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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa DE AN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. Parte_1 Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Francesco
RT ; Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
PI EA (Romania) il 26 novembre 1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Ticali Email_2
–resistente–
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: la resistente ha concluso come da note scritte d'udienza, alle quali si rinvia. Il pm ha apposto un visto in data 6 ottobre u.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 10 marzo 2023, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di addebito e di mantenimento formulate dalla resistente.
Per quanto concerne la domanda di addebito, la stessa va rigettata poiché nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza causale delle condotte addebitate al ricorrente rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla resistente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Nel corso dell'udienza presidenziale celebrata il 27 ottobre 2022
[...]
ha dichiarato di vivere da nove anni con il nuovo compagno;
Controparte_1
dal 2007, anno della separazione di fatto, al 2022, anno della costituzione in giudizio, la resistente non risulta avere mai formulato nei confronti del coniuge alcuna richiesta di carattere economico;
ciò lascia ragionevolmente intendere che la stessa, nonostante abbia riferito di non avere lavorato né durante il matrimonio né in seguito, abbia potuto contare sul supporto del
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Sezione Civile
compagno convivente o comunque sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Nel contempo, la circostanza che non risulta essere stato proposto reclamo all'ordinanza presidenziale - che ha escluso il mantenimento in favore della resistente - né formulata una richiesta di modifica ai sensi dell'art. 709 ult. comma c.p.c., pure induce a ritenere che la resistente, in assenza di altre fonti reddituali documentate, abbia evidentemente medio tempore conseguito i mezzi necessari per provvedere autonomamente al proprio mantenimento pur in assenza di forme di contribuzione da parte del coniuge.
*
In accordo al canone della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto del rigetto di entrambe le domande formulate dalla resistente, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014 come successivamente modificato (parametri medi per attività di studio, introduttiva e istruttoria, valore indeterminato, complessità bassa), da ridurre del 50% in considerazione della natura dell'attività espletata e del grado non elevato di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte resistente;
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 3 -
Sezione Civile
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, ed € 135,65 per esborsi.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE AN
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 4 -
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa DE AN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. Parte_1 Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Francesco
RT ; Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
PI EA (Romania) il 26 novembre 1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Ticali Email_2
–resistente–
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: la resistente ha concluso come da note scritte d'udienza, alle quali si rinvia. Il pm ha apposto un visto in data 6 ottobre u.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 10 marzo 2023, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi - Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le domande di addebito e di mantenimento formulate dalla resistente.
Per quanto concerne la domanda di addebito, la stessa va rigettata poiché nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza causale delle condotte addebitate al ricorrente rispetto al verificarsi della crisi coniugale.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla resistente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Nel corso dell'udienza presidenziale celebrata il 27 ottobre 2022
[...]
ha dichiarato di vivere da nove anni con il nuovo compagno;
Controparte_1
dal 2007, anno della separazione di fatto, al 2022, anno della costituzione in giudizio, la resistente non risulta avere mai formulato nei confronti del coniuge alcuna richiesta di carattere economico;
ciò lascia ragionevolmente intendere che la stessa, nonostante abbia riferito di non avere lavorato né durante il matrimonio né in seguito, abbia potuto contare sul supporto del
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
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compagno convivente o comunque sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Nel contempo, la circostanza che non risulta essere stato proposto reclamo all'ordinanza presidenziale - che ha escluso il mantenimento in favore della resistente - né formulata una richiesta di modifica ai sensi dell'art. 709 ult. comma c.p.c., pure induce a ritenere che la resistente, in assenza di altre fonti reddituali documentate, abbia evidentemente medio tempore conseguito i mezzi necessari per provvedere autonomamente al proprio mantenimento pur in assenza di forme di contribuzione da parte del coniuge.
*
In accordo al canone della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto del rigetto di entrambe le domande formulate dalla resistente, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014 come successivamente modificato (parametri medi per attività di studio, introduttiva e istruttoria, valore indeterminato, complessità bassa), da ridurre del 50% in considerazione della natura dell'attività espletata e del grado non elevato di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte resistente;
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
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Sezione Civile
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, ed € 135,65 per esborsi.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 20 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
DE AN
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 4 -
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