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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 109\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.109 \2025 R.G.; promossa da c.f.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/09/1993 ed elettivamente domiciliata in via Ugo Sant'Onofrio 68, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. Ielasi Maria Rita che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...], Marocco il CP_1 C.F._2
14/04/1990,
resistente contumace E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, la parte ricorrente ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con nel CP_1
Comune di Barcellona P.G., in data 30/11/2015, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2015) e cl. 2017). Ha adito Persona_1 Per_2
questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il Tribunale pronunciato la separazione personale delle parti con sentenza n. 186/2020 depositata in data 17.02.2020 e regolamentato le ulteriori condizioni della separazione con sentenza n. 1180/2022 del 10.10.2022, e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di disporre l'affido super esclusivo della prole, con collocamento presso la madre;
di disciplinare l'esercizio di visita paterno secondo modalità protette e previa calendarizzazione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente;
di disporre a proprio carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento della prole nella misura mensile di €.400,00 (ovvero di €.200,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore;
di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico.
non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato;
CP_1
2 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, soltanto la ricorrente è comparsa personalmente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale e ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione italiana in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre
2003, e del Reg. n.1111/2019 che dal 1° agosto 2022 ha sostituito lo stesso, al quale va riconosciuta valenza universale, e che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. Nel caso di specie, emerge che i coniugi hanno risieduto nello Stato italiano, specificamente nel
Comune di Barcellona P.G., ove la ontinua a risiedere. Pt_1
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale
è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, avendo i minori, figli della
3 coppia, residenza abituale in Barcellona P.G., dove gli stessi sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La legge applicabile è quella italiana, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale delle parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, era in Italia.
Compiute tali premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 186/2020 depositata in data 17.02.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione e la protratta contumacia del resistente per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostrano la fondatezza dell'assunto della ricorrente. Risulta evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati non può più essere ricostituita. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
I figli della coppia sono entrambi minori di età, sicché occorre provvedere sul loro regime di affidamento. La ha chiesto che ne venisse disposto Pt_1
l'affidamento esclusivo in proprio favore.
A tal riguardo, il criterio fondamentale cui deve attenersi il collegio è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155 c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto
4 al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, che verrà espressa sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Casse n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
La centralità di tale interesse giustifica, la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
In ogni caso, anche in presenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farsi luogo all'applicazione del regime di affidamento esclusivo, per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, il genitore
5 affidatario esclusivo ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, è tenuto a consultare l'altro genitore, avendo questi mantenuto il diritto, nonché il dovere, di vigliare sull'istruzione e sull'educazione dei propri figli.
Tuttavia, al giudice è rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 2 c.c.: «salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori»), così confluendo nella figura giurisprudenziale dell'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato. Esso consiste in una forma di affidamento esclusivo ancora più restrittivo e stringente che concentra l'intero esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore (e tanto anche per questioni fondamentali). Ciò può rendersi necessario in caso di totale assenza del genitore dalla vita del figlio, di irreperibilità e difficoltà di comunicazione, o quando, stante la carenza dei rapporti con i figli, il genitore non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (artt. 315 bis e
337 ter comma 3 c.c.): in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nella fattispecie che ci occupa, si ritiene maggiormente rispondente alle preminenti esigenze di tutela dei figli, la previsione dell'affidamento super- esclusivo in favore della madre. Va tenuto conto, infatti, che è CP_1
allo stato detenuto presso la Casa di reclusione di Opera in Milano, mentre i figli sono attualmente collocati presso l'abitazione materna in Barcellona P.G., il che rende oggettivamente difficoltoso l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Sul punto, si richiama la relazione dei Servizi sociali del Comune di
Barcellona P.G. depositata il 6.05.2025, che ha dato evidenza di elementi che
6 rendono maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo alla madre, genitore che si è occupata in via Parte_1
esclusiva della loro cura e nei cui confronti non è emerso alcun elemento di inidoneità (v. relazione sopracitata ove si legge che vi è “una relazione positiva con la madre” e che “si rilevano le condizioni ottimali e relazionali di vita dei minori nella famiglia e nel contesto sociale in cui vivono”), nonché si richiamano le relazioni degli insegnanti scolastici dei figli della coppia, che hanno riferito “la mamma è molto presente e ha sempre partecipato agli incontri scuola famiglia e agli eventi che coinvolgono i genitori” (v. relazione dell'insegnante e
Part coordinatrice di classe della figlia ) e “la mamma di sempre Persona_1
stata presente agli appuntamenti scuola-famiglia, omenti di incontro e di confronto con le insegnanti che hanno favorito quel benessere emotivo e sociale necessario per la crescita personale e scolastica dell'alunno. La collaborazione scuola-famiglia, l'ambiente scolastico sereno e stimolante, hanno contribuito a migliorare il percorso educativo, affettivo e culturale dell'alunno” (v. relazione dell'insegnante e coordinatrice di classe del figlio . Per_2
Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, è emerso che i contatti tra il padre ed i figli avvengono, allo stato, tramite “video-chiamate…ogni 15 giorni” e “telefonicamente una volta alla settimana”. Di fatti, il avrebbe “regalato il cellulare ai figli minori per poter CP_1
comunicare con loro quando le circostanze glielo permettono” e su cui la madre
7 avrebbe inserito “il parental control” (v. ancora relazione dei S.S.). Tenuto conto dell'attuale stato detentivo in cui versa il , il Collegio dispone che gli CP_1
incontri tra padre e figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi
Sociali competenti, previa disposizione di un calendario di incontri, con modalità protette, previo consenso dei minori e con facoltà di sospenderli in caso di loro pregiudizio.
In ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli minori, va ricordato che l'art. 315-bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
8 Nel caso di specie, la svolge attività lavorativa presso una Pt_1
Cooperativa Sociale e percepisce un importo mensile di circa €1.000,00/1.100,00
(v. buste paga in atti dei mesi ottobre e novembre 2024, all.9 depositato con il ricorso). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che ella ha percepito nell'anno d'imposta 2023 un importo di €.14.767,00, nell'anno d'imposta 2022 un importo di €.5.298,36 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.0.1.2022 al
15.10.2022) e di €.3.030,56 (per l'attività lavorativa svolta dal 16.10.2022), nell'anno d'imposta 2021, l'importo di €.531,83 (per l'attività cessata in data
18.02.2021) e di €.1.175,96 (per l'attività svolta dal 29.10.2021), (v. all.8 depositato con l'atto di ricorso). La ricorrente è altresì titolare di un conto presso l'Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2024 di €.134,92 e di una carta prepagata
Postepay con saldo al 24.01.2025 di €2,57 (v. all.ti 10 e 11). Ella ha altresì dichiarato di risiedere con i figli presso l'abitazione di via Giacomo Leopardi n.
82, insieme con la di lei madre (v. processo verbale dell'udienza del 16.05.2025)
e di aver sottoscritto un finanziamento presso la Santander Consumer, per l'acquisto di un'autovettura versando l'importo mensile di circa € 305,00 (atto di ricorso e all.12). Dalle dichiarazioni della ricorrente risulta che il , in CP_1
passato, “Ha lavorato, in nero” e, precisamente, “lavorava in pizzeria” (v. processo verbale del 16.05.2025).
Sulla scorta di tali considerazioni e in assenza di prova contraria, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.400,00 (in ragione di €.200,00 per ciascuno), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
9 Per quanto concerne l'assegno unico familiare, si ritiene che lo stesso debba essere percepito direttamente ed interamente dalla poiché affidataria Pt_1
in via esclusiva della prole.
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale della resistente rimasta contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Barcellona P.G., in data 30/11/2015, da Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, anno,
[...]
2015 Parte I, n. 30;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona
P.G., di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone l'affidamento esclusivo in regime rafforzato dei figli minori, e con collocamento prevalente presso il Persona_1 Per_2
domicilio materno e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e Persona_1 Per_2
della somma mensile di €.400,00 (€.200,00 ciascuno), con rivalutazione
10 annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente dalla Pt_1
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 18/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.109 \2025 R.G.; promossa da c.f.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/09/1993 ed elettivamente domiciliata in via Ugo Sant'Onofrio 68, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. Ielasi Maria Rita che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...], Marocco il CP_1 C.F._2
14/04/1990,
resistente contumace E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.05.2025, la parte ricorrente ha concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con nel CP_1
Comune di Barcellona P.G., in data 30/11/2015, regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2015) e cl. 2017). Ha adito Persona_1 Per_2
questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, avendo il Tribunale pronunciato la separazione personale delle parti con sentenza n. 186/2020 depositata in data 17.02.2020 e regolamentato le ulteriori condizioni della separazione con sentenza n. 1180/2022 del 10.10.2022, e non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto di disporre l'affido super esclusivo della prole, con collocamento presso la madre;
di disciplinare l'esercizio di visita paterno secondo modalità protette e previa calendarizzazione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente;
di disporre a proprio carico del resistente un assegno a titolo di mantenimento della prole nella misura mensile di €.400,00 (ovvero di €.200,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore;
di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico.
