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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 613 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, in persona del Sindaco p.t. _1
rappresentato e difeso dall'avv. Ida Coraggio in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del titolare p.t. Controparte_1 _1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Mazzei e Maurizio Napolitano in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4175/2022
pubblicata il 28/11/2022 (Risarcimento danni da annullamento di concessione edilizia)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 02/09/2014 l' in Controparte_1
persona del titolare e legale rapp.te premesso che in data 23/05/2002 il _1
Comune di rilasciava in favore di la concessione Pt_1 Parte_2
edilizia n. 15/2002 con la quale autorizzava la costruzione di due fabbricati rurali in località Palma del medesimo comune;
che successivamente titolare _1
della ditta attrice, diveniva proprietario del fondo oggetto della predetta concessione edilizia e, in data 21/10/2002, dava inizio ai lavori ivi ratificati provvedendo all'allacciamento della rete idrica ed elettrica previo acquisto di un gruppo elettrogeno di 30 KW, all'acquisto e al trasporto di materiali ed attrezzature per l'allestimento del cantiere e, quindi, all'inizio dei lavori di scavo;
che il Comune di , con Pt_1
ordinanza del 30/11/2002, sospendeva i lavori al fine di verificare la validità e la legittimità della concessione in precedenza rilasciata;
che in data 13/01/2003 l'ente comunale disponeva l'annullamento della concessione a causa di un errore commesso quando l'aveva rilasciata;
che il comportamento tenuto dal _1
cagionava ad essa ditta attrice danni significativi sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante;
che con una serie di missive, rispettivamente del 16/11/2002,
20/11/2002, 18/10/2004, 31/10/2008 e 10/06/2013, essa attrice comunicava al i Pt_1
danni patiti e ne chiedeva il ristoro quantificandoli nell'ultima missiva in € 250.000,00;
che il opponeva l'intervenuta prescrizione del diritto al _1
risarcimento dei danni ed, in ogni caso, l'illegittimità della pretesa risarcitoria avendo
2 l'impresa già ricevuto da una somma a titolo di ristoro;
che Controparte_2
tuttavia la somma ricevuta atteneva ad altro rapporto ovvero al rapporto contrattuale tra i germani e che veniva risolto per inadempimento di parte Parte_2 _1
venditrice; che, più precisamente, in data 18/02/2002 , anche per Controparte_2
delega di , e , transigeva il giudizio Controparte_3 Parte_3 Pt_2 Per_1
avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita immobiliare del 15/12/1993 stipulato tra il e madre e dante _1 Controparte_4
causa dei germani che nella predetta transazione si stabiliva che Parte_2
si impegnava, entro il termine del 30/05/2002, ad ottenere una Controparte_2
concessione edilizia presso il Comune di per la costruzione di un fabbricato Pt_1
sul fondo oggetto di causa e si conveniva, altresì, che nel caso di revoca, sospensione o annullamento della stessa, le parti si impegnavano a conferire al dott. agr. Parte_4
l'incarico di redigere una perizia contrattuale per quantificare il costo degli interventi eseguiti dal Russo;
che pertanto le deduzioni del volte a giustificare la propria Pt_1
inottemperanza alla richiesta di ristoro dei danni patiti erano incomprensibili ed inaccettabili;
che, nonostante gli innumerevoli solleciti, l'Ente convenuto non aveva formulato alcuna proposta di risarcimento, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Salerno il per sentir così provvedere: “Voglia l'adìto Giudice, in _1
via preliminare esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 comma 1,
c.p.; nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del contenuto
[...]
in persona del Sindaco p.t. in ordine alla produzione dei danni descritti in _1
premessa; per l'effetto condannare lo stesso convenuto al risarcimento dei danni subiti
a titolo di danno emergente e/o lucro cessante in favore dell'attore nella misura di euro
26.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme
rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da
3 distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA e CNA e spese generali come
per legge.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona del _1
Sindaco p.t., che preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria;
nel merito contestava la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto eccependo, in particolare, la duplicazione del danno in quanto già
integralmente risarcito a parte attrice in forza del verbale di conciliazione del
15/10/2004 con cui i germani e avevano transatto il Parte_2 _1
giudizio civile n.r.g. 121/2004, incardinato presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
avente ad oggetto opposizione al D.I. n. 211/2003.
Dopo alcuni rinvii nello stato, non espletata alcuna attività istruttoria, all'udienza del
07/04/2022 il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.
Con sentenza n. 4174/2022, pubblicata il 28/11/2022, il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda e, per l'effetto, ritenuta la condotta dell'Ente pubblico “lesiva del principio di buona fede ed affidamento oltre che
contraddittoria”, condannava il al pagamento in favore della _1
ditta individuale della somma di € 26.000,00 “ritenuta congrua sulla _1
base delle originarie prospettazioni del ricorrente”, oltre che alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in € 237,00 per esborsi e € 2.540,00 per compenso, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario per spese generali.
Con atto di citazione notificato il 29/05/2023 il in persona del _1
Sindaco p.t. cav. ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte di Parte_5
Appello al fine di ottenerne la integrale riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere:
4 “1)- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti del presente atto;
- nel
merito, riformare la sentenza n. 4175/2022 (n. 7766/2014 R.G.) e: 2)- in via
preliminare, accertare la mancata volturazione della concessione edilizia n. 15/2001
(2002) del 23.05.2002 rilasciata al sig. e per l'effetto dichiarare Parte_2
la carenza di legittimazione attiva del sig. 3)- In via meramente _1
subordinata, e nella sola denegata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenga di
superare i dedotti profili preliminari, accertare e dichiarare che la Controparte_1
non vanta alcuna pretesa nei confronti del per le
[...] _1
causali e titoli di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, riformare la
sentenza impugnata;
4)- in via ulteriormente gradata e subordinata, nella sola
denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato che l'Impresa Edile “Russo
abbia subito un danno che sia frutto dell'esclusiva responsabilità del _1
, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 _1
c.c.; 5)- in via ulteriormente gradata, laddove venga accertato che l'Impresa
[...]
abbia subito un danno direttamente risarcibile dal Controparte_1 _1
e che tale diritto non sia prescritto, ridurre proporzionalmente l'importo
[...]
liquidato in una misura comunque minore rispetto a quello determinato in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorato di spese
generali, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, oltre CNA ed IVA e con
condanna anche ex art. 96 c.p.c..”.
Si è costituita l'appellata in persona del titolare, che, Controparte_1
eccepita preliminarmente la tardività dell'impugnazione, senza alcuna specifica confutazione dei motivi di appello ha riproposto le medesime difese del primo grado ed ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
5 La Corte, all'esito della prima udienza, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 cpc, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza sino alla definizione del giudizio. Con separato provvedimento il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc e rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 10/10/2024. In
data 14/11/2024, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc e a scioglimento della riserva assunta il 10/10/2024, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame – “Mancata volturazione da a Parte_2
della Concessione Edilizia n. 15/2001 (2002) del 23.05.2002 –Carenza _1
di legittimazione attiva dell'odierno appellato -- Rilevabilità di ufficio del difetto di
legittimazione attiva ex art. 345 comma 2 c.p.c. – Inammissibilità della domanda “– il ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non _1
aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di per la mancata _1
volturazione della concessione edilizia n. 15/2002 rilasciata in favore del suo dante causa . Parte_2
Il Comune ha ripercorso le vicende relative all'immobile, all'uopo rappresentando che era divenuto proprietario del fondo rustico, sito in riportato _1 Pt_1
al Catasto Terreni al foglio mappa n. 3, in forza del verbale di conciliazione n. 12/2002
del 26/09/2002 che aveva definito il giudizio N.r.g. 1124/2002 incardinato innanzi al
Giudice di Pace di Agropoli;
che, nonostante il deposito di due istanze e di una diffida finalizzate ad ottenere la voltura della concessione edilizia n. 15/2002, non aveva potuto provvedere alla voltura per il permanere dei motivi ostativi chiariti nella nota prot. n.
2919 del 14/11/2002 ovvero per la non perfetta coincidenza tra le particelle oggetto della transazione in virtù della quale il era divenuto proprietario e quelle _1
effettivamente interessate dalla concessione edilizia;
che pertanto, in assenza di un
6 formale atto di volturazione del titolo edilizio, l'Impresa Edile non _1
poteva vantare alcuna pretesa di essere risarcito dei danni che gli sarebbero derivati dall'annullamento della concessione;
con il secondo motivo -“Infedele e/o inesatta e/o erronea rappresentazione dello stato
dei luoghi da parte del destinatario del provvedimento –Insussistente violazione del
dovere di buona fede da parte del nell'adozione della _1
Concessione Edilizia n. 15/2001 (2002) del 23.05.2002-Consequenziale insussistenza di
un affidamento legittimo e incolpevole”- il ha impugnato la decisione nella Pt_1
parte in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente riscontrato nel suo operato profili di responsabilità, condannandolo al risarcimento dei danni in favore dell'impresa attrice.
L'Ente appellante fa a tal fine rilevare che l'annullamento in autotutela della concessione edilizia del 23/05/2002 non integrava un atto illecito ai sensi dell'art. 2043
c.c. in quanto lo stesso era intervenuto per porre rimedio ad un errore ingenerato dalla produzione, da parte del richiedente in favore del quale era stato Parte_2
rilasciato il titolo edilizio, di elaborati grafici e progettuali infedeli e/o inesatti e/o errati;
che pertanto, stante la non veritiera prospettazione delle circostanze di fatto e diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole, la concessione edilizia non poteva considerarsi idonea ad ingenerare nel suo originario destinatario un incolpevole affidamento e che, del pari, lo stesso non poteva vantare alcun legittimo _1
affidamento sulla concessione giacché, da un lato, egli stesso, con nota prot. n. 2944 del
18/11/2002, aveva rappresentato al Comune di nutrire dubbi sulla sua legittimità, e,
dall'altro, perché, seppure fosse legittimamente subentrato, in forza di un provvedimento di voltura, nel rapporto giuridico proprio del si sarebbe Parte_2
venuto a trovare nella medesima posizione giuridica del suo dante causa, con la conseguenza che alcun risarcimento avrebbe potuto pretendere di fronte ad un
7 annullamento della concessione provocato dalla erronea rappresentazione dei luoghi da parte di quello;
con il terzo motivo di gravame – “Intervenuta prescrizione della pretesa” –
l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria.
In particolare, il fa rilevare che l'annullamento della concessione _1
edilizia era intervenuto nel gennaio 2003; che l'appellata soltanto con la missiva del
10/06/2013 aveva formulato espressa istanza di risarcimento del danno e che, pertanto,
il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. era ampiamente spirato;
con il quarto motivo –“Carenza di legittimazione passiva del Controparte_5
ed illegittimità dei lavori intrapresi dal –Inammissibilità
[...] _1
della richiesta di risarcimento dei danni di natura economica conseguenti dall'inizio
dei lavori in quanto abusivi ed illegittimi –Duplicazione del danno” – il Pt_1
rappresentando la totale estraneità di alla vicenda successoria del _1
fondo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento del danno.
L'Ente deduce in particolare che, in assenza di un formale provvedimento di voltura, le opere poste in essere dal , quant'anche conformi al titolo edilizio originario, _1
dovevano considerarsi abusive sicché, rispetto ad esse, l'impresa non poteva vantare alcuna pretesa di risarcimento;
evidenzia che la concessione edilizia n. 15/2002 era stata rilasciata subordinatamente al rispetto, prima dell'inizio dei lavori, di talune condizioni particolari;
che pur avendo l'impresa dato inizio ai lavori sin dal 21/10/2002, _1
soltanto in data 21/11/2002 aveva completato l'iter richiesto Parte_2
presentando le necessarie autorizzazioni;
che, pertanto, i lavori eseguiti anteriormente a tale data erano di fatto relativi ad opere abusive;
che gli interventi effettivamente
8 eseguiti dall' avevano riguardato la mera sistemazione Controparte_1
del terreno, come rilevato dal Comando di Polizia Municipale in occasione del sopralluogo del 29/11/2002; che in seguito alla sospensione dei lavori, disposta dal
Comune il 30/11/2002, il aveva specificato di non aver mai dato inizio ad Parte_2
alcuna attività edilizia né di aver autorizzato in tal senso il , che era soltanto _1
“proprietario e possessore dell'immobile”; che pertanto le opere eseguite dall'impresa dovevano considerarsi non soltanto abusive ed illegittime ma anche illecite e,
comunque, già integralmente risarcite in forza del verbale di conciliazione del
15/10/2004;
con il quinto ed ultimo motivo di appello – “Ingiustificata ed immotivata
quantificazione del danno” – il ha impugnato la statuizione di condanna al Pt_1
risarcimento dei danni in quanto adottata nei suoi confronti nonostante il mancato rispetto dell'onere probatorio da parte dell'Impresa, che non aveva prodotto né idonea documentazione contabile né una perizia di stima dei lavori eseguiti al fine della dimostrazione del danno emergente, né aveva prodotto i contratti preliminari che assumeva di aver stipulato per la vendita degli erigendi immobili, al fine di dimostrare il lucro cessante.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello proposto dal con atto di citazione notificato il 29/05/2023. _1
Ed infatti, la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4175/2022 pubblicata il 28/11/2022 fu notificata in data 21/02/2023 alla parte personalmente, ovvero al _1
in persona del Sindaco p.t., alla Piazza Vittorio Veneto n. 9, e non al suo difensore, avv.
Monzo, domiciliato presso lo studio dell'avv. Barlotti.
Con riferimento a siffatta evenienza costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui: “La notificazione della sentenza al
domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma
9 di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è
idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non
risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo
luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto
professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare
l'opportunità della proposizione dell'impugnazione” ( cfr. da ultimo Cass. 2019 n.
7197).
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, dalla notifica del 21/02/2023 ha cominciato a decorrere soltanto il termine lungo di sei mesi, che alla data della notifica dell'appello –
29/05/2023 – non era ancora decorso.
3. L'appello va accolto.
3.1. La ricostruzione della vicenda come risultante dalla documentazione agli atti consente di affermare che l'impresa non è legittimata a chiedere al di _1 Pt_1
di essere risarcita per i danni che assume di avere subìto in conseguenza Pt_1
dell'annullamento della concessione edilizia.
- Ed infatti, sulla base della concessione edilizia prot. n. 3405 del 23/05/2002, ottenuta da , in proprio e nella qualità di rappresentante dei germani Parte_2
coeredi , e , per la “costruzione di due fabbricati rurali in Parte_3 Per_1 CP_2
località Piana” ed “in funzione della conduzione del fondo asservito”, l'impresa _1
ha iniziato i lavori edili in data 21/10/2002 in qualità di ditta esecutrice;
successivamente, il 04/11/2002 ed il 07/11/2002, ha chiesto al Comune la voltura della concessione in suo favore, ha comunicato di aver acquistato il terreno ed ha chiesto la verifica del possesso della part.lla n. 314 del foglio di mappa n. 3 da parte dell'Ente
pubblico; il 30/11/2002 è stata comunicata anche all'Impresa l'ordinanza comunale n.
25/2002 prot. n. 3121 che disponeva la sospensione dei lavori essendo emerso che la part.lla n. 314 (ex 26) per circa mq. 1280 apparteneva al Seguiva l'ordinanza Pt_1
10 prot. n. 79 del il 13/01/2003 con la quale il Comune, rilevato che il titolo edilizio era stato rilasciato sulla base di una “errata documentazione ed in difetto di norme di
legge”, annullava la concessione edilizia e disponeva che il provvedimento fosse comunicato alle parti interessate, ovvero a , all'Impresa edile Parte_2
e al direttore dei lavori geom. , ai fini della proposizione di _1 Controparte_6
eventuale impugnazione. L'ordinanza fu pertanto comunicata anche all'impresa , _1
quale ditta esecutrice, e non è stata impugnata.
- Va altresì rilevato, per quel che interessa in questa sede, che nel provvedimento di annullamento della concessione il dava atto che con missiva del 13/12/2002 Pt_1
aveva comunicato di “non aver mai dato inizio ad alcuna attività Parte_2
edilizia sul terreno alla località Palma né di aver autorizzato alcuno all'inizio di tale
attività né tantomeno il ”, il quale era “solo proprietario del terreno e possessore _1
dell'immobile”, all'uopo aggiungendo che “ogni eventuale attività edilizia in corso sul
fondo” non era “riferibile in alcun modo al provvedimento concessorio” a lui rilasciato e richiamato nel verbale di sospensione.
- Orbene, in disparte ogni valutazione in ordine alla natura abusiva dei lavori eseguiti,
rileva la Corte che, in assenza di un formale e indispensabile provvedimento di volturazione in suo favore, non ha acquistato la titolarità della _1
originaria concessione edilizia e pertanto non è legittimato ad avanzare nei confronti del alcuna richiesta di risarcimento dei danni che assume essergli derivati Pt_1
dall'annullamento della concessione. Specularmente, per le medesime ragioni, in difetto di alcun rapporto concessorio con l'Impresa, il non è _1
passivamente legittimato a rispondere alla pretesa risarcitoria.
Il primo motivo di appello è pertanto fondato e va accolto.
3.2. I rilievi che precedono sono assorbenti ed esonerano la Corte dall'esame degli altri motivi di gravame.
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4. La sentenza impugnata, con cui il primo Giudice, senza tenere in alcun conto le risultanze documentali che escludevano la legittimazione dell'attore, ha limitato la sua valutazione ai profili relativi alla illiceità della condotta del ed al danno Pt_1
risarcibile, va di conseguenza riformata e, per l'effetto, la domanda proposta da
va rigettata. _1
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del , in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come _1
aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.001,00 -, negli importi medi e per le fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale per il primo grado, e di studio, introduttiva e decisionale per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 29/05/2023 dal _1
, in persona del Sindaco p.t., nei confronti dell'
[...] Controparte_1
in persona del titolare avverso la sentenza n del
[...] _1
Tribunale di Salerno. 4175/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta la domanda di risarcimento proposta dall' Controparte_1
2. CONDANNA nella qualità di titolare dell'omonima ditta _1
individuale, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del _1
, per il primo grado, in € 5.077,00 a titolo di compenso, e, per questo grado, in
[...]
€ 355,50 per c.u. ed € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Ida Coraggio, che dichiara di averne fatto anticipo.
12 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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