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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 15/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
28.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1
segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l'effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Luglio 2014 a Maggio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento, della somma pari ad Euro 14.949,66 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi
CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di
Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici
(INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da luglio 2014 a maggio 2022, quantificate in
14.949,66 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nelle Case circondariali di Poggioreale, Ariano Irpino e Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di spesino, scopino, giardiniere, addetto alla distribuzione, addetto alle pulizie, addetto alla lavorazione tessuti e aiuto sarto. In merito a tale attività lavorativa l' sosteneva di essere stato Pt_1
retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 14.02.2018, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo
Pag. 3 di 6 diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott.ssa
[...]
che depositava il suo elaborato peritale in data 22.04.2025. Per_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
Pag. 4 di 6 13. Tuttavia, laddove il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della
Giustizia non sia costante nel tempo e vi siano delle interruzioni del rapporto per un periodo di tempo significativo, come nel caso di specie, deve essere considerata la prescrizione per quei rapporti di lavoro che si siano conclusi in epoca antecedente al quinquennio rispetto alla data di presentazione del presente ricorso (14.02.2023). Pertanto, il diritto relativo a tutte le prestazioni di lavoro svolte e concluse in epoca antecedente alla data del 14.02.2018 deve essere considerato estinto per prescrizione.
14. Il CTU nominato nel suo elaborato peritale correttamente ha limitato la sua valutazione e i suoi calcoli al solo periodo di cinque anni antecedente alla data di presentazione del ricorso: “A norma di legge sono stati presi in considerazione solo i periodi lavorati all'interno del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 14/02/2023: luglio 2018 maggio 2022”.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice la CTU svolta ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella somma complessiva di 8.966,49 euro le differenze retributive dovute al ricorrente per il periodo di lavoro svolto sopra indicato.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere applicato la normativa di riferimento per l'elaborazione delle retribuzioni detenuti, seguendo le tabelle retributive dei CCNL di riferimento per le mansioni di volta in volta svolte dal ricorrente.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%.
20. Per il restante 50% il deve essere condannato alle spese Controparte_1
a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77
Pag. 5 di 6 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1
complessivo di 8.966,49 euro nei confronti del Controparte_1 limitatamente all'attività lavorativa svolta da luglio 2018 maggio 2022;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di 8.966,49 euro, otre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) rigetta il ricorso in riferimento all'attività lavorativa prestata in data antecedente al
14.02.2018;
5) condanna il al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.348,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario;
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
7) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1
spese di CTU.
Pisa, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 15/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
28.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1
segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l'effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Luglio 2014 a Maggio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento, della somma pari ad Euro 14.949,66 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi
CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di
Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro Controparte_1
tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici
(INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da luglio 2014 a maggio 2022, quantificate in
14.949,66 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nelle Case circondariali di Poggioreale, Ariano Irpino e Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di spesino, scopino, giardiniere, addetto alla distribuzione, addetto alle pulizie, addetto alla lavorazione tessuti e aiuto sarto. In merito a tale attività lavorativa l' sosteneva di essere stato Pt_1
retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 14.02.2018, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo
Pag. 3 di 6 diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott.ssa
[...]
che depositava il suo elaborato peritale in data 22.04.2025. Per_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e in parte deve essere accolto.
10. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
Pag. 4 di 6 13. Tuttavia, laddove il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della
Giustizia non sia costante nel tempo e vi siano delle interruzioni del rapporto per un periodo di tempo significativo, come nel caso di specie, deve essere considerata la prescrizione per quei rapporti di lavoro che si siano conclusi in epoca antecedente al quinquennio rispetto alla data di presentazione del presente ricorso (14.02.2023). Pertanto, il diritto relativo a tutte le prestazioni di lavoro svolte e concluse in epoca antecedente alla data del 14.02.2018 deve essere considerato estinto per prescrizione.
14. Il CTU nominato nel suo elaborato peritale correttamente ha limitato la sua valutazione e i suoi calcoli al solo periodo di cinque anni antecedente alla data di presentazione del ricorso: “A norma di legge sono stati presi in considerazione solo i periodi lavorati all'interno del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 14/02/2023: luglio 2018 maggio 2022”.
15. Nel merito delle pretese di parte attrice la CTU svolta ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella somma complessiva di 8.966,49 euro le differenze retributive dovute al ricorrente per il periodo di lavoro svolto sopra indicato.
16. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere applicato la normativa di riferimento per l'elaborazione delle retribuzioni detenuti, seguendo le tabelle retributive dei CCNL di riferimento per le mansioni di volta in volta svolte dal ricorrente.
17. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
18. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
19. In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%.
20. Per il restante 50% il deve essere condannato alle spese Controparte_1
a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77
Pag. 5 di 6 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1
complessivo di 8.966,49 euro nei confronti del Controparte_1 limitatamente all'attività lavorativa svolta da luglio 2018 maggio 2022;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di 8.966,49 euro, otre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) rigetta il ricorso in riferimento all'attività lavorativa prestata in data antecedente al
14.02.2018;
5) condanna il al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.348,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto Nocent, dichiaratisi antistatario;
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
7) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1
spese di CTU.
Pisa, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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