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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11316 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: )), elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_1 C.F._1 alla Corte Dei Lubelli, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gabellone che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F.), in persona del sindaco p.t, elettivamente domiciliato in Controparte_1
, alla via Umberto I n.40 (Palazzo di Città) presso l'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira A. Pasanisi e Giuseppina Capodacqua come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.11.2019 ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti in CP_1 conseguenza di una caduta avvenuta a Noha di il 06.03.2018, intorno alle CP_1 ore 16:30, mentre transitava in sella alla sua bicicletta in via Tito Lucrezio lungo la carreggiata adibita a pista ciclabile;
si imbatteva infatti in una buca non visibile del manto stradale ricolma d'acqua a causa delle pressanti piogge di quei giorni, riportando (come da allegato referto medico rilasciato dal P.S. dell'Ospedale di
) una “frattura da compressione alla limitazione somatica superiore L1”; CP_1 chiedeva quindi il risarcimento quantificato in € 42.292,50 (di cui € 340,00 per esborsi medici), con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda risarcitoria e ha chiesto quindi il suo rigetto, ascrivendo la causa della caduta esclusivamente alla condotta disattenta e negligente dello stesso attore, il quale transitava, diversamente da quanto dichiarato, al di fuori della pista ciclabile e in un tratto di strada ben illuminato.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale, con prove per testi e con una CTU medico – legale.
All'udienza del 24.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
La controversia attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro verificatosi in data 06.03.2018, alle ore 16:30 circa, in via Tito Lucrezio in Noha di Galatina (LE).
Giova premettere che l'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dal danneggiato nei confronti del quale ente CP_1 proprietario e custode della strada, avente l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'ubicazione della strada su cui si verificava il sinistro all'interno del perimetro urbano
è certamente indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare una adeguata vigilanza sulla res da parte del in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere CP_1 di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente e indirettamente devono essere sottoposti a costante attività di controllo e manutenzione.
In base a tale norma quindi, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa in custodia, laddove il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo dello stesso danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso allegato in giudizio.
Venendo al merito, occorre premettere che il verificarsi del sinistro non è oggetto di contestazione e può quindi considerarsi pacifico tra le parti processuali.
In ogni caso si ha comunque conferma dell'accaduto per l'intervento di alcuni agenti della polizia municipale di , occorsi sul luogo del sinistro immediatamente CP_1 dopo il suo verificarsi, con esecuzione di rilievi e redazione di apposito verbale, oltre che in base al rapporto redatto dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile del sinistro.
L'attore ha dedotto che la responsabilità dello stesso sia da imputare in via esclusiva al , per aver omesso di custodire la strada con diligenza. Controparte_1
L'ente comunale, al contrario, ha dedotto che l'evento lesivo sia da imputare esclusivamente al comportamento colposo dell'attore che peraltro transitava, in violazione dell'art. 182 comma 9 C.d.S., al di fuori della pista ciclabile presente in via
Tito Lucrezio, tenuto conto che il dissesto era presente al di fuori del percorso ciclabile ivi esistente.
Occorre evidenziare che l'attore ha provato il nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale e il sinistro oggetto di giudizio, alla luce della produzione della relazione di servizio redatta dalla polizia municipale del 9.06.2018 e dell'escussione del teste oculare , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “riconosco nei fotogrammi che mi vengono mostrati la buca in cui è incappato il sig. Preciso, a riguardo, che le immagini Pt_1 che ritraggono la predetta buca, incluse quelle in cui la buca risulta colmata da bitume e/o asfalto successivamente al sinistro. Preciso, altresì, che quella pista ciclabile era percorsa sia da veicoli che velocipedi che pedoni… preciso che via Tuto Lucrezio, nel tratto in cui si è verificato il sinistro, vi erano due strisce bianche discontinue che delimitavano la pista ciclopedonale. Il dissesto in cui è incorso il sig. si trovava Pt_1 nelle immediate vicinanze della predetta pista. L'insidia per cui è causa era posta in prossimità di un incrocio. Secondo me poteva essere di una trentina di centimetri…non ho fatto caso se la pubblica illuminazione vi fosse o meno. Il sinistro è accaduto al tramonto e quindi non vi era molta luce. Preciso che la buca non si vedeva poiché tutto intorno vi era acqua piovana…a seguito del sinistro è stato allertato il 118 che è intervenuto in mia presenza”.
Anche la relazione di servizio, confermata nel suo contenuto dall'agente di P.M.
, attesta la presenza di una buca sul manto stradale in via Tito Testimone_2
Lucrezio in prossimità della pista ciclopedonale;
la teste ha in merito dichiarato “vi era illuminazione naturale …posso confermare che la pista era aperta sia alla circolazione di velocipedi e sia a quella dei veicoli e corrisponde a quella di cui ai rilievi fotografici n. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte attrice che mi vengono esibiti”.
Sono stati forniti, dunque, sufficienti elementi di prova per ritenere che il sinistro sia stato causato dall'insidia presente sul manto stradale.
Il convenuto non ha assolto, invece, l'onere della prova liberatoria a suo CP_1 carico.
Non ha pregio, infatti, l'affermazione secondo cui, essendosi il sinistro verificato nel primo pomeriggio e, quindi, in condizioni di perfetta visibilità, la vittima avrebbe potuto accorgersi della insidia ed evitare la caduta agendo con diligenza;
invero, quanto alla riconoscibilità della buca, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di servizio della polizia municipale emerge che la profondità della stessa non era immediatamente percepibile, essendo la stessa colma di acqua e avendo assunto il medesimo colore grigio scuro del manto stradale.
Si osserva, altresì, che per fatto notorio la percezione della presenza di buche è notevolmente ridotta per chi procede con un mezzo in movimento, come il velocipede, rispetto a chi cammina a piedi.
Di converso nessun addebito può ascriversi al danneggiato ai fini di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. anche se l'attore al momento del sinistro percorreva via Tito Lucrezio occupando la carreggiata destinata alle auto e non la contigua pista ciclopedonale.
L'attore infatti non ha violato l'art. 182, comma 9, del C.d.S. secondo cui “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento” in quanto, nel caso di specie, trattasi di “pista ciclo-pedonale”, in cui non sussiste l'obbligo di transito da parte dei ciclisti, e non di “pista ciclabile” ove vige, al contrario, tale obbligo. In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attore, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro ha subito una “frattura della limitante somatica superiore di L1 ”, accertando la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 7%” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 30gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 40 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 90 gg.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Per la liquidazione del danno morale valgono quindi i limiti stabiliti dall'art. 139 comma
3 del Codice delle assicurazioni private (riguardando il ricorso al metodo dell'aumento personalizzato solo le lesioni di non lieve entità); tale liquidazione deve essere attuata infatti attraverso la personalizzazione del risarcimento del danno biologico accertato in concreto, ossia “in misura non superiore ad un quinto, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.235/2014, ha affermato che “l'art. 139 CdA. non impedisce di liquidare il danno morale, poiché qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 dello stesso”.
Si procede dunque alla liquidazione del risarcimento come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base I.T.T.€ 54,80
Danno biologico permanente € 10.709,23
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.242,90
Totale danno biologico temporaneo € 4.004,90
TOTALE: € 14.714,13
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Non sussistono invece i presupposti per un incremento a titolo di personalizzazione del danno.
Va rilevato, infatti, che la personalizzazione del danno costituisce elemento specifico, che consente un incremento del danno solo laddove il danneggiato provi e indichi in modo specifico le peculiarità del proprio caso, tali da renderlo diverso dal caso di ogni altro danneggiato che abbia riportato le medesime lesioni.
Non si tratta, dunque, di componenti legate alle ordinarie limitazioni che riportano tutti coloro che hanno le lesioni indicate e accertate nella CTU, ma di aspetti specifici da individuare e provare.
Nel caso di specie, la richiesta di personalizzazione è stata di fatto proposta come se fosse un elemento automatico da riconoscersi al danneggiato.
La domanda è dunque rigettata in parte qua.
L'attore ha infine diritto risarcimento del danno per spese mediche, riconosciute come pertinenti dal CTU per l'importo richiesto di € 340,00 da rivalutarsi con maggiorazione di interessi.
Le spese di lite, anche in ordine alla ctu, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile –definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 11316/2019 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento del danno patito dall'attore, liquidato in € 14.714,13 per danno non patrimoniale ed in € 340, 00 a titolo di spese mediche;
somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
b) condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge;
c) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto soccombente.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11316 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: )), elettivamente domiciliato in Lecce, Parte_1 C.F._1 alla Corte Dei Lubelli, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gabellone che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F.), in persona del sindaco p.t, elettivamente domiciliato in Controparte_1
, alla via Umberto I n.40 (Palazzo di Città) presso l'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira A. Pasanisi e Giuseppina Capodacqua come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.11.2019 ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti in CP_1 conseguenza di una caduta avvenuta a Noha di il 06.03.2018, intorno alle CP_1 ore 16:30, mentre transitava in sella alla sua bicicletta in via Tito Lucrezio lungo la carreggiata adibita a pista ciclabile;
si imbatteva infatti in una buca non visibile del manto stradale ricolma d'acqua a causa delle pressanti piogge di quei giorni, riportando (come da allegato referto medico rilasciato dal P.S. dell'Ospedale di
) una “frattura da compressione alla limitazione somatica superiore L1”; CP_1 chiedeva quindi il risarcimento quantificato in € 42.292,50 (di cui € 340,00 per esborsi medici), con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda risarcitoria e ha chiesto quindi il suo rigetto, ascrivendo la causa della caduta esclusivamente alla condotta disattenta e negligente dello stesso attore, il quale transitava, diversamente da quanto dichiarato, al di fuori della pista ciclabile e in un tratto di strada ben illuminato.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale, con prove per testi e con una CTU medico – legale.
All'udienza del 24.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
La controversia attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro verificatosi in data 06.03.2018, alle ore 16:30 circa, in via Tito Lucrezio in Noha di Galatina (LE).
Giova premettere che l'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dal danneggiato nei confronti del quale ente CP_1 proprietario e custode della strada, avente l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
L'ubicazione della strada su cui si verificava il sinistro all'interno del perimetro urbano
è certamente indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare una adeguata vigilanza sulla res da parte del in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere CP_1 di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente e indirettamente devono essere sottoposti a costante attività di controllo e manutenzione.
In base a tale norma quindi, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa in custodia, laddove il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo dello stesso danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso allegato in giudizio.
Venendo al merito, occorre premettere che il verificarsi del sinistro non è oggetto di contestazione e può quindi considerarsi pacifico tra le parti processuali.
In ogni caso si ha comunque conferma dell'accaduto per l'intervento di alcuni agenti della polizia municipale di , occorsi sul luogo del sinistro immediatamente CP_1 dopo il suo verificarsi, con esecuzione di rilievi e redazione di apposito verbale, oltre che in base al rapporto redatto dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile del sinistro.
L'attore ha dedotto che la responsabilità dello stesso sia da imputare in via esclusiva al , per aver omesso di custodire la strada con diligenza. Controparte_1
L'ente comunale, al contrario, ha dedotto che l'evento lesivo sia da imputare esclusivamente al comportamento colposo dell'attore che peraltro transitava, in violazione dell'art. 182 comma 9 C.d.S., al di fuori della pista ciclabile presente in via
Tito Lucrezio, tenuto conto che il dissesto era presente al di fuori del percorso ciclabile ivi esistente.
Occorre evidenziare che l'attore ha provato il nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale e il sinistro oggetto di giudizio, alla luce della produzione della relazione di servizio redatta dalla polizia municipale del 9.06.2018 e dell'escussione del teste oculare , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Testimone_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “riconosco nei fotogrammi che mi vengono mostrati la buca in cui è incappato il sig. Preciso, a riguardo, che le immagini Pt_1 che ritraggono la predetta buca, incluse quelle in cui la buca risulta colmata da bitume e/o asfalto successivamente al sinistro. Preciso, altresì, che quella pista ciclabile era percorsa sia da veicoli che velocipedi che pedoni… preciso che via Tuto Lucrezio, nel tratto in cui si è verificato il sinistro, vi erano due strisce bianche discontinue che delimitavano la pista ciclopedonale. Il dissesto in cui è incorso il sig. si trovava Pt_1 nelle immediate vicinanze della predetta pista. L'insidia per cui è causa era posta in prossimità di un incrocio. Secondo me poteva essere di una trentina di centimetri…non ho fatto caso se la pubblica illuminazione vi fosse o meno. Il sinistro è accaduto al tramonto e quindi non vi era molta luce. Preciso che la buca non si vedeva poiché tutto intorno vi era acqua piovana…a seguito del sinistro è stato allertato il 118 che è intervenuto in mia presenza”.
Anche la relazione di servizio, confermata nel suo contenuto dall'agente di P.M.
, attesta la presenza di una buca sul manto stradale in via Tito Testimone_2
Lucrezio in prossimità della pista ciclopedonale;
la teste ha in merito dichiarato “vi era illuminazione naturale …posso confermare che la pista era aperta sia alla circolazione di velocipedi e sia a quella dei veicoli e corrisponde a quella di cui ai rilievi fotografici n. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte attrice che mi vengono esibiti”.
Sono stati forniti, dunque, sufficienti elementi di prova per ritenere che il sinistro sia stato causato dall'insidia presente sul manto stradale.
Il convenuto non ha assolto, invece, l'onere della prova liberatoria a suo CP_1 carico.
Non ha pregio, infatti, l'affermazione secondo cui, essendosi il sinistro verificato nel primo pomeriggio e, quindi, in condizioni di perfetta visibilità, la vittima avrebbe potuto accorgersi della insidia ed evitare la caduta agendo con diligenza;
invero, quanto alla riconoscibilità della buca, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di servizio della polizia municipale emerge che la profondità della stessa non era immediatamente percepibile, essendo la stessa colma di acqua e avendo assunto il medesimo colore grigio scuro del manto stradale.
Si osserva, altresì, che per fatto notorio la percezione della presenza di buche è notevolmente ridotta per chi procede con un mezzo in movimento, come il velocipede, rispetto a chi cammina a piedi.
Di converso nessun addebito può ascriversi al danneggiato ai fini di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. anche se l'attore al momento del sinistro percorreva via Tito Lucrezio occupando la carreggiata destinata alle auto e non la contigua pista ciclopedonale.
L'attore infatti non ha violato l'art. 182, comma 9, del C.d.S. secondo cui “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento” in quanto, nel caso di specie, trattasi di “pista ciclo-pedonale”, in cui non sussiste l'obbligo di transito da parte dei ciclisti, e non di “pista ciclabile” ove vige, al contrario, tale obbligo. In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attore, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro ha subito una “frattura della limitante somatica superiore di L1 ”, accertando la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 7%” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 30gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 40 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 90 gg.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Per la liquidazione del danno morale valgono quindi i limiti stabiliti dall'art. 139 comma
3 del Codice delle assicurazioni private (riguardando il ricorso al metodo dell'aumento personalizzato solo le lesioni di non lieve entità); tale liquidazione deve essere attuata infatti attraverso la personalizzazione del risarcimento del danno biologico accertato in concreto, ossia “in misura non superiore ad un quinto, con equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n.235/2014, ha affermato che “l'art. 139 CdA. non impedisce di liquidare il danno morale, poiché qualora ne ricorrano in concreto i presupposti, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti di cui al comma 3 dello stesso”.
Si procede dunque alla liquidazione del risarcimento come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base I.T.T.€ 54,80
Danno biologico permanente € 10.709,23
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.242,90
Totale danno biologico temporaneo € 4.004,90
TOTALE: € 14.714,13
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Non sussistono invece i presupposti per un incremento a titolo di personalizzazione del danno.
Va rilevato, infatti, che la personalizzazione del danno costituisce elemento specifico, che consente un incremento del danno solo laddove il danneggiato provi e indichi in modo specifico le peculiarità del proprio caso, tali da renderlo diverso dal caso di ogni altro danneggiato che abbia riportato le medesime lesioni.
Non si tratta, dunque, di componenti legate alle ordinarie limitazioni che riportano tutti coloro che hanno le lesioni indicate e accertate nella CTU, ma di aspetti specifici da individuare e provare.
Nel caso di specie, la richiesta di personalizzazione è stata di fatto proposta come se fosse un elemento automatico da riconoscersi al danneggiato.
La domanda è dunque rigettata in parte qua.
L'attore ha infine diritto risarcimento del danno per spese mediche, riconosciute come pertinenti dal CTU per l'importo richiesto di € 340,00 da rivalutarsi con maggiorazione di interessi.
Le spese di lite, anche in ordine alla ctu, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile –definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 11316/2019 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento del danno patito dall'attore, liquidato in € 14.714,13 per danno non patrimoniale ed in € 340, 00 a titolo di spese mediche;
somma prima devalutata fino alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
b) condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge;
c) pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto soccombente.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.