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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6328/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BERTOGLIO ELENA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BERTOGLIO ELENA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto
18/06/2011 in AN (BS), presso la Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in regime di separazione dei beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AN al numero 11, parte II, serie A - anno 2011;
2) ordinare al Comune di AN (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3) affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in EZ, Via Dante Alighieri
n. 26;
4) nulla sull'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del signor sita in CP_1
AN (BS), Via Cesare Battisti n. 22, in quanto i minori con la madre si sono trasferiti nella nuova abitazione sita a EZ (BS);
5) il padre potrà tenere con sé i figli:
- nella settimana in cui svolgerà il primo turno ed il notturno, il padre preleverà i figli da scuola e/o presso i nonni per tre pomeriggi alla settimana sino all'orario di cena o alle 21,00 quando li riporterà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il secondo turno (dalle 14,00 alle 22,00), non potendo tenere con sé i figli, la nonna materna preleverà i nipotini dalla casa materna per far fare colazione ai bambini con il padre per poi condurli a scuola;
- a settimane alterne, il padre trascorrerà con i figli un fine settimana dalla mattina del sabato o all'uscita della scuola sino al lunedì mattina, quando li porterà a scuola.
6) i figli ed trascorreranno con il padre: Per_1 Per_2
1) durante le vacanze di Natale almeno sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi, alternando di anno in anno il Natale con il Capodanno;
2) durante le vacanze pasquali almeno tre giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3) durante le vacanze estive, almeno quindici giorni anche non consecutivi da effettuarsi nel mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di gennaio;
7) obbligo del sig. a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli ed la somma mensile di €500,00 (cinquecento/00) dal Per_1 Per_2 mese di marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la sig.ra ha già indicato al Parte_1 coniuge, sino alla maggiore età dei figli e comunque sino alla loro autosufficienza economica;
8) le spese da effettuarsi a beneficio dei figli verranno imputate al 50% a ciascun genitore, come di seguito precisato dal protocollo del Tribunale di Brescia:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Nulla doversi ulteriormente i coniugi reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti.
10) Infine, i coniugi si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il passaporto o documenti equipollenti, sia per sé che per i minori.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (atto n. 11 Parte II Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR EL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6328/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BERTOGLIO ELENA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BERTOGLIO ELENA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto
18/06/2011 in AN (BS), presso la Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in regime di separazione dei beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AN al numero 11, parte II, serie A - anno 2011;
2) ordinare al Comune di AN (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3) affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre, sita in EZ, Via Dante Alighieri
n. 26;
4) nulla sull'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del signor sita in CP_1
AN (BS), Via Cesare Battisti n. 22, in quanto i minori con la madre si sono trasferiti nella nuova abitazione sita a EZ (BS);
5) il padre potrà tenere con sé i figli:
- nella settimana in cui svolgerà il primo turno ed il notturno, il padre preleverà i figli da scuola e/o presso i nonni per tre pomeriggi alla settimana sino all'orario di cena o alle 21,00 quando li riporterà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il secondo turno (dalle 14,00 alle 22,00), non potendo tenere con sé i figli, la nonna materna preleverà i nipotini dalla casa materna per far fare colazione ai bambini con il padre per poi condurli a scuola;
- a settimane alterne, il padre trascorrerà con i figli un fine settimana dalla mattina del sabato o all'uscita della scuola sino al lunedì mattina, quando li porterà a scuola.
6) i figli ed trascorreranno con il padre: Per_1 Per_2
1) durante le vacanze di Natale almeno sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi, alternando di anno in anno il Natale con il Capodanno;
2) durante le vacanze pasquali almeno tre giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3) durante le vacanze estive, almeno quindici giorni anche non consecutivi da effettuarsi nel mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di gennaio;
7) obbligo del sig. a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli ed la somma mensile di €500,00 (cinquecento/00) dal Per_1 Per_2 mese di marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dalla data di emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la sig.ra ha già indicato al Parte_1 coniuge, sino alla maggiore età dei figli e comunque sino alla loro autosufficienza economica;
8) le spese da effettuarsi a beneficio dei figli verranno imputate al 50% a ciascun genitore, come di seguito precisato dal protocollo del Tribunale di Brescia:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Nulla doversi ulteriormente i coniugi reciprocamente in quanto economicamente autosufficienti.
10) Infine, i coniugi si rilasciano reciprocamente il nulla osta per il passaporto o documenti equipollenti, sia per sé che per i minori.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (atto n. 11 Parte II Serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DR EL
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