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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIORGIA SOVRAN e Parte_1 domiciliata in Verona, via Galvani 3/a
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CARNEVALI Controparte_1
GIORGIO e domiciliata elettivamente in VIALE B. BUOZZI, 19 ROMA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) , proprietaria del veicolo targato, citava in giudizio la Parte_1
quale responsabile dei danni alla vettura di sua Controparte_1 proprietà targata Z3 .
A tal fine deduceva che in data 26/02/2022, alle ore 00:30 circa la sua autovettura, condotta dal sig. percorreva la SP 14 del Comune di Montelabbate con CP_2 direzione Montelabbate-Montecchio di Vallefoglia, quando all'altezza delle coordinate
43,842160, 12,764321 andava a collidere contro un albero caduto che invadeva la sede stradale, e che non veniva rilevato stante la mancanza di illuminazione e le avverse condizioni meteorologiche per altro certificate dal verbale di intervento dei C.C. allegato in atti. pagina 1 di 5 La vettura subiva ingenti danni che venivano quantificati in € 11.917,95, di cui si richiedeva il ristoro giudizialmente essendo fallito il tentativo di conciliazione.
Si costituiva l'Ente provinciale contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare eccepiva la non applicabilità del rito semplificato, l'esclusione della responsabilità per caso fortuito dovuto al mal tempo, il concorso di colpa del conducente e l'eccessività dei costi di riparazione.
Ammesse le prove dedotte la causa veniva assunta in decisione
2) Deve qui in via preliminare osservarsi che il rito semplificato è in realtà normale rito introduttivo del giudizio avanti al Tribunale monocratico che risulta condizionato solo dalla complessità della materia e dalla necessarietà di elevata e complessa attività istruttoria, rimanendo perfettamente compatibile con una istruttoria non complessa e di veloce esecuzione.
In tale ottica né una rapida prova orale, né una limitata attività consulenziale sono di per sé indice di elevata complessità e quindi incompatibili con il rito semplificato prescelto.
L'attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051cc dell'Ente convenuto.
Per il danneggiato è quindi sufficiente provare che sussista il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca o meno della cosa stessa.
Come noto la norma invocata da parte attrice non richiede che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente che la pericolosità sia derivata dall'applicazione di un agente esterno che si ponga in relazione causale con l'evento. CP_ Tale aspetto deve collegarsi con l'obbligo, da parte dell' convenuto, di custodire e vigilare, nonché di mantenere il controllo della cosa, in modo da impedire che produca danni.
Ai fini dell'operatività dell'art. 2051 c.c. deve infatti escludersi che possa invocarsi il caso fortuito con riguardo a condizioni metereologiche che in sè, non costituiscono né un fatto imprevedibile, né un evento i cui effetti siano in toto inevitabili.
pagina 2 di 5 Vero che nel rapporto dei CC intervenuti viene riportata la locuzione “Nuvoloso, pioggia, vento forte” , ma deve anche osservarsi che trattasi, queste, di condizioni climatiche tutt'altro che eccezionali, bensì del tutto prevedibili e normali nel mese di febbraio in paese temperato e, soprattutto, come ormai facente parte del notorio, in epoca di costante, progressivo mutamento climatico, in atto da alcuni anni.
Quanto sopra non può neppure essere trascurato ai fini di una ridelimitazione dei confini dell'imprevedibilità come fin qui conosciuti e considerati.
E' infatti evidente che se la condizione climatica “Nuvoloso, pioggia, vento forte”
(e si ribadisce, vento forte, non altra locuzione che possa far intendere un evento eccezionale) ha ingenerato la caduta di quell'albero, pur in presenza di altre essenze perfino aggettanti sulla sede stradale, pare logico ritrarne che lo stesso si trovasse in condizioni di oggettiva rischiosità e comunque richiedesse maggiore attenzione.
Vero anche che le foto allegate in CTU sono state scattate oltre due 2 anni dopo il sinistro, ma le ampie fronde, in particolare degli alberi sullo sfondo, evidenziano un'alberatura assai risalente che purtuttavia ha fino ad oggi resistito alle intemperie.
Ulteriore evidenza dei citati aspetti è facilmente ritraibile dalle foto allegate in
CTU, dalle quali può osservarsi come la strada sia costeggiata da vegetazione ad alto fusto, non particolarmente curata, ampiamente aggettante sulla strada (cfr fig.2 CTU) proprio da parte degli alberi di maggior mole.
Delle considerazioni vanno tuttavia fatte anche in ordine alla condotta del veicolo di parte attrice rispetto al quale parte convenuta solleva ipotesi di concorso quando non anche di responsabilità esclusiva.
A tal proposito deve osservarsi che i CC intervenuti non hanno individuato alcuna violazione di condotta al veicolo, tanto da nemmeno contestare la violazione ex art 141 CdS, e dall'altro lato, lo stesso CTU ha rilevato come l'urto sia avvenuto a velocità ridotta, perché non sono state interessate dal danno le parti strutturali dell'autovettura.
pagina 3 di 5 L'elevato costo della riparazione è riconosciuto più quale conseguenza dell'entrata in funzione dei sistemi di sicurezza, che da effettivi danni alla componentistica meccanica e di carrozzeria, pur presenti.
Aspetti, questi, che vanno tutti a deporre per una condotta prudente del veicolo e comunque non rimproverabile.
E' al contrario affermabile per esperienza comune, che una pioggia battente sul parabrezza possa rendere temporaneamente confusa la visione ritardando l'avvistamento di un ostacolo, per altro inatteso sulla strada, non trovandocisi davanti a condizioni climatiche proibitive e tanto meno eccezionali, che potessero far prevedere o anche solo supporre l'evento.
Quanto all'effettivo danno risarcibile, rilevato che la contestazione della parte convenuta è del tutto generica, non avendo espresso quale voce sarebbe eccessiva, nè la motivazione di detta eccessività, deve qui richiamarsi la CTU in atti che considera maggiormente aderente alla regola dell'arte la riparazione effettuata con parti originali, quindi quella del Centro Tecnico Peritale, da cui detrarre €
2.000,00 per sostituzione di parti che non troverebbero sicura giustificazione.
L'importo complessivo al netto di iva ammonterebbe ad € 9.768,81-2.000,00
-7.768,81.
Alla luce di quanto espresso deve quindi ritenersi accertata la responsabilità dell'Ente convenuto con conseguente sua condanna al risarcimento pari ad €
7.768,81 oltre iva ed interessi dalla debenza all'effettivo soddisfo.
Non si procede a liquidazione delle spese di mediazione in quanto, trattandosi anche in questo caso di voce di danno, non appaiono allegati i giustificativi di spesa.
Le spese di giudizio e di CTU seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nell'evento di danno
[...] oggetto di causa e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di pagina 4 di 5 , della somma di € 7.768,81 oltre iva ed oltre ancora Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.500,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed
[...] oltre accessori
3) spese di CTU definitivamente a carico di CP_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. come già oggetto di liquidazione con precedente separato decreto
Così deciso in Pesaro, in data 11/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to GIORGIA SOVRAN e Parte_1 domiciliata in Verona, via Galvani 3/a
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CARNEVALI Controparte_1
GIORGIO e domiciliata elettivamente in VIALE B. BUOZZI, 19 ROMA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) , proprietaria del veicolo targato, citava in giudizio la Parte_1
quale responsabile dei danni alla vettura di sua Controparte_1 proprietà targata Z3 .
A tal fine deduceva che in data 26/02/2022, alle ore 00:30 circa la sua autovettura, condotta dal sig. percorreva la SP 14 del Comune di Montelabbate con CP_2 direzione Montelabbate-Montecchio di Vallefoglia, quando all'altezza delle coordinate
43,842160, 12,764321 andava a collidere contro un albero caduto che invadeva la sede stradale, e che non veniva rilevato stante la mancanza di illuminazione e le avverse condizioni meteorologiche per altro certificate dal verbale di intervento dei C.C. allegato in atti. pagina 1 di 5 La vettura subiva ingenti danni che venivano quantificati in € 11.917,95, di cui si richiedeva il ristoro giudizialmente essendo fallito il tentativo di conciliazione.
Si costituiva l'Ente provinciale contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare eccepiva la non applicabilità del rito semplificato, l'esclusione della responsabilità per caso fortuito dovuto al mal tempo, il concorso di colpa del conducente e l'eccessività dei costi di riparazione.
Ammesse le prove dedotte la causa veniva assunta in decisione
2) Deve qui in via preliminare osservarsi che il rito semplificato è in realtà normale rito introduttivo del giudizio avanti al Tribunale monocratico che risulta condizionato solo dalla complessità della materia e dalla necessarietà di elevata e complessa attività istruttoria, rimanendo perfettamente compatibile con una istruttoria non complessa e di veloce esecuzione.
In tale ottica né una rapida prova orale, né una limitata attività consulenziale sono di per sé indice di elevata complessità e quindi incompatibili con il rito semplificato prescelto.
L'attore ha invocato la responsabilità ex art. 2051cc dell'Ente convenuto.
Per il danneggiato è quindi sufficiente provare che sussista il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca o meno della cosa stessa.
Come noto la norma invocata da parte attrice non richiede che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente che la pericolosità sia derivata dall'applicazione di un agente esterno che si ponga in relazione causale con l'evento. CP_ Tale aspetto deve collegarsi con l'obbligo, da parte dell' convenuto, di custodire e vigilare, nonché di mantenere il controllo della cosa, in modo da impedire che produca danni.
Ai fini dell'operatività dell'art. 2051 c.c. deve infatti escludersi che possa invocarsi il caso fortuito con riguardo a condizioni metereologiche che in sè, non costituiscono né un fatto imprevedibile, né un evento i cui effetti siano in toto inevitabili.
pagina 2 di 5 Vero che nel rapporto dei CC intervenuti viene riportata la locuzione “Nuvoloso, pioggia, vento forte” , ma deve anche osservarsi che trattasi, queste, di condizioni climatiche tutt'altro che eccezionali, bensì del tutto prevedibili e normali nel mese di febbraio in paese temperato e, soprattutto, come ormai facente parte del notorio, in epoca di costante, progressivo mutamento climatico, in atto da alcuni anni.
Quanto sopra non può neppure essere trascurato ai fini di una ridelimitazione dei confini dell'imprevedibilità come fin qui conosciuti e considerati.
E' infatti evidente che se la condizione climatica “Nuvoloso, pioggia, vento forte”
(e si ribadisce, vento forte, non altra locuzione che possa far intendere un evento eccezionale) ha ingenerato la caduta di quell'albero, pur in presenza di altre essenze perfino aggettanti sulla sede stradale, pare logico ritrarne che lo stesso si trovasse in condizioni di oggettiva rischiosità e comunque richiedesse maggiore attenzione.
Vero anche che le foto allegate in CTU sono state scattate oltre due 2 anni dopo il sinistro, ma le ampie fronde, in particolare degli alberi sullo sfondo, evidenziano un'alberatura assai risalente che purtuttavia ha fino ad oggi resistito alle intemperie.
Ulteriore evidenza dei citati aspetti è facilmente ritraibile dalle foto allegate in
CTU, dalle quali può osservarsi come la strada sia costeggiata da vegetazione ad alto fusto, non particolarmente curata, ampiamente aggettante sulla strada (cfr fig.2 CTU) proprio da parte degli alberi di maggior mole.
Delle considerazioni vanno tuttavia fatte anche in ordine alla condotta del veicolo di parte attrice rispetto al quale parte convenuta solleva ipotesi di concorso quando non anche di responsabilità esclusiva.
A tal proposito deve osservarsi che i CC intervenuti non hanno individuato alcuna violazione di condotta al veicolo, tanto da nemmeno contestare la violazione ex art 141 CdS, e dall'altro lato, lo stesso CTU ha rilevato come l'urto sia avvenuto a velocità ridotta, perché non sono state interessate dal danno le parti strutturali dell'autovettura.
pagina 3 di 5 L'elevato costo della riparazione è riconosciuto più quale conseguenza dell'entrata in funzione dei sistemi di sicurezza, che da effettivi danni alla componentistica meccanica e di carrozzeria, pur presenti.
Aspetti, questi, che vanno tutti a deporre per una condotta prudente del veicolo e comunque non rimproverabile.
E' al contrario affermabile per esperienza comune, che una pioggia battente sul parabrezza possa rendere temporaneamente confusa la visione ritardando l'avvistamento di un ostacolo, per altro inatteso sulla strada, non trovandocisi davanti a condizioni climatiche proibitive e tanto meno eccezionali, che potessero far prevedere o anche solo supporre l'evento.
Quanto all'effettivo danno risarcibile, rilevato che la contestazione della parte convenuta è del tutto generica, non avendo espresso quale voce sarebbe eccessiva, nè la motivazione di detta eccessività, deve qui richiamarsi la CTU in atti che considera maggiormente aderente alla regola dell'arte la riparazione effettuata con parti originali, quindi quella del Centro Tecnico Peritale, da cui detrarre €
2.000,00 per sostituzione di parti che non troverebbero sicura giustificazione.
L'importo complessivo al netto di iva ammonterebbe ad € 9.768,81-2.000,00
-7.768,81.
Alla luce di quanto espresso deve quindi ritenersi accertata la responsabilità dell'Ente convenuto con conseguente sua condanna al risarcimento pari ad €
7.768,81 oltre iva ed interessi dalla debenza all'effettivo soddisfo.
Non si procede a liquidazione delle spese di mediazione in quanto, trattandosi anche in questo caso di voce di danno, non appaiono allegati i giustificativi di spesa.
Le spese di giudizio e di CTU seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta e dichiara la responsabilità di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nell'evento di danno
[...] oggetto di causa e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore di pagina 4 di 5 , della somma di € 7.768,81 oltre iva ed oltre ancora Parte_1 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.500,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed
[...] oltre accessori
3) spese di CTU definitivamente a carico di CP_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. come già oggetto di liquidazione con precedente separato decreto
Così deciso in Pesaro, in data 11/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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