TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 258 del Ruolo Generale Volontaria giurisdizione per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SIROSI ROMINA
e
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato SIROSI ROMINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione
[...] personale tra loro, unione celebrata in SORAGNA (PR) in data 27/04/2013, dalla pagina 1 di 3 Per_ quale sono nate due figlie: (in data 06/07/2016) e (in data Per_1
10/08/2019).
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...] Parte_1
(PR) il 28/03/1988) e (nato a [...] il [...]) Parte_2 deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
FIDENZA (PR) il 28/03/1988) e nato a [...] il Parte_2
18/03/1985) che hanno contratto matrimonio in data 27/04/2013 a SORAGNA
(PR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di
SORAGNA, atto n. 3 – Parte II – serie A, Anno 2013;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 2 di 3 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SORAGNA (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3