Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
TAR Veneto, Sez. II, sent. del 3 marzo 2026, n. 508. Al di fuori delle ipotesi eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell'illegittimità del provvedimento o dell'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività segnalata). In materia di SCIA, la decorrenza del relativo termine determina l'effetto estintivo di tale potere nonchè il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell'interessato nei confronti …
Leggi di più… - 2. Fino a quando la PA può annullare una Scia in autotutela?Accesso limitatoGiorgio Tacconi · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2025, proposto da
Belvedere Angelico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Zambelli, Luisa Parisi, Matteo Zambelli, Chiara Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità
per violazione e/o elusione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 1842/2024, pubblicata il 12.7.24, del TAR Veneto, del provvedimento del Comune di Venezia prot. c_I736 PG/2025/0210274 del 22.4.2025 avente ad oggetto: "SC P.G. 2017/285545 - Opere di manutenzione straordinaria mirate all'estensione dell'utilizzo alberghiero su unità immobiliare attigua della medesima proprietà ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 - Provvedimento di rimozione degli effetti della SC ai sensi dell'art. 19, comma 4, e art. 21- nonies della L. n. 241/1990", a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia, arch. Emanuele Paolo Ferronato; annullamento, altresì e nei limiti in cui occorrer possa, del non conosciuto supplemento di istruttoria del 21.01.2025 attivato dal Comune di Venezia, nonché della nota comunale PG/2025/0092498 del 21.2.25 di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione degli effetti della SC P.G. 2017/285545 ai sensi dell'art. 19, comma 4 e art. 21- nonies della L. 241/1990;
nonché, in via subordinata per l’annullamento, previa - se del caso - conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., del ridetto provvedimento del Comune di Venezia prot. c_I736 PG/2025/0210274 del 22.4.2025 avente ad oggetto: " SC P.G. 2017/285545 - Opere di manutenzione straordinaria mirate all'estensione dell'utilizzo alberghiero su unità immobiliare attigua della medesima proprietà ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 - Provvedimento di rimozione degli effetti della SC ai sensi dell'art. 19, comma 4, e art. 21-nonies della L. n. 241/1990", a firma del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia, arch. Emanuele Paolo Ferronato; annullamento, altresì e nei limiti in cui occorrer possa, del non conosciuto supplemento di istruttoria del 21.01.2025 attivato dal Comune di Venezia;
per l’annullamento, altresì, della nota comunale PG/2025/0092498 del 21.2.25 di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione degli effetti della SC P.G. 2017/285545 ai sensi dell'art. 19, comma 4, e art. 21- nonies della L. 241/1990;
per l’annullamento, infine, di ogni altro atto, inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La società Belvedere Angelico S.r.l. è proprietaria, nel sestiere San Polo a Venezia, di una struttura ricettiva adibita per la parte preponderante (mq 1944) ad albergo tradizionale, per la parte residua (mq 354) ad alloggi turistici.
L’immobile è costituito, sotto il profilo urbanistico, da un corpo centrale novecentesco denominato “L’Orologio” classificato come “tipo Ne – Unità edilizia novecentesca di pregio architettonico limitato all’assetto esterno” e da due ali laterali ad esso incorporate, di cui una denominata “Mercante”, classificata “tipo C* - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare seriale in linea”.
La descritta unità edilizia rappresenta sostanzialmente un unico corpo data la fusione con l’unità principale mediante le aperture al 3° e 4° piano (aperture in realtà strutturalmente esistenti e solo ripristinate giusta SC PG/2016/560992), che ribadiscono in tal modo la loro autonoma irreversibile connotazione (in tal senso, vedasi la dichiarazione della Commissione Scientifica Comunale assunta giusta provvedimento prot. n. PG/2011/046123).
2.- Volendo omogeneizzare l’attività turistica svolta nel complesso immobiliare, la ricorrente ha presentato in data 15.06.2017 una SC per “Opere di manutenzione straordinaria mirate all’estensione dell’utilizzo alberghiero su unità immobiliare attigua della medesima proprietà ai sensi dell’art. 23 ter del D.P.R. 380/01” acquisita, con la quale veniva prevista la realizzazione di modeste opere edilizie relative ad una porzione dell’Unità “C*” denominata “Mercante”, consistenti nella modifica di una scala al terzo piano e nella realizzazione di quattro gradini nell’area di collegamento con il corpo centrale dell’edificio “Orologio”, sempre al terzo piano. Intervento che, decorsi i trenta giorni previsti per il consolidamento della SC, veniva portato a compimento.
3.- Con provvedimento del 27.04.2018, il Comune di Venezia disponeva la rimozione in autotutela ex art. 21- nonies della l. n. 241/90 degli effetti della SC sul presupposto “che l’intervento di ampliamento dell’utilizzo alberghiero nelle due unità residenziali denominate “Mercante” costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 23.1 del DPR 380/2001 in quanto comporta l’assegnazione delle unità immobiliari ad una diversa categoria funzionale (da residenziale a turistico – ricettiva)”.
4.- Tale provvedimento con cui l’Ente Civico, decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 19, commi 4 e 6 -bis , e 21- nonies della l. n. 241/90, rimuoveva gli effetti della SC, veniva impugnato dalla ricorrente dinanzi al TAR Veneto, che, con sentenza n. 1842/24, lo annullava, osservando quanto segue “…una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia, il Comune può adottare provvedimenti sfavorevoli al privato solo mediante l’esercizio del potere di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge per l’esercizio del suddetto potere. Ciò posto, il ricorso all’esame merita accoglimento per l’assorbente rilievo che il Comune non ha motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento del titolo edilizio posseduto dalla ricorrente, prevalente sul contrapposto interesse del privato alla conservazione del titolo abilitativo. Nel provvedimento impugnato il Comune non ha dato conto dell’esistenza di un interesse pubblico ulteriore (“altro e diverso” dal mero ripristino della legalità violata) all’annullamento del provvedimento favorevole (ndr. titolo abilitativo) precedentemente rilasciato né risulta aver effettuato, o quanto meno esplicitato (difetto di motivazione), quell’idonea e sufficiente ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, richiesta dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. Al riguardo non è superfluo rammentare che l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo dev’essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2016, n.351) e deve consistere nell’esigenza che l’atto illegittimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo. Una motivazione satisfattiva della presupposta esigenza regolativa consacrata nel testo dell’art.21-nonies l. 241/1990 deve, quindi, spingersi fino all’argomentata indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l’eliminazione d’ufficio dell’atto viziato e non può certo risolversi nella ripetitiva e astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata (Cons. St. 341/2017). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è completamente muto sulle ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, che giustificano l’annullamento del titolo edilizio e non ha neppure comparato questo presunto (ma non esplicitato) interesse pubblico con l’interesse del privato alla conservazione del titolo abitativo annullato. Una motivazione specifica e rafforzata sulla sussistenza di un interesse pubblico specifico alla rimozione del titolo abilitativo precedentemente assentito era, invece, particolarmente necessaria nel caso di specie, attesa la modesta entità dei lavori realizzati dalla ricorrente (concretizzatesi nella modifica di una scala e nella realizzazione di alcuni gradini) e tenuto conto che la Commissione Scientifica Comunale (prot. n. PG/2011/046123 – doc. 3 ric.), con riferimento alle unità immobiliari in esame, individuate all’interno delle due diverse unità classificate “tipo C*” (una delle quali è proprio quella denominata il “Mercante”), aveva dichiarato che “preso atto delle fusioni avvenute e che l’accesso a queste unità immobiliari può avvenire esclusivamente attraverso i collegamenti verticali posizionati nell’adiacente unità edilizia”, di “tipo Ne”(corpo centrale novecentesco denominato “L’Orologio”), lo stato di alterazione è tale da ritenersi ormai irreversibile. Dichiarazione che testimonia l’oggettiva commistione (fusione) creatasi tra il corpo centrale immobiliare –L’Orologio- e le due ali laterali – tra cui il Mercante- e che, secondo la ricorrente, dovrebbe indurre a ritenere che le unità immobiliari coinvolte dall’intervento non possano ormai considerarsi materialmente e giuridicamente distinte dalla struttura ricettiva a cui sono adiacenti (L’Orologio)” .
La sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato.
5.- Nel febbraio 2025, decorsi quasi otto anni dalla presentazione della SC per cui è causa, il Comune riavviava il “procedimento di autotutela” e, con provvedimento del 22 aprile 2025, rimuoveva nuovamente gli effetti della SC sulla base di un’articolata e più approfondita motivazione.
5.1.- Avverso tale provvedimento è insorta nel presente giudizio (in cui vengono cumulate l’azione di ottemperanza e l’azione di annullamento) l’odierna ricorrente, deducendone la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullabilità per i seguenti vizi:
A) Quanto all’azione di ottemperanza:
I) Nullità ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241/90 e s.m.i. per violazione del giudicato. Travisamento. Difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 e s.m.i.. Violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/90 e s.m.i.. Sviamento manifesto.
La ricorrente deduce che il provvedimento del 22 aprile 2025 costituisce mera reiterazione di quello del 27 aprile 2018, già annullato dal TAR, in quanto fondato sulle medesime ragioni (asserito mutamento di destinazione d’uso e carenze documentali) senza individuare un interesse pubblico concreto e attuale né procedere al necessario bilanciamento con l’interesse del privato. Assume, inoltre, che la sentenza n. 1842/2024 avrebbe qualificato il difetto motivazionale come vizio sostanziale dell’esercizio del potere, non emendabile mediante riedizione dell’atto, e che l’amministrazione avrebbe violato i limiti al riesercizio del potere e il principio del c.d. “one-shot” temperato, disattendendo gli accertamenti già compiuti dal giudice, con conseguente sviamento di potere.
II) Violazione dell’art. 1, comma 2- bis della legge n. 241/90 e s.m.i.. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione fra P.A. e privato. Violazione del principio di buon andamento della P.A.
La società ricorrente contesta – a fronte della scelta amministrativa di reiterare, a lunga distanza di tempo, il medesimo provvedimento già annullato - anche la violazione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti tra PA e cittadino.
B) Quanto all’azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a.:
III) Violazione dell’art. 19, comma 6- bis della legge n. 241/90 e s.m.i.. Violazione dell’art. 21- nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Difetto di motivazione. Illogicità ed arbitrarietà manifeste. Difetto di presupposto. Palese sviamento. Violazione del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di giustizia sostanziale.
La ricorrente sostiene che la SC del 2017, decorso il termine massimo di dodici mesi, si sia consolidata e che il precedente atto di autotutela del 2018, annullato dal TAR, non possa produrre effetti conservativi del termine. Il Comune avrebbe quindi esercitato un potere dal quale era ormai decaduto, reiterando un vizio sostanziale già accertato, senza fornire una motivazione rafforzata, idonea a giustificare, a distanza di (quasi otto) anni, la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione della SC (interesse che non può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata né nella ripetizione astratta delle esigenze normative). Si contesta altresì la contraddittorietà dell’atto, che nega l’effettiva attuazione del cambio d’uso, ma al contempo ne dispone l’annullamento.
IV) Violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/90 e s.m.i.. Violazione del principio del divieto di “ bis in idem”. Violazione del principio di buon andamento della P.A. e dell’art. 97 della Costituzione.
Si deduce che l’amministrazione, in sede di riedizione del potere, abbia addotto motivi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, in violazione del divieto di introdurre per la prima volta ragioni già esistenti.
V) Violazione degli artt. 23 e 27 della L.R. 11/2013. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 ter del DPR 380/01. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 e 22 delle NTA della Variante al PRG per la Città antica di Venezia. Difetto di presupposto ed erroneità. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione sotto altro profilo. Violazione dell’efficacia precettiva e del giudicato.
La ricorrente sostiene che gli alloggi oggetto di intervento rientrino nella categoria turistico-ricettiva ai sensi degli artt. 23 e 27 l.r. n. 11/2013 e delle NTA della Variante al PRG per la Città Antica, con conseguente insussistenza di un mutamento urbanisticamente rilevante ex art. 23- ter d.P.R. n. 380/2001. Richiama inoltre il giudicato sull’accertata fusione irreversibile delle unità immobiliari e l’irrilevanza della SC del 2017 rispetto a precedenti titoli già consolidati.
VI) Difetto di presupposto. Erroneità e travisamento. Illogicità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 e 22 delle NTA della Variante al PRG per la Città antica di Venezia. Violazione e/o falsa applicazione della scheda n. 6 allegata alle NTA della Variante al PRG per la Città antica di Venezia. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Sviamento.
È contestata la pretesa carenza dei requisiti dimensionali, assumendosi che l’immobile oggetto di intervento ricada nell’unità tipologica “C* – Mercante” e che la scheda n. 6 consenta l’ampliamento delle attività ricettive anche in deroga ai limiti di superficie, trattandosi di struttura alberghiera esistente e di edificio irreversibilmente trasformato. I limiti dimensionali, difatti, riguarderebbero esclusivamente strutture alberghiere attivate ex novo e non quelle già legittimamente esistenti.
VII) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 23 ter del DPR 380/01. Violazione dell’art. 92 della L.R.V. N. 61/1985. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 21- nonies della l. n. 241/90. Erroneità e/o carenza di presupposto. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di legalità.
Si deduce che, anche applicando il criterio della prevalenza della superficie utile, la destinazione alberghiera risulti dominante come previsto dal comma 2 dell’art. 23- ter , con conseguente irrilevanza urbanistica del mutamento dedotto, in coerenza anche con l’art. 92 l.r. n. 61/1985, che subordina la rilevanza del mutamento d’uso al superamento della soglia del 50% della superficie, soglia ampiamente rispettata nel caso in esame.
VIII) Violazione degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 del DPR 380/01. Violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/90 e s.m.i.. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione sotto altro profilo. Violazione del procedimento. Contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento.
La ricorrente contesta la pretesa incompletezza della SC, evidenziando la modestissima entità delle opere segnalate e l’avvenuto deposito della documentazione richiesta. In ogni caso, sostiene che l’intervento rientrerebbe nel restauro e risanamento conservativo, assentibile mediante SC. Considerato, inoltre, che la scheda n. 6 allegata alle NTA della VPRG per la Città Antica ammette l’ampliamento delle strutture ricettive alberghiere, la SC presentata dalla società ricorrente risultava conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
IX) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21- nonies della l. n. 241/90. Violazione dell’art. 19 della l. n. 241/1990. Contraddittorietà. Carenza di istruttoria. Illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Sviamento sotto altro profilo.
La ricorrente deduce che talune contestazioni tecniche (servizi igienici, barriere architettoniche, scarichi) sarebbero state superate o comunque non adeguatamente formulate dall’amministrazione, che avrebbe insistito su profili già risolti o privi di rilevanza sostanziale.
6.- Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Ente Civico, chiedendo il rigetto dell’impugnativa avversaria.
Nelle successive memorie difensive, il Comune evidenzia che l’annullamento giurisdizionale del 2024 avrebbe rilevato esclusivamente un vizio formale di motivazione, senza precludere il riesercizio del potere di autotutela.
Il provvedimento del 22 aprile 2025 sarebbe pertanto legittimo, in quanto sorretto da una motivazione rafforzata e da un nuovo bilanciamento degli interessi, fondato sul mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva, sulla tutela della residenzialità e della vivibilità urbana, nonché sulla mancata verifica delle norme in materia di accessibilità e scarichi.
Né assumerebbe rilievo il tempo trascorso, posto che il primo provvedimento adottato in autotutela sarebbe stato tempestivo, così da impedire il consolidarsi di qualsivoglia affidamento.
7.- All’esito della camera di consiglio del 16.10.2025, fissata per lo svolgimento del giudizio di ottemperanza, il Collegio disponeva la conversione del rito onde trattare in un unico contesto processuale, e nelle forme del rito ordinario, entrambe le azioni - di ottemperanza e di annullamento - cumulativamente proposte dalla parte ricorrente, al fine di avere un quadro conoscitivo unitario e, il più possibile, completo, della vicenda controversa.
8.- All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Secondo l’ordine di esame delle azioni, di ottemperanza e di annullamento, cumulativamente proposte dalla società ricorrente, occorre, previamente, verificare se gli atti adottati dall’amministrazione successivamente alla sentenza ottemperanda siano affetti da nullità, in quanto diretti a violare o ad eludere il contenuto conformativo del giudicato, oppure no.
Al quesito il Collegio ritiene di dover fornire risposta negativa in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un precedente atto illegittimo, può considerarsi adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando dalla sentenza derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, tale da rendere il contenuto del nuovo atto integralmente desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602; Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188). Ne consegue che l’accertamento del vizio di violazione o elusione del giudicato presuppone la verifica di una specifica difformità dell’atto rispetto all’obbligo processuale di conformarsi esattamente a quanto statuito nella sentenza da eseguire (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963; TAR Veneto, Sez. II, 25 marzo 2024, n. 561).
La sentenza n. 1842/2024 di questo Tribunale ha annullato il precedente provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC per “difetto di motivazione” in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento ( rectius : alla rimozione degli effetti) del titolo edilizio posseduto dalla ricorrente, prevalente sul contrapposto interesse del privato alla conservazione del titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
Il giudicato formatosi ha, pertanto, natura conformativa limitata: esso impone al Comune, in caso di riedizione del potere, un riesame effettivo della fattispecie e l’adozione di una motivazione rafforzata, ma non esclude, in astratto, la possibilità di adottare un nuovo provvedimento di autotutela, purché rispettoso dei principi delineati dal giudice (e degli altri limiti funzionali e cronologici previsti dalla legge per l’esercizio del potere di secondo grado). Ne consegue che l’amministrazione non viola il giudicato qualora adotti nuovamente il provvedimento annullato, purché ne corregga il vizio accertato e si muova nei residui spazi bianchi lasciati dalla sentenza di annullamento.
Nel caso di specie, il provvedimento del 22 aprile 2025 risulta formalmente distinto da quello annullato nel 2018, essendo stato preceduto da un nuovo procedimento, da una rinnovata istruttoria e da una motivazione ampliata e rafforzata. Quest’ultima tiene conto anche della documentazione già prodotta dalla ricorrente, tra cui, in particolare, il provvedimento della Commissione Scientifica Comunale (prot. n. PG/2011/046123), pervenendo a una nuova valutazione (negativa) in ordine al bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela della residenzialità e della vivibilità urbana del centro storico e quello privato all’utilizzo turistico-ricettivo degli immobili.
Tali elementi escludono, dunque, che l’atto impugnato integri una violazione o elusione del comando giudiziale contenuto nella sentenza passata in giudicato. Ne deriva che non ricorrono i presupposti per dichiarare la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241 del 1990, dovendosi piuttosto ricondurre le censure dedotte al piano della legittimità dell’esercizio del potere e non a quello dell’ottemperanza al giudicato.
Il ricorso in ottemperanza deve, pertanto, essere respinto.
2.- Passando all’esame dell’azione di annullamento, ragioni di economia processuale impongono di dare priorità logica al motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la tardività dell’esercizio del potere di rimuovere “in autotutela” gli effetti della SC, attesa la sua natura potenzialmente assorbente.
2.1.- Per meglio comprendere i termini della questione occorre svolgere una breve premessa in ordine all’istituto della SC (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e ai poteri di controllo “postumi” spettanti alla P.A..
Com’è noto, negli ultimi decenni, sotto la spinta dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea (tradotti nella direttiva n. 2006/123/CE, c.d. direttiva Bolkestein), accanto all’introduzione di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa (come il silenzio assenso e la conferenza di servizi), il legislatore ha via via introdotto forme di liberalizzazione di sempre più vasti settori di attività assoggettate a regime amministrativo, passando da un modello autorizzatorio ex ante ad uno di controllo ex post , basato sulle dichiarazioni e sulle correlative assunzioni di responsabilità degli interessati.
Il percorso ha avuto inizio con l’introduzione dell’istituto della Denuncia di Inizio Attività (DIA) ad opera dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e, con riferimento alla materia edilizia, degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La DIA, per come risultante a seguito di alcuni interventi legislativi intervenuti tra il 2005 e il 2009, poteva essere a legittimazione differita, nel qual caso l’attività poteva essere intrapresa solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione (art. 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990), ovvero a legittimazione immediata, quando l’esercizio dell’attività era consentito sin dalla data di presentazione della dichiarazione (art. 19, comma 2, secondo periodo). In seguito alle modifiche apportate all’art. 19 dall’art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122 la DIA a efficacia variabile è stata sostituita con la SC, ad efficacia immediatamente legittimante, per tutti i casi in cui l’atto autorizzativo, comunque denominato, è vincolato alla sola esistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge e non vi è, dunque, alcuno spazio per valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.
All’immediata intrapresa dell’attività oggetto di denuncia o segnalazione si accompagnano successivi poteri di controllo della P.A., poteri nuovamente rimodulati a seguito delle modifiche apportate dall’art. 6 della n. 124 del 2015 (e dai successivi interventi normativi del 2021 e del 2025) agli artt. 19 e 21- novies della legge n. 241 del 1990.
Sulla base dell’attuale quadro normativo, “[i]l dichiarante è (…) titolare di una situazione soggettiva originaria, che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge, sempre che ricorrano i presupposti normativi per l’esercizio dell’attività e purché la mancanza di tali presupposti non venga stigmatizzata dall’amministrazione con il potere inibitorio, repressivo o conformativo, da esercitare comunque nei termini di legge. Si può, quindi, affermare che il privato è titolare di una posizione di vantaggio immediatamente riconosciuta dall’ordinamento, che gli consente di realizzare direttamente il proprio interesse, previa instaurazione di una relazione con la pubblica amministrazione, ossia un ‘contatto amministrativo’, mediante l’inoltro della segnalazione certificata. Il privato è, poi, titolare di un interesse oppositivo a contrastare le determinazioni per effetto delle quali l’amministrazione, esercitando il potere inibitorio, repressivo o conformativo, incida negativamente sull’ agere licere oggetto della segnalazione” (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 839 del 2016 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di segnalazione certificata di inizio attività - SC).
Più in particolare, l’art. 19, comma 3, attribuisce alla P.A. un triplice ordine di poteri - inibitori, repressivi e conformativi -, esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni (trenta giorni in materia edilizia, ai sensi del comma 6- bis ) dalla presentazione della SC, dando la preferenza a quelli conformativi (“qualora sia possibile”).
Il comma 4 dispone che, decorso tale termine, tali poteri di controllo sono ancora esercitabili “in presenza delle condizioni” previste dall’articolo 21- novies , ossia delle condizioni previste per l’annullamento in autotutela degli atti illegittimi, e cioè l’esistenza di un interesse pubblico ulteriore, il suo bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e, soprattutto, il termine massimo di diciotto mesi (poi ridotto a dodici mesi dall’art. 63, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e ora a sei mesi dalla legge n. 182 del 2 dicembre 2025) previsto per annullare in autotutela i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati .
Ai sensi del comma 2- bis dell’articolo 21- novies , l’amministrazione conserva il potere di intervenire dopo la scadenza del richiamato termine di diciotto/dodici/sei mesi (ma pur sempre entro un termine ragionevole) nel solo caso in cui i provvedimenti amministrativi siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”, “fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
2.2.- Ciò premesso, la questione centrale che forma oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se il termine di decadenza previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) sia suscettibile di interruzione o sospensione e, in particolare, se esso decorra oppure no nel corso del giudizio instaurato dal privato avverso un primo provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC e possa essere, quindi, riattivato dalla P.A., in caso di annullamento giurisdizionale di quel provvedimento, senza tener conto del tempo trascorso per la definizione del giudizio a quo .
Occorre, in altri termini, stabilire se, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di un primo provvedimento di annullamento d’ufficio (o di rimozione degli effetti della SC “in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21- nonies ”) illegittimamente assunto dalla P.A., il termine di decadenza previsto dagli artt. 21- nonies e 19, comma 4, l. n. 241 del 1990 per l’esercizio dell’autotutela possa decorrere ex novo o riprendere a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso proposto contro il primo provvedimento, rimanendo così sospeso per tutta la durata del giudizio, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 2945 cod. civ..
2.3.- La (scarna) giurisprudenza formatasi sull’argomento ha, sinora, fornito al quesito risposta negativa, affermando che “il termine previsto per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dall’art. 21- nonies (richiamato dall’art. 19 comma 4) costituisce un termine sostanziale di decadenza dalla potestà di autoannullamento, non soggetto a sospensione, la quale nel diritto privato risponde alla diversa ratio della prescrizione dei diritti soggettivi, fondata sull’impossibilità del loro esercizio” (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 giugno 2021, n. 1381; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 1971; Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1922).
2.4.- Il Collegio condivide tale orientamento, che merita, tuttavia, di essere ulteriormente precisato e consolidato alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte costituzionale in materia di annullamento d’ufficio, estensibili, ad avviso di questo Giudice, anche al potere di rimozione degli effetti della SC.
Sul versante normativo, giova anzitutto rimarcare che, a seguito della riforma operata dall’articolo 6 della legge n. 124 del 2015, l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio avente ad oggetto provvedimenti attributivi di vantaggi economici (o del potere di rimozione degli effetti della SC “in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”) è soggetto a un termine di decadenza fisso e predeterminato, inizialmente fissato in diciotto mesi, poi ridotti a dodici mesi dall’art. 63, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e infine a sei mesi dalla legge n. 182 del 2 dicembre 2025, e decorrente dall’adozione del provvedimento di primo grado che si assume illegittimo o dalla data di presentazione della SC (e non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).
Tale limite temporale rigido, ovvero fisso e predeterminato (quanto a durata e decorrenza), è stato inteso come un vero e proprio termine decadenziale sostanziale, il cui decorso rende immodificabile l’assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 30 marzo 2016, n. 839).
In materia di SC, occupandosi dei poteri di controllo “postumi” riservati alla PA nel termine e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies (art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990), la Corte costituzionale ha precisato che la decorrenza del relativo termine determina l’“effetto estintivo di tale potere” e il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti dell’amministrazione “ormai priva di poteri” e dei terzi controinteressati (sentenza n. 45 del 2019).
La ratio dell’introduzione del surriferito termine di decadenza rigido, fisso e predeterminato quanto a durata e decorrenza, è stata individuata dalla Corte costituzionale nella circostanza che il potere amministrativo di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 - cd. potere di annullamento d’ufficio o di autotutela o di riesame con esito demolitorio – è un potere di secondo grado, che si distingue dal potere di primo grado, tendenzialmente inesauribile e di regola non soggetto a limiti temporali, con cui la P.A. cura l’interesse pubblico primario (sentenza n. 88 del 2025).
La Corte ha chiarito che il riesame del provvedimento non costituisce riesercizio del potere di primo grado, ma espressione di un potere diverso da quello esercitato con il provvedimento originario: potere che non è più inesauribile, ma è soggetto a una disciplina autonoma quanto a presupposti, procedimento, limiti temporali e ampiezza della discrezionalità.
Non è, pertanto, più sostenibile la tesi secondo cui l’atto di ritiro rappresenterebbe una mera prosecuzione o reiterazione del potere originario: l’amministrazione, quando agisce in autotutela, non “torna sui propri passi” esercitando lo stesso potere utilizzato nel primo grado dell’azione amministrativa, ma fa uso di una competenza distinta, strutturalmente e funzionalmente diversa.
L’autoannullamento può essere pronunciato solo “sussistendone le ragioni di interesse pubblico” e “tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”: il che significa che la funzione esercitata in sede di annullamento d’ufficio ha una maggiore ampiezza rispetto a quella esercitata con l’atto amministrativo di primo grado.
La decisione discrezionale di annullamento d’ufficio deve, infatti, confrontarsi non solo con l’interesse pubblico primario originariamente perseguito, ma anche con interessi ulteriori e antagonisti (controinteressi), aventi – si badi - una matrice non solo individuale (l’affidamento del privato), ma anche una dimensione collettiva e quindi pubblica (la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, la sicurezza dei traffici, la fiducia degli investitori sui titoli abilitativi sottoposti, ex ante o ex post , al controllo della P.A.).
L’esigenza di irretrattabilità del provvedimento amministrativo ampliativo, o della SC, oltre un tempo definito trascende il singolo rapporto tra amministrazione e privato, in quanto il “titolo pubblico” (o la SC, quale titolo abilitativo di formazione privata soggetto al controllo ex post della P.A.) condiziona fortemente le relazioni giuridiche che si instaurano tra il titolare del titolo abilitativo e i terzi, tanto con riguardo alla circolazione dei beni che ne sono oggetto, quanto con riguardo alle attività degli amministrati che li presuppongono.
La possibilità per la P.A. di esercitare, senza limiti temporali o con limiti temporali lunghi (quanto a durata) e/o mobili (quanto a decorrenza), il potere di annullamento dei provvedimenti autorizzatori o di rimozione degli effetti della SC potrebbe, infatti, generare una situazione di incertezza nella vita dei cittadini e delle imprese idonea a incidere negativamente, in un’ottica più complessiva, sulle dinamiche del mercato e sulla fiducia degli investitori: in definitiva, sull’affidabilità del “sistema Paese”.
Neppure può ritenersi – come precisato dalla stessa Corte cost. n. 88 del 2025 - che la previsione di un termine decadenziale, fisso e predeterminato, per l’esercizio del potere di cui all’art. 21- nonies contrasti con il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione, contribuendo ad accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità del processo decisionale di primo grado (o comunque il sollecito esercizio dei poteri di controllo postumi che la legge riserva alla P.A. in materia di SC).
Del resto, come chiarito sempre dalla Corte, il legislatore ha introdotto un ragionevole punto di equilibrio del sistema, prevedendo, al comma 2- bis del cit. art. 21- nonies , che l’amministrazione possa intervenire in autotutela anche dopo la scadenza del termine fisso di diciotto/dodici/sei mesi (ma pur sempre entro un termine ragionevole) nel caso in cui i provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici siano stati conseguiti da privato sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato, o comunque quando la falsa rappresentazione della realtà di fatto sia stata accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
In entrambi i casi il termine di decadenza rigido di diciotto/dodici/sei mesi, fisso e predeterminato (quanto a durata e decorrenza), non si applica e cede il passo a un termine di decadenza “mobile ed elastico", che decorre dalla scoperta dell’illegittimità dell’atto e può essere esercitato entro un “termine ragionevole”.
Ma al di fuori di queste ipotesi, tutto sommato eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre ineluttabilmente dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SC (e non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).
2.5. - Una volta chiarito che, a partire dal 2015, il termine rigido (di diciotto, poi dodici, ora sei mesi), fisso e predeterminato quanto a durata e decorrenza, previsto dalla legge per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è un termine avente natura sostanziale e decadenziale, deve ritenersi che esso non possa essere interrotto o sospeso dalla proposizione di una domanda giudiziale. Ciò in quanto:
- nel nostro ordinamento, di regola e salvo eccezioni, i termini di decadenza non sono soggetti ad interruzione né a sospensione ex art. 2964 cod. civ.; le deroghe a detto principio sono tassative e devono essere espresse (v. art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, laddove, proprio in materia di SC, prevede che il termine di decadenza per l’esercizio del potere inibitorio possa essere interrotto per esigenze istruttorie; una siffatta deroga non si riscontra con riferimento all’esercizio del potere di autotutela sui generis previsto dall’art. 19, comma 4, sicchè deve applicarsi l’antico brocardo “ubi voluit dixit ubi noluit tacuit” );
- alla decadenza è inapplicabile l’art. 2945 cod. civ. (in base al quale la notifica della domanda giudiziale determina un effetto interruttivo-permanente della prescrizione, che non decorre sino al passaggio in giudicato della sentenza) poiché tale norma disciplina esclusivamente il decorso del termine di “prescrizione” del diritto e non anche il decorso dei termini di decadenza.
Tale soluzione, oltre che confortata dal dato normativo (artt. 2964 e 2935 cod. civ.), risulta coerente con l’evoluzione del potere di annullamento d’ufficio e di rimozione degli effetti della SC, come ricostruita dalla Corte costituzionale nelle richiamate sentenze n. 88 del 2025 e n. 45 del 2019, nonché con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha precisato come, decorso il termine di sessanta giorni (trenta giorni in materia edilizia) per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione possa intervenire esclusivamente nel rigoroso perimetro dell’art. 21- nonies L. 241/1990, quale “ potere eccezionale e residuale” , soggetto a stringenti limiti temporali e sostanziali. (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8680). Ciò in quanto decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, il potere dell’amministrazione non scompare, ma si trasforma: non è più un potere inibitorio “ordinario”, bensì un potere di autotutela sui generis , soggetto alle condizioni stringenti dell’art. 21- nonies (interesse pubblico concreto, valutazione degli interessi, rispetto del termine decadenziale).
Opinare diversamente - ovvero ritenere che il termine di decadenza previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione degli effetti della SC ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) sia suscettibile di interruzione o sospensione - e in particolare non decorra per tutta la durata del processo instaurato dal privato contro un primo provvedimento di autotutela - porterebbe alla conseguenza paradossale di consentire all’amministrazione di esercitare all’infinito, in un continuo susseguirsi di nuovi provvedimenti di autotutela e di pronunce giurisdizionali in ordine agli stessi, un potere per il quale il legislatore ha, invece, introdotto un termine decadenziale certo e predefinito a garanzia di una pluralità di interessi, pubblici e privati, tra i quali campeggia la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
La SC non può, pertanto, essere trasformata in un titolo instabile e permanentemente esposto a interventi tardivi della P.A., pena lo svuotamento sostanziale della funzione di parziale liberalizzazione di determinate attività economiche da essa realizzata (cfr. Ad. Plen. n. 15/2011) e la creazione di un generale stato di incertezza in ordine alla validità ed efficacia dei titoli abilitativi, foriero di arrecare un grave vulnus alla sicurezza dei traffici e delle relazioni giuridiche e, in definitiva, alla credibilità dell’intero “sistema Paese”.
2.6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
La SC da cui origina la vertenza risale, infatti, al 2017.
Il primo provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC è intervenuto nell’aprile 2018 ed è stato annullato da questo TAR con sentenza n. 1842/2024, passata in giudicato.
Il nuovo provvedimento di rimozione degli effetti del titolo abilitativo è stato adottato il 22 aprile 2025, ossia a distanza di quasi otto anni dalla presentazione della segnalazione.
Non può sostenersi che il primo provvedimento di autotutela e la sua impugnazione in sede giurisdizionale ad opera della società ricorrente abbiano interrotto né sospeso, per tutta la durata del processo e sino al passaggio in giudicato della sentenza, il termine di decadenza per esercitare i poteri di cui agli art. 19, co. 4, e 21- nonies della legge n. 241 del 1990 in quanto, come sopra evidenziato:
- il termine di diciotto/dodici/sei mesi per esercitare il potere di annullamento d’ufficio (e di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC) è un termine di decadenza e non di prescrizione;
- l’art. 2964 cod. civ. stabilisce che ai termini di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione e alla sospensione della prescrizione;
- l’art. 2945 cod. civ. alla stregua del quale la domanda giudiziale produce l'interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (cd. effetto interruttivo-permanente della prescrizione), riguarda appunto i termini di prescrizione, ma non quelli di decadenza;
- l’esercizio dell’azione non può tornare in danno dell’attore vittorioso, rimettendo in termini la P.A. dall’esercizio di un potere dal quale è decaduta;
- la decadenza può essere impedita solo da un valido esercizio del potere di annullamento d’ufficio: nel caso di specie, la sentenza del TAR Veneto n. 1842/2024 ha annullato con effetto retroattivo il primo provvedimento di autotutela, cancellandone gli effetti dal mondo giuridico; il potere di rimuovere gli effetti della SC, ex art. 19, co. 4, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, non è stato, pertanto, mai validamente esercitato dalla P.A.;
- alla luce dell’evoluzione normativa tratteggiata da Corte Cost. n. 88/2025 non è più sostenibile la tesi secondo cui l’atto di autotutela rappresenterebbe una mera prosecuzione o reiterazione del potere originario: l’amministrazione, quando agisce in autotutela, non “torna sui propri passi” esercitando lo stesso potere utilizzato nel primo grado dell’azione amministrativa, ma fa uso di una competenza distinta, strutturalmente e funzionalmente diversa, caratterizzata da precisi limiti funzionali e cronologici. La funzione esercitata in sede di annullamento d’ufficio ha una maggiore ampiezza rispetto a quella esercitata con l’atto amministrativo di primo grado, dovendo la P.A. confrontarsi non solo con l’interesse pubblico primario originariamente perseguito, ma anche con interessi ulteriori e antagonisti (controinteressi), aventi una matrice non solo individuale (l’affidamento del privato), ma anche una dimensione collettiva e quindi pubblica (la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, la sicurezza dei traffici, la fiducia degli investitori sui titoli abilitativi sottoposti, ex ante o ex post , al controllo della P.A.);
- il processo amministrativo di annullamento instaurato dal privato avverso un primo atto di annullamento d’ufficio non ha, né può avere, la funzione di interrompere, sospendere o “congelare” il decorso dei termini sostanziali che delimitano temporalmente l’esercizio del potere amministrativo di riesame. Infatti, l’esercizio del potere di autotutela non risulta inciso né consumato dalla pendenza del giudizio, ben potendo la P.A. intervenire in autotutela ed effettuare i controlli “postumi” sulla SC anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, i termini previsti dalla legge per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio non sono influenzati dall’esistenza del processo, e l’amministrazione conserva la facoltà di intervenire nei limiti stabiliti dalla legge. Tale intervento deve, però, avvenire entro il termine decadenziale previsto dal legislatore e concretizzarsi in un esercizio del potere giuridicamente valido. Ne consegue che l’amministrazione deve adottare un provvedimento idoneo a produrre effetti giuridici, senza poter utilizzare la durata del processo per sanare vizi già presenti nell’esercizio del potere di secondo grado. Diversamente, si attribuirebbe al processo una funzione surrettizia di proroga (sostanzialmente sine die o comunque a lungo termine) dei brevi termini sostanziali e decadenziali previsti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo di annullamento d’ufficio (e di rimozione “in autotutela” degli effetti della SC) e si reintrodurrebbe, di fatto, il principio dell’inesauribilità del potere di autotutela, in contrasto con la descritta evoluzione normativa e con le rationes ad essa sottese, così come ricostruite da Corte cost. n. 88 del 2025.
2.7.- Per tutto quanto sin qui esposto, l’azione di annullamento deve essere accolta, risultando fondata la censura con cui la società ricorrente deduce la tardività dell’esercizio del potere di rimuovere “in autotutela” gli effetti della SC: potere esercitato dal Comune di Venezia quando erano ormai decorsi quasi otto anni dalla presentazione della segnalazione.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti, non potendo la ricorrente trarre dal loro eventuale accoglimento alcuna ulteriore utilità.
3.- Le spese di lite di lite possono essere compensate in ragione della (parziale) novità delle questioni trattate e della loro obiettiva problematicità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso in ottemperanza;
2) accoglie l’azione di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
3) compensa le spese di lite, ferma la restituzione del contributo unificato a carico della P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA FL, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | RA FL |
IL SEGRETARIO