Sentenza 8 maggio 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunitari, l'art. 12 del Regolamento CEE n. 986 del 1989, nello stabilire che copia del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli deve essere trasmessa all'autorità competente entro il primo giorno successivo a quello della partenza, in nulla ha sostanzialmente immutato il precedente regime di controllo dettato dall'abrogato Regolamento CEE n. 1153 del 1975, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460), la cui applicazione non viola il principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, nella specie, il precetto non è mutato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2003, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da:
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Dirigente pro tempore, UFFICIO DI ANCONA DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro
GN EL;
- intimato e sul 2^ ricorso n. 06458/00 proposto da:
GN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CONTI ROSSINI 26, presso l'avvocato PAOLO D'URBANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO OLIVIERI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI MIN.POLITICHE AGRICOLE, UFF. ANCONA ISP. CENTRALE REPRESSIONI FRODI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8/99 della Sezione distaccata di Pretura di RIPATRANSONE, depositata il 20/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE ON si opponeva alla ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore dell'Ufficio Repressioni Frodi di Ancona per la somma di L.
1.200.000 conseguente alla violazione dell'art. 12 del reg. Cee. n. 986 del 1989 sanzionabile a norma dell'art. 4 comma 8 del d.l. n. 370 del 1987 convertito nella legge n. 460 del 1987. Sosteneva che tale norma nazionale non prevede in alcun modo il predetto regolamento.
Resisteva l'Ufficio chiedendo il rigetto della opposizione. Il Pretore di Ripatransone accoglieva l'opposizione. Rilevava infatti la inesistenza di ogni collegamento tra la norma dell'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 e l'art. 12 del regolamento Cee n. 986 del 1989.
Ricorre per Cassazione con un motivo l'Amministrazione dello Stato. Resiste e spiega ricorso incidentale il ON che deposita una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti.
2. Con l'unico mezzo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 convertito nella legge n 460 del 1987 e del
Regolamento Cee n. 986 del 1989.Lamenta pure la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che l'art. 4 punto 8 del predetto d.l. prevede che chi viola gli obblighi di formazione dei documenti di accompagnamento imposti al settore vinicolo connessi tra l'altro al trasporto della feccia di vino, venga sanzionato amministrativamente.
Gli obblighi predetti un tempo previsti dal regolamento n. 1153 del 75 e pertanto menzionato dal predetto d.l., sono oggi, e lo erano al momento della contestazione della infrazione di cui si tratta, previsti dal succeduto regolamento Cee n. 986 del 1989. L'infrazione in questione dunque, secondo la ricorrente amministrazione, per essere punita non aveva bisogno di altra norma precettiva, ma invece resta a tal fine quella originaria che richiama e ripete quella abrogata.
2.a. Osserva la Corte che è pacifico che il ON ha inviato la documentazione in questione, compilata secondo le prescrizioni vigenti, in ritardo rispetto al termine stabilito. Il regolamento del 1989 peraltro nella premessa agli articoli chiarisce di sostituire, tra l'altro, l'allora vigente regolamento n. 1153 del 1975. Il nuovo testo dunque resta quanto alla sanzione che ne occupa norma incriminatrice, e come si è detto sostituisce in tale funzione la norma antecedente, ridefinendo il complessivo regime di formazione e di inoltro alla autorità di controllo della documentazione inerente il trasporto delle fecce di cui si tratta, tuttavia in modo sostanzialmente analogo a quello che va a sostituire.
Infatti il Regolamento del 1975 stabiliva sul punto che una copia del documento in questione inerente il trasporto della feccia doveva essere trasmessa, anche dalle persone fisiche, ove lo Stato nazionale a tanto avesse autorizzato, "al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione". La nuova norma regolamentare del 1989 all'art. 12 stabilisce che la copia del documento in questione viene invita "dallo speditore" (della feccia) entro il primo giorno successivo a quello della partenza del prodotto." È dunque evidente che la nuova norma regolamentare in nulla immuta nel precedente regime di controllo, giacché si limita a definire in modo più specifico le stesse modalità da osservare. La nuova norma pertanto ripete il contenuto logico e funzionale della prima.
Pertanto la applicazione della norma sanzionatrice alla fattispecie in esame non comporta affatto come ritiene il pretore una applicazione retroattiva della nuova legge precettiva e non contraddice il principio di legalità affermato all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, giacché nella specie il precetto non è
mutato.
Il ricorso è dunque fondato e tale fondamento rende inammissibile e dunque ne assorbe la trattazione, del ricorso incidentale che si duole della disposta compensazione delle spese da parte della sentenza che oggi viene cassata.
2. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata. Poiché peraltro per la decisione della controversia non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 epe con il rigetto della opposizione L'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi ed accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 90,00 oltre alle spese generali, agli accessori come per legge, ed agli onorari che liquida in Euro 200,00.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003