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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo
Opponente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gullino C.F._2
Opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso atto di Parte_1
precetto in rinnovazione notificato il 4.5.2022 con cui e di Controparte_1 Controparte_2 le hanno intimato il pagamento della complessiva somma di € 795,83 in forza di sentenza n. 1504/2012 del Giudice di Pace di Cosenza, eccependo: la nullità del precetto notificato per mancata notifica del titolo esecutivo, ex art. 480, comma 2, c.p.c., peraltro già accertata in relazione a precedenti precetti pagina 1 di 3 con sentenze passate in giudicato;
l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione, essendo il precetto privo delle specificazioni necessarie per risalire alla somma effettivamente precettata;
l'insussistenza del credito precettato, integralmente soddisfatto.
Su tali basi ha chiesto “Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, per i motivi sopra esposto
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dello stesso;
Il tutto col favore di spese e competenze del presente giudizio.”.
I convenuti hanno resistito all'opposizione deducendo: che la sentenza posta a fondamento del precetto, di cui è stata indicata la data di notifica, è nella disponibilità di controparte dal 30.01.2013 e nessun giudicato si è formato sul punto;
che la compagnia di assicurazioni era a conoscenza della somma da versare, l'atto di precetto essendo stato notificato proprio su suo consiglio, ed in ogni caso l'atto contiene l'indicazione dell'ammontare del debito.
Ha quindi chiesto: “rigettare l'opposizione al precetto proposta dalla TE
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, perchè infondata, pretestuosa e
[...] temeraria per i dedotti motivi, e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del precetto medesimo;
con la condanna della società opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 24.2.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
L'opponente ha in primo luogo eccepito la mancata notificazione del titolo esecutivo e gli opposti hanno contestato l'assunto, deducendo di avere proceduto a detto adempimento in data 30.1.2013, allegando documentazione a riscontro.
La censura in esame, costituente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass.n.
1096/2021, ex plurimis), tempestivamente proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto, avvenuta in data 4.5.2022, con citazione notificata il 18.5.2022 a mezzo pec., è fondata.
Osserva infatti il Tribunale che per come già accertato con le allegate sentenze rese avverso le opposizioni a due precedenti precetti, dalla documentazione allegata dalla stessa parte opposta anche in questa sede emerge il mancato perfezionamento della notificazione tentata in data 19.12.2012 (per irreperibilità della destinataria) e richiamata come contestuale nel precetto del 17.12.2012, e l'insussistenza di quella, nuovamente indicata come contestuale, nel precetto del 4.2.2013. pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi l'eccepita invalidità formale del precetto, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo siccome prescritta dall'art. 479 c.p.c.
Va altresì accolto il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale l'opposta eccepisce l'integrale pagamento del dovuto.
Costituisce dato incontroverso l'avvenuto versamento, in esito all'emissione della sentenza del GdP di
Cosenza n.1504/2012 della somma di euro 4605,87 (a mezzo due assegni del 2.10.2012).
Ciò posto, tale versamento deve ritenersi ampiamente satisfattivo della sorte capitale oggetto di condanna (euro 3.018,09) comprensiva degli interessi legali maturati (dall'emissione della sentenza in data 31.8.2012 al pagamento) e delle spese di giudizio come liquidate nel provvedimento (pari ad euro
893,69 oltre spese generali, iva e cpa) e la somma precettata come residuo dovuto, pari ad euro 795,83, non trova invero giustificazione alcuna atteso che le voci portate nel precetto per interessi, rivalutazione e ctu non trovano fondamento e corrispondenza nella sentenza azionata ovvero, dicasi quanto alle spese vive liquidate dal Gdp, sono state erroneamente riportate, il che (a prescindere dal precedente rilievo di nullità formale) comporta la caducazione delle ulteriori spese precettuali.
Le spese, liquidate come in dispositivo, in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dei motivi di opposizione di cui in motivazione dichiara la nullità del precetto e l'insussistenza del diritto dei precettanti ad agire esecutivamente per l'importo indicato nel precetto opposto;
condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese e € 332,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo
Opponente contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Gullino C.F._2
Opposti
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso atto di Parte_1
precetto in rinnovazione notificato il 4.5.2022 con cui e di Controparte_1 Controparte_2 le hanno intimato il pagamento della complessiva somma di € 795,83 in forza di sentenza n. 1504/2012 del Giudice di Pace di Cosenza, eccependo: la nullità del precetto notificato per mancata notifica del titolo esecutivo, ex art. 480, comma 2, c.p.c., peraltro già accertata in relazione a precedenti precetti pagina 1 di 3 con sentenze passate in giudicato;
l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione, essendo il precetto privo delle specificazioni necessarie per risalire alla somma effettivamente precettata;
l'insussistenza del credito precettato, integralmente soddisfatto.
Su tali basi ha chiesto “Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, per i motivi sopra esposto
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dello stesso;
Il tutto col favore di spese e competenze del presente giudizio.”.
I convenuti hanno resistito all'opposizione deducendo: che la sentenza posta a fondamento del precetto, di cui è stata indicata la data di notifica, è nella disponibilità di controparte dal 30.01.2013 e nessun giudicato si è formato sul punto;
che la compagnia di assicurazioni era a conoscenza della somma da versare, l'atto di precetto essendo stato notificato proprio su suo consiglio, ed in ogni caso l'atto contiene l'indicazione dell'ammontare del debito.
Ha quindi chiesto: “rigettare l'opposizione al precetto proposta dalla TE
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, perchè infondata, pretestuosa e
[...] temeraria per i dedotti motivi, e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del precetto medesimo;
con la condanna della società opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 24.2.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
L'opponente ha in primo luogo eccepito la mancata notificazione del titolo esecutivo e gli opposti hanno contestato l'assunto, deducendo di avere proceduto a detto adempimento in data 30.1.2013, allegando documentazione a riscontro.
La censura in esame, costituente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass.n.
1096/2021, ex plurimis), tempestivamente proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto, avvenuta in data 4.5.2022, con citazione notificata il 18.5.2022 a mezzo pec., è fondata.
Osserva infatti il Tribunale che per come già accertato con le allegate sentenze rese avverso le opposizioni a due precedenti precetti, dalla documentazione allegata dalla stessa parte opposta anche in questa sede emerge il mancato perfezionamento della notificazione tentata in data 19.12.2012 (per irreperibilità della destinataria) e richiamata come contestuale nel precetto del 17.12.2012, e l'insussistenza di quella, nuovamente indicata come contestuale, nel precetto del 4.2.2013. pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi l'eccepita invalidità formale del precetto, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo siccome prescritta dall'art. 479 c.p.c.
Va altresì accolto il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale l'opposta eccepisce l'integrale pagamento del dovuto.
Costituisce dato incontroverso l'avvenuto versamento, in esito all'emissione della sentenza del GdP di
Cosenza n.1504/2012 della somma di euro 4605,87 (a mezzo due assegni del 2.10.2012).
Ciò posto, tale versamento deve ritenersi ampiamente satisfattivo della sorte capitale oggetto di condanna (euro 3.018,09) comprensiva degli interessi legali maturati (dall'emissione della sentenza in data 31.8.2012 al pagamento) e delle spese di giudizio come liquidate nel provvedimento (pari ad euro
893,69 oltre spese generali, iva e cpa) e la somma precettata come residuo dovuto, pari ad euro 795,83, non trova invero giustificazione alcuna atteso che le voci portate nel precetto per interessi, rivalutazione e ctu non trovano fondamento e corrispondenza nella sentenza azionata ovvero, dicasi quanto alle spese vive liquidate dal Gdp, sono state erroneamente riportate, il che (a prescindere dal precedente rilievo di nullità formale) comporta la caducazione delle ulteriori spese precettuali.
Le spese, liquidate come in dispositivo, in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dei motivi di opposizione di cui in motivazione dichiara la nullità del precetto e l'insussistenza del diritto dei precettanti ad agire esecutivamente per l'importo indicato nel precetto opposto;
condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese e € 332,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3