Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17972
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Impugnazione per errata valutazione delle prove e applicazione del termine di prescrizione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante non abbia provato la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione nel giudizio di primo grado e che non sia possibile introdurre nuove prove in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che il deposito tardivo della procura abbia sanato il vizio originario.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante abbia rispettato i requisiti dell'art. 342 c.p.c. specificando i capi della decisione impugnata e le violazioni di legge.

  • Rigettato
    Eccezione di inappellabilità della sentenza ex art. 339, co. 3, c.p.c.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'appello fosse ammissibile in quanto riguardante una violazione delle norme sul procedimento, consistente nell'omessa valutazione delle prove documentali.

  • Rigettato
    Revoca condanna alle spese

    L'appello principale è stato rigettato, pertanto la condanna alle spese viene confermata.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del doppio grado

    L'appello è stato rigettato, pertanto l'appellante è condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17972
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17972
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo