 732 c.c., atteso che, con essa, il retraente consegue il risultato di sostituirsi al retrattato quale cessionario della quota, senza modificare in nulla, rispetto all'avvenuta cessione, la posizione giuridica del coerede alienante, che di conseguenza non ha veste di litisconsorte necessario” (Cassazione civile sez. II,
13/04/1988, n. 2934; conforme Cass. n. 59 del 3.1.2025).
Nel merito, la domanda è da ritenersi infondata in quanto rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
Lamenta parte attrice la violazione del proprio diritto di prelazione ex art. 732 c.c. rispetto all'immobile sito in Aquino, Via Emidio Venditti n. 14, che assume acquistato pro quota per successione ereditaria del padre, avendo i fratelli ceduto al convenuto le rispettive quote di 1/3 ciascuno, senza provvedere alla notifica della proposta di alienazione e del prezzo di vendita.
Chiede quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto di prelazione, condannando l'acquirente alla restituzione delle quote acquistate a fronte del rimborso delle somme sostenute.
L'art. 732 c.c. testualmente afferma che “In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”, indicando espressamente quali legittimati all'esercizio dell'azione di retratto successorio i soggetti che rivestano la qualità di coerede.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice si è limitata ad affermare di essere Parte_1
sorella dei venditori e e comproprietaria dell'immobile per CP_2 CP_3
successione ereditaria del padre, senza nulla provare in merito.
3 In particolare, risulta depositato in atti esclusivamente l'atto di compravendita (all. 1), dal quale emerge che e hanno ceduto a CP_3 CP_4 CP_1
la quota dei 2/3 del detto immobile, acquistato per successione ab intestato di
[...]
, deceduto nel 2006. Per_1
Non risulta invece in alcun modo documentato il rapporto parentale dell'attrice rispetto al de cuius e ai venditori, e né la sua CP_3 CP_4 CP_3
qualità di erede.
Difetta quindi la prova del presupposto logico giuridico per l'esercizio del diritto di prelazione che l'attrice ha azionato in questa sede, ovvero della qualità di coerede, con conseguente infondatezza della domanda.
A ciò si aggiunga che la disposizione di cui all'art. 732 c.c. riconosce, in capo ai coeredi, il diritto di prelazione nell'ipotesi in cui un coerede alieni la propria quota ereditaria, esercitabile al ricorrere delle seguenti condizioni: persistenza della comunione ereditaria, alienazione onerosa, alienazione di una quota ereditaria, alienazione ad un terzo ed esistenza di un valido contratto.
Per univoca e costante giurisprudenza, l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti del terzo acquirente presuppone necessariamente che l'atto di alienazione abbia avuto ad oggetto una quota dell'eredità, o una parte della stessa, non ricorrendo tali presupposti nell'ipotesi in cui, invece, il contratto a titolo oneroso abbia riguardato un cespite determinato tra quelli caduti in comunione.
In quest'ultima ipotesi, la vendita da parte del coerede di singoli beni specificatamente determinati, facenti parti, unitamente ad altri beni, della comunione ereditaria, realizza un atto di disposizione avente ad oggetto non già la totalità dei diritti al medesimo spettanti sopra la massa comune ereditaria, bensì cose comprese nell'eredità. Siffatta fattispecie può integrare, secondo quella che è la volontà delle parti, una vendita sospensivamente condizionata all'attribuzione, in sede di divisione, contrattuale o giudiziale, all'alienante della piena proprietà di quel determinato cespite.
4 In tal caso, infatti, si realizzerebbe un'ipotesi di “vendita di esito divisionale”, in ragione della mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, con la conseguenza che l'efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo, con esclusione del pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare (Cass. 25462/2023; Cass. n. 26051/2014; Cass. n.
737/2012; Cass. n. 97/2011; Cass. n. 13704/1999).
Secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza, dunque, tale fattispecie integra un'ipotesi di condicio juris che si intenderà realizzata al momento della stipula dell'atto di divisione o della divisione giudiziale con l'assegnazione dell'immobile alla parte venditrice, intendendosi, in mancanza, la stessa condizione mancata. L'atto di vendita di esito divisionale non produce immediatamente l'effetto traslativo, né il corrispondente obbligo di pagamento del prezzo, neanche per la quota di comproprietà spettante al venditore al momento dell'atto, in quanto è subordinato nella sua interezza alla condizione sospensiva indicata.
In definitiva, la vendita di un bene facente parte di una comunione ereditaria ad opera di uno solo dei coeredi ha efficacia immediata meramente obbligatoria, senza alcuna produzione di effetti traslativi, sia pure limitatamente alla quota di spettanza del coerede venditore, proporzionale alla sua quota ereditaria. L'efficacia reale risulta essere differita ed eventuale, in dipendenza dell'apporzionamento divisionale del coerede venditore proprio con il bene già venduto, in quanto ciascun coerede è titolare solo della quota di eredità quale universitas e non anche di una quota ideale di ciascun bene ereditario, proporzionale alla quota ereditaria medesima.
Nel caso di vendita di singoli beni ereditari, dunque, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono inapplicabile la disciplina del retratto successorio che opera solo nel caso di alienazione della quota ereditaria, e non anche quando vengono alienati, integralmente o pro quota, singoli cespiti ereditari, qualora essi siano assegnati all'alienante con la divisione (alienazione dell'esito divisionale). Alla divisione,
5 infatti, parteciperà comunque il coerede ancora contitolare dell'eredità, in quanto l'alienazione è subordinata al compimento dell'atto di divisione e all'attribuzione di quei beni all'alienante. In questo caso, l'avente causa non acquista la titolarità, quindi il diritto di partecipazione con gli altri contitolari (coeredi) al patrimonio ereditario e il diritto alla divisione, dato che alla divisione parteciperà il coerede alienante nella sua qualità di titolare della quota ereditaria e l'efficacia dell'alienazione dei singoli beni è subordinata all'attribuzione dei beni alienati proprio al coerede alienante.
Peraltro, da tale premessa giuridica, non discende inevitabilmente che allorché nell'alienazione non risultino coinvolti tutti i beni che compongono la quota ereditaria, per essere stata la traslazione limitata a certi beni determinati, con pretermissione di altri, il retratto successorio debba essere sempre escluso, dovendosi, invece, desumere dagli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante, e di considerare, in vista di tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota, o di parte di questa: ciò equivale a dire che, quando risulti l'intento cennato, perde ogni rilevanza giuridica la quantità e la misura dei beni trasferiti, di guisa che anche la traslazione di un solo bene (quando sia diretta al fine in discorso, ed il bene venga considerato come entità economica rappresentativa della quota, o di parte di essa) può essere considerata realizzante l'inconveniente che l'art. 732, comma 1, cod. civ. tende ad evitare e, perciò, passibile di retratto (Cass. n. 3049/1997).
I medesimi principi trovano applicazione anche in caso di vendita di quota di bene ereditario: si tratta di una vendita obbligatoria ossia ad efficacia immediata meramente obbligatoria, alla stessa stregua di chi vende l'intero bene comune e non già una quota dello stesso, ciò in forza dell'effetto retroattivo della divisione di cui all'articolo 757 c.c.; e, dunque, se in sede di divisione il bene di cui si è disposto in favore di terzi solo di una quota viene assegnata al coerede alienante, alla parte acquirente spetterà solo una parte dello stesso.
6 Nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo al coerede alienante e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene o i beni oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa, allora troverà applicazione la disciplina del retratto successorio.
Premesso questi principi generali, occorre evidenziare come nel caso odierno non solo l'attrice abbia omesso di provare la propria qualità di erede, ma abbia altresì omesso ogni allegazione in merito alla consistenza dell'asse ereditario al fine di comprovare l'eventuale intento dei contraenti di realizzare una cessione di quota ereditaria e non del singolo bene, con conseguente operatività del retratto successorio.
La domanda risulta quindi sfornita di prova anche sotto tale profilo e dunque da respingere.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
Così deciso in Roma 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'ufficio per il processo dott.sse e Persona_2 Parte_2
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