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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di RN, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 328.2025 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall' Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo n.62;
Ricorrente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento NASPI
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti .
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 17.1.2025 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Cooperativa Italiano Limousine, in qualità di autista privato, dal 25.3.2023 al 25.11.2023, e di aver inoltrato in data 27.11.2023 domanda PI, poiché in possesso del requisito CP_ contributivo;
riferiva però che con comunicazione del 05.1.2024 l' gli rendeva noto il rigetto della domanda per mancata presentazione della documentazione richiesta, ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi relativi all'anno 2023 e all'anno 2024; il il 7.3.2024 Pt_1
CP_ tramite Patronato chiedeva all' il riesame della pratica, allegando i documenti richiesti, senza che CP_ tuttavia l' provvedesse a detto riesame;
pertanto in data 19.9.2024, il ricorrente, tramite Patronato, proponeva ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione dell'indennità PI, che in data 18.10.2024 rigettava in quanto l'allegazione della documentazione reddituale, la cui CP_2 mancanza aveva giustificato il rigetto della domanda di PI del 5.1.2024, era avvenuta solo in data CP_ 07.03.2024; il ricorrente lamentava in particolare che l' non gli avesse mai richiesto la documentazione contestata prima del provvedimento di rigetto, e che una volta ricevuto lo stesso aveva immediatamente provveduto ad inoltrarla;
tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale di
RN , in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto del sig. ad ottenere l'indennità di disoccupazione PI, Parte_1 come richiesta con domanda del 27.11.2023; 2) Per l'effetto, CONDANNARE l' con sede in CP_1
Roma alla Via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riconoscere e a pagare i benefici economici richiesti, oltre agli interessi legali come per legge ed agli ulteriori interessi legali dalla data di deposito del ricorso al soddisfo;
3) CONDANNARE persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, del compenso professionale, oltre agli accessori stabiliti dalla legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.“.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e comunque , nel merito , la infondatezza della richiesta;
precisava infatti che al di là del fatto che l'integrazione documentale richiesta era tardiva, poiché presentata oltre il termine di 30 giorni dalla domanda, andava evidenziato che nelle autocertificazioni il ricorrente aveva dichiarato redditi pari a zero, mentre dalla consultazione CP_ dell'archivio telematico ambiente cassetto previdenziale, si riscontravano sia per il 2023 che per il 2024 periodi di copertura contributiva;
chiedeva quindi al giudice adito di rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 6 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate in atti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale. ************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA) , come noto , è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed erogata a domanda dell'interessato, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1.5.2015.
Tale prestazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
L'indennità NA è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito di qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa.
La prestazione spetta quindi ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, qualora sussistano congiuntamente i requisiti dello stato di disoccupazione involontaria, di almeno
13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione, nonché almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Infine, il percepimento dell'indennità NA è subordinato a precisi limiti reddituali, potendo essere mantenuto lo status di disoccupato se si ricava nel corso dell'anno in cui è ricompreso il periodo di erogazione un reddito fino a 8.174 euro in caso di lavoro dipendente o parasubordinato o 5.500 euro annui per i lavoratori autonomi.
Nella specie , l' resistente eccepisce, a supporto della mancata erogazione della indennità CP_1
NA , la mancata comunicazione dei redditi entro 30 gg. dalla presentazione della domanda dei redditi percepiti nell'anno 2023 e di quelli che il ricorrente prevedeva di ricavare nell'anno 2024 .
Ed invero , l'art. 9 del D.Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità della PI con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato. Precisamente il comma 2 riguarda l'ipotesi di attività di lavoro subordinato iniziata durante il godimento della PI: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NA instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il CP_1 reddito annuo previsto ...”.
Il successivo comma 3 dell'art. 9 disciplina l'ipotesi di attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda: “Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ... e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NA, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”. CP_1
Infine va richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 cit. che prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della PI:
-l'inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 (art. 11 lett. b);
-l'inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo (art. 11 lett. c).
CP_ Per l'interpretazione della nuova disciplina è stata emanata la Circolare n. 94 del 12.5.2015 che ha chiarito che:
-in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NA il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta a condizione che il percettore comunichi all' , entro un mese dall'inizio dell'attività, il CP_1 reddito annuo previsto (para.
2.10.a.2);
-Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all' entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai CP_1
rapporti rimasti in essere, di percepire la NA, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto (para.
2.10.a.3);
-in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NA se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NA è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno (para.
2.10.b).
Dalle disposizioni riportate deriva che l'indennità di disoccupazione PI è fruibile anche in caso di contemporaneo svolgimento di una attività di lavoro purché il reddito che ne deriva non superi una determinata soglia. Qualora l'attività riduca un reddito, inoltre, l'entità della PI è rideterminata e ridotta in proporzione del reddito percepito.
Per consentire all' di verificare la permanenza o no del diritto alla PI e nel primo caso di CP_1 quantificare la prestazione spettante, la legge prevede a carico dell'interessato l'obbligo di dare comunicazione all' della attività svolta con indicazione del reddito presunto, entro il termine di CP_1
30 giorni dall'inizio della attività ovvero, se l'attività è preesistente, entro 30 giorni dalla domanda di
PI (vd. circ. 94/2015 cit.). CP_1
Questa comunicazione ha quindi una duplice finalità: per un verso, informa l'ente previdenziale dello svolgimento della attività di lavoro;
per l'altro, rende palese all'istituto la percezione o no di un reddito derivante da detta attività. Queste informazioni sono necessarie all' – come già rilevato – sia per CP_1 verificare la permanenza del diritto alla indennità di disoccupazione (che si perde in caso di superamento di determinati valori soglia), sia per definire l'entità della prestazione da erogare, che va riproporzionata all'eventuale altro reddito dichiarato (qualora quest'ultimo non comporti la perdita dello stato di disoccupazione).
Dalla ratio descritta si desume che l'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario prevede di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta (cfr., a conferma, anche la lettera dell'art. 10 del D.lgs. 22 del 2010 che prescrive, in caso di svolgimento di una attività di lavoro autonomo, di informare l'ente). In tal caso l'interessato dovrà comunque comunicare all' l'attività autonoma esercitata, specificando che prevede di trarne un reddito pari CP_1
a zero.
Solo comunicando lo svolgimento della attività si consente alla amministrazione di effettuare i necessari controlli e, tra l'altro, di accertare il reddito effettivo del lavoratore al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 (se dalla dichiarazione dei redditi dovesse infatti emergere un reddito percepito diverso da quello presunto dichiarato, pari a zero, l' dovrebbe d'ufficio ricalcolare l'entità della PI ai sensi dell'art. 10 CP_1 del Lgs. 22/2015). Ancora, l'obbligo del beneficiario della PI di comunicare il contemporaneo svolgimento di una attività autonoma o subordinata ha una finalità anti-elusiva: fornisce all' i dati necessari per CP_1 svolgere adeguati controlli e previene condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della PI. Anche le finalità descritte richiedono che l'attività esercitata in costanza di PI sia resa “palese” alla amministrazione, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'omessa comunicazione dei redditi presunti determina la decadenza dal beneficio della prestazione, sia se l'attività (autonoma o subordinata) è preesistente alla domanda di PI sia se è iniziata durante la fruizione della PI.
Il regime descritto si desume dall'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 che sanziona con la decadenza dalla prestazione PI l'ipotesi in cui è omessa la dichiarazione del reddito presunto, quando è iniziata una attività di lavoro autonomo (art. 11 lett. c), ovvero quando è iniziata una attività lavorativa subordinata (art. 11 lett. b) e richiama, rispettivamente, l'art. 10 comma 1 e l'art. 9, commi 2 e 3.
L'art. 9 comma 3 del D.lgs. 22/2015 disciplina in realtà il caso di attività di lavoro subordinato preesistente compatibile con la PI e prevede espressamente che la comunicazione dei redditi presunti sia una condizione di accoglimento della domanda di disoccupazione. L'art. 11, quindi, qualifica come “decadenza” anche ipotesi di mancato accoglimento (diniego) della domanda di naspi
(quale appunto la fattispecie dell'art. 9 comma 3).
Il medesimo trattamento, espressamente previsto per l'attività di lavoro subordinato preesistente alla domanda di naspi, va applicato alla attività di lavoro autonomo già esercitata al momento della domanda di disoccupazione. La comunicazione della attività svolta e del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda di PI è condizione di accoglimento della domanda, ossia presupposto per l'erogazione della prestazione che in difetto di comunicazione non va corrisposta.
A supporto, si richiama la Circolare n. 174 del 23.11.2017 (para. 49) ove in relazione ad CP_1 entrambe le fattispecie di attività lavorativa autonoma o subordinata compatibile con la PI, si chiarisce che “Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di
NA se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero”.
CP_ Nella specie, con nota del 5 gennaio 2024, l' ha comunicato al ricorrente la reiezione della domanda per la mancata presentazione della dichiarazione reddituale senza che a tale comunicazione seguisse , nell'ulteriore termine di trenta giorni , il deposito della documentazione richiesta . Ed invero , soltanto in data 7.3.2024 il , per il tramite del Patronato , chiedeva il riesame Pt_1 della pratica allegando la documentazione richiesta , ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi relativi all'anno 2023 e di quelli presunti per l'anno 2024 .
Nella specie , dunque , anche a non voler ritenere che il termine di trenta giorni per l'inoltro della documentazione reddituale possa essere spostato in avanti , vale a dire facendo decorrere il suddetto termine , non dalla domanda di disoccupazione , ma dalla comunicazione di diniego dell' , CP_1
l'integrazione documentale sarebbe comunque tardiva perché intervenuta oltre il termine di trenta giorni dal 5 gennaio 2024 .
In ogni caso , non può non evidenziarsi che in tale autocertificazione il ricorrente ha dichiarato redditi pari a zero nonostante dal cassetto previdenziale emergano , sia per l'anno 2023 , che il 2024 , periodi di copertura contributiva .
Il ricorrente , infatti , risulta aver percepito la indennità PI per 12 settimane dal 1.1.2023 al
24.3.2023 , e dal 25.3.2023 al 25.11.2023 ha svolto lavoro dipendente per 36 settimane con una retribuzione lorda di € 20.905,00 , mentre , per l'anno 2024 , ha svolto lavoro dipendente dal
1.4.2024 al 30.11.2024 per 35 settimane con una retribuzione lorda di € 18.540,00 .
Pertanto , contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente , egli ha percepito redditi da lavoro subordinato nel periodo di riferimento .
Nella specie , pertanto , la tardiva integrazione della documentazione da parte del ricorrente non appare idonea a sanare l'originaria irregolarità della domanda amministrativa e il ricorso , per come proposto , va interamente rigettato .
Ragioni di equità , in ragione della materia trattata , inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese del giudizio .
RN 6 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio