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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17972 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 66689 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 14 luglio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Paolina Gentile)
appellante
E
Controparte_1
(avv. Enrico Valcalcer)
- contumace Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., depositate entro il termine del 26.03.2025, i difensori delle parti costituite così concludevano: per l'appellante : “In riforma della sentenza n. 14820/2022 emessa dal Giudice di Pt_2
Pace di Roma, dott. Edmondo Mignucci depositata il 25/07/2022 all'esito del giudizio iscritto al R.G. 21337/2022, non notificata.: A) In via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza sussistendo sia il fumus che il periculum in mora;
B) In via principale riformare la sentenza e dichiarare la legittimità dell'impugnato atto dichiarando l'infondatezza della eccezione di prescrizione della cartella di pagamento nr.
09720140049916334/000 di € 218,99 notificata in data 17.04.2015 seguita da atti successivi interruttivi della prescrizione;
C) Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti di contenuta nella sentenza impugnata;
D) Pt_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Voglia condannare l'appellato al pagamento delle spese, di diritti, ed onorari del doppio grado di giudizio o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.” per l'appellato , richiamando la comparsa di risposta: “1. In Controparte_1 via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall Pt_2 per inesistenza della procura alle liti.
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c.; 3. Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
4. Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 14820/2022, depositata in data 25.7.2022 all'esito del giudizio iscritto al R.G. 21337/2022, ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219019058389000, e CP_1 specificamente avverso la cartella cd. esattoriale n. 09720140049916334/000, per l'importo di € 218,99, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada accertate dal Comune di . CP_2
L'opponente aveva eccepito: a) ai sensi dell'art. 617, comma 1. c.p.c., l'omessa notifica della cartella di pagamento;
b) ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.,
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla suddetta cartella, in ragione della mancata notifica di validi atti interruttivi antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il giudice di pace, ritenuto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata il 17.4.2015, ha comunque ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (22.2.2022) era decorso il termine quinquennale di prescrizione in difetto di validi atti interruttivi. Ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento e condannato l (di seguito, ) Parte_1 Pt_2 al pagamento delle spese di lite in favore del , compensando invece CP_1 le spese processuali nel rapporto tra quest'ultimo e il . Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 2.11.2022, l' ha proposto appello avverso Pt_2 la sentenza n. 14820/2022, lamentando l'errata ed omessa valutazione delle prove documentali relative alla notifica della cartella e dei plurimi atti interruttivi, nonché l'errata applicazione del termine di prescrizione, individuato in quello quinquennale anziché in quello ordinario decennale. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 inesistenza della procura alle liti, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e per inappellabilità della sentenza ex art. 339, co. 3, c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Il è rimasto contumace anche nel presente giudizio. Controparte_2
2 – L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti non merita accoglimento, in quanto il deposito della procura – datata 27.9.2022 – intervenuto il 15.3.2023 ha sanato ogni pregresso vizio.
3 – Sono infondate anche le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato.
L ha infatti rispettato quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. in ordine al Pt_2 contenuto dei motivi di appello, specificando i capi della decisione oggetto di impugnazione (notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione) e le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il primo giudice
(omessa valutazione delle risultanze documentali relative all'esecuzione delle notifiche e individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso in esame).
Inoltre, con riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., è stata fatta valere una violazione delle norme sul procedimento, consistenti nell'omessa valutazione delle prove documentali.
4 – Tanto premesso, occorre chiarire che nel presente giudizio di appello deve esaminarsi soltanto la questione posta dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione, che sarebbe maturata nel lasso di tempo intercorso tra la notificazione della cartella di pagamento n. 09720140049916334/000, eseguita il
17.4.2015 – come accertato dal primo giudice con statuizione non fatta oggetto di appello incidentale – e la notificazione dell'intimazione di pagamento, eseguita il
22.2.2022, con riferimento a due aspetti: a) il primo, concerne l'individuazione del termine di prescrizione, cioè se questo sia quello ordinario decennale – che sarebbe applicabile a seguito della notifica della cartella – oppure quello quinquennale, proprio delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981; b) il secondo aspetto, che assumerebbe rilevanza soltanto ove sia ritenuto applicabile il termine quinquennale, concerne l'accertamento della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
4.1 Per quanto attiene al termine di prescrizione, deve escludersi che il termine quinquennale, previsto dall'art. 27 della legge n. 689/1981, si converta in termine decennale ordinario a seguito della notifica della cartella di pagamento.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'art. 2953 c.c., infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.,
SU, sent. n. 23397/2016).
