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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/09/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.RG. 3116/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Garofano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vitiello, CP_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e provvedimenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 30.08.2024 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 14.05.1995 nel Comune di Sarno, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, volume
1, ufficio 1, anno 1995); che dal matrimonio nascevano tre figli: , nato a [...] il Per_1
4.02.1996, nata a [...], l'[...] e nata a [...] il [...]; che Per_2 Per_3 la vita coniugale, nel corso del tempo, caratterizzata da maltrattamenti morali e materiali da parte del marito nei confronti della consorte, si era rivelata intollerabile, sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che le condotte violente e prevaricatorie integrate dal resistente nei confronti della moglie, meglio descritte in ricorso, determinavano a sporgere formale Parte_1 denuncia querela - in riferimento alla quale allo stato pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore a carico dell'Odierna - nonché ad abbandonare la casa familiare;
che in ordine agli aspetti economici, la medesima godeva di un reddito autonomo, mentre i figli maggiorenni erano economicamente autosufficienti;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
•
Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito di colpa al marito, per gravi violazioni dei diritti umani nonché dei diritti nascenti dal matrimonio;
• Condannare il sig. al risarcimento, CP_1 in favore della signora , dei danni endofamiliari di cui all'art. 2059, per le ragioni di Parte_1 cui in premessa, da quantificarsi secondo l'equo apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito;
•
Disporre che si proceda alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi e, nelle more, che il canone di locazione percepito venga ripartito tra gli stessi comproprietari. Con ulteriori provvedimenti di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2024 il resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, evidenziava l'inammissibilità della domanda risarcitoria, essendo il giudice della separazione incompetente in materia, ed, in ogni caso, la necessità della sospensione del procedimento di separazione ex art. 75 co. 3 c.p.p. in attesa della definizione del procedimento penale in cui la resistente era costituita parte civile;
negava di aver assunto condotte violente e vessatorie nei confronti della consorte;
precisava che nei pochi ritagli di tempo dal lavoro, curava l'orto della suocera, si dilettava a fare aggiusti e lavoretti all'immobile; che aveva sempre avuto premura e cura per i figli ai quali assicurava agiatezza e possibilità di studio;
degli episodi violenti descritti dalla controparte, il resistente ne offriva una diversa e ridimensionata rappresentazione;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: in via preliminare e in rito: dichiarare la inammissibilità delle formulate domande di condanna del resistente al risarcimento in favore della ricorrente dei danni endofamilairi di cui all'art 2059 c.c. e di vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, nonché, del riparto del canone di locazione tra gli stessi, per i motivi esposti in premessa;
nella ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare in rito, disporsi al sospensione del presente giudizio ricorrendo i presupposti di cui all'art 75, comma 3, c.p.p. nel merito: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
respingere la domanda di addebito formulata perché infondata in fatto e diritto e non provata”.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione tra le medesime, rigettate le richieste istruttorie, il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. dell'11.9.2025, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione con ordinanza del 22.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
A tal fine occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità. In tali evenienze non è, pertanto, possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Sotto ulteriore angolo prospettico, ed ai fini di causa, costituisce un principio consolidato quello per cui le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, non rilevando neanche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass. civ. sez. 1 Ord. 22294/2024; si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n. 27324/2022, Cass. civ. n. 6997/2018; Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ. 7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n. 7321/2005). Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, va evidenziato che la ricorrente ha dedotto che il marito, durante la vita coniugale, ha assunto nei propri confronti e dei figli condotte orientate ad offese e maltrattamenti, mediante svalorizzazioni personali, violenze verbali, aggressioni fisiche e minacce. Le condotte descritte in ricorso sono comprovate dal tenore della denuncia querela sporta dalla ricorrente il 29.8.2022, oltre che dal tenore delle dichiarazioni testimoniali, rese in contradittorio dalla ricorrente e dai figli maggiorenni della coppia, raccolte nel verbale di udienza del 10.10.2024 del procedimento penale (n. 3539/22 r.g.n.r.; procedimento penale numero 19/24 r.g.) pendente nei confronti dell'imputato per i reati di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p., in atti. CP_1
E', pertanto, dato incontestato che le condotte violente e denigratorie integrate dal resistente nei confronti della consorte sin dall'inizio della vita coniugale, reiterate nel corso della convivenza anche nei confronti ed alla presenza dei figli, abbiano determinato la disgregazione dell'unione coniugale.
