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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.18884/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18884/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE II n.92 – TORINO, presso lo studio dell'avv. PUPPO ENRICA in virtù di procura in atti e
, (C.F. elettivamente domiciliata in CORSO Parte_2 C.F._2
MONTECUCCOLI n.
6- TORINO, presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 16/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1014 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/1/1998 e , il 07/07/2003, entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che: la casa familiare, di cui le figlie sono nude proprietarie ed il signor è usufruttuario rimarrà Parte_1 nella disponibilità del signor . Pt_1
DISPONE che:
- le figlie risiederanno con il padre ed incontreranno liberamente la madre.
- i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza
- il signor si farà altresì carico integralmente delle spese straordinarie delle figlie sino al Pt_1 reperimento di una stabile attività lavorativa da parte della signora successivamente al Parte_2 reperimento dell'attività lavorativa da parte della signora e sino al raggiungimento Parte_2 dell'indipendenza economica di ciascuna figlia i genitori ripartiranno le spese straordinarie nella misura del 50%.
DA' ATTO che: le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18884/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE II n.92 – TORINO, presso lo studio dell'avv. PUPPO ENRICA in virtù di procura in atti e
, (C.F. elettivamente domiciliata in CORSO Parte_2 C.F._2
MONTECUCCOLI n.
6- TORINO, presso lo studio dell'avv. FAVARIO CLARA in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in COLLEGNO il 16/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1014 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 17/1/1998 e , il 07/07/2003, entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che: la casa familiare, di cui le figlie sono nude proprietarie ed il signor è usufruttuario rimarrà Parte_1 nella disponibilità del signor . Pt_1
DISPONE che:
- le figlie risiederanno con il padre ed incontreranno liberamente la madre.
- i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza
- il signor si farà altresì carico integralmente delle spese straordinarie delle figlie sino al Pt_1 reperimento di una stabile attività lavorativa da parte della signora successivamente al Parte_2 reperimento dell'attività lavorativa da parte della signora e sino al raggiungimento Parte_2 dell'indipendenza economica di ciascuna figlia i genitori ripartiranno le spese straordinarie nella misura del 50%.
DA' ATTO che: le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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