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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2023
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA CIVILE
Provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 22.09.2025
tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice dott. Flaminia Ielo;
ATTESTA
Che l'udienza si svolge tramite scambio di note scritte;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
che solo l'attrice ha depositato note scritte;
OSSERVA che la parte convenuta è contumace;
che la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni;
che possa essere oggi pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. essendo superfluo effettuare un rinvio per la discussione orale della causa, anche considerato che la causa è stata rinviata più volte per la decisione;
SI RITIRA in camera di consiglio e rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, senza darne lettura perché l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. dott. Flaminia Ielo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaminia Ielo ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 22 settembre 2025, promossa da:
, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla con sede legale Parte_1 in Roma, alla via Arno, 70 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Davide Di Marzio (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in atti ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di quest'ultimo, censito nel
Reginde PEC: Email_1
Attrice contro nato a [...] il [...], residente in [...], Frazione Controparte_2
Tarignano, via dell'Aia n. 4, C.F. ; C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Assicurazione contro i danni.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice concludeva all'udienza del 22 settembre 2025 richiamando le domande formulate nell'atto di citazione:
“1. Accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto ad agire nei confronti del sig. a Controparte_2 titolo di rivalsa in merito al sinistro occorso in data 08.03.2021, per le ragioni esposte in narrativa nel proprio atto di citazione;
2. per l'effetto condannare il sig. alla corresponsione in favore della Controparte_2 CP_1
dell'importo complessivo di € 405.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore
[...] Controparte_1 che risulterà dovuta, in forza di quanto esposto, oltre interessi ex art. 1284 cc e dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, applicando il saggio di interessi di cui al quarto comma cc;
3. Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite”. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
Si premettono solo le coordinate essenziali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la compagnia Controparte_1
ha convenuto in giudizio il sig. chiedendone la condanna
[...] Controparte_2 al pagamento della somma di € 405.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rivalsa per quanto corrisposto ai familiari del sig. deceduto in data 08.03.2021 a Persona_1
3 seguito di investimento stradale causato dal convenuto, risultato alla guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.
Il convenuto non si è costituito nel termine di legge, rimanendo contumace.
Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che:
- In data 08.03.2021, il sig. alla guida del veicolo di sua proprietà Controparte_2 targato CJ256LT, ha investito il pedone in località Cermone (SS 80, km Persona_1
10);
- Il sinistro ha causato il decesso immediato del pedone;
- Il conducente è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi, in misura superiore ai limiti di legge, come da accertamenti medico-legali e verbali delle autorità intervenute sul posto (cfr. doc. in atti);
- La compagnia assicurativa attrice ha corrisposto ai familiari del defunto, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 405.000,00, come da quietanze e bonifici allegati.
***
La domanda di rivalsa è fondata e merita accoglimento.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 144 del d.lgs. 209 del 2005,
c.d. Codice delle assicurazioni, il quale introduce l'azione diretta di risarcimento del danno a favore del danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo;
tenuta al risarcimento è l'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Nel disciplinare l'azione, il secondo comma della disposizione richiamata prevede che: “Per
l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”
4 In buona sostanza, il secondo comma della disposizione richiamata attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto.
Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio.
In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto.
L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di Pt_2 delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001; Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 14/02/2024) 22/02/2024, n. 4756).
Ebbene, nel caso di specie l'assicurazione RCA stipulata dal convenuto con la compagnia attrice (n. 903.13.13.063993) presenta, all'art. 15.1 delle condizioni generali, una clausola di esclusione e rivalsa formulata nei seguenti termini: “L'assicurazione non è operante e pertanto la Società, ricorrendone i presupposti che seguono ed in tutti gli altri casi in cui siano applicabili gli artt. 143 e/ o 144 CAP, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo/ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità a detto soggetto delle esclusioni di operatività di cui alla citata norma:
[…] nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti […]”.
5 Dunque. È provato che il contratto di assicurazione prevedesse l'esclusione della copertura assicurativa in caso di sinistro causato dalla guida del veicolo in stato di ebrezza, così postulando il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato.
Quanto alla operatività di tale clausola, si è ritenuto in giurisprudenza che, a prescindere dal fatto che la violazione del Codice della Strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, appare sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti e, dunque, non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa (cfr. di recente Tribunale Benevento, Sez. II, Sentenza,
27/09/2023, n. 1920).
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta da Controparte_1
risulta fondata e deve essere accolta.
[...]
Spetta all'assicurazione il diritto di rivalersi Controparte_1 sull'assicurato per quanto corrisposto ai familiari del sig. Controparte_2 [...] deceduto in data 08.03.2021. Il resistente contumace, perciò, deve essere Per_1 condannato al pagamento della somma di € 405.000,00, oltre interessi e spese, in favore della resistente.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi di compenso, con esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisoria per la natura documentale della causa e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. R.G. 159/2023, promossa da contro così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della compagnia attrice ad agire in rivalsa nei confronti del convenuto in relazione al sinistro stradale verificatosi in data Controparte_2
08.03.2021;
6 2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, della somma di € 405.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.216,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Flaminia Ielo
(firmato digitalmente)
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Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA CIVILE
Provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 22.09.2025
tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice dott. Flaminia Ielo;
ATTESTA
Che l'udienza si svolge tramite scambio di note scritte;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
che solo l'attrice ha depositato note scritte;
OSSERVA che la parte convenuta è contumace;
che la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni;
che possa essere oggi pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. essendo superfluo effettuare un rinvio per la discussione orale della causa, anche considerato che la causa è stata rinviata più volte per la decisione;
SI RITIRA in camera di consiglio e rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, senza darne lettura perché l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. dott. Flaminia Ielo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaminia Ielo ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 159 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 22 settembre 2025, promossa da:
, in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla con sede legale Parte_1 in Roma, alla via Arno, 70 (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Davide Di Marzio (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in atti ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di quest'ultimo, censito nel
Reginde PEC: Email_1
Attrice contro nato a [...] il [...], residente in [...], Frazione Controparte_2
Tarignano, via dell'Aia n. 4, C.F. ; C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Assicurazione contro i danni.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice concludeva all'udienza del 22 settembre 2025 richiamando le domande formulate nell'atto di citazione:
“1. Accertare e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto ad agire nei confronti del sig. a Controparte_2 titolo di rivalsa in merito al sinistro occorso in data 08.03.2021, per le ragioni esposte in narrativa nel proprio atto di citazione;
2. per l'effetto condannare il sig. alla corresponsione in favore della Controparte_2 CP_1
dell'importo complessivo di € 405.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore
[...] Controparte_1 che risulterà dovuta, in forza di quanto esposto, oltre interessi ex art. 1284 cc e dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, applicando il saggio di interessi di cui al quarto comma cc;
3. Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite”. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
Si premettono solo le coordinate essenziali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la compagnia Controparte_1
ha convenuto in giudizio il sig. chiedendone la condanna
[...] Controparte_2 al pagamento della somma di € 405.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di rivalsa per quanto corrisposto ai familiari del sig. deceduto in data 08.03.2021 a Persona_1
3 seguito di investimento stradale causato dal convenuto, risultato alla guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.
Il convenuto non si è costituito nel termine di legge, rimanendo contumace.
Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che:
- In data 08.03.2021, il sig. alla guida del veicolo di sua proprietà Controparte_2 targato CJ256LT, ha investito il pedone in località Cermone (SS 80, km Persona_1
10);
- Il sinistro ha causato il decesso immediato del pedone;
- Il conducente è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi, in misura superiore ai limiti di legge, come da accertamenti medico-legali e verbali delle autorità intervenute sul posto (cfr. doc. in atti);
- La compagnia assicurativa attrice ha corrisposto ai familiari del defunto, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 405.000,00, come da quietanze e bonifici allegati.
***
La domanda di rivalsa è fondata e merita accoglimento.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 144 del d.lgs. 209 del 2005,
c.d. Codice delle assicurazioni, il quale introduce l'azione diretta di risarcimento del danno a favore del danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo;
tenuta al risarcimento è l'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Nel disciplinare l'azione, il secondo comma della disposizione richiamata prevede che: “Per
l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”
4 In buona sostanza, il secondo comma della disposizione richiamata attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto.
Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio.
In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto.
L'onere di provare che il contratto di assicurazione della conteneva una clausola di Pt_2 delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001; Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 14/02/2024) 22/02/2024, n. 4756).
Ebbene, nel caso di specie l'assicurazione RCA stipulata dal convenuto con la compagnia attrice (n. 903.13.13.063993) presenta, all'art. 15.1 delle condizioni generali, una clausola di esclusione e rivalsa formulata nei seguenti termini: “L'assicurazione non è operante e pertanto la Società, ricorrendone i presupposti che seguono ed in tutti gli altri casi in cui siano applicabili gli artt. 143 e/ o 144 CAP, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo/ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità a detto soggetto delle esclusioni di operatività di cui alla citata norma:
[…] nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti […]”.
5 Dunque. È provato che il contratto di assicurazione prevedesse l'esclusione della copertura assicurativa in caso di sinistro causato dalla guida del veicolo in stato di ebrezza, così postulando il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato.
Quanto alla operatività di tale clausola, si è ritenuto in giurisprudenza che, a prescindere dal fatto che la violazione del Codice della Strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, appare sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti e, dunque, non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa (cfr. di recente Tribunale Benevento, Sez. II, Sentenza,
27/09/2023, n. 1920).
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta da Controparte_1
risulta fondata e deve essere accolta.
[...]
Spetta all'assicurazione il diritto di rivalersi Controparte_1 sull'assicurato per quanto corrisposto ai familiari del sig. Controparte_2 [...] deceduto in data 08.03.2021. Il resistente contumace, perciò, deve essere Per_1 condannato al pagamento della somma di € 405.000,00, oltre interessi e spese, in favore della resistente.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi di compenso, con esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisoria per la natura documentale della causa e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. R.G. 159/2023, promossa da contro così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della compagnia attrice ad agire in rivalsa nei confronti del convenuto in relazione al sinistro stradale verificatosi in data Controparte_2
08.03.2021;
6 2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, della somma di € 405.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 Controparte_1
c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.216,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il 25 settembre 2025
Il Giudice
Flaminia Ielo
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