non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato;
CP_1
2 pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
16.05.2025, soltanto la ricorrente è comparsa personalmente. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale e ha rimesso la causa al collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione italiana in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre
2003, e del Reg. n.1111/2019 che dal 1° agosto 2022 ha sostituito lo stesso, al quale va riconosciuta valenza universale, e che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o il luogo di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora. Nel caso di specie, emerge che i coniugi hanno risieduto nello Stato italiano, specificamente nel
Comune di Barcellona P.G., ove la ontinua a risiedere. Pt_1
Con riferimento alla legge applicabile, si richiama il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale
è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e da altri criteri a cascata. Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti risultavano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, avendo i minori, figli della
3 coppia, residenza abituale in Barcellona P.G., dove gli stessi sono nati e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi. La legge applicabile è quella italiana, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale delle parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, era in Italia.
Compiute tali premesse, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti. È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale con sentenza n. 186/2020 depositata in data 17.02.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione e la protratta contumacia del resistente per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostrano la fondatezza dell'assunto della ricorrente. Risulta evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati non può più essere ricostituita. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
I figli della coppia sono entrambi minori di età, sicché occorre provvedere sul loro regime di affidamento. La ha chiesto che ne venisse disposto Pt_1
l'affidamento esclusivo in proprio favore.
A tal riguardo, il criterio fondamentale cui deve attenersi il collegio è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155 c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto
4 al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, che verrà espressa sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Casse n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
La centralità di tale interesse giustifica, la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
In ogni caso, anche in presenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farsi luogo all'applicazione del regime di affidamento esclusivo, per l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, il genitore
5 affidatario esclusivo ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, è tenuto a consultare l'altro genitore, avendo questi mantenuto il diritto, nonché il dovere, di vigliare sull'istruzione e sull'educazione dei propri figli.
Tuttavia, al giudice è rimessa la facoltà di disporre che pure queste decisioni siano assunte dal solo genitore affidatario (art. 337 quater comma 2 c.c.: «salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori»), così confluendo nella figura giurisprudenziale dell'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato. Esso consiste in una forma di affidamento esclusivo ancora più restrittivo e stringente che concentra l'intero esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore (e tanto anche per questioni fondamentali). Ciò può rendersi necessario in caso di totale assenza del genitore dalla vita del figlio, di irreperibilità e difficoltà di comunicazione, o quando, stante la carenza dei rapporti con i figli, il genitore non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (artt. 315 bis e
337 ter comma 3 c.c.): in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Nella fattispecie che ci occupa, si ritiene maggiormente rispondente alle preminenti esigenze di tutela dei figli, la previsione dell'affidamento super- esclusivo in favore della madre. Va tenuto conto, infatti, che è CP_1
allo stato detenuto presso la Casa di reclusione di Opera in Milano, mentre i figli sono attualmente collocati presso l'abitazione materna in Barcellona P.G., il che rende oggettivamente difficoltoso l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Sul punto, si richiama la relazione dei Servizi sociali del Comune di
Barcellona P.G. depositata il 6.05.2025, che ha dato evidenza di elementi che
6 rendono maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo alla madre, genitore che si è occupata in via Parte_1
esclusiva della loro cura e nei cui confronti non è emerso alcun elemento di inidoneità (v. relazione sopracitata ove si legge che vi è “una relazione positiva con la madre” e che “si rilevano le condizioni ottimali e relazionali di vita dei minori nella famiglia e nel contesto sociale in cui vivono”), nonché si richiamano le relazioni degli insegnanti scolastici dei figli della coppia, che hanno riferito “la mamma è molto presente e ha sempre partecipato agli incontri scuola famiglia e agli eventi che coinvolgono i genitori” (v. relazione dell'insegnante e
Part coordinatrice di classe della figlia ) e “la mamma di sempre Persona_1
stata presente agli appuntamenti scuola-famiglia, omenti di incontro e di confronto con le insegnanti che hanno favorito quel benessere emotivo e sociale necessario per la crescita personale e scolastica dell'alunno. La collaborazione scuola-famiglia, l'ambiente scolastico sereno e stimolante, hanno contribuito a migliorare il percorso educativo, affettivo e culturale dell'alunno” (v. relazione dell'insegnante e coordinatrice di classe del figlio . Per_2
Pertanto, appare conforme all'interesse dei figli che gli stessi vengano affidati alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai minori. I figli, inoltre, manterranno la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quest'ultima.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, è emerso che i contatti tra il padre ed i figli avvengono, allo stato, tramite “video-chiamate…ogni 15 giorni” e “telefonicamente una volta alla settimana”. Di fatti, il avrebbe “regalato il cellulare ai figli minori per poter CP_1
comunicare con loro quando le circostanze glielo permettono” e su cui la madre
7 avrebbe inserito “il parental control” (v. ancora relazione dei S.S.). Tenuto conto dell'attuale stato detentivo in cui versa il , il Collegio dispone che gli CP_1
incontri tra padre e figli dovranno avvenire sotto la sorveglianza dei Servizi
Sociali competenti, previa disposizione di un calendario di incontri, con modalità protette, previo consenso dei minori e con facoltà di sospenderli in caso di loro pregiudizio.
In ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli minori, va ricordato che l'art. 315-bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Tale articolo, infatti, dispone che i genitori devono adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo si configura, infatti, quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione che prescinde dalla titolarità della responsabilità genitoriale ed ha radici nella affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 comma 1 Cost.
A tal riguardo, non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
8 Nel caso di specie, la svolge attività lavorativa presso una Pt_1
Cooperativa Sociale e percepisce un importo mensile di circa €1.000,00/1.100,00
(v. buste paga in atti dei mesi ottobre e novembre 2024, all.9 depositato con il ricorso). Dalla documentazione fiscale in atti, si evince che ella ha percepito nell'anno d'imposta 2023 un importo di €.14.767,00, nell'anno d'imposta 2022 un importo di €.5.298,36 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.0.1.2022 al
15.10.2022) e di €.3.030,56 (per l'attività lavorativa svolta dal 16.10.2022), nell'anno d'imposta 2021, l'importo di €.531,83 (per l'attività cessata in data
18.02.2021) e di €.1.175,96 (per l'attività svolta dal 29.10.2021), (v. all.8 depositato con l'atto di ricorso). La ricorrente è altresì titolare di un conto presso l'Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2024 di €.134,92 e di una carta prepagata
Postepay con saldo al 24.01.2025 di €2,57 (v. all.ti 10 e 11). Ella ha altresì dichiarato di risiedere con i figli presso l'abitazione di via Giacomo Leopardi n.
82, insieme con la di lei madre (v. processo verbale dell'udienza del 16.05.2025)
e di aver sottoscritto un finanziamento presso la Santander Consumer, per l'acquisto di un'autovettura versando l'importo mensile di circa € 305,00 (atto di ricorso e all.12). Dalle dichiarazioni della ricorrente risulta che il , in CP_1
passato, “Ha lavorato, in nero” e, precisamente, “lavorava in pizzeria” (v. processo verbale del 16.05.2025).
Sulla scorta di tali considerazioni e in assenza di prova contraria, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di €.400,00 (in ragione di €.200,00 per ciascuno), rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che corrisponderà alla madre entro il giorno
5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
9 Per quanto concerne l'assegno unico familiare, si ritiene che lo stesso debba essere percepito direttamente ed interamente dalla poiché affidataria Pt_1
in via esclusiva della prole.
Tenuto conto della natura del procedimento e del contegno processuale della resistente rimasta contumace, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Barcellona P.G., in data 30/11/2015, da Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune, anno,
[...]
2015 Parte I, n. 30;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona
P.G., di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone l'affidamento esclusivo in regime rafforzato dei figli minori, e con collocamento prevalente presso il Persona_1 Per_2
domicilio materno e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di versamento, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e Persona_1 Per_2
della somma mensile di €.400,00 (€.200,00 ciascuno), con rivalutazione
10 annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente dalla Pt_1
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 18/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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