Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite rg.395/2018 e 107/2019,discusse alla medesima udienza, promosse entrambe da rappresentato e difeso dagli avvocati Pierangelo Galmozzi, Emilio Maiocchi e Chiara Parte_1
Fiorentino con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Lodi Via Nino Dall'Oro 4
Ricorrente
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_1
Marc Ciceri e Matteo Boneschi , con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Lodi,Cso Archinti
70.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25 luglio 2018 il ricorrente in epigrafe indicato premesso:
di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 27 agosto 2012(e prima ancora presso la stessa impresa dal marzo 2012 alle dipendenze di una cooperativa) con qualifica di operaio addetto alla installazione e programmazione di impianti di sicurezza oltre che alla manutenzione e riparazione di impianti di sicurezza antifurto, antincendio, videosorveglianza, ponte radio per vigilanza;
che in ragione delle mansioni svolte dall'anno 2016 aveva iniziato a soffrire di dolori alla spalla destra con significative limitazioni funzionali e nell'anno 2018 era stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di artoscopia della spalla e completamento della rottura parziale del capolungo;
che la patologia alla spalla è da ricondursi all'attività professionale, precisamente all'assunzione di posture incongrue e prolungate degli arti superiori (arto sollevato al di sopra dei 90 °) e al
che in regione di detta patologia era stato ininterrottamente assente per malattia dal 17 marzo 2017
al licenziamento;
di essere stato licenziato in data 13 dicembre 2017 per superamento del periodo di comporto;
tutto ciò premesso chiedeva che il Giudice del Lavoro di Lodi dichiarasse illegittimo il licenziamento intimato, con conseguente condanna del datore di lavoro, ex lege 108/1990, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
La società si costituiva eccependo che nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per la malattia che aveva portato il lavoratore a superare il comporto;
concludeva dunque nel merito chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e diritto.
All'udienza del 17 ottobre 2018 le parti chiedevano concordemente la sospensione del giudizio per tre mesi al fine di trattare unitariamente la instauranda causa per il risarcimento del danno proposta dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro.
Il Giudice disponeva la sospensione del procedimento come richiesto dalle parti per tre mesi e rinviava la causa al 27 Febbraio 2019; a tale data l'udienza veniva rinviata su richiesta delle parti al
27 Aprile al fine di consentire la riunione con il procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno per lesione alla salute.
Con successivo ricorso depositato in data 18 Febbraio 2019 il sig. conveniva in giudizio la Pt_1
società per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente alla Controparte_1
violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro che gli avevano procurato lesioni alla spalla,con conseguente danno non patrimoniale (danno biologico da invalidità permanente e temporanea,
danno morale) , danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
I giudizi venivano riuniti. Assunta la prova per testi dedotta dalle parti(sono stati escussi cinque testimoni) e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 8 aprile 2025, dopo la discussione, il Giudice
definiva il procedimento, dando lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Poichè parte ricorrente pone a fondamento dell'impugnazione del licenziamento unicamente il mancato superamento del comporto perché la malattia deve ricondursi a patologia alla spalla cagionata dalla mancata osservanza dell'obbligo di tutela della salute da parte della impresa, viene prioritariamente esaminata la domanda di cui al ricorso rg.107/2019.
Rg.107/2019. Responsabilità ex art.2087 cc.Malattia professionale e risarcimento danni.
In punto di diritto , si impongono alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle azioni accordate dall'ordinamento a tutela della salute dei lavoratori subordinati.
La tutela riconosciuta al lavoratore a tutela della sua integrità fisica e morale è garantita specificamente ,come noto, dall'art.2087 cc. che disciplina la responsabilità del datore di lavoro ed impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
L'art.2087 cc accorda al lavoratore una tutela fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
E' opportuno ripercorrere in sintesi , i principi affermati dalla giurisprudenza della suprema corte in materia di responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 codice civile. In linea generale, si afferma che il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell'attività lavorativa un danno alla salute, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l'onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. E la prova ha per oggetto l'adozione delle misure dirette ad evitare l'evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta: comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all'esperienza ed alla tecnica.
All'esito dell'istruttoria testimoniale sono risultate provate le mansioni del ricorrente, come dedotte ai capitoli 7,12 ,13 e 1 del ricorso.
In particolare per quanto rileva ai fini di causa i testi hanno confermato :
-che il ricorrente era addetto a montare e smontare sistemi di allarme e questo comportava la necessità di lavorare su scale con le braccia alzate (soprattutto il braccio destro, mentre il sinistro era impiegato anche per tenersi in equilibrio sulla scala)(sul punto si vedano le dichiarazioni del teste l'unico che ha riferito di avere lavorato con il ricorrente) ; Tes_1
-che il ricorrente lavorava anche da solo, in quanto installatore: non sempre lavorava in coppia con un altro operaio (sul punto si vedano le dichiarazioni del teste che trovano riscontro indiretto Tes_1
nella circostanza che il teste dipendente della società per tre anni fino al 2017 ha riferito Tes_2
di avere lavorato poche volte con il ricorrente);
-che rientravano nelle mansioni abituali del ricorrente le operazioni di carico e scarico del furgone o dell'auto con la quale raggiungeva il luogo dell'installazione; sul veicolo veniva caricata tutta l'attrezzatura, comprese le scale(di dimensioni e peso variabile) e bobine con peso variabile, alcune delle quali richiedevano l'intervento di due uomini(si vedano le dichiarazioni del teste;
Tes_1
-l'utilizzo abituale in azienda di scale di peso diverso e la necessità di movimentare bobine di peso variabile ( circostanza riferita da tutti i testi compreso il teste consulente della Tes_3
società per la sicurezza sul lavoro dal 2017): nessuno dei testi ha riferito che sul luogo di lavoro vi fossero strumenti per movimentare attrezzature o materiali pesanti, il cui sollevamento era esclusivamente manuale, se del caso con l'impiego di due operai.
Parte resistente, onerata della prova di avere adottato le misure necessarie per tutelare l'integrità
fisica del ricorrente, nulla ha dedotto né dimostrato per superare la presunzione di responsabilità ex art.2087 cc,a fronte delle puntuali allegazioni delle omissioni colpose( in nesso di causa con la patologia riscontrata) dedotte da parte ricorrente che, in estrema sintesi, ha individuato quali profili di responsabilità:
la mancata adozione del DVR sino al maggio 2017;
la errata valutazione dei rischi nel documento tardivamente adottato;
la assenza di una adeguata formazione in relazione alle mansioni in concreto svolte per evitare l'assunzione di posture incongrue.
Quanto al nesso di causa fra l'attività lavorativa e la patologia accertata, prima di esaminare gli esiti della Ctu, è opportuno precisare che con riferimento alla patologia alla spalla destra che avrebbe portato il ricorrente a superare il periodo di comporto, anche ne ha riconosciuto la CP_2
natura professionale, con conseguente indennizzo a titolo di danno biologico(si vedano doc e doc).
Il Consulente, con giudizio ampio e puntualmente motivato sia con riguardo alla documentazione clinica prodotta sia con riguardo all'istruttoria testimoniale( analiticamente richiamata nella relazione a pag.5) ha accertato l'esistenza della patologia, la sua natura e il rapporto di concausalità
dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso l'impresa resistente, che ha comportato movimenti ripetuti dell'arto superiore destro anche sopra il livello delle spalle, trazione di cavi e impiego della forza per movimentare cavi e attrezzatura.
Si riportano di seguito le conclusioni sintetiche della consulenza:
Il sig. nato a [...] il 11\10\80 ed ivi residente in [...]
Fereolo 11, mancino corretto, elettricista impiantista (impianti di allarme, antincendio ed, in generale, impianti elettrici, civili ed industriali) presso la azienda nel periodo dal 01\04\11 al 13\12\17, già elettricista Controparte_1 impiantista presso altre aziende dal '98 ossia da oltre 20 anni prima di essere assunto alla è affetto da algo-disfunzionalità di spalla dx per Controparte_1 tendinopatia degenerativa microcalcifica e lesione del sovraspinoso nonché per esiti di tenotomia del CLBB per Slap lesion. Tale patologia, denunciata all' , inquadrata dall'Istituto nell'ambito d'una malattia professionale e dal CP_2 medesimo valutata nella misura del 10 (dieci) per cento, è concausalmente
(sic) riconducibile alle mansioni lavorative svolte dal ricorrente presso la
[...]
in quanto comportanti movimenti ripetuti dell'arto superiore dx CP_1 anche sopra il livello delle spalle, trazione di cavi entro canaline e tubi nonché impegno di forza per movimentazione manuale e sollevamento di gravi. L'infermità in parola configura danno biologico di grado pari all'8 (otto) per cento con riferimento al D.M. 03\07\2003 ed alle Linee Guida elaborate dalla
ML (Giuffrè Ed, 2016). Non si individua danno permanente alla specifica capacità lavorativa di elettricista impiantista, ma condizione di usura lavorativa. Non sussiste danno permanente alla specifica capacità lavorativa di impiegato che il sig. svolge dall'anno '18. Inabilità temporanea biologica coerente Pt_1 con 1 (uno) giorno di totale, 60 (sessanta) giorni di parziale al 75%, 60 (sessanta) giorni di parziale al 50% e 60 (sessanta) giorni di parziale al 25%
La società resistente è dunque condannata ex art.2087 cc al risarcimento del danno conseguente alla malattia professionale .
Liquidazione del danno
Deve ora procedersi alla liquidazione dei danni
Il riferimento, quale criterio di equità per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità
permanente e temporaneo,tenuto conto dell'età dell'infortunato(37 anni all'epoca di insorgenza della patologia) e del grado di invalidità permanente accertato(8%), è alle tabelle in uso presso il distretto di Milano.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente(8%), comprensivo del danno morale, è liquidato in € 18565,00.
Il danno da invalidità temporanea (€ 115 per 1 giorno di I.T al 100%) viene liquidato in complessivi € 10465,00 (115+5175,00+3450,00+1725,00).
Il danno non patrimoniale, nelle componenti sopra indicate, viene dunque liquidato nella somma complessiva di € 29030,00(18565.00+ 10465,00).
La società resistente, attesa la assicurazione è condannata al pagamento del danno CP_2
differenziale.
-che come anticipato ha riconosciuto la natura professionale della patologia ed ha proceduto a CP_2
due successive liquidazioni di indennizzo per danno biologico- ha corrisposto la somma complessiva di € 14061,84(€ 7069,38+ 6992,46),come da doc. 10 e successivo allegato 1depositato con nota datata 25 ottobre 2024 ;l'indennizzo corrisposto dall' deve essere detratto dall'importo CP_2
liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno differenziale ammonta ad € 14061,84(29030,00-14061,84): al pagamento di tale somma in favore del ricorrente deve essere condanna la società resistente.
Danno patrimoniale.
Il CTU -con giudizio condiviso dal giudice e non contestato dal CTP di parte ricorrente -ha escluso un danno alla capacità di lavoro specifica e dunque la relativa domanda deve essere rigettata.
Licenziamento .
Trova riscontro documentale l'avvenuto licenziamento del ricorrente in data 13 dicembre per avvenuto superamento del periodo di comporto (doc.6 ricorrente fascicolo 395/2018); nel periodo di comporto la società ha computato l'assenza per malattia dal 13 marzo 2017 al 13 dicembre 2017.
Il giudice condivide e richiama l'ormai consolidato principio secondo il quale” Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c
“(cass.15972/2017).
Nel caso in esame l'accertamento della natura professionale della patologia alla spalla che ,secondo le non contestate evidenze documentali prodotte sub.4 del fascicolo Rg.395/2018,ha causato le assenze per malattia dal 17 marzo 2017 al 28 luglio 2017 e dal 2 agosto 13 dicembre 2017,fa sì che i predetti periodi di assenza dovuti a tale patologia non siano computabili ai fini del comporto.
Il periodo di comporto-sottraendo tali periodi- non è stato superato ed il licenziamento è illegittimo.
Nel caso in esame,la tutela accordabile,in ragione delle dimensioni dell'impresa, è quella di cui alla legge n.604/66. L'indennità risarcitoria,tenuto conto delle modeste dimensioni dell'impresa(4 dipendenti,come da visura camerale)e della durata del rapporto (5 anni), è liquidata in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto(importo mensile € 1804,55,come da domanda,in assenza di contestazioni ).
La società convenuta in quanto soccombente è condannata al pagamento delle spese relative ai due procedimenti riuniti, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari .
Le spese di Ctu, liquidate definitivamente in € 450,00 oltre accessori, sono poste a carico della società resistente ,con condanna in favore del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,contrariis reiectis così provvede:
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da contro Parte_2
Controparte_1
accertata la illegittimità del licenziamento intimato in data 13 dicembre 2017
Condanna
la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell' indennità risarcitoria pari a 5 CP_3
mensilità di retribuzione globale di fatto(importo mensile € 1804,55) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal licenziamento al saldo;
condanna la società resistente al pagamento della ulteriore somma di € 14968,16 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito alla violazione degli obblighi di tutela della salute.
Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in 10.000 oltre spese generali , Iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Pone le spese di c.t.u. liquidate definitivamente in euro 450,00 oltre accessori a carico della società
resistente,con condanna della società alla rifusione in favore del ricorrente che le ha anticipate
Termine di 60 giorni per la motivazione Lodi, così deciso il 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi