Versione
26 novembre 1978
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2 marzo 2010
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Art. 1. Campo di applicazione
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
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- 1. Quantità nominali dei prodotti preconfezionati: l'attuazione della direttiva UEAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2010 · 3.5730217