Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 6958
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Sentenza 8 maggio 2003

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In tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunitari, l'art. 12 del Regolamento CEE n. 986 del 1989, nello stabilire che copia del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli deve essere trasmessa all'autorità competente entro il primo giorno successivo a quello della partenza, in nulla ha sostanzialmente immutato il precedente regime di controllo dettato dall'abrogato Regolamento CEE n. 1153 del 1975, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460), la cui applicazione non viola il principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, nella specie, il precetto non è mutato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 6958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6958
    Data del deposito : 8 maggio 2003

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