4.2 In ordine alla notificazione di atti interruttivi nel periodo – superiore al quinquennio – intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, si rileva quanto segue:
a) dall'indice della produzione documentale posto in calce alla comparsa di risposta dell nel giudizio di primo grado si evince che in quella sede erano Pt_2 stati prodotti i seguenti documenti, tra i quali non erano compresi atti notificati tra il 17.4.2015 e il 22.2.2022: “1. mandato a favore dello Avvocato Paolina Gentile;
2. copia notificata dell'ricorso in opposizione;
3. copia estratto ruolo;
4. atto impugnato;
5. procura speciale notarile.”;
b) nel verbale della prima ed unica udienza celebrata davanti al giudice di pace il
27.6.2022 non è stato dato atto di ulteriore produzione documentale ad opera dell (questa essendosi limitata a riportarsi “a quanto dedotto ed eccepito in Pt_2 atti” e ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni”);
c) nel fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito d'ufficio, non è contenuto anche il fascicolo processuale dell ritirato il 17.11.2022, come da annotazione Pt_2 sulla copertina del fascicolo d'ufficio, sicché non è possibile verificare la presenza di ulteriori documenti al suo interno;
d) nel “foliario”, depositato dall all'atto della costituzione nel presente Pt_2 giudizio, è indicata la produzione: sub. n. 2, del “fascicolo di primo grado”; sub n.
5, dei “preavvisi di fermo amministrativo con relate di notifica”; sub. n. 6, degli
“atti di intimazione”; sub. n. 7, dei “solleciti procedurali”;
e) una tale modalità di specificazione è indicativa del fatto che i documenti sub nn. 5, 6 e 7, in quanto elencati come prodotti separatamente, non fossero contenuti nel fascicolo del primo grado.
Alla luce di tali rilievi e considerazioni, il tribunale ritiene che non risulta che i documenti volti a dimostrare siano stati prodotti nel giudizio di primo grado atti interruttivi della prescrizione;
tra i quali, peraltro, vi è soltanto documentazione relativa alla loro notificazione, e non anche gli atti notificati, sì da poterne apprezzare l'idoneità a produrre l'effetto interruttivo.
A tale riguardo si osserva: che il richiamo dell'opponente, contenuto nel verbale della prima udienza davanti al giudice di pace, alla “documentazione versata in atti” non consente di individuare quali siano i documenti a cui si faceva riferimento, né emerge che si tratti di documenti prodotti in udienza;
che la produzione telematica dei documenti dell'appellante nel presente giudizio, priva
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di indicazioni numeriche, non consente di avere certezza che i documenti relativi all'attività di notificazione di atti interruttivi (ma in assenza di questi) fossero in concreto contenuti nel fascicolo di parte di primo grado.
4.3 In conclusione, essendo l'appellante incorso nel divieto di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c., e non risultando provato – nel giudizio di primo grado – che il decorso del termine quinquennale di prescrizione fosse stato l'interrotto, l'appello proposto dall non può essere accolto. Pt_2
5 – Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014.
