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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4253/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Sabrina De Santi, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Massimiliano Miotti come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 10 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni,
riportate nel pedissequo formato digitale depositato il 18/11/2024:
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 pagina 4 di 10 pagina 5 di 10
pagina 6 di 10 Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
pagina 7 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 08/07/2017, in ILLASI, (regolarmente trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., formulando ulteriori domande ed esponendo che dal matrimonio era nata il [...] a [...], Per_1
Si è costituito in giudizio il resistente e non si è opposto alla domanda di separazione,
mentre ha contestato per il resto le domande e le deduzioni della parte ricorrente.
Con nota del 18.11.2024 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trattazione scritta dell'udienza.
Con successivo provvedimento del 4.1.2025 è stata disposta la comparizione personale delle parti avuto riguardo alle iniziali allegazioni di violenza contenute nell'atto introduttivo e alla necessità di verificare, tramite la l'audizione delle stesse, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti fosse libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
All'udienza del 28/01/2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto precisando entrambi che la bambina è serena e che di fatto i genitori stanno già attuando le condizioni di regolamentazione di così come indicate nella Per_1
nota.
Alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, può affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le stesse abbia operato un qualsiasi condizionamento pagina 8 di 10 reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
Nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze.
Sussistono quindi i presupposti per l'adozione dell'omologa della separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
del matrimonio contratto nel Comune di Illasi (VR), l'8 Controparte_1
luglio 2017, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso
Comune, Anno 2017, Numero 6, Parte II, Serie A
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ILLASI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di pagina 9 di 10 cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 04/02/2025
La Presidente rel. ed est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4253/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Sabrina De Santi, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Massimiliano Miotti come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 10 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 28/01/2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni,
riportate nel pedissequo formato digitale depositato il 18/11/2024:
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 pagina 4 di 10 pagina 5 di 10
pagina 6 di 10 Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
pagina 7 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 08/07/2017, in ILLASI, (regolarmente trascritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., formulando ulteriori domande ed esponendo che dal matrimonio era nata il [...] a [...], Per_1
Si è costituito in giudizio il resistente e non si è opposto alla domanda di separazione,
mentre ha contestato per il resto le domande e le deduzioni della parte ricorrente.
Con nota del 18.11.2024 le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trattazione scritta dell'udienza.
Con successivo provvedimento del 4.1.2025 è stata disposta la comparizione personale delle parti avuto riguardo alle iniziali allegazioni di violenza contenute nell'atto introduttivo e alla necessità di verificare, tramite la l'audizione delle stesse, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti fosse libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
All'udienza del 28/01/2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato l'accordo raggiunto precisando entrambi che la bambina è serena e che di fatto i genitori stanno già attuando le condizioni di regolamentazione di così come indicate nella Per_1
nota.
Alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, può affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le stesse abbia operato un qualsiasi condizionamento pagina 8 di 10 reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
Nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze.
Sussistono quindi i presupposti per l'adozione dell'omologa della separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi, tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
del matrimonio contratto nel Comune di Illasi (VR), l'8 Controparte_1
luglio 2017, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso
Comune, Anno 2017, Numero 6, Parte II, Serie A
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di ILLASI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di pagina 9 di 10 cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 04/02/2025
La Presidente rel. ed est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10