Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 01/09/1958, residente in [...]3/7C
16126 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GUERRIERO STEFANO (C.F. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE), il 23/07/1961, residente in P.ZZA L. DA VINCI 1/5 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GUERRIERO
STEFANO (C.F. ), che la rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 23/10/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23/06/2009 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CAMOGLI il 23/10/1993 dai Signori:
e Parte_1 Controparte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“A) i coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto;
2 B) in considerazione del fatto che il figlio ormai da tempo maggiorenne Per_1
e prossimo a trasferirsi in altro immobile, è divenuto economicamente autosufficiente in quanto assunto a tempo indeterminato presso Ernst & Young quale ingegnere biomedico, la signora acconsente a che il signor CP_1
a partire dal mese di dicembre 2024, sia esonerato dal versare alla Pt_1 medesima qualsivoglia somma a titolo di contributo nel mantenimento, sia ordinario che straordinario, del figlio;
C) i coniugi si concedono fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'espatrio da parte delle competenti Autorità;
D) i ricorrenti confermano di essere economicamente autosufficienti ed indipen- denti e rinunciano ad ogni reciproca pretesa di mantenimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970;
E) i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale nascente dal loro matrimonio e quindi di null'altro avere reciprocamente a pre- tendere per qualsiasi altra causa, ragione e/o titolo anche risarcitoria e/o restitutoria, rinunciando ad ogni modo ad ogni diverso diritto, domanda, pretesa, sia dedotta che non, derivante dal matrimonio e/o dal divorzio;
F) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 189, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
3