Si dispone la compensazione delle spese processuali nel rapporto tra il e il , non avendo questi dato causa al compimento CP_1 Controparte_2 del termine di prescrizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di di Roma n. 14820/2022, proposto dall Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio di appello, Controparte_1 complessivamente liquidate d'ufficio in € 662,00 oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore del difensore avvocato Enrico
Valcalcer, dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese processuali nel rapporto tra e il Controparte_1
; Controparte_2
d) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 22.12.2025
Il Giudice Federico Salvati
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 66689 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 14 luglio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Paolina Gentile)
appellante
E
Controparte_1
(avv. Enrico Valcalcer)
- contumace Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., depositate entro il termine del 26.03.2025, i difensori delle parti costituite così concludevano: per l'appellante : “In riforma della sentenza n. 14820/2022 emessa dal Giudice di Pt_2
Pace di Roma, dott. Edmondo Mignucci depositata il 25/07/2022 all'esito del giudizio iscritto al R.G. 21337/2022, non notificata.: A) In via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza sussistendo sia il fumus che il periculum in mora;
B) In via principale riformare la sentenza e dichiarare la legittimità dell'impugnato atto dichiarando l'infondatezza della eccezione di prescrizione della cartella di pagamento nr.
09720140049916334/000 di € 218,99 notificata in data 17.04.2015 seguita da atti successivi interruttivi della prescrizione;
C) Quindi, revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti di contenuta nella sentenza impugnata;
D) Pt_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Voglia condannare l'appellato al pagamento delle spese, di diritti, ed onorari del doppio grado di giudizio o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.” per l'appellato , richiamando la comparsa di risposta: “1. In Controparte_1 via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall Pt_2 per inesistenza della procura alle liti.
2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ovvero la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339, 3° co. C.p.c.; 3. Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
4. Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 14820/2022, depositata in data 25.7.2022 all'esito del giudizio iscritto al R.G. 21337/2022, ha accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219019058389000, e CP_1 specificamente avverso la cartella cd. esattoriale n. 09720140049916334/000, per l'importo di € 218,99, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada accertate dal Comune di . CP_2
L'opponente aveva eccepito: a) ai sensi dell'art. 617, comma 1. c.p.c., l'omessa notifica della cartella di pagamento;
b) ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.,
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla suddetta cartella, in ragione della mancata notifica di validi atti interruttivi antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il giudice di pace, ritenuto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata il 17.4.2015, ha comunque ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione (22.2.2022) era decorso il termine quinquennale di prescrizione in difetto di validi atti interruttivi. Ha conseguentemente dichiarato l'inefficacia della cartella di pagamento e condannato l (di seguito, ) Parte_1 Pt_2 al pagamento delle spese di lite in favore del , compensando invece CP_1 le spese processuali nel rapporto tra quest'ultimo e il . Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 2.11.2022, l' ha proposto appello avverso Pt_2 la sentenza n. 14820/2022, lamentando l'errata ed omessa valutazione delle prove documentali relative alla notifica della cartella e dei plurimi atti interruttivi, nonché l'errata applicazione del termine di prescrizione, individuato in quello quinquennale anziché in quello ordinario decennale. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 inesistenza della procura alle liti, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e per inappellabilità della sentenza ex art. 339, co. 3, c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Il è rimasto contumace anche nel presente giudizio. Controparte_2
2 – L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti non merita accoglimento, in quanto il deposito della procura – datata 27.9.2022 – intervenuto il 15.3.2023 ha sanato ogni pregresso vizio.
3 – Sono infondate anche le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato.
L ha infatti rispettato quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. in ordine al Pt_2 contenuto dei motivi di appello, specificando i capi della decisione oggetto di impugnazione (notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione) e le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il primo giudice
(omessa valutazione delle risultanze documentali relative all'esecuzione delle notifiche e individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso in esame).
Inoltre, con riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art. 339 c.p.c., è stata fatta valere una violazione delle norme sul procedimento, consistenti nell'omessa valutazione delle prove documentali.
4 – Tanto premesso, occorre chiarire che nel presente giudizio di appello deve esaminarsi soltanto la questione posta dalla proposizione dell'eccezione di prescrizione, che sarebbe maturata nel lasso di tempo intercorso tra la notificazione della cartella di pagamento n. 09720140049916334/000, eseguita il
17.4.2015 – come accertato dal primo giudice con statuizione non fatta oggetto di appello incidentale – e la notificazione dell'intimazione di pagamento, eseguita il
22.2.2022, con riferimento a due aspetti: a) il primo, concerne l'individuazione del termine di prescrizione, cioè se questo sia quello ordinario decennale – che sarebbe applicabile a seguito della notifica della cartella – oppure quello quinquennale, proprio delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981; b) il secondo aspetto, che assumerebbe rilevanza soltanto ove sia ritenuto applicabile il termine quinquennale, concerne l'accertamento della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
4.1 Per quanto attiene al termine di prescrizione, deve escludersi che il termine quinquennale, previsto dall'art. 27 della legge n. 689/1981, si converta in termine decennale ordinario a seguito della notifica della cartella di pagamento.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'art. 2953 c.c., infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass.,
SU, sent. n. 23397/2016).
4.2 In ordine alla notificazione di atti interruttivi nel periodo – superiore al quinquennio – intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, si rileva quanto segue:
a) dall'indice della produzione documentale posto in calce alla comparsa di risposta dell nel giudizio di primo grado si evince che in quella sede erano Pt_2 stati prodotti i seguenti documenti, tra i quali non erano compresi atti notificati tra il 17.4.2015 e il 22.2.2022: “1. mandato a favore dello Avvocato Paolina Gentile;
2. copia notificata dell'ricorso in opposizione;
3. copia estratto ruolo;
4. atto impugnato;
5. procura speciale notarile.”;
b) nel verbale della prima ed unica udienza celebrata davanti al giudice di pace il
27.6.2022 non è stato dato atto di ulteriore produzione documentale ad opera dell (questa essendosi limitata a riportarsi “a quanto dedotto ed eccepito in Pt_2 atti” e ad insistere per l'accoglimento delle conclusioni”);
c) nel fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito d'ufficio, non è contenuto anche il fascicolo processuale dell ritirato il 17.11.2022, come da annotazione Pt_2 sulla copertina del fascicolo d'ufficio, sicché non è possibile verificare la presenza di ulteriori documenti al suo interno;
d) nel “foliario”, depositato dall all'atto della costituzione nel presente Pt_2 giudizio, è indicata la produzione: sub. n. 2, del “fascicolo di primo grado”; sub n.
5, dei “preavvisi di fermo amministrativo con relate di notifica”; sub. n. 6, degli
“atti di intimazione”; sub. n. 7, dei “solleciti procedurali”;
e) una tale modalità di specificazione è indicativa del fatto che i documenti sub nn. 5, 6 e 7, in quanto elencati come prodotti separatamente, non fossero contenuti nel fascicolo del primo grado.
Alla luce di tali rilievi e considerazioni, il tribunale ritiene che non risulta che i documenti volti a dimostrare siano stati prodotti nel giudizio di primo grado atti interruttivi della prescrizione;
tra i quali, peraltro, vi è soltanto documentazione relativa alla loro notificazione, e non anche gli atti notificati, sì da poterne apprezzare l'idoneità a produrre l'effetto interruttivo.
A tale riguardo si osserva: che il richiamo dell'opponente, contenuto nel verbale della prima udienza davanti al giudice di pace, alla “documentazione versata in atti” non consente di individuare quali siano i documenti a cui si faceva riferimento, né emerge che si tratti di documenti prodotti in udienza;
che la produzione telematica dei documenti dell'appellante nel presente giudizio, priva
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di indicazioni numeriche, non consente di avere certezza che i documenti relativi all'attività di notificazione di atti interruttivi (ma in assenza di questi) fossero in concreto contenuti nel fascicolo di parte di primo grado.
4.3 In conclusione, essendo l'appellante incorso nel divieto di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c., e non risultando provato – nel giudizio di primo grado – che il decorso del termine quinquennale di prescrizione fosse stato l'interrotto, l'appello proposto dall non può essere accolto. Pt_2
5 – Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014.
Si dispone la compensazione delle spese processuali nel rapporto tra il e il , non avendo questi dato causa al compimento CP_1 Controparte_2 del termine di prescrizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di di Roma n. 14820/2022, proposto dall Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio di appello, Controparte_1 complessivamente liquidate d'ufficio in € 662,00 oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore del difensore avvocato Enrico
Valcalcer, dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese processuali nel rapporto tra e il Controparte_1
; Controparte_2
d) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 22.12.2025
Il Giudice Federico Salvati
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