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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 298/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2025 tra AVV. , in proprio, Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente Contumace Il Giudice, dott. Ruggiero Berardi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. La ricorrente Avv. ha promosso il presente procedimento cautelare Parte_1 di urgenza esponendo di esser creditrice della società per attività Controparte_1 professionale svolta nel corso degli anni in favore della medesima, di aver ottenuto, in data 9 febbraio 2024, decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Cuneo per il complessivo importo di euro 91.167,00 oltre interessi e spese, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla società debitrice e dichiarato esecutivo con decreto del 6 dicembre 2024. La creditrice ha pertanto notificato atto di precetto il successivo 19 dicembre 2024, per il complessivo importo di euro 137.538,18, comprensivo di interessi e spese e atto di pignoramento immobiliare in data 30 dicembre 2024, relativo a terreni di proprietà della società debitrice, siti in Salmour. La notifica dell'atto di pignoramento è stata espressamente rifiutata dal legale rappresentante della società l'atto è stato altresì notificato a mezzo posta presso l'indirizzo Controparte_1 di residenza del legale rappresentante e non ritirato, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
1.1. Nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento, la ricorrente ha appreso della trascrizione di un atto di vendita dei predetti terreni, eseguita pertanto pochi giorni dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, con conseguente violazione dell'art. 492 c.p.c.. La ricorrente rappresenta altresì che i terreni oggetto di pignoramento erano gli unici non ancora oggetto di espropriazione, pendendo dinanzi al Tribunale di Cuneo altra procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto altri terreni della società debitrice e aggiudicati a terzo offerente per un complessivo importo di euro 1.420.000,00. La ricorrente, pertanto, deduce la circostanza della vendita eseguita immediatamente dopo la notifica del pignoramento e per un prezzo irrisorio, paventando la sottrazione dei beni alle proprie legittime pretese che, anche con un'azione revocatoria ordinaria non otterrebbe la necessaria tutela in tempi brevi.
1.2. Per l'effetto, ha promosso il presente giudizio chiedendo la revoca dell'atto di compravendita dei terreni di proprietà della debitrice e la conseguente cancellazione della 1 trascrizione, allegando, quanto al fumus, la violazione dell'obbligo per il debitore, sancito dall'art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione, sottraendo in tal modo il bene al vincolo di destinazione imposto dalla legge al fine di soddisfare il credito del pignorante, allegando al contempo l'esiguità del prezzo di vendita, compensato sulla base di vecchi rapporti di debito- credito esistenti tra la venditrice e il compratore e nemmeno specificati, con conseguente conoscenza, anche da parte del terzo, del carattere pregiudizievole della compravendita.
1.3. Quanto al periculum in mora, la ricorrente deduce il pregiudizio imminente e irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, atteso che avverso la vendita dei beni successivamente alla notifica del pignoramento, la creditrice non può rimediare con l'azione revocatoria ordinaria, in quanto le tempistiche sono incompatibili con un'efficace tutela del credito vantato dalla ricorrente. Denegata la concessione del decreto inaudita altera parte, è stata fissata udienza per la discussione del ricorso. Non è comparsa la società resistente, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. Parte ricorrente ha insistito nella propria domanda;
il Tribunale si è riservato di provvedere.
2. È documentata la circostanza che la ricorrente sia creditrice della società resistente per il complessivo importo di euro 91.167,00, riveniente dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Cuneo il 9 febbraio 2024 (doc. 1); a seguito della declaratoria di esecutorietà, con decreto del 6 dicembre 2024, la ricorrente ha notificato precetto per il complessivo importo, comprensivo di interessi e spese, di euro 137.538,18 e, successivamente, atto di pignoramento, la cui notifica è stata rifiutata dall' , legale rappresentante della società CP_2 debitrice, che tuttavia ha accettato quella a mezzo posta, perfezionatasi in data 20 gennaio 2025, stante la compiuta giacenza (doc. 2) e avente ad oggetti i terreni di proprietà della società siti in Salmour e identificati al catasto terreni al foglio n. 12, Controparte_1 mappali 8, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 82 e foglio 13, mappali n. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 94. Nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento, la società aveva ceduto i terreni, con atto di compravendita del 15 gennaio 2025 (doc. 3). 3. Ciò posto, la cautela invocata dalla ricorrente mira ad ottenere la revoca di tale atto di compravendita, ritenendo, in primo luogo, che i tempi richiesti per esperire l'ordinaria azione revocatoria possano compromettere il suo diritto di conseguire il credito;
in secondo luogo, invoca la violazione dell'art. 492 c.p.c., che impone al debitore, cui è stato notificato il pignoramento, di astenersi dal disporre dei beni pignorati. Secondo la prospettazione della ricorrente, non vi è alcun rimedio per tale disposizione. La domanda deve tuttavia ritenersi inammissibile per diversi ordini di motivi.
3.1. In primo luogo, si deve osservare come, in disparte l'omessa indicazione della causa di merito cui la cautela è strumentale, al fine di tutelare il diritto del creditore, l'ordinamento predispone, come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., con cui il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore possa arrecare pregiudizio alle sue ragioni. La norma richiede, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore, la sussistenza di determinati presupposti: l'atto di disposizione del debitore, con cui quest'ultimo modifica in senso peggiorativo la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, ovvero un serio pregiudizio per le ragioni creditorie, insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto, destinato ad influire negativamente sul patrimonio del debitore, anche non in modo totale e definitivo;
la scientia
2 fraudis o damni del debitore, ovvero la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso. Il successivo art. 2902 c.c. prevede il diritto del creditore di promuovere nei confronti dei terzi le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato. 4. Nel caso dell'espropriazione immobiliare, la notifica del pignoramento è atto idoneo a segnare l'inizio del processo esecutivo, producendo l'effetto della indisponibilità del bene, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., che impone al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione dei beni pignorati, mentre la successiva trascrizione del pignoramento rappresenta il completamento del pignoramento, poiché oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia, nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita, sì che il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti suddetti (C. Civ. n. 7998/2015).
4.1. Posto che la norma dell'art. 492 c.p.c. impone il vincolo di indisponibilità sui beni pignorati, la cui violazione non è espressamente sanzionata, ciò non toglie che l'ordinamento non preveda apposita tutela per il creditore procedente o per il creditore intervenuto, atteso che la norma dell'art. 2913 c.c., in via generale, e simmetricamente rispetto alla norma dell'art. 2901 c.c., prevede che gli atti di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. L'atto dispositivo è pertanto inefficace rispetto al processo esecutivo, ovvero, rispetto al creditore procedente e ai creditori intervenuti. L'inefficacia degli atti dispositivi è estesa a tutta la durata del procedimento esecutivo, nei cui confronti con la conseguenza che, in caso di estinzione della procedura il creditore può senz'altro rivalersi nei confronti del terzo.
4.2. La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che soggiace alla disposizione anche il terzo acquirente che abbia acquistato il bene pignorato a titolo particolare in pendenza di esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, impedendo che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, con conseguente legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. (C. Civ. n. 9994/2026; C. Civ. n. 8936/2013). In altri termini, il creditore dispone senz'altro di un rimedio contro l'atto dispositivo del debitore, volto a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale, sia antecedentemente che successivamente all'esecuzione, posto che prima del pignoramento il creditore dispone senz'altro del rimedio previsto dall'art. 2901 c.c., mentre successivamente al pignoramento, la norma dell'art. 2913 c.c. prevede a monte la inefficacia degli atti di disposizione compiuti in pendenza di esecuzione.
5. Per le osservazioni fin qui svolte si deve pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, poiché il rimedio della tutela cautelare di urgenza non può essere richiesto nei casi in cui siano previsti altri rimedi da parte dell'ordinamento giuridico, posto che il rimedio cautelare costituisce una via preferenziale rispetto agli strumenti ordinari e il ricorso ad esso non può essere strumentalizzato al fine di ottenere, con anticipo, mezzi di tutela perfettamente coincidenti e sovrapponibili a quelli di un'azione di merito, in quanto, altrimenti, si andrebbe a permettere un abuso di tale mezzo cautelare che ne frustrerebbe la sua stessa utilità. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, difatti, il presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica è la sussidiarietà del rimedio
3 d'urgenza: a tale rimedio non può ricorrersi qualora sia invocabile altra misura cautelare tipica e tale riserva vale anche per le misure cautelari tipiche.
5.1. Nel caso di specie, il provvedimento cautelare finirebbe con il sovrapporsi alla pronuncia di merito, esaurendone gli effetti in via anticipata, atteso che la ricorrente richiede la revoca del contratto di compravendita, rimedio peraltro non contemplato espressamente dall'ordinamento, che prevede e disciplina i diversi casi di invalidità o inefficacia del contratto e i casi di risoluzione e recesso, a meno di non voler intendere in tal senso il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria – come peraltro prospettato dalla ricorrente – in termini di inefficacia dell'atto di compravendita che, come già innanzi si è osservato, è rimedio previsto dall'ordinamento ex art. 2901 c.c. e, per gli atti dispositivi successivi al pignoramento, dall'art. 2913 c.c.. Tanto è sufficiente per ritenere il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della resistente.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Cuneo, 18 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2025 tra AVV. , in proprio, Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente Contumace Il Giudice, dott. Ruggiero Berardi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. La ricorrente Avv. ha promosso il presente procedimento cautelare Parte_1 di urgenza esponendo di esser creditrice della società per attività Controparte_1 professionale svolta nel corso degli anni in favore della medesima, di aver ottenuto, in data 9 febbraio 2024, decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Cuneo per il complessivo importo di euro 91.167,00 oltre interessi e spese, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla società debitrice e dichiarato esecutivo con decreto del 6 dicembre 2024. La creditrice ha pertanto notificato atto di precetto il successivo 19 dicembre 2024, per il complessivo importo di euro 137.538,18, comprensivo di interessi e spese e atto di pignoramento immobiliare in data 30 dicembre 2024, relativo a terreni di proprietà della società debitrice, siti in Salmour. La notifica dell'atto di pignoramento è stata espressamente rifiutata dal legale rappresentante della società l'atto è stato altresì notificato a mezzo posta presso l'indirizzo Controparte_1 di residenza del legale rappresentante e non ritirato, con conseguente perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
1.1. Nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento, la ricorrente ha appreso della trascrizione di un atto di vendita dei predetti terreni, eseguita pertanto pochi giorni dopo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, con conseguente violazione dell'art. 492 c.p.c.. La ricorrente rappresenta altresì che i terreni oggetto di pignoramento erano gli unici non ancora oggetto di espropriazione, pendendo dinanzi al Tribunale di Cuneo altra procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto altri terreni della società debitrice e aggiudicati a terzo offerente per un complessivo importo di euro 1.420.000,00. La ricorrente, pertanto, deduce la circostanza della vendita eseguita immediatamente dopo la notifica del pignoramento e per un prezzo irrisorio, paventando la sottrazione dei beni alle proprie legittime pretese che, anche con un'azione revocatoria ordinaria non otterrebbe la necessaria tutela in tempi brevi.
1.2. Per l'effetto, ha promosso il presente giudizio chiedendo la revoca dell'atto di compravendita dei terreni di proprietà della debitrice e la conseguente cancellazione della 1 trascrizione, allegando, quanto al fumus, la violazione dell'obbligo per il debitore, sancito dall'art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione, sottraendo in tal modo il bene al vincolo di destinazione imposto dalla legge al fine di soddisfare il credito del pignorante, allegando al contempo l'esiguità del prezzo di vendita, compensato sulla base di vecchi rapporti di debito- credito esistenti tra la venditrice e il compratore e nemmeno specificati, con conseguente conoscenza, anche da parte del terzo, del carattere pregiudizievole della compravendita.
1.3. Quanto al periculum in mora, la ricorrente deduce il pregiudizio imminente e irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, atteso che avverso la vendita dei beni successivamente alla notifica del pignoramento, la creditrice non può rimediare con l'azione revocatoria ordinaria, in quanto le tempistiche sono incompatibili con un'efficace tutela del credito vantato dalla ricorrente. Denegata la concessione del decreto inaudita altera parte, è stata fissata udienza per la discussione del ricorso. Non è comparsa la società resistente, nonostante la regolarità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. Parte ricorrente ha insistito nella propria domanda;
il Tribunale si è riservato di provvedere.
2. È documentata la circostanza che la ricorrente sia creditrice della società resistente per il complessivo importo di euro 91.167,00, riveniente dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Cuneo il 9 febbraio 2024 (doc. 1); a seguito della declaratoria di esecutorietà, con decreto del 6 dicembre 2024, la ricorrente ha notificato precetto per il complessivo importo, comprensivo di interessi e spese, di euro 137.538,18 e, successivamente, atto di pignoramento, la cui notifica è stata rifiutata dall' , legale rappresentante della società CP_2 debitrice, che tuttavia ha accettato quella a mezzo posta, perfezionatasi in data 20 gennaio 2025, stante la compiuta giacenza (doc. 2) e avente ad oggetti i terreni di proprietà della società siti in Salmour e identificati al catasto terreni al foglio n. 12, Controparte_1 mappali 8, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 82 e foglio 13, mappali n. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 94. Nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento, la società aveva ceduto i terreni, con atto di compravendita del 15 gennaio 2025 (doc. 3). 3. Ciò posto, la cautela invocata dalla ricorrente mira ad ottenere la revoca di tale atto di compravendita, ritenendo, in primo luogo, che i tempi richiesti per esperire l'ordinaria azione revocatoria possano compromettere il suo diritto di conseguire il credito;
in secondo luogo, invoca la violazione dell'art. 492 c.p.c., che impone al debitore, cui è stato notificato il pignoramento, di astenersi dal disporre dei beni pignorati. Secondo la prospettazione della ricorrente, non vi è alcun rimedio per tale disposizione. La domanda deve tuttavia ritenersi inammissibile per diversi ordini di motivi.
3.1. In primo luogo, si deve osservare come, in disparte l'omessa indicazione della causa di merito cui la cautela è strumentale, al fine di tutelare il diritto del creditore, l'ordinamento predispone, come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente, il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., con cui il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore possa arrecare pregiudizio alle sue ragioni. La norma richiede, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal debitore, la sussistenza di determinati presupposti: l'atto di disposizione del debitore, con cui quest'ultimo modifica in senso peggiorativo la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, ovvero un serio pregiudizio per le ragioni creditorie, insito nelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto, destinato ad influire negativamente sul patrimonio del debitore, anche non in modo totale e definitivo;
la scientia
2 fraudis o damni del debitore, ovvero la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso. Il successivo art. 2902 c.c. prevede il diritto del creditore di promuovere nei confronti dei terzi le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato. 4. Nel caso dell'espropriazione immobiliare, la notifica del pignoramento è atto idoneo a segnare l'inizio del processo esecutivo, producendo l'effetto della indisponibilità del bene, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., che impone al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione dei beni pignorati, mentre la successiva trascrizione del pignoramento rappresenta il completamento del pignoramento, poiché oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia, nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita, sì che il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti suddetti (C. Civ. n. 7998/2015).
4.1. Posto che la norma dell'art. 492 c.p.c. impone il vincolo di indisponibilità sui beni pignorati, la cui violazione non è espressamente sanzionata, ciò non toglie che l'ordinamento non preveda apposita tutela per il creditore procedente o per il creditore intervenuto, atteso che la norma dell'art. 2913 c.c., in via generale, e simmetricamente rispetto alla norma dell'art. 2901 c.c., prevede che gli atti di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. L'atto dispositivo è pertanto inefficace rispetto al processo esecutivo, ovvero, rispetto al creditore procedente e ai creditori intervenuti. L'inefficacia degli atti dispositivi è estesa a tutta la durata del procedimento esecutivo, nei cui confronti con la conseguenza che, in caso di estinzione della procedura il creditore può senz'altro rivalersi nei confronti del terzo.
4.2. La giurisprudenza ha altresì puntualizzato che soggiace alla disposizione anche il terzo acquirente che abbia acquistato il bene pignorato a titolo particolare in pendenza di esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, impedendo che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, con conseguente legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. (C. Civ. n. 9994/2026; C. Civ. n. 8936/2013). In altri termini, il creditore dispone senz'altro di un rimedio contro l'atto dispositivo del debitore, volto a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale, sia antecedentemente che successivamente all'esecuzione, posto che prima del pignoramento il creditore dispone senz'altro del rimedio previsto dall'art. 2901 c.c., mentre successivamente al pignoramento, la norma dell'art. 2913 c.c. prevede a monte la inefficacia degli atti di disposizione compiuti in pendenza di esecuzione.
5. Per le osservazioni fin qui svolte si deve pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, poiché il rimedio della tutela cautelare di urgenza non può essere richiesto nei casi in cui siano previsti altri rimedi da parte dell'ordinamento giuridico, posto che il rimedio cautelare costituisce una via preferenziale rispetto agli strumenti ordinari e il ricorso ad esso non può essere strumentalizzato al fine di ottenere, con anticipo, mezzi di tutela perfettamente coincidenti e sovrapponibili a quelli di un'azione di merito, in quanto, altrimenti, si andrebbe a permettere un abuso di tale mezzo cautelare che ne frustrerebbe la sua stessa utilità. Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, difatti, il presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica è la sussidiarietà del rimedio
3 d'urgenza: a tale rimedio non può ricorrersi qualora sia invocabile altra misura cautelare tipica e tale riserva vale anche per le misure cautelari tipiche.
5.1. Nel caso di specie, il provvedimento cautelare finirebbe con il sovrapporsi alla pronuncia di merito, esaurendone gli effetti in via anticipata, atteso che la ricorrente richiede la revoca del contratto di compravendita, rimedio peraltro non contemplato espressamente dall'ordinamento, che prevede e disciplina i diversi casi di invalidità o inefficacia del contratto e i casi di risoluzione e recesso, a meno di non voler intendere in tal senso il rimedio dell'azione revocatoria ordinaria – come peraltro prospettato dalla ricorrente – in termini di inefficacia dell'atto di compravendita che, come già innanzi si è osservato, è rimedio previsto dall'ordinamento ex art. 2901 c.c. e, per gli atti dispositivi successivi al pignoramento, dall'art. 2913 c.c.. Tanto è sufficiente per ritenere il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della resistente.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Cuneo, 18 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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