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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1116/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TIRINO CLAUDIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Il Sig. Parte_2 pensionato, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra casalinga e non Parte_1 autosufficiente dal punto di vista economico, un assegno mensile Euro 250,00 entro il giorno
10 di ogni mese. 2) L'abitazione coniugale sita a Pontinia in Via Lazio n. 18 rimarrà nella piena disponibilità del Sig. 3) I separandi si danno reciprocamente atto di Parte_2
avere già proceduto alla divisione dei beni mobili in comunione e quindi di non aver più nessuna pretesa da avanzare a riguardo. 5) I coniugi si concedono sin da ora facoltà di espatrio”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SABAUDIA (LT) il 29/01/1972,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.13, Parte II, Serie A, dell'anno 1972), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TIRINO CLAUDIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Il Sig. Parte_2 pensionato, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra casalinga e non Parte_1 autosufficiente dal punto di vista economico, un assegno mensile Euro 250,00 entro il giorno
10 di ogni mese. 2) L'abitazione coniugale sita a Pontinia in Via Lazio n. 18 rimarrà nella piena disponibilità del Sig. 3) I separandi si danno reciprocamente atto di Parte_2
avere già proceduto alla divisione dei beni mobili in comunione e quindi di non aver più nessuna pretesa da avanzare a riguardo. 5) I coniugi si concedono sin da ora facoltà di espatrio”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SABAUDIA (LT) il 29/01/1972,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n.13, Parte II, Serie A, dell'anno 1972), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino