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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533/2023 promossa in grado di appello d a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese
[...] dagli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti, e Federica Carelli.
APPELLANTI Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Fratello. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 19 giugno 2025 e parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 21/1/2021 adiva il G.L. del Tribunale di Palermo e Controparte_1 premesso di essere lavoratore dipendente della società Parte_1 operante sotto le insegne ed il marchio Conad presso il punto vendita di Via Lanza di Scalea, noto come “Auchan Fondo Raffo”, sito dentro il centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, esponeva che nel mese di agosto 2020 la società datrice di lavoro aveva dato impulso ad un intervento di ristrutturazione consistente nel trasferimento del ramo d'azienda costituito da porzione del predetto punto vendita implicante la riduzione dell'area di vendita da c.a.
9.386 mq a c.a.
6.265 mq e conseguente frazionamento, tramite specifico iter amministrativo, delle autorizzazioni commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, con conseguente riorganizzazione delle relative attività (commerciali e non) e riallineamento dei correlati costi di struttura in funzione dei nuovi standard di format e di mercato e delle citate attività di c.d. “frazionamento licenza” in corso. Era previsto che un primo ramo di azienda , quale risultante dall'operazione di ristrutturazione , sarebbe stato trasferito mediante cessione in via definitiva della proprietà a e, contestualmente, da quest'ultima in regime di affitto aa Parte_2 Pt_3
sempre facente parte delle strutture operative e societarie del network Parte_3
Conad. In esecuzione del precitato programma , con effetto dal 7 settembre 2020, dei 172 dipendenti in forza presso il punto Vendita di Via Lanza di Scalea ,120 passavano ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della cessionaria mentre 52 – tra i quali il Parte_3
- venivano mantenuti alle dipendenze di e CP_1 Parte_1 collocati in CIG.
Ciò premesso, il agiva contro tutte le suddette società affinché il Tribunale CP_1 accertasse l'intervenuta cessione dell'intera azienda costituita dal punto vendita di via Lanza di Scalea, illegittimamente qualificata come cessione di ramo di azienda, dichiarasse il suo diritto al transito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della e Parte_3 condannasse le predette società al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni perdute dalla data del mancato passaggio (7 settembre 2020) fino a quello dell'effettiva ammissione in servizio presso Parte_3
Si costituivano le società convenute che eccepivano la carenza di interesse del ricorrente e, nel merito, chiedevano il rigetto dell'azione. Istruita solo documentalmente causa, con sentenza del 3/5/2023 il G.L. accoglieva il ricorso, dichiarando:
- che l'operazione traslativa posta in essere da p.a., e Parte_4 Parte_2
avente ad oggetto l'ipermercato ad insegna Auchan sito in Palermo, Via Parte_3
Lanza di Scalea n. 1963, costituiva trasferimento dell'intera azienda e non di ramo di azienda;
-il diritto del ricorrente al passaggio ex art. 2112 c.c. alle dipendenze di e da Parte_2 questa a quale società che attualmente detiene in affitto il ramo d'azienda Parte_3 ceduto da con decorrenza dal 7 settembre 2020. Parte_1
Condannava le resistenti e/o a riammettere immediatamente Parte_2 Parte_3 in servizio il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con il medesimo trattamento economico e normativo e con tutti i diritti acquisiti presso la società cedente e tutte le società resistenti in solido a corrispondere in favore del ricorrente il risarcimento dei danni derivanti dalla sua esclusione dal transito ex art. 2112 c.c. cui aveva diritto e dal conseguente mancato svolgimento dell'attività lavorativa, che quantificava nella misura delle retribuzioni maturate e maturande dalla data di offerta della prestazione (16.9.2020), sino al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, utilizzando come base di calcolo l'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze sino al soddisfo. Ripercorrendo il solco tracciato da precedenti dello stesso tribunale in controversie aventi analogo oggetto, il G.L. ha sottoposto a critica la ricostruzione giuridica dell'operazione commerciale descritta dalle convenute in ragione della quale “la cessione aveva riguardato da un lato l'area commerciale aggregata “supermercato” (ramo di azienda c.d. “food e beni di prima necessità”), e dall'altra l'area commerciale aggregata che costituisce il/i restante/i ramo/i di azienda (ramo/i di azienda c.d. “no-food”) e che l'individuazione dei due rami, in vista dell'operazione di cessione, era stata effettuata attraverso il “frazionamento” e la rimodulazione delle superfici di vendita dell'ipermercato, mediante separazione e delimitazione (anche attraverso la costruzione di un muro divisorio) di due diverse aree di vendita, corrispondenti, dal punto di vista immobiliare, a due distinte unità catastali: (i) la prima, pari a 6.295 mq e dedicata alla vendita di prodotti alimentari e beni non alimentari “di prima necessità”, destinata ad essere integrata nella rete Conad;
(ii) la seconda, pari a 3.121 mq e dedicata alla vendita di prodotti non alimentari, che sarebbe stata ceduta (per intero o in parte) ad altri operatori di mercato e che in parallelo a tale intervento, e al fine di rendere possibile quanto sopra, aveva avviato l'iter Parte_1 amministrativo che avrebbe consentito di passare da un'unica autorizzazione (i.e. “licenza”) commerciale per l'intera superfice del Punto Vendita (pari a complessivi 9.386 mq, di cui 5.602 mq alimentare e 3.784 mq non alimentare), a due distinte licenze per la vendita al dettaglio rispettivamente: (i) la prima, di generi prevalentemente alimentari (sulla superficie di 6.265 mq destinata a Conad, di cui ben 5.465 mq destinati alla vendita di beni alimentari e solo 800 mq destinati alla vendita di prodotti non alimentari); (ii) la seconda, di generi prevalentemente non alimentari (sulla superficie residua di 3.121 mq), che verrà attivata, ovvero ulteriormente frazionata, in occasione del perfezionamento delle operazioni di assegnazione ad un terzo operatore del settore non alimentare (Risparmio Casa) della relativa area vendita c.d. “no food” . In tale contesto, nell'ottica di promuovere la propria attività di vendita nel Sud Italia, Parte_2 prima, e successivamente , in qualità di società consorziate della rete Conad, avevano Parte_3 manifestato la propria volontà di prendere in carico, rispettivamente quali affittuaria e subaffittuaria, il solo ramo d'azienda c.d. “food e beni di prima necessità” dell'ipermercato di Palermo Fondo Raffo e che , in vista di tale acquisizione avevano pattuito con
[...] Cont che - sarebbero risultati funzionali complessive n. 92,4 (“full time equivalent”), Parte_1 per un incidenza del costo del lavoro sul fatturato pari ad un valore tra il 12% ed il 13% (in linea con il modello CONAD) come indice di sostenibilità economico-finanziaria ed operativa del Punto Vendita”. Ha rilevato di contro il G.L. :
-Che il contratto di cessione di ramo d'azienda non precisava quali sarebbero state le attività ed “i reparti” ceduti rinviando a successivi atti poi non perfezionati l'esatta indicazione dei nominativi dei lavoratori ceduti, ancorchè per la individuazione di costoro uno dei criteri da applicarsi avrebbe dovuto essere quello dell'appartenenza degli interessati a tali settori di attività, mentre , di fatto, l' operazione commerciale aveva coperto tutte le tipologie merceologiche della cedente;
-Che alla stregua del perimetro interpretativo dell'art. 2112 comma 5° c.c. enucleato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale il concetto di cessione di ramo di azienda postulava un fenomeno circolatorio riguardante una articolazione funzionalmente autonoma identificabile come preesistente al trasferimento;
-Che dovendo reputarsi precluse operazioni di esternalizzazione realizzate con la creazione ad hoc di strutture organizzative ottenute mediante la destinazione ad esse di lavoratori provenienti da altre unità produttive, in quanto funzionali alla riduzione della forza lavoro e ad eludere le garanzie di tutela sottese all'art. 2112 c.c., nel caso di specie non poteva affermarsi che il supposto ramo ceduto , costituito dal settore “food” costituisse una entità dotata di autonomia funzionale e che preesistesse alla cessione , essendo vero, piuttosto, che “ la riorganizzazione e la creazione del ramo cd. prevalentemente
“food” è stata meramente funzionale al successivo trasferimento del ramo stesso: cioè il predetto ramo prevalentemente “food” è stato creato al solo fine di potere poi trasferire ad altro soggetto le attività svolte dal medesimo, attività, peraltro, come già sopra detto, neppure precisamente dedotte nella loro consistenza materiale, ma solo in funzione di un futuro frazionamento della superficie di vendita, finalizzato alla futura cessione della residua superficie a terzi”. Ha concluso pertanto il G.L. che l'articolato meccanismo negoziale dissimulasse la cessione dell'intera azienda con conseguente diritto del ricorrente a transitare alle dipendenze della cessionaria e ulteriormente della affittuaria Parte_2 Parte_3
[...]
La sentenza di primo grado è stata impugnata unitariamente dalle società soccombenti le quali reiterano l'eccezione di carenza di interesse ad agire, lamentano il mancato esperimento del tentativo di conciliazione , censurano le determinazioni istruttorie di non ammissione delle prove testimoniali richieste e , soprattutto e nel merito, attaccano il nucleo decisionale della statuizione per avere essa erroneamente interpretato la logica del riassetto organizzativo sotteso all'operazione commerciale posta in essere. Ancora e in subordine reiterano l'eccezione e di aliunde perceptum in relazione agli importi ottenuti medio-tempore dal lavoratore a titolo di integrazione salariale da parte dell' CP_3
Resiste anche in questo grado il lavoratore che chiede il rigetto dell'impugnazione .
****** Con riferimento al primo motivo le appellanti insistono nel valorizzare la circostanza che il ricorrente era stato destinatario degli interventi di integrazione salariale previsti per tutto il personale delle strutture di rete della a fronte del fatto Parte_1 che, quand'anche fosse transitato alle dipendenze della , non avrebbe Parte_3 avuto garanzie di conservazione del posto di lavoro. L'argomento non ha pregio. In ragione della condizione di assistito correlata alla permanenza comunque provvisoria nel bacino della CIG, deve ritenersi che , rispetto al bene della vita azionato, il lavoratore aveva indubbiamente un interesse concreto ad attuale affinché si accertasse in giudizio la non configurabilità di un ramo d'azienda nel complesso di beni traslati e di converso l'efficacia dell'integrale trasferimento del complesso aziendale idoneo ad assicurare allo stesso l' applicabilità delle garanzie assicurate dall'art. 2112 c.c..
Rispetto alla violazione dell'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione, il motivo appare dedotto rispetto agli auspicati sviluppi del complessivo riassetto negoziale propedeutico al passaggio del rimanente ramo aziendale al Gruppo Risparmio Casa ed in vista del riassorbimento della forza lavoro inizialmente non transitata presso la e la;
sviluppi che sarebbe stati preclusi della determinazione Parte_2 Parte_3 del G.L. di abortire ogni possibile trattativa al riguardo.
Anche in tale ottica il motivo, quand'anche ammissibile, appare infondato non potendosi rimproverare al G.L. determinazione del tutto legittima di non sottostare a determinazioni negoziali future ed incerte peraltro indipendenti dalla volontà delle sole parti in causa. Quanto al piano istruttorio , il giudizio posto a base del provvedimento ordinatorio di negare ingresso alle prove testimoniali e che la causa fosse matura per la decisione, appare coerente con il contenuto essenzialmente documentale della causa e con le ragioni poste a base della decisione, sottendendo un giudizio di inidoneità ed irrilevanza della ulteriore attività di istruzione orale. Nel merito gli appellanti reiterano in forma di doglianza gli argomenti finalizzati a sorreggere la validità della complessa operazione di risanamento e ristrutturazione del punto vendita di via Lanza di Scalea e di come essa, preordinata a dare attuazione al piano industriale in una prospettiva di mantenimento dei posti di lavoro, si era tradotta in un intervento di “frazionamento” fisico e ammnistrativo della preesistente struttura di vendita, che non sarebbe stata ceduta in blocco ma mediante una rimodulazione della superficie di vendita e la creazione di due distinte unità , destinate a separate e successive cessioni;
un ramo oggetto della prima cessione a favore della e della Parte_2 Pt_3 costituito da una superficie di mq.
6.295 dedicato alla vendita di prodotti
[...] alimentari e non alimentari di prima necessità (ramo Food”) ed un secondo ramo , oggetto di una successiva cessione a favore di aziende facenti parte del gruppo Risparmio Casa , costituto da una superficie di mq.
3.121 destinato alla vendita di prodotti non alimentari
(Ramo “no Food”). Il motivo è infondato. La dissertazione compiuta dal Tribunale di Palermo intorno al concetto di ramo di azienda ha colto il punto nodale della odierna vicenda processuale . Partendo dalla nozione formulata dalla Direttiva CE 2001/23 trasfusa nell'attuale versione dell'art. 2112 comma 5° c.c. secondo la quale “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, . il G.L. ha sottolineato che rispetto alla tutela dei diritti del lavoratore coinvolto dalla vicenda successoria ,
l'interesse di quest'ultimo al mantenimento dei diritti economici e normativi acquisiti , postula l'esigenza che l'entità oggetto del trasferimento “conservi” successivamente allo stesso la propria identità. In conformità a tale accezione è stato pertanto chiarito che l'autonomia funzionale del ramo di azienda, requisito imprescindibile per la legittima cessione, deve sussistere anche prima del trasferimento, e ciò in quanto le direttive innanzi ricordate dispongono che l'entità trasferita conservi, a seguito del trasferimento, la propria identità, con ciò evidentemente significando che essa deve essere posseduta anteriormente al trasferimento, in tal modo escludendosi che si possa identificare il ramo solo al momento della cessione, perché detta operazione consentirebbe all'imprenditore di estromettere i lavoratori senza le garanzie previste per legge (Cass.
n. 18948 del 05/07/2021 ). In particolare nell'apparente divergenza tra la formulazione attuale dell'art. 2112 comma 5° uit, par. - Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento – e la formulazione anteriore - le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità – la giurisprudenza di legittimità ha risposto che il concetto di preesistenza configura un antecedente indefettibile per l'applicazione dell'istituto in quanto ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d.Ig. 276/2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247). Sicchè, non si configura un ramo d'azienda suscettibile di cessione, in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, ma qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo (Cass. 24/01/2018 n. 1769). Ed ha proclamato da ultimo che in tema di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., non costituisce legittima cessione il trasferimento di un complesso di servizi privi di struttura aziendale autonoma e preesistente, che risultino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario. Non è sufficiente la mera decisione unilaterale del cedente di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando loro un'unica funzione al momento del trasferimento, dovendo invece sussistere una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma. Il ramo d'azienda deve configurarsi come un'entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, non potendosi considerare tale una struttura produttiva creata ad hoc in occasione della cessione o identificata come autonoma dalle sole parti del negozio traslativo. È preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità. Nel caso di cessione di un ramo d'azienda cd. dematerializzato, comprensivo dei soli lavoratori e non di beni materiali, è necessario che il gruppo di lavoratori ceduti sia professionalmente coeso, con legami organizzativi preesistenti alla cessione e uno specifico know- how, tale da poter essere individuato come un'unità funzionale ontologicamente in grado di produrre beni o servizi e non come mera somma di dipendenti. Tale interpretazione è conforme sia alle direttive CE nn. 1998/50 e 2001/23, che richiedono la preesistenza di "un'entità economica che conservi la propria identità", sia agli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, insindacabile per l'assenza di riferimenti oggettivi (Cass. n. 33734 del 4/12/2023). Calibrando tale visione esegetica sulla vicenda che ci occupa risulta evidente, per sostanziale ammissione da parte delle stesse appellanti, che il punto vendita di via Lanza di Scalea configurava in principio un unitario complesso aziendale e che solo in vista del programma di ristrutturazione e risanamento, se ne programmò lo smembramento in due distinte articolazioni destinate a differenti operazioni di cessione. Risulta invero dalla lettura del contratto di cessione di ramo di azienda dalla
[...]
alla del 7/9/2020 che, a fronte della programmata riduzione Parte_1 Parte_2 della superficie di vendita e del correlato ridimensionamento della forza lavoro, nessuna effettiva individuazione venne operata tra ramo Food e ramo essendosi piuttosto Pt_5 previsto che il ramo di azienda oggetto della cessione avrebbe riguardato sia prodotti alimentari che prodotti non alimentari. Nessuna individuazione risulta delle categorie merceologiche e/o dei reparti di vendita destinati alla composizione del singolo ramo aziendale oggetto della di cessione che appariva prevalentemente imperniata sulla mera elencazione dei lavoratori – tutti indifferentemente indicati quali addetti vendita e/o capi reparto - destinatari del diritto al transito presso il cessionario, ma senza indicazione alcuna dei criteri di scelta sottesi alla selezione dei medesimi. Se a ciò si aggiunge che, rispetto al progettato riassorbimento del personale in esubero che era stato collocato in CIG, la successiva negoziazione, riguardante l'altro ramo di azienda
) da cedere al gruppo Risparmio Casa, aveva previsto l'assunzione ex nunc del Pt_5 predetto personale (cfr. modello di contratto Rica Gest s.r.l. in produzione di parte resistente) a decorrere dal 17/6/2022 , se ne coglie l'oggettiva divergenza rispetto all'interesse alla continuità giuridica ed economica del rapporti di lavoro assicurata dall'art. 2112 c.c.. Da ciò la conclusione, legittimata dalla disamina attenta delle risultanze processuali, che l'impugnato riassetto negoziale abbia inteso essenzialmente dissimulare un artificiosa esternalizzazione di alcune frazioni dell'unitaria realtà aziendale funzionale allo scorporo ed alla ottimizzazione di due aree commerciali del tutto prive di una preesistente identità giuridica ed economica con il sottaciuto fine di eludere ed aggirare l'applicazione di norme imperative poste a tutela della occupazione. In tal senso risultano le prime pronunce della giurisprudenza di legittimità chiamata a sindacare la validità del riassetto negoziale operato a livello nazionale dal
[...]
(v. Cass. n. 32237 del 21/11/2023). Parte_6
Quanto poi all'eccezione di aliunde perceptum formulata dalle appellanti rispetto alla indennità di mobilità percepita dal lavoratore e che a dire degli stessi dovrebbe essere portata in compensazione con le retribuzioni maturate medio tempore, deve ribadirsi che è necessario che il cosiddetto "aliunde perceptum" sia stato conseguito dal lavoratore reimpiegando la capacità di lavoro che non è stata impegnata nell'attività cessata a causa della estromissione illegittima, non rilevando ne' che i nuovi redditi non abbiano natura di retribuzione ma assistenziale (nel caso di specie, il lavoratore durante il licenziamento aveva svolto lavori socialmente utili) e neppure che i nuovi redditi non siano assoggettabili a contribuzione, in quanto il lavoratore illegittimamente licenziato ha ugualmente diritto, in base all'art. 18, alla conservazione della posizione previdenziale, con onere a carico del datore di lavoro, mentre non possono essere detratte le indennità previdenziali, non potendo, le stesse ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, in quanto ripetibili dagli Istituti previdenziali (Cass. n. 8150 del 3/4/2018) Nel caso di specie la posta concorrente costituita dalla indennità di mobilità risulta attribuita al lavoratore sulla scorta di un distinto rapporto di natura previdenziale che non rileva sul terreno dell'obbligazione inadempiuta e che potrà al più legittimare l'eventuale iniziativa redibitoria da parte del soggetto erogatore ( . CP_3
Le argomentazioni che precedono giustificano la conferma della senetnza impugnata. Le spese del presente grado del giudizio vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in atti. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1470/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 3 maggio 2023.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese processuali del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 8.470,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute . Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria