TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2026 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2026 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
FF RT ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 0 ) con il Parte_2 C.F._3
EA (C.F. TOLFI C.F._4
VALERIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Pt_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.10.2003,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi intendono regolamentare ogni questione presente, passata e futura riguardante i rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, pertanto, al fine di conferire un nuovo assetto ai loro interessi patrimoniali ed economici i ricorrenti sono addivenuti ad un accordo che prevede un reciproco e contestuale trasferimento in permuta di beni, alle condizioni di seguito meglio descritte:
a) Il Signor si obbliga a trasferire alla Signora che accetta, la Parte_1 Parte_2
propria quota di proprietà, pari a ½, con tutti i diritti, ragioni e accessori, dell'appartamento e del garage pertinenziale, siti in Rimini, Via Rino Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto
Comune al Foglio 47, Particella 1245, Subalterno 10 (Piano 3-4, Zona censuaria 1, Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 123 mq., Totale escluse aree scoperte
113 mq., Rendita Euro 592,25) e Subalterno 16 (Piano S1, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe
2, Consistenza 20 mq., Superficie Catastale Totale 22 mq., Rendita Euro 97,09).
b) La Signora si obbliga a trasferire al Signor che accetta, la Parte_2 Parte_1
propria quota di partecipazione sociale, pari al 50%, con tutti i diritti e le ragioni giuridiche correlate, della società LY HI MARE DI CC ND & C. S.A.S. (C.F. e
P.IVA: ), con sede legale in Rimini, Via Toscanelli n.54. P.IVA_1
c) La Signora si obbliga a cessare, a far data dal 30 settembre 2024, l'esercizio Parte_2
della ditta individuale (P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rimini, Via Coletti n.118/A ed alla conseguente chiusura del conto corrente bancario facente capo alla predetta ditta individuale, in essere presso la Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società
Cooperativa.
d) La Signora si obbliga a trasferire, a far data dal 30 settembre 2024, al Signor Parte_2
che accetta, la titolarità del marchio , registrato il 29/06/2021 Parte_1 CP_1
n. , nonché i diritti ed i benefici connessi all'utilizzo del predetto marchio. P.IVA_3
e) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto a), la Signora si obbliga, a far Parte_2
data dal 1° ottobre 2024, all'esclusivo pagamento, sino alla completa estinzione, delle rate del mutuo ipotecario n.609800084078, in essere presso la Cherry Bank S.p.A., acceso per l'acquisto della casa coniugale e del garage pertinenziale (siti in Rimini, Via Rino Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto Comune al Foglio 47, Particella 1245, Subalterni 10 e 16), provvedendo al versamento diretto delle residue rate di ammortamento del predetto finanziamento ipotecario sul conto corrente bancario n.10000077, cointestato ai coniugi, in essere presso il medesimo istituto bancario.
f) I coniugi si obbligano, ad avvenuta estinzione dell'anzidetto mutuo ipotecario n.609800084078, a richiedere la chiusura del conto corrente bancario n.10000077, cointestato agli stessi, in essere presso la Cherry Bank S.p.A..
g) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto a), la Signora si obbliga, a far Parte_2
data dal 1° ottobre 2024, al pagamento in via esclusiva delle utenze e delle spese condominiali
(ordinarie e straordinarie) maturate e maturande, nonché di ogni altro onere e/o tributo di qualsivoglia natura, relativi alla casa familiare e garage pertinenziale, siti in Rimini, Via Rino
Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto Comune al Foglio 47, Particella 1245,
Subalterni 10 e 16.
h) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto b), il Signor si obbliga, a Parte_1
far data dal 1° ottobre 2024, al pagamento in via esclusiva dei finanziamenti in essere, degli oneri fiscali e previdenziali, maturati e maturandi, nonché delle imposte di qualsivoglia natura, relativi alla società LY HI MARE DI CC ND & C. S.A.S. (C.F. e P.IVA:
, sede legale in Rimini, Via Toscanelli n.54). P.IVA_1
i) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto b), la Signora si obbliga a non Parte_2
trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la LY HI MARE DI
CC ND & C. S.A.S. (C.F. e P.IVA: , sede legale in Rimini, Via P.IVA_1
Toscanelli n.54), si obbliga a non esercitare, per conto proprio o altrui, attività concorrente e/o similare (laboratorio per la customizzazione delle scarpe e rivendita di scarpe customizzate) con quella svolta dalla predetta società e si obbliga a non partecipare in qualità di socio ad altra società concorrente con quest'ultima, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile che disciplinano tale materia.
j) Conseguentemente alla cessazione della ditta individuale di cui al punto c), il Signor
[...]
si obbliga al pagamento delle imposte e dei contributi, maturati sino al data del 30 Pt_1
settembre 2024, relativi alla (P.IVA: , sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rimini, Via Coletti n.118/A).
k) I coniugi si obbligano a formalizzare gli atti di trasferimento indicati ai punti a), b) e d) con la stipula di atto pubblico, da rogitare entro e non oltre giorni 30 a far data dalla pubblicazione della
Sentenza con cui il Tribunale di Rimini omologherà la presente separazione consensuale. l) I coniugi si obbligano a scegliere concordemente il Notaio rogante per la stipula degli atti di trasferimento indicati ai punti a), b) e d) ed a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese e gli oneri connessi alla predetta stipula.
m) I coniugi dichiarano che l'atto di reciproco trasferimento in permuta dei beni di cui ai punti a),
b) e d) costituisce atto necessario e connesso alla separazione consensuale richiesta dagli stessi e verrà stipulato in esecuzione degli obblighi contenuti nel presente ricorso congiunto, pertanto, godrà del regime tributario agevolato ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987 e successive modifiche e integrazioni, nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, con conseguente esenzione da imposte di bollo, registro, tasse ipotecarie, catastali e di archivio.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualunque reciproca richiesta di contribuzione a titolo di mantenimento.
4. Il Signor a sua cura e spese, si impegna ad asportare dalla casa familiare e dal garage Pt_1
pertinenziale, entro la data di celebrazione dell'Udienza presidenziale, i propri beni personali ed altri beni mobili già concordati con la moglie (computer fisso, vetrinetta, televisore, ecc.).
5. La Signora a sua cura e spese, si impegna ad asportare dal laboratorio della Pt_2 [...]
, entro la data di celebrazione dell'Udienza presidenziale, alcuni beni mobili Controparte_1
già concordati con il marito (macchinario lineare e a braccio, pellami, passamanerie, scrivania, mobile ufficio e computer - previo intervento tecnico per il trasferimento dati).
6. Le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 303 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2026 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
FF RT ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il 0 ) con il Parte_2 C.F._3
EA (C.F. TOLFI C.F._4
VALERIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Pt_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.10.2003,
a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi intendono regolamentare ogni questione presente, passata e futura riguardante i rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, pertanto, al fine di conferire un nuovo assetto ai loro interessi patrimoniali ed economici i ricorrenti sono addivenuti ad un accordo che prevede un reciproco e contestuale trasferimento in permuta di beni, alle condizioni di seguito meglio descritte:
a) Il Signor si obbliga a trasferire alla Signora che accetta, la Parte_1 Parte_2
propria quota di proprietà, pari a ½, con tutti i diritti, ragioni e accessori, dell'appartamento e del garage pertinenziale, siti in Rimini, Via Rino Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto
Comune al Foglio 47, Particella 1245, Subalterno 10 (Piano 3-4, Zona censuaria 1, Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale Totale 123 mq., Totale escluse aree scoperte
113 mq., Rendita Euro 592,25) e Subalterno 16 (Piano S1, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe
2, Consistenza 20 mq., Superficie Catastale Totale 22 mq., Rendita Euro 97,09).
b) La Signora si obbliga a trasferire al Signor che accetta, la Parte_2 Parte_1
propria quota di partecipazione sociale, pari al 50%, con tutti i diritti e le ragioni giuridiche correlate, della società LY HI MARE DI CC ND & C. S.A.S. (C.F. e
P.IVA: ), con sede legale in Rimini, Via Toscanelli n.54. P.IVA_1
c) La Signora si obbliga a cessare, a far data dal 30 settembre 2024, l'esercizio Parte_2
della ditta individuale (P.IVA: ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rimini, Via Coletti n.118/A ed alla conseguente chiusura del conto corrente bancario facente capo alla predetta ditta individuale, in essere presso la Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società
Cooperativa.
d) La Signora si obbliga a trasferire, a far data dal 30 settembre 2024, al Signor Parte_2
che accetta, la titolarità del marchio , registrato il 29/06/2021 Parte_1 CP_1
n. , nonché i diritti ed i benefici connessi all'utilizzo del predetto marchio. P.IVA_3
e) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto a), la Signora si obbliga, a far Parte_2
data dal 1° ottobre 2024, all'esclusivo pagamento, sino alla completa estinzione, delle rate del mutuo ipotecario n.609800084078, in essere presso la Cherry Bank S.p.A., acceso per l'acquisto della casa coniugale e del garage pertinenziale (siti in Rimini, Via Rino Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto Comune al Foglio 47, Particella 1245, Subalterni 10 e 16), provvedendo al versamento diretto delle residue rate di ammortamento del predetto finanziamento ipotecario sul conto corrente bancario n.10000077, cointestato ai coniugi, in essere presso il medesimo istituto bancario.
f) I coniugi si obbligano, ad avvenuta estinzione dell'anzidetto mutuo ipotecario n.609800084078, a richiedere la chiusura del conto corrente bancario n.10000077, cointestato agli stessi, in essere presso la Cherry Bank S.p.A..
g) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto a), la Signora si obbliga, a far Parte_2
data dal 1° ottobre 2024, al pagamento in via esclusiva delle utenze e delle spese condominiali
(ordinarie e straordinarie) maturate e maturande, nonché di ogni altro onere e/o tributo di qualsivoglia natura, relativi alla casa familiare e garage pertinenziale, siti in Rimini, Via Rino
Beltramini n.32 Int.10, distinti al NCEU del predetto Comune al Foglio 47, Particella 1245,
Subalterni 10 e 16.
h) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto b), il Signor si obbliga, a Parte_1
far data dal 1° ottobre 2024, al pagamento in via esclusiva dei finanziamenti in essere, degli oneri fiscali e previdenziali, maturati e maturandi, nonché delle imposte di qualsivoglia natura, relativi alla società LY HI MARE DI CC ND & C. S.A.S. (C.F. e P.IVA:
, sede legale in Rimini, Via Toscanelli n.54). P.IVA_1
i) Conseguentemente al trasferimento di cui al punto b), la Signora si obbliga a non Parte_2
trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con la LY HI MARE DI
CC ND & C. S.A.S. (C.F. e P.IVA: , sede legale in Rimini, Via P.IVA_1
Toscanelli n.54), si obbliga a non esercitare, per conto proprio o altrui, attività concorrente e/o similare (laboratorio per la customizzazione delle scarpe e rivendita di scarpe customizzate) con quella svolta dalla predetta società e si obbliga a non partecipare in qualità di socio ad altra società concorrente con quest'ultima, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile che disciplinano tale materia.
j) Conseguentemente alla cessazione della ditta individuale di cui al punto c), il Signor
[...]
si obbliga al pagamento delle imposte e dei contributi, maturati sino al data del 30 Pt_1
settembre 2024, relativi alla (P.IVA: , sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Rimini, Via Coletti n.118/A).
k) I coniugi si obbligano a formalizzare gli atti di trasferimento indicati ai punti a), b) e d) con la stipula di atto pubblico, da rogitare entro e non oltre giorni 30 a far data dalla pubblicazione della
Sentenza con cui il Tribunale di Rimini omologherà la presente separazione consensuale. l) I coniugi si obbligano a scegliere concordemente il Notaio rogante per la stipula degli atti di trasferimento indicati ai punti a), b) e d) ed a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese e gli oneri connessi alla predetta stipula.
m) I coniugi dichiarano che l'atto di reciproco trasferimento in permuta dei beni di cui ai punti a),
b) e d) costituisce atto necessario e connesso alla separazione consensuale richiesta dagli stessi e verrà stipulato in esecuzione degli obblighi contenuti nel presente ricorso congiunto, pertanto, godrà del regime tributario agevolato ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987 e successive modifiche e integrazioni, nonché della Sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, con conseguente esenzione da imposte di bollo, registro, tasse ipotecarie, catastali e di archivio.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualunque reciproca richiesta di contribuzione a titolo di mantenimento.
4. Il Signor a sua cura e spese, si impegna ad asportare dalla casa familiare e dal garage Pt_1
pertinenziale, entro la data di celebrazione dell'Udienza presidenziale, i propri beni personali ed altri beni mobili già concordati con la moglie (computer fisso, vetrinetta, televisore, ecc.).
5. La Signora a sua cura e spese, si impegna ad asportare dal laboratorio della Pt_2 [...]
, entro la data di celebrazione dell'Udienza presidenziale, alcuni beni mobili Controparte_1
già concordati con il marito (macchinario lineare e a braccio, pellami, passamanerie, scrivania, mobile ufficio e computer - previo intervento tecnico per il trasferimento dati).
6. Le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 303 Parte II Serie A Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi