TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/12/2024, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
C. F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FRAU VIRGILIO come da mandato difensivo in atti;
contro
C. F. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. IMPERATO MARIA ROSARIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 04/12/2024 le parti, con nota di deposito del 29/10/2024 hanno confermano le condizioni di affido del minore riportandosi integralmente alle conclusioni come Persona_1
precisate nelle note congiunte già depositate il 18.10.2024, da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale alle condizioni ivi riportate.
Si costituiva in giudizio parte convenuta formulando a sua volte domande di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 04/12/2024, le parti con note di deposito davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi precisate nelle note congiunte depositate il 18.10.2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, le condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alle note di deposito del 29/10/2024 e richiamate all'udienza del 04/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al figlio nato a [...] il [...], il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva Persona_1
ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
prendendo atto delle condizioni di cui alle note congiunte depositate il 29/10/2024 con conclusioni già depositate il 18/10/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa con ricorso da
C. F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FRAU VIRGILIO come da mandato difensivo in atti;
contro
C. F. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. IMPERATO MARIA ROSARIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 04/12/2024 le parti, con nota di deposito del 29/10/2024 hanno confermano le condizioni di affido del minore riportandosi integralmente alle conclusioni come Persona_1
precisate nelle note congiunte già depositate il 18.10.2024, da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale alle condizioni ivi riportate.
Si costituiva in giudizio parte convenuta formulando a sua volte domande di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 04/12/2024, le parti con note di deposito davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi precisate nelle note congiunte depositate il 18.10.2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, le condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alle note di deposito del 29/10/2024 e richiamate all'udienza del 04/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al figlio nato a [...] il [...], il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva Persona_1
ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
pagina 2 di 3 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
prendendo atto delle condizioni di cui alle note congiunte depositate il 29/10/2024 con conclusioni già depositate il 18/10/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3