Art. 1. Campo di applicazione
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti ((. . . )) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".