Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4699/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. ZANINOTTO ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. MOROSINI FEDERICA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
“1. Disporsi l'affido condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte religiose e alla residenza abituale delle minori, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle stesse.
2. I genitori concordano il collocamento paritario delle figlie e come da Per_1 Per_2
calendario che segue:
Settimana 1 e 3: il lunedì e il martedì le figlie staranno con la madre, con pernottamento.
Sarà quest'ultima a portarle a scuola il mercoledì mattina. Il padre andrà a prendere le figlie il mercoledì all'uscita della scuola e staranno con lui sino alla domenica, con pernottamento.
Sarà il padre ad accompagnarle a scuola il lunedì mattina.
Settimana 2 e 4: il lunedì, dall'uscita di scuola, sino al martedì, con pernottamento, le figlie staranno con la madre. Sarà quest'ultima a portarle a scuola il mercoledì mattina. Il padre andrà a prendere le figlie al termine dell'orario scolastico e resteranno con lui sino al giovedì,
con pernottamento. Sarà il padre ad accompagnare a scuola le figlie il venerdì mattina,
mentre la madre andrà a prenderle al termine dell'orario scolastico e staranno con lei sino alla domenica sera, con pernottamento. Sarà la madre ad accompagnare a scuola le figlie il lunedì mattina.
Tale modalità di visita verrà seguita anche durante il periodo delle vacanze estive, natalizie,
di carnevale e pasquali (fatta eccezione per quanto sotto indicato).
Durante le vacanze estive le figlie e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 Per_2 pagina 2 di 10 settimane, anche non consecutive. I genitori si comunicheranno il periodo in cui terranno le figlie entro il 30 aprile di ogni anno.
I giorni di Natale e di Capodanno verranno alternati di anno in anno tra i genitori, così come i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché le festività nazionali (25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale etc) e relativi ponti.
Verranno, altresì, alternati di anno in anno i giorni di Natale e di Pasqua.
Il compleanno di ciascuna figlia verrà trascorso con entrambi i genitori.
Il regime di visita sopra descritto potrà essere modificato di comune accordo dai genitori,
tenuto conto degli impegni personali e professionali degli stessi e delle future esigenze scolastiche e/o parascolastiche delle figlie.
3. La residenza abituale delle figlie sarà fissata presso l'abitazione materna sita in Verona, Via
Luigi Galvani n. 33, ove la madre si trasferirà entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4. Il NO continuerà a vivere presso l'abitazione familiare. Parte_1
5. Disporsi l'obbligo del NO di corrispondere, dal mese di aprile 2025, Parte_1
alla GN la somma mensile di €1.500,00 (euro millecinquecento/00), Controparte_1
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge a far data dal mese di aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2
Somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie della GN , già note alle parti. CP_1
6. L'assegno unico universale in favore di entrambe le figlie, attualmente di €50,00 circa per ciascuna figlia, sarà interamente percepito dalla GN . Quest'ultima si Controparte_1
impegna per gli anni futuri a presentare la domanda dell'assegno unico universale allegando il proprio ISEE. pagina 3 di 10 7. Le detrazioni delle spese per le figlie spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore qualora previste dalla normativa in materia.
8. Le spese accessorie e straordinarie in favore delle figlie e così come previste Per_1 Per_2
dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona da ultimo siglato in data 13.12.2024, che qui di seguito si riportano, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero:
- spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_2
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limi di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonchè
interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono uno preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle pagina 4 di 10 degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
- spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
- spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il genitore che anticipa la spesa sottoporrà all'altro genitore, entro il giorno 10 di ogni mese, pagina 5 di 10 il resoconto, corredato dai relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento, delle spese straordinarie sostenute il mese precedente. Con l'obbligo da parte del genitore, che deve rimborsare la spesa anticipata dall'altro, di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto resoconto, fermo restando che in caso di spese mediche sanitarie, che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti,
il genitore anticipatario dovrà darne tempestiva informazione all'altro genitore.
9. Al fine di un'equa redistribuzione della ricchezza accumulata durante la convivenza,
nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, la GN si obbliga a Controparte_1
trasferire, con separato atto notarile, in favore del NO , che si obbliga ad Parte_1
accettare, la proprietà della propria quota pari ad ½ (un mezzo) dell'immobile in comproprietà
tra le parti, sito in Verona, via Cardinale Massaia n. 3, costituita da abitazione svolgentesi su tre piani fuori terra (terra, primo e secondo) con annesse due cantine al piano sottostrada, il tutto di complessivi nove vani catastali nonché due garages pertinenziali al piano terra. Il tutto catastalmente censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Verona, come segue:
Foglio 207
mappale 281 – subalterno 3 – Via Cardinale Massaia n. 5 – Zona censuaria 3 – Piani S1-T-
1-2 – Categoria A/3 – Classe 3- vani 9 (nove) – Superficie Catastale mq 207 – Rendita
Catastale Euro 836,66;
mappale 281 – subalterno 5 – Via Cardinale Massaia n. 5 – Zona censuaria 3 – Piano T -
Categoria C/6 – Classe 2 – Consistenza mq. 12 (dodici) – Superficie Catastale mq. 13 –
Rendita Catastale Euro 31,61;
mappale 281 – subalterno 6 – Via Cardinale Massaia n.5 – Zona censuaria 3 – Piano T
Categoria C/6 – Classe 2 – Consistenza mq. 12 (dodici) – Superficie Catastale mq. 13 –
Rendita Catastale Euro 31,61; pagina 6 di 10 o come meglio identificato in sede di rogito notarile.
Quale corrispettivo di detto trasferimento, si pattuisce l'accollo da parte del NO Parte_1
del debito residuo risultante dal contratto di mutuo stipulato dalle parti e di cui alle
[...]
premesse.
10. L'atto notarile di trasferimento di cui al punto 9) che precede, le cui relative spese notarili,
imposte e tasse saranno a carico del NO , verrà stipulato avanti il Notaio Parte_1
di Verona entro e non oltre un mese dalla pronuncia della sentenza nel Persona_3
presente procedimento.
11. Qualora la GN non acquistasse entro un anno dal predetto Controparte_1
trasferimento di cui al punto 9) che precede, un altro immobile quale prima casa, in cui dovrà
trasferire anche la propria residenza, decadendo così dalle agevolazioni fiscali di cui ha goduto per l'acquisto della prima casa sita in Verona, via Cardinale Massaia n. 3, le parti concordano che sarà il NO a farsi carico del pagamento di quanto richiesto Parte_1
dall'Agenzia delle Entrate alla GN a titolo di maggiore imposta, Controparte_1
sanzioni ed interessi legali.
12. Le parti pattuiscono che dal momento in cui la GN si trasferirà Controparte_1
presso l'immobile preso in locazione, il NO si farà carico del pagamento Parte_1
dell'intera rata del contratto di mutuo stipulato dalle parti, il cui debito residuo sarà poi oggetto di accollo nel momento della stipula dell'atto notarile di cui ai punti 9) e 10) che precedono.
13. Le parti concordano che la somma portata nella Polizza BNL n. +3#1014964 del valore di €10.000,00 intestata alla GN verrà svincolata;
detta somma, Controparte_1
unitamente all'importo giacente sul conto corrente cointestato acceso presso BNL, verranno versati sul conto corrente cointestato aperto in Banco BPM e il conto corrente cointestato acceso presso BNL verrà chiuso. Le parti si impegnano ad effettuare il tutto entro 15 giorni pagina 7 di 10 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
14. Le parti concordano che i risparmi accantonati durante la loro convivenza verranno così
suddivisi: €200.000,00 (euro duecentomila/00) in favore della GN che Controparte_1
verranno prelevati dal conto corrente cointestato acceso presso Banco BPM, di cui Euro
6.000,00 (seimila/00) verranno corrisposti mediante bonifico istantaneo da versarsi nel momento in cui la GN lascerà l'abitazione familiare per trasferirsi Controparte_1
nell'immobile locato ed Euro 194.000,00 (centonovantaquattromila/00) corrisposti mediante assegno circolare di pari importo, assegno che verrà consegnato alla GN Controparte_1
contestualmente alla stipula del rogito notarile di cui ai punti 9) e 10) che precedono. La
somma residua, a seguito del prelievo del suddetto importo di Euro 200.000,00, giacente sul conto corrente cointestato acceso presso Banco BPM andrà in favore del NO Parte_1
.
[...]
15. Le somme accantonate sul fondo pensione Avenir Retraite BNP Paribas n. #4753133
intestato al NO rimarranno di sua esclusiva proprietà. Parte_1
16. Le parti si impegnano a scambiarsi, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso,
la loro documentazione reddituale e patrimoniale, nonché la GN a Controparte_1
comunicare l'ammontare dell'assegno unico universale che andrà a percepire.
17. Le competenze e spese legali inerenti il presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. All'uopo i rispettivi legali sottoscrivono il ricorso per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
18. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi delle figlie e ” Per_1 Per_2
pagina 8 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/05/2025 ed in data 27/05/2025
depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025
devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono alle figlie - nata in [...] il Parte_2
27.01.2010 CF e nata in [...] il C.F._3 Parte_3
19.02.2014 CF - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il C.F._4
sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 9 di 10 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/06/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10