Il Collegio ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal marito e la crisi coniugale ai fini della pronuncia di addebito in capo a quest'ultimo.
Alla luce di quanto sopra deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Alcuna statuizione accessoria va emessa nel presente giudizio in assenza delle richieste formulate dalle parti.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento per danni endofamiliari formulata dalla ricorrente va evidenziato quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (Cass. n. 18853 del
2011). Da questa affermazione, (richiamata anche da Cass. n. 4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni), discendono alcune conseguenze. Nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, sicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale
(cfr. Cass. civ., sez. III, 07/03/2019, n. 6598).
La risarcibilità di tali violazioni esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi, da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere, non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana;
per contro,
l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale. L'autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all'altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio. Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento, con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti, e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Tanto precisato, nel caso di specie, va respinta la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale in favore della ricorrente in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e, segnatamente, della lesione dell'integrità psicofisica e della lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, anche in termini di sussistenza del nesso di causalità.
Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste formulate dalla medesima ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto del giudizio separativo.
Stante il tenore della decisione assunta le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra (nata a [...] l'[...]) e (nato Parte_1 CP_1
a Sarno il 20/09/1962), sposatisi nel Comune di Sarno il 14/05/1995 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, volume 1, ufficio 1, anno 1995), con addebito al marito;
rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste dalla medesima formulate in quanto esulanti dall'oggetto del giudizio separativo;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.RG. 3116/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Garofano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vitiello, CP_1 C.F._2 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e provvedimenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 30.08.2024 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 14.05.1995 nel Comune di Sarno, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, volume
1, ufficio 1, anno 1995); che dal matrimonio nascevano tre figli: , nato a [...] il Per_1
4.02.1996, nata a [...], l'[...] e nata a [...] il [...]; che Per_2 Per_3 la vita coniugale, nel corso del tempo, caratterizzata da maltrattamenti morali e materiali da parte del marito nei confronti della consorte, si era rivelata intollerabile, sì da rendere impossibile il proseguimento della convivenza;
che le condotte violente e prevaricatorie integrate dal resistente nei confronti della moglie, meglio descritte in ricorso, determinavano a sporgere formale Parte_1 denuncia querela - in riferimento alla quale allo stato pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore a carico dell'Odierna - nonché ad abbandonare la casa familiare;
che in ordine agli aspetti economici, la medesima godeva di un reddito autonomo, mentre i figli maggiorenni erano economicamente autosufficienti;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
•
Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito di colpa al marito, per gravi violazioni dei diritti umani nonché dei diritti nascenti dal matrimonio;
• Condannare il sig. al risarcimento, CP_1 in favore della signora , dei danni endofamiliari di cui all'art. 2059, per le ragioni di Parte_1 cui in premessa, da quantificarsi secondo l'equo apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito;
•
Disporre che si proceda alla vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi e, nelle more, che il canone di locazione percepito venga ripartito tra gli stessi comproprietari. Con ulteriori provvedimenti di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2024 il resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio delineate nell'atto introduttivo, evidenziava l'inammissibilità della domanda risarcitoria, essendo il giudice della separazione incompetente in materia, ed, in ogni caso, la necessità della sospensione del procedimento di separazione ex art. 75 co. 3 c.p.p. in attesa della definizione del procedimento penale in cui la resistente era costituita parte civile;
negava di aver assunto condotte violente e vessatorie nei confronti della consorte;
precisava che nei pochi ritagli di tempo dal lavoro, curava l'orto della suocera, si dilettava a fare aggiusti e lavoretti all'immobile; che aveva sempre avuto premura e cura per i figli ai quali assicurava agiatezza e possibilità di studio;
degli episodi violenti descritti dalla controparte, il resistente ne offriva una diversa e ridimensionata rappresentazione;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: in via preliminare e in rito: dichiarare la inammissibilità delle formulate domande di condanna del resistente al risarcimento in favore della ricorrente dei danni endofamilairi di cui all'art 2059 c.c. e di vendita dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, nonché, del riparto del canone di locazione tra gli stessi, per i motivi esposti in premessa;
nella ipotesi di mancato accoglimento della eccezione preliminare in rito, disporsi al sospensione del presente giudizio ricorrendo i presupposti di cui all'art 75, comma 3, c.p.p. nel merito: pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
respingere la domanda di addebito formulata perché infondata in fatto e diritto e non provata”.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione tra le medesime, rigettate le richieste istruttorie, il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. dell'11.9.2025, quindi, rimesso al
Collegio per la decisione con ordinanza del 22.9.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
A tal fine occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità. In tali evenienze non è, pertanto, possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Sotto ulteriore angolo prospettico, ed ai fini di causa, costituisce un principio consolidato quello per cui le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, non rilevando neanche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass. civ. sez. 1 Ord. 22294/2024; si veda anche Cass. Civ. sez. 1 Ord. n. 27324/2022, Cass. civ. n. 6997/2018; Cass. civ. n. 3925/2018, Cass. civ. 7388/2017 e Cass. civ. n. 433/2016, Cass. civ. sez. 1 sent. n. 7321/2005). Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, va evidenziato che la ricorrente ha dedotto che il marito, durante la vita coniugale, ha assunto nei propri confronti e dei figli condotte orientate ad offese e maltrattamenti, mediante svalorizzazioni personali, violenze verbali, aggressioni fisiche e minacce. Le condotte descritte in ricorso sono comprovate dal tenore della denuncia querela sporta dalla ricorrente il 29.8.2022, oltre che dal tenore delle dichiarazioni testimoniali, rese in contradittorio dalla ricorrente e dai figli maggiorenni della coppia, raccolte nel verbale di udienza del 10.10.2024 del procedimento penale (n. 3539/22 r.g.n.r.; procedimento penale numero 19/24 r.g.) pendente nei confronti dell'imputato per i reati di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p., in atti. CP_1
E', pertanto, dato incontestato che le condotte violente e denigratorie integrate dal resistente nei confronti della consorte sin dall'inizio della vita coniugale, reiterate nel corso della convivenza anche nei confronti ed alla presenza dei figli, abbiano determinato la disgregazione dell'unione coniugale.
Il Collegio ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal marito e la crisi coniugale ai fini della pronuncia di addebito in capo a quest'ultimo.
Alla luce di quanto sopra deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
Alcuna statuizione accessoria va emessa nel presente giudizio in assenza delle richieste formulate dalle parti.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento per danni endofamiliari formulata dalla ricorrente va evidenziato quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva (Cass. n. 18853 del
2011). Da questa affermazione, (richiamata anche da Cass. n. 4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni), discendono alcune conseguenze. Nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, sicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale
(cfr. Cass. civ., sez. III, 07/03/2019, n. 6598).
La risarcibilità di tali violazioni esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi, da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere, non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana;
per contro,
l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale. L'autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all'altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio. Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento, con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti, e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Tanto precisato, nel caso di specie, va respinta la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale in favore della ricorrente in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e, segnatamente, della lesione dell'integrità psicofisica e della lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, anche in termini di sussistenza del nesso di causalità.
Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste formulate dalla medesima ricorrente in quanto esulanti dall'oggetto del giudizio separativo.
Stante il tenore della decisione assunta le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra (nata a [...] l'[...]) e (nato Parte_1 CP_1
a Sarno il 20/09/1962), sposatisi nel Comune di Sarno il 14/05/1995 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, serie A, volume 1, ufficio 1, anno 1995), con addebito al marito;
rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste dalla medesima formulate in quanto esulanti dall'oggetto del giudizio separativo;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire