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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12594 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15957 2024 RG
FRA
Avv. LUBERTO ENRICO Parte_1 CP_1
[...]
[...] E
[...]
Avv. CHIELLO ANGELO Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 Cpc, depositato in data 23.4.2024, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio la soc. , nonché l' al fine di sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, e con sentenza immediatamente esecutiva,
a) condannare la società convenuta al pagamento della somma di €.228.791,40, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, comunque risultante dovuta in corso di causa per i titoli qui dedotti, da liquidarsi, oltre a quanto liquidabile in via equitativa anche ex art.
432 c.p.c., oltre rivalutazione ed interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo;
b) accertare e dichiarare il diritto della signora alla regolarizzazione Parte_1 contributiva presso l' da parte di per tutti gli anni mancanti a CP_3 Controparte_2 far data dal 15 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2018, tenendo conto della retribuzione globale di fatto che a lei sarebbe spettata negli anni, come specificato in narrativa ed evidenziato nel conteggio analitico prodotto;
ordinando in tal senso a di agire per CP_3 tale versamento;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese forfettarie, IVA e CPA da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ha premesso che con contratto di cessione di ramo di azienda del 29.10.2002, la
EL cedeva alla CP_4 Controparte_5
(successivamente ed infine ) una serie di attività che CP_2 Controparte_2 non costituivano autonomo ramo d'azienda, cedendo contestualmente i rapporti di lavoro, fra cui quello della ricorrente), senza il loro consenso;
che aveva impugnato immediatamente il predetto trasferimento di azienda ottenendo solo nel marzo 2019 – ma con effetto dal 1° gennaio – la effettiva reintegrazione in capo a in conseguenza della sentenza della S. Corte depositata in data Parte_2
28.11.2018, n. 29923/2018, e che nel frattempo aveva continuato a lavorare alle dipendenze della odierna convenuta sino al 14 luglio 2011, data in cui era stata licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo.
Aveva impugnato tale licenziamento ottenendo le seguenti pronunce giudiziali: il Tribunale di Roma, in primo grado, con sentenza n. 5238/2015, resa inter partes nel procedimento n. R.G. 182471/2012 aveva così disposto “dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di reintegrarla nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge ed oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali…”;
l'appello, con sentenza n. 1826/2018, era stato respinto e infine, nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte, parimenti, aveva rigettato il ricorso con sentenza n.
10997/2021, depositata il 20 aprile 2021.
Ha quindi lamentato che nonostante l'ordine preciso e inequivoco di cui alle sopra indicate pronunzie giudiziali, la messa a disposizione per la ripresa della prestazione lavorativa da parte della ricorrente alla convenuta, sia immediatamente dopo il suo licenziamento che a seguito degli ordini giudiziali sopra richiamati, la società convenuta non aveva mai provveduto a reintegrarla ovvero a retribuirla o, ancora, a provvedere alla sua regolarizzazione contributiva per cui era stata costretta a sporgere denunzia presso l'Istituto; anche le trattative tra il proprio legale e quello della società non avevano avuto esito dal momento che, in merito alla cessione del suo rapporto, dopo ogni pronunzia giudiziale, solo a seguito della predetta sentenza di Cassazione (che aveva confermato la illegittimità del licenziamento) la EL si era determinata a reintegrarla, peraltro solo a far data dal 1° gennaio 2019, non intendendo abdicare, in termini assolutamente pregiudizievoli, alla copertura assicurativa e previdenziale.
Ha quindi dichiarato di aver interesse a conseguire il pagamento di quanto illegittimamente non percepito in uno col versamento dei corrispondenti contributi
(come da allegato conteggio), considerato quanto avrebbe percepito se fosse stata tempestivamente reintegrata ma anche considerati gli svariati danni patrimoniali e non patrimoniali, per come riassunti (v. pag. 3 ric.).
Vani erano stati i tentativi di pervenire ad una soluzione che tenesse conto della esigenza di copertura previdenziale in conseguenza del lungo periodo di scopertura
(14.7.2011- 31.12.2019), dovendo riconoscersi quanto avrebbe dovuto percepire ove fosse stata tempestivamente reintegrata;
presso la cessionaria aveva subìto contratti di solidarietà, la precarietà del posto, il timore continuo del licenziamento, la mutazione delle condizioni lavorative in pejus, lo stress emotivo, la frustrazione professionale che aveva subìto nonostante il “trittico” di sentenze favorevoli;
tutti danni riconducibili alla
. Controparte_2
Ha quindi rivendicato il proprio diritto alle retribuzioni dal 14 luglio 2014 al
31.12.2018, in via principale a titolo retributivo e in subordine a titolo risarcitorio
(tenuto conto che la convenuta non aveva mantenuto i trattamenti di miglior favore ad personam dalla ricorrente maturati nel periodo EL sino alla cessione, in quanto proveniente da , da gennaio 2005 in coincidenza col cambio di contratto CP_6 collettivo, in via equitativa); il danno non patrimoniale (“Appare evidente che la richiesta viene formulata in via principale ed assorbente sotto il titolo retributivo, In ogni caso si fa presente che, in via subordinata e salvo gravame, la stessa richiesta viene avanzata anche a titolo risarcitorio attraverso la formula equitativa espressamente prevista dal nostro codice di rito in marteria di diritto del lavoro ex art. 432 c.p.c.”); il trattamento di fine rapporto non accantonato da CP_2
2. La (già Controparte_2 Controparte_7 anche solo si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla CP_2
Pt_1
Nel ricostruire la vicenda presupposta ha rappresentato come la ricorrente era divenuta dipendente della comparente (all'epoca e C. Property Management Spa) in CP_5 seguito alla cessione del ramo d'azienda da parte di EL Controparte_5
(anche solo EL), ed aveva impugnato immediatamente (come allegato in CP_4 ricorso) la suddetta cessione chiedendo che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con EL;
con sentenza di secondo grado n. 624/2013 (in riforma integrale della sentenza di prime cure n. 12870/2007 che aveva respinto il ricorso), tale domanda era stata accolta con declaratoria della nullità della cessione del contratto dalla soc. EL a e, per l'effetto, era stato Controparte_5 accertato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto con la EL;
il ricorso per
Cassazione di EL, di poi, era stato respinto dalla Suprema Corte con la sentenza
2993/2018, risultando così confermata definitivamente la nullità della cessione del ramo d'azienda (e del rapporto di lavoro della da a e Pt_1 Parte_2 CP_2 risultando, altresì, confermata, altrettanto definitivamente, la sussistenza “senza soluzione di continuità” del rapporto di lavoro tra la sig.ra e Pt_1 Parte_2
[...]
In tale contesto, ha continuato la società, si collocava il successivo contenzioso con la ricorrente, con riferimento al licenziamento intimato medio tempore da all'esito CP_2 di una procedura di riduzione di personale;
[Non a caso] la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1826/2018 del 9.5.2018 aveva riconosciuto la stretta relazione tra il giudizio relativo al licenziamento disposto da e quello relativo alla cessione del CP_2 ramo d'azienda e si era pronunciata sul licenziamento solo in quanto “la legittimità del trasferimento di ramo d'azienda risulta[va] allo stato ancora sub iudice”.
In particolare, secondo la Corte d'Appello di Roma “[era] ben legittimo che [la sig.ra aspirasse] all'accertamento della illegittimità dell'atto interruttivo del Pt_1 rapporto, salvi gli effetti del passaggio in giudicato della pronuncia che si pone come
PRESUPPOSTO INCOMPATIBILE con la sussistenza di un valido rapporto di lavoro tra le parti del presente giudizio”.
[Contrariamente a quanto ex adverso asserito] la ricorrente non si era mai “messa a disposizione per la ripresa della prestazione lavorativa” dopo il licenziamento e dopo le relative pronunce giudiziali [ed infatti di tale “messa a disposizione” non vi è traccia nei documenti. … … la ricorrente ha sempre puntato a tornare a lavorare in EL come dimostra il contenzioso instaurato per far accertare l'illegittimità della cessione del suo rapporto di lavoro a . CP_2 Ha quindi rappresentato come fosse radicalmente infondato l'asserito diritto alla retribuzione (dal luglio 2011 al dicembre 2018), peraltro nell'“abnorme” misura richiesta.
Dalla nullità della cessione del ramo di azienda (sent. C. di Appello sentenza n.
624/2013), infatti, derivava che il rapporto di lavoro con non Parte_2 doveva ritenersi mai cessato e quindi continuato con tale società; il rapporto con CP_2 era da considerare di mero fatto;
conseguiva che l'obbligazione retributiva conseguiva solo a seguito dell'offerta della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2116 C.c. (nella specie mai intervenuta).
Irrilevante doveva considerarsi la vicenda del licenziamento, in quanto la C. di Appello di Roma si era pronunciata solo sul presupposto che la vicenda del trasferimento d'azienda era ancora sub judice (risultando la ancora formalmente dipendente Pt_1 della;
la Corte territoriale, infatti, aveva riconosciuto l'interesse della CP_2 Pt_1
“all'accertamento della illegittimità dell'atto interruttivo del rapporto”, solo in considerazione della pendenza della causa relativa al trasferimento del ramo d'azienda, espressamente precisando che “SALVI gli effetti del passaggio in CP_8 giudicato della pronuncia [sul trasferimento del ramo d'azienda n.d.r.] che si pone come
PRESUPPOSTO INCOMPATIBILE con la sussistenza di un valido rapporto di lavoro tra le parti del presente giudizio”.
Essendosi definitivamente realizzata, dunque, la incompatibilità stabilita dalla cit. pronunce, era esclusa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro (come confermato anche dal tenore della domanda che, infatti, si fermava al momento, appena precedente la reintegrazione da parte di EL, che tale incompatibilità realizzava).
Dopo aver contestato anche il quantum, elaborato senza produrre neanche una busta paga o altro documento utile a determinare l'entità della retribuzione all'atto del licenziamento, senza produzione del CCNL che pretendeva di applicare e senza CP_ detrazione della indennità di mobilità qualora non richiesta dall' ed eventuale riduzione, atteso il ritardo nell'azione e la mancata prova di aver agito nei confronti di
EL.
Quanto ai danni non patrimoniali, la relativa domanda oltre che confusa, era del tutto infondata in quanto sprovvista di prova mentre la pretesa relativa alla regolarizzazione contributiva, la stessa era infondata (incombendo esclusivamente su EL, unico reale datore di lavoro, la relativa obbligazione) e, comunque, prescritta.
3. Anche l' si è costituito facendo presente di aver interesse giuridico alla presente CP_3 controversia relativamente al profilo contributivo e rimettendosi all'attività delle parti ed alle iniziative istruttorie del giudice adito, richiamando in ogni caso la normativa in tema di prescrizione (ex L. 335/95) e di legittimazione, concludendo nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via principale, ove siano ritenute fondate le domande del ricorrente nei confronti del CP_ datore di lavoro, condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi, non prescritti, sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall'Istituto.;
- respingere ogni ulteriore domanda svolta dal ricorrente nei confronti dell' ”. CP_9
Alla odierna udienza, concesso termine per scambio di note del quale entrambe le parti principali si sono avvalse il processo è stato deciso.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Va premesso che, con orientamento ormai consolidato la S. Corte ha ritenuto che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 C.c. mentre, qualora, il trasferimento sia dichiarato invalido, anche in costanza di instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore abbia “continuato” di fatto a lavorare, tale unicità viene meno
(ex multis Cass. 3 luglio 2019, n. 17784 e 17876; Cass. 11 novembre 2019, n. 29092;
Cass. 14 maggio 2020, n. 8951; Cass. 28 settembre 2021 n. 26262).
5.1. Una volta accertata l'inopponibilità della cessione al lavoratore il suo rapporto con il cessionario deve considerarsi instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione sino alla declaratoria giudiziale).
5.2. Che un unico rapporto giuridico residui in esito alla definitiva declaratoria di inefficacia della cessione risulta anche dal superamento di quell'orientamento giurisprudenziale (sostenuto da Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014
n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) riguardo alla natura risarcitoria dei crediti dei lavoratori derivanti dal mancato ripristino del rapporto da parte della cedente, nonostante l'emissione di un tale ordine con sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo d'azienda; come, parimenti, risulta dal superamento della tesi della detraibilità di quanto percepito dai lavoratori a titolo di retribuzione per l'attività prestata, in considerazione della cessione ritenuta illegittima dall'autorità giudiziaria.
5.3. La giurisprudenza più recente ha infatti osservato come, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne sia un'altra giuridicamente resa in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato ripristinato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto).
5.4. Il dipendente, pertanto, può rivendicare la retribuzione nei confronti del cedente tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita tanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006,
n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316).
5.5. Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, infatti, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che tale parte datoriale ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 9 agosto 2004, n. 15372).
5.6. Dai principi di diritto enunciati discende allora, siccome coerente precipitato logico-giuridico, che, mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari.
5.7. Sicché da quel momento l'attività lavorativa subordinata resa in favore del “non più” cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo;
così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall'azienda cedente, parimenti, anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, compensativa di un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, che non va detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato (Cass. 17784/2019).
6. Ciò precisato, va considerato che nella odierna fattispecie la parte ricorrente non aziona il proprio diritto alla retribuzione nei confronti della cedente ormai da considerare a tutti gli effetti parte datoriale (né precisa la relativa vicenda) ma lamenta che, in ragione della tardiva assunzione presso di questa, abbia subìto un danno, non avendo ricevuto le retribuzioni e contribuzioni che le sarebbero spettate qualora la reintegrazione nel primo posto di lavoro fosse stata tempestiva (la effettiva reintegra in
EL era avvenuta nel marzo 2019, con effetto 1° gennaio 2019, solo in seguito alla sentenza della S. Corte n. 29923/2018 attesa la vicenda processuale intervenuta medio tempore con la attuale convenuta).
7. Ripercorrendo i vari passaggi risulta che:
l'attuale ricorrente dipendente di EL subisce (illegittimamente) la cessione del proprio contratto di lavoro in favore della allora ora odierna convenuta, CP_5 nell'ottobre 1992, ed ottiene con sentenza di gravame (n. 624/2013) la declaratoria della nullità della cessione di azienda e l'accertamento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto nei confronti della cedente EL (la S. Corte ha infatti respinto il ricorso di EL, con sent. 2993/2018); medio tempore, nel luglio 2011, la che aveva continuato a lavorare per la Pt_1 cessionaria, è stata da questa licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ed, impugnato il licenziamento, ha ottenuto con sentenza di primo grado (n.
5238/2015) la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione (sentenza confermata in sede di gravame e di legittimità, con sentenza n.
10997/2021).
7.1. Tali gli antefatti che sottendono all'attuale domanda, alla stregua dei quali la rivendicazione della somma indicata viene avanzata per il periodo dal licenziamento collettivo del luglio 2011 intimato dalla odierna comparente, non più cessionaria, alla riammissione in servizio ad opera di EL (originaria cedente ed accertato datore di lavoro) del gennaio 2019, sia a titolo retributivo che, in subordine, a titolo risarcitorio, alla stregua della ritardata assunzione.
8. Ricostituito, tuttavia il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore e riprendendo effettività con efficacia ex tunc l'originario rapporto di lavoro, a seguito della pronuncia giudiziale di illegittimità della cessione, non solo rivivono tutti gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti (in particolare quello datoriale di corrispondere la retribuzione: cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del
2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass.
n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022 anche in caso di mancata riammissione effettiva, seppure offerta dal lavoratore) ma è alla stessa cedente che va ascritto anche il comportamento illegittimo in caso di riscontrata differenza tra retribuzione percepita dalla società cessionaria e retribuzione che sarebbe spettata in caso di mancata cessione del contratto, con conseguente insorgenza di una obbligazione di natura risarcitoria.
8.1. Tanto in quanto si controverta del periodo intercorrente tra la cessione e la sentenza di accertamento della illegittimità di tale negozio traslativo, a differenza dell'obbligazione di natura retributiva che sorge successivamente alla suddetta sentenza di accertamento, a prescindere dalla messa in mora del lavoratore (Cass. 5796 del 24 febbraio 2023).
8.2. Nell'arco temporale intercorrente tra il passaggio del lavoratore alle dipendenze del cessionario e l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento (antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione), il rapporto di lavoro deve considerarsi quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del
2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche obbligazioni delle parti.
8.3. Diversamente, in seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente, assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato.
9. Del resto, risulta ex actis che la sentenza di primo grado sul licenziamento collettivo della è intervenuta, respingendo le censure di parte convenuta, in quanto Pt_1 quest'ultima non aveva comprovato il passaggio in giudicato della pronuncia di gravame sulla illegittimità della cessione, con conseguente impossibilità di accertare la
“titolarità del rapporto di lavoro”.
9.1. Anche la Corte di Appello, investita da ha proceduto all'esame del merito CP_2
(confermando la sentenza di primo grado sul licenziamento collettivo), escludendo preliminarmente la pregiudizialità “in senso tecnico” fra procedimento pregiudicante e pregiudicato e la S. Corte, da ultimo (sent. n. 10997/2021, primo motivo), ha confermato, ai sensi dell'art. 295 Cpc, la correttezza dell'orientamento seguito nelle precedenti fasi processuali, atteso che, qualora il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337, comma II, Cpc. (il quale prevede, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in diverso processo, soltanto la sospensione facoltativa, applicandosi nel caso di sopravvenuto conflitto di giudicati il disposto dell'art. 336, comma II, Cpc).
9.2. Ciò anche per cercare di coordinare la disciplina dell'art. 295 Cpc con le norme e i principi che hanno inciso sulla nuova impostazione del sistema processualcivilistico in generale, implicante la necessaria valorizzazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata come imposta dalla diretta applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., commi 1 e 2.
9.3. La stabile definizione dell'assetto sostanziale, allora, non può che dipendere dal formarsi del giudicato rispetto al primo accertamento ed il giudice del secondo rapporto di lavoro deve necessariamente pronunciarsi sulle vicende che lo riguardano, e non sul nesso che collega i due rapporti, proprio perché la natura del rapporto istauratosi a seguito della vicenda circolatoria, si definisce solo al momento del passaggio in giudicato sulla questione della legittimità della cessione.
10. Tirando le fila del discorso, quindi, deve essere condivisa l'impostazione di parte convenuta nella misura in cui afferma, anche alla stregua di quanto stabilito in sede di gravame dalla C. di Appello che, configurandosi l'accertamento definitivo sulla invalidità della cessione come incompatibile con la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, residui un rapporto di “mero fatto” quanto all'ex cessionaria, con diritto alle retribuzioni (e contribuzioni) solo in relazione alla prestazione effettivamente svolta nonché, conseguentemente, la inapplicabilità della conseguenze relative al licenziamento operato dalla cessionaria.
11. Il Giudice del gravame infatti si è pronunciato sul licenziamento della Pt_1 considerando che “la legittimità del trasferimento del ramo d'azienda risulta[va] allo stato ancora sub judice sicché la sig.ra risulta[va] tuttora formalmente Parte_1 dipendente della , riconoscendo l'interesse Controparte_7 della “all'accertamento della illegittimità dell'atto interruttivo del rapporto”, Pt_1 solo in considerazione della pendenza della causa relativa al trasferimento del ramo d'azienda “SALVI gli effetti del passaggio in giudicato della pronuncia che si pone come PRESUPPOSTO INCOMPATIBILE con la sussistenza di un valido rapporto di lavoro tra le parti del presente giudizio” (cifr. sent. CdA n. 1826/2018).
12. Accertata, pertanto, in via definitiva la illegittimità e quindi la inopponibilità alla del negozio traslativo, ciò preclude anche che al rapporto con la (non Pt_1 CP_2 più cessionaria), possa applicarsi – contrariamente a quanto la stessa parte ricorrente tende a desumere da tale accertamento – la disciplina sui licenziamenti.
12.1. Dalla sentenza che ha invalidato la cessione di azienda, ormai definitiva, infatti, discende che la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro fra la Romani e l'unico reale datore di lavoro (c.d. cedente), il quale sarà l'unico tenuto agli obblighi di legge, retributivi e previdenziali, secondo le regole generali.
12.2. La permanenza dell'obbligazione retributiva della cedente, in altri termini, implica contestualmente la configurabilità della relativa obbligazione contributiva previdenziale che alla prima si correla geneticamente (non esclusa, in virtù del principio dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
Cass. n. 9143/2023).
12.3. Il rapporto di lavoro nullo, di poi, abilita al riconoscimento del diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, comma 1, C.c., ma non alla tutela avverso l'illegittimo atto di recesso, atteso che nel contratto stipulato per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato (Cass. 28.10.2016, n. 21884).
12.4. Per sua natura, infatti, tale pretesa presuppone la validità del rapporto nonché la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso mentre l'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 C.c., è limitata agli effetti retributivi del lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi.
12.5. Tanto deriva dall'accertamento giudiziale dell'invalidità della cessione, accertamento che non può che travolgere tutti gli effetti che in quell'ordine trovavano fondamento.
13. Anche quanto alla domanda concernente la regolarizzazione contributiva presso CP_ l' per tutti gli anni mancanti a far data dal 15 luglio 2011 sino al 31 dicembre 2018, deve quindi ribadirsi che unico rapporto di lavoro mai cessato è quello intercorso con la cedente e su quest'ultima incombe l'obbligo contributivo.
13.1. E' il reale datore di lavoro (cedente), si ripete, ad essere tenuto ad adempiere agli obblighi retributivi e previdenziali attesa la declaratoria di illegittimità della vicenda traslativa, anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario per lo stesso periodo (Cass. n. 9143/2023).
14. Pur prescindendo dalla eccezione di prescrizione, sottratto peraltro alla disponibilità delle parti, pertanto, neppure tale domanda può essere accolta.
15. In definitiva quindi, alla stregua di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso va respinto integralmente, con regolazione delle spese, determinate considerata la causa di valore indeterminabile di complessità media e l'effettivo impegno difensivo, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.600,00, oltre accessori come per legge, nei confronti della ed in complessivi euro 1.860,00, sempre oltre accessori di Controparte_2
CP_ legge, nei confronti dell'
Roma lì, 5.12.2025 Il